Art. 11. 1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all' articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , prorogati da ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 .
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1. Nota all' art. 11:
La legge n. 64/1981 reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17. - Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l' art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.
Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi".
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1. Nota all' art. 11:
La legge n. 64/1981 reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17. - Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l' art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.
Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi".