TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12130 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 23439/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 22.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 23439 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla Via
Celle n. 17/B – P.co Oriani, giusta procura in atti
-ATTRICE-
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TU ES IZ LM e con lui elettivamente domiciliata in
NO (NA) alla Via Trappitella n. 16/bis, giusta procura in atti
-CONVENUTA-
Oggetto: altri contratti atipici;
contratto di deposito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281 -sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281 -sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ. Sez. III 19 ottobre 2006 n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ. Sez.
III 11 maggio 2012 n° 7268; Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 n°
27002).
2. Con atto di citazione notificato il 18.10.2022 la società Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, la
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
domande:
“1) in via principale: in accoglimento del presente atto di citazione condannare al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 24.982,48 (ventiquattromilanovecentoottantadue/48), per le causali indicate in premessa (ed esattamente: € 232,48 per la redazione del commissionato preventivo e riparazioni concordate ed eseguite ed
€ 24.750,00 per compenso dei giorni di parcheggio sosta della vettura in questione, determinato calcolando € 25,00 al giorno dal
10/01/2020ad oggi 01/10/2022, pari a giorni 990, oltre alla maturazione dell'ulteriore importo per sosta fino al ritiro e/o alla rimozione della vettura e/o all'emissione della sentenza;
2) in via subordinata: sempre in accoglimento del presente atto, condannare la convenuta al pagamento di un importo Controparte_1
determinato equitativamente, ex art. 1226, C.c., per la sosta nell'officina dell'attrice dalla messa a disposizione dell'auto ed invito
a ritirarla dal 10/01/2020 al ritiro e/o alla rimozione della vettura e/o all'emissione della sentenza;
3) disporre il trasporto della vettura in un
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 3 garage, ponendo ogni spesa, di trasporto e parcheggio a carico della
4) vittoria di spese, con attribuzione ex Controparte_1 art. 93, C.p.c..”.
2.1. In particolare, la società attrice rappresentava di essere stata incaricata il 14.10.2019 dalla società convenuta - locataria dell'autovettura tg. FL291NA di proprietà della Mercedes Benz
Financial Services Italia s.p.a.- di procedere ad una serie di controlli e piccole riparazioni sul veicolo, stilando altresì un preventivo degli ulteriori lavori da farsi.
Ritenuto eccessivo il costo dei lavori, la aveva CP_1
comunicato che avrebbe ritirato il veicolo e pagato solo le attività svolte.
Con mail del 10.1.2020, non riuscendo ad interloquire telefonicamente con la cliente, la e aveva inoltrato a mezzo mail la fattura per Pt_1
le riparazioni eseguite, sollecitandola al ritiro della vettura ed avvertendola che, trascorsi tre giorni dall'invito, sarebbe stato addebitato un costo giornaliero di € 25,00 per la sosta del veicolo.
Seguivano ulteriori solleciti, dello stesso tenore, a mezzo telegramma e posta elettronica certificata, nessuno dei quali veniva riscontrato dalla
CP_1
2.2. Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. Nel merito, essa contestava sia l'avvenuta esecuzione delle riparazioni sul veicolo sia il diritto ad un compenso per il parcheggio, evidenziando, in ogni caso, la non conformità al tariffario operante in materia di custodia dei veicoli. Lamentava, infine, che il veicolo veniva trattenuto indebitamente dalla società attrice.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi improcedibile la domanda e, nel merito, rigettata ogni richiesta, condannarsi in via riconvenzionale la Pt_1
restituirle il veicolo Mercedes tg. FL291NA, con vittoria in ogni caso di spese e competenze da attribuirsi al procuratore antistatario.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 4 2.3. All'udienza del 2.2.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., accertata la carenza della condizione di procedibilità, lo scrivente rinviava in prosieguo “assegnando alle parti il termine di
15 giorni decorrente dalla data odierna per la per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.”.
2.4. Precisate le rispettive domande nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del
11.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 22.12.2025.
2.5. Indi, all'udienza odierna, sostituita anch'essa dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata procedibile la domanda, avendo parte attrice documentato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inoltrato alla convenuta in data 7.2.2023, quindi nel rispetto del termine di quindici giorni indicato dallo scrivente con il provvedimento reso il 2.2.2023.
4. Ancora preliminarmente, si dà atto della cessata materia del contendere rispetto alla domanda principale di rimozione del veicolo e quella, riconvenzionale e speculare, di restituzione dello stesso, avendo la società convenuta provveduto al ritiro dell'autovettura Mercedes il
28.3.2023, come concordemente riferito dalle parti nelle rispettive note di trattazione del 14.6.2023 e 19.6.2023 e documentato dal deposito del verbale di ritiro (allegato alle note di trattazione di parte attrice).
5. Nel restante merito, la domanda è fondata quasi integralmente e va accolta per quanto di ragione.
5.1. Anzitutto, è fondata la richiesta di pagamento di € 232,48 così come formulata dall'attore nella citazione in giudizio e meglio precisata nella memoria istruttoria ex art. 186, VI comma, primo termine, c.p.c..
Al riguardo, infatti, va esclusa l'ipotesi di una mutatio libelli, come tale inammissibile, avendo l'attore semplicemente chiarito la portata n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 5 effettiva dell'espressione “riparazioni concordate”, precisando che l'importo veniva richiesto a titolo di corrispettivo per il controllo del veicolo sinistrato e la redazione di un preventivo di riparazione (cfr. pag. 3 della memoria), senza con ciò mutare il petitum sostanziale o la causa petendi, né comunque aggiungendo ulteriori domande a quella inizialmente proposta (cfr. in merito alla distinzione tra mutatio e emendatio Cass., S.U. n. 12310/2015).
Tanto precisato, la domanda è provata dal deposito dei documenti esibiti. Difatti, il 14.1.2019 la Mercedes veniva prelevata dal soccorso stradale e trasferita al centro riparazioni dove, su accordo Parte_1
delle parti, si procedeva ad eseguire delle verifiche sul veicolo.
Dell'esistenza di un accordo vi è prova nella corrispondenza tra l'ordine dei lavori emesso dalla codice COF194169) e la mail inoltrata Pt_1
alla stessa società da , dichiaratosi proprietario del Controparte_2
veicolo, con cui si comunicava a (dipendente Parte_2 dell'autofficina) “La autorizzo a procedere con il controllo delle ruote
e dell'assetto dell'auto, potete inviare a questa e-mail il preventivo per la riparazione…La invito ad aspettare una mia risposta per eventuali riparazioni che non siano la sostituzione del pneumatico forato”.
Seguiva l'emissione della fattura il 16.10.2019 di € 232,48, dalla quale
è agevole verificare la corrispondenza tra i lavori fatturati e quelli autorizzati, ossia il controllo dell'assale, la perizia, il controllo dei danni sull'asse posteriore e delle ruote.
5.2. Quanto al compenso richiesto per il parcheggio della vettura, deve osservarsi che la giurisprudenza richiamata dalla convenuta, nel negare la natura onerosa della custodia, laddove connessa ad un intervento di riparazione, ne sottolinea il carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quest'ultimo.
Precisamente, si è chiarito che il contratto in esame si presenta come figura mista, in cui la prestazione di custodia della vettura è assorbita in quella, principale, di riparazione, verso la quale è essenzialmente orientato l'interesse delle parti.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Ne consegue la gratuità del deposito, la cui monetizzazione è sostanzialmente inclusa nel costo delle riparazioni (Cass., n.
17918/2020).
Tuttavia, nella vicenda che ci occupa questo profilo di accessorietà manca poiché, concluso l'intervento iniziale, cioè quello autorizzato, la convenuta non accettava il preventivo per i lavori ulteriori, non perfezionandosi pertanto alcun accordo tra le parti in merito all'esecuzione di questi.
Detto diversamente, atteso che la custodia del veicolo per tre anni non
è stata strumentale alle riparazioni, in quanto la convenuta non ha voluto farle eseguire, è evidente che da quel momento la custodia non
è giustificata affatto dall'attività di riparazione e, pertanto, non può ritenersi in essa inclusa.
Ne consegue, che slegata la prestazione di custodia da quella contestuale di riparazione, la presunzione di gratuità del deposito vada valutata nei termini generali di cui all'art. 1767 c.c., in base al quale “il deposito si presume gratuito salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”.
Ora, esclusa la qualità professionale del depositario, ritiene tuttavia lo scrivente che nel caso di specie la presunzione sia superata dal ricorrere di altre circostanze idonee a provare una diversa volontà delle parti.
Difatti, come risulta chiaramente dal carteggio esibito, con mail del
10.1.2020 l'odierna attrice -già a fronte di tentativi falliti di instaurare un contatto telefonico- comunicava alla convenuta il pro forma della fattura per le riparazioni eseguite e, al contempo, invitava la stessa al ritiro del veicolo precisandole che decorsi tre giorni sarebbe stata addebitato l'importo giornaliero di € 25,00.
Seguivano ulteriori formali richieste, inoltrate a mezzo telegramma del
20.1.2020 e a mezzo posta elettronica certificata del 20.2.2020,
1.2.2021 e 24.3.2021.
Nessuna di queste riceveva risposta, né comunque veniva ritirata l'autovettura.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 7 Con Anzi, è stata la stessa a depositare altra pec del maggio 2021, con la quale si precisava la somma dovuta fino a quel momento e si invitava la convenuta a ritirare la vettura.
Anche in tal caso la convenuta è rimasta del tutto silente.
Essa provvedeva, infine, al recupero della Mercedes solo il 28.3.2023, in costanza di giudizio.
Ora, senza dubbio parte attrice manifestava in maniera inequivoca la volontà di ritenere onerosa la custodia del veicolo, formalizzando ripetutamente e per iscritto la propria richiesta economica, ma anche la convenuta, scegliendo di lasciare in sosta per un così lungo periodo la vettura presso l'autofficina, pur consapevole del compenso richiestole dal depositario, accettava tacitamente tale pattuizione.
D'altra parte, non è emersa alcuna prova che a parte convenuta sia stato impedito il ritiro del veicolo, come essa ha sostenuto, per cui il rifiuto del pagamento, esplicitato in questa sede per la prima volta, è chiaramente contrario a buona fede.
In buona sostanza, superata la presunzione di gratuità, a far data dal
13.1.2020 e fino al 28.3.2023 la sosta del veicolo Mercedes presso l'autofficina deve ritenersi avvenuta a titolo di deposito oneroso, per cui spetta alla società attrice il compenso richiesto, pari ad € 25,00 al giorno.
Deve infatti osservarsi che l'importo giornaliero della sosta, ripetutamente indicato dal depositario nelle proprie comunicazioni, non
è mai stato contestato dal depositante, né appare pertinente il richiamo al tariffario nazionale per i veicoli in custodia, in quanto specificamente applicabile solo ai custodi autorizzati.
Concludendo, spetta alla l'importo specificamente indicato Pt_1 nelle note di trattazione del 14.6.2023, pari ad € 29.407,48, di cui €
232,48 per la fattura cod. COF194169, ed € 29.175,00 (€ 25,00 al giorno dal 10.1.2020 al 28.3.2023) quale compenso per la custodia del veicolo, detratti € 75,00 (parte attrice calcola i 25,00 € al dì dal
10.1.2020; essa stessa, tuttavia, nella propria email del 10.1.2020
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 8 precisava che l'importo indicato sarebbe stato dovuto dal 13.1.2025), ossia complessivi € 29.332,48.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità di giudizio (scaglione fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande avanzate dalle parti rispettivamente di ritiro e restituzione veicolo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
di € 29.332,48; Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed Parte_1
€ 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Mario Russo, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 23439/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 22.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 23439 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla Via
Celle n. 17/B – P.co Oriani, giusta procura in atti
-ATTRICE-
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TU ES IZ LM e con lui elettivamente domiciliata in
NO (NA) alla Via Trappitella n. 16/bis, giusta procura in atti
-CONVENUTA-
Oggetto: altri contratti atipici;
contratto di deposito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281 -sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281 -sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ. Sez. III 19 ottobre 2006 n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ. Sez.
III 11 maggio 2012 n° 7268; Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 n°
27002).
2. Con atto di citazione notificato il 18.10.2022 la società Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, la
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
domande:
“1) in via principale: in accoglimento del presente atto di citazione condannare al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 24.982,48 (ventiquattromilanovecentoottantadue/48), per le causali indicate in premessa (ed esattamente: € 232,48 per la redazione del commissionato preventivo e riparazioni concordate ed eseguite ed
€ 24.750,00 per compenso dei giorni di parcheggio sosta della vettura in questione, determinato calcolando € 25,00 al giorno dal
10/01/2020ad oggi 01/10/2022, pari a giorni 990, oltre alla maturazione dell'ulteriore importo per sosta fino al ritiro e/o alla rimozione della vettura e/o all'emissione della sentenza;
2) in via subordinata: sempre in accoglimento del presente atto, condannare la convenuta al pagamento di un importo Controparte_1
determinato equitativamente, ex art. 1226, C.c., per la sosta nell'officina dell'attrice dalla messa a disposizione dell'auto ed invito
a ritirarla dal 10/01/2020 al ritiro e/o alla rimozione della vettura e/o all'emissione della sentenza;
3) disporre il trasporto della vettura in un
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 3 garage, ponendo ogni spesa, di trasporto e parcheggio a carico della
4) vittoria di spese, con attribuzione ex Controparte_1 art. 93, C.p.c..”.
2.1. In particolare, la società attrice rappresentava di essere stata incaricata il 14.10.2019 dalla società convenuta - locataria dell'autovettura tg. FL291NA di proprietà della Mercedes Benz
Financial Services Italia s.p.a.- di procedere ad una serie di controlli e piccole riparazioni sul veicolo, stilando altresì un preventivo degli ulteriori lavori da farsi.
Ritenuto eccessivo il costo dei lavori, la aveva CP_1
comunicato che avrebbe ritirato il veicolo e pagato solo le attività svolte.
Con mail del 10.1.2020, non riuscendo ad interloquire telefonicamente con la cliente, la e aveva inoltrato a mezzo mail la fattura per Pt_1
le riparazioni eseguite, sollecitandola al ritiro della vettura ed avvertendola che, trascorsi tre giorni dall'invito, sarebbe stato addebitato un costo giornaliero di € 25,00 per la sosta del veicolo.
Seguivano ulteriori solleciti, dello stesso tenore, a mezzo telegramma e posta elettronica certificata, nessuno dei quali veniva riscontrato dalla
CP_1
2.2. Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. Nel merito, essa contestava sia l'avvenuta esecuzione delle riparazioni sul veicolo sia il diritto ad un compenso per il parcheggio, evidenziando, in ogni caso, la non conformità al tariffario operante in materia di custodia dei veicoli. Lamentava, infine, che il veicolo veniva trattenuto indebitamente dalla società attrice.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi improcedibile la domanda e, nel merito, rigettata ogni richiesta, condannarsi in via riconvenzionale la Pt_1
restituirle il veicolo Mercedes tg. FL291NA, con vittoria in ogni caso di spese e competenze da attribuirsi al procuratore antistatario.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 4 2.3. All'udienza del 2.2.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., accertata la carenza della condizione di procedibilità, lo scrivente rinviava in prosieguo “assegnando alle parti il termine di
15 giorni decorrente dalla data odierna per la per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.”.
2.4. Precisate le rispettive domande nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del
11.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 22.12.2025.
2.5. Indi, all'udienza odierna, sostituita anch'essa dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata procedibile la domanda, avendo parte attrice documentato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inoltrato alla convenuta in data 7.2.2023, quindi nel rispetto del termine di quindici giorni indicato dallo scrivente con il provvedimento reso il 2.2.2023.
4. Ancora preliminarmente, si dà atto della cessata materia del contendere rispetto alla domanda principale di rimozione del veicolo e quella, riconvenzionale e speculare, di restituzione dello stesso, avendo la società convenuta provveduto al ritiro dell'autovettura Mercedes il
28.3.2023, come concordemente riferito dalle parti nelle rispettive note di trattazione del 14.6.2023 e 19.6.2023 e documentato dal deposito del verbale di ritiro (allegato alle note di trattazione di parte attrice).
5. Nel restante merito, la domanda è fondata quasi integralmente e va accolta per quanto di ragione.
5.1. Anzitutto, è fondata la richiesta di pagamento di € 232,48 così come formulata dall'attore nella citazione in giudizio e meglio precisata nella memoria istruttoria ex art. 186, VI comma, primo termine, c.p.c..
Al riguardo, infatti, va esclusa l'ipotesi di una mutatio libelli, come tale inammissibile, avendo l'attore semplicemente chiarito la portata n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 5 effettiva dell'espressione “riparazioni concordate”, precisando che l'importo veniva richiesto a titolo di corrispettivo per il controllo del veicolo sinistrato e la redazione di un preventivo di riparazione (cfr. pag. 3 della memoria), senza con ciò mutare il petitum sostanziale o la causa petendi, né comunque aggiungendo ulteriori domande a quella inizialmente proposta (cfr. in merito alla distinzione tra mutatio e emendatio Cass., S.U. n. 12310/2015).
Tanto precisato, la domanda è provata dal deposito dei documenti esibiti. Difatti, il 14.1.2019 la Mercedes veniva prelevata dal soccorso stradale e trasferita al centro riparazioni dove, su accordo Parte_1
delle parti, si procedeva ad eseguire delle verifiche sul veicolo.
Dell'esistenza di un accordo vi è prova nella corrispondenza tra l'ordine dei lavori emesso dalla codice COF194169) e la mail inoltrata Pt_1
alla stessa società da , dichiaratosi proprietario del Controparte_2
veicolo, con cui si comunicava a (dipendente Parte_2 dell'autofficina) “La autorizzo a procedere con il controllo delle ruote
e dell'assetto dell'auto, potete inviare a questa e-mail il preventivo per la riparazione…La invito ad aspettare una mia risposta per eventuali riparazioni che non siano la sostituzione del pneumatico forato”.
Seguiva l'emissione della fattura il 16.10.2019 di € 232,48, dalla quale
è agevole verificare la corrispondenza tra i lavori fatturati e quelli autorizzati, ossia il controllo dell'assale, la perizia, il controllo dei danni sull'asse posteriore e delle ruote.
5.2. Quanto al compenso richiesto per il parcheggio della vettura, deve osservarsi che la giurisprudenza richiamata dalla convenuta, nel negare la natura onerosa della custodia, laddove connessa ad un intervento di riparazione, ne sottolinea il carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quest'ultimo.
Precisamente, si è chiarito che il contratto in esame si presenta come figura mista, in cui la prestazione di custodia della vettura è assorbita in quella, principale, di riparazione, verso la quale è essenzialmente orientato l'interesse delle parti.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Ne consegue la gratuità del deposito, la cui monetizzazione è sostanzialmente inclusa nel costo delle riparazioni (Cass., n.
17918/2020).
Tuttavia, nella vicenda che ci occupa questo profilo di accessorietà manca poiché, concluso l'intervento iniziale, cioè quello autorizzato, la convenuta non accettava il preventivo per i lavori ulteriori, non perfezionandosi pertanto alcun accordo tra le parti in merito all'esecuzione di questi.
Detto diversamente, atteso che la custodia del veicolo per tre anni non
è stata strumentale alle riparazioni, in quanto la convenuta non ha voluto farle eseguire, è evidente che da quel momento la custodia non
è giustificata affatto dall'attività di riparazione e, pertanto, non può ritenersi in essa inclusa.
Ne consegue, che slegata la prestazione di custodia da quella contestuale di riparazione, la presunzione di gratuità del deposito vada valutata nei termini generali di cui all'art. 1767 c.c., in base al quale “il deposito si presume gratuito salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”.
Ora, esclusa la qualità professionale del depositario, ritiene tuttavia lo scrivente che nel caso di specie la presunzione sia superata dal ricorrere di altre circostanze idonee a provare una diversa volontà delle parti.
Difatti, come risulta chiaramente dal carteggio esibito, con mail del
10.1.2020 l'odierna attrice -già a fronte di tentativi falliti di instaurare un contatto telefonico- comunicava alla convenuta il pro forma della fattura per le riparazioni eseguite e, al contempo, invitava la stessa al ritiro del veicolo precisandole che decorsi tre giorni sarebbe stata addebitato l'importo giornaliero di € 25,00.
Seguivano ulteriori formali richieste, inoltrate a mezzo telegramma del
20.1.2020 e a mezzo posta elettronica certificata del 20.2.2020,
1.2.2021 e 24.3.2021.
Nessuna di queste riceveva risposta, né comunque veniva ritirata l'autovettura.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 7 Con Anzi, è stata la stessa a depositare altra pec del maggio 2021, con la quale si precisava la somma dovuta fino a quel momento e si invitava la convenuta a ritirare la vettura.
Anche in tal caso la convenuta è rimasta del tutto silente.
Essa provvedeva, infine, al recupero della Mercedes solo il 28.3.2023, in costanza di giudizio.
Ora, senza dubbio parte attrice manifestava in maniera inequivoca la volontà di ritenere onerosa la custodia del veicolo, formalizzando ripetutamente e per iscritto la propria richiesta economica, ma anche la convenuta, scegliendo di lasciare in sosta per un così lungo periodo la vettura presso l'autofficina, pur consapevole del compenso richiestole dal depositario, accettava tacitamente tale pattuizione.
D'altra parte, non è emersa alcuna prova che a parte convenuta sia stato impedito il ritiro del veicolo, come essa ha sostenuto, per cui il rifiuto del pagamento, esplicitato in questa sede per la prima volta, è chiaramente contrario a buona fede.
In buona sostanza, superata la presunzione di gratuità, a far data dal
13.1.2020 e fino al 28.3.2023 la sosta del veicolo Mercedes presso l'autofficina deve ritenersi avvenuta a titolo di deposito oneroso, per cui spetta alla società attrice il compenso richiesto, pari ad € 25,00 al giorno.
Deve infatti osservarsi che l'importo giornaliero della sosta, ripetutamente indicato dal depositario nelle proprie comunicazioni, non
è mai stato contestato dal depositante, né appare pertinente il richiamo al tariffario nazionale per i veicoli in custodia, in quanto specificamente applicabile solo ai custodi autorizzati.
Concludendo, spetta alla l'importo specificamente indicato Pt_1 nelle note di trattazione del 14.6.2023, pari ad € 29.407,48, di cui €
232,48 per la fattura cod. COF194169, ed € 29.175,00 (€ 25,00 al giorno dal 10.1.2020 al 28.3.2023) quale compenso per la custodia del veicolo, detratti € 75,00 (parte attrice calcola i 25,00 € al dì dal
10.1.2020; essa stessa, tuttavia, nella propria email del 10.1.2020
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 8 precisava che l'importo indicato sarebbe stato dovuto dal 13.1.2025), ossia complessivi € 29.332,48.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità di giudizio (scaglione fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande avanzate dalle parti rispettivamente di ritiro e restituzione veicolo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
di € 29.332,48; Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed Parte_1
€ 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Mario Russo, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 23439/2022 r.g.a.c. Pag. 9