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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10780 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18891/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18891/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Barra e vertente
TRA
, (CF , elett.te domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla Via delle Rep. Marinare nr. 340, presso lo studio dell'Avv. Luigi Mirra che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
, (C.F. ) rapp.ta e difesa, anche CP_1 C.F._2 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe e Alfonso Tedeschi, ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in S.Antonio Abate alla Via Scafati n. 175
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3233/23, emessa in data 17/01/2023 e pubblicata in data 09/05/2023, con cui quest'ultimo rigettava la sua domanda di risarcimento del danno ed accoglieva, per converso, la domanda riconvenzionale dell'appellata.
In primo grado, l'appellante aveva citato in giudizio l'appellata al fine di ottenere il pagamento della somma di €. 439,16 (poi in corso di causa aumentati ad €. 840), a titolo di risarcimento del danno. Nella specie, parte appellante deduceva, in primo grado: che la sua dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2015 era stata oggetto di controllo formale ex art 36 ter DPR 600/73 ad opera dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato che la detrazione IRPEF per il figlio a carico era stata già interamente utilizzata dalla ex moglie, da cui da tempo era “divorziato”, motivo per cui gli veniva comminata la sanzione di €. 439,16; che, nel corso del giudizio, egli subiva un altro controllo formale, in relazione alla dichiarazione IRPEF per l'anno d'imposta 2017, per le stesse ragioni in precedenza riportate, con l'applicazione di una seconda sanzione dell'importo pari ad €. 401,17; che, avendo la moglie dichiarato in altro giudizio di non aver percepito redditi nell'anno 2015, di fatto, lo avrebbe indotto in errore, facendogli presentare dichiarazioni IRPEF non corrette, motivo per cui, assunta la responsabilità della moglie ex art. 2043 c.c., ne domandava la condanna al pagamento dell'importo complessivo di €. 840.
Si costituiva l' che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, CP_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, oltre ad articolare domanda in via riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del marito al pagamento del 50% dell'importo delle spese universitarie, mediche e sportive sostenute per il figlio e quantificate in €. 2.499,00.
Istruita documentalmente la controversia, il Giudice di Pace definiva il giudizio dinanzi a sé rigettando la domanda principale ed accogliendo quella riconvenzionale.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di prime Pt_1 cure, ritenendola complessivamente ingiusta in quanto affetta da plurime violazioni di legge, come meglio specificate in atti.
Si costituiva l' che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
- 2 - Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10/11/2025, ove essa veniva assegnata a sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è parzialmente fondato.
In relazione al motivo sub A), per buona misura, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia minimamente tenuto conto delle argomentazioni e delle prove da lui addotte a sostegno della domanda avanzata, limitandosi apoditticamente ad affermare che la convenuta, odierna appellata, avrebbe avuto diritto a richiedere la detrazione per il figlio, essendo quest'ultimo a suo carico.
Orbene, il motivo articolato è infondato. La domanda proposta dall'appellante va, infatti, respinta, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Giudice di prime cure, che, invero, sembra essersi “appiattito” semplicemente alle argomentazioni opposte dalla convenuta.
In realtà, la pretesa risarcitoria qui in esame non può essere accolta per la semplice ragione che non ricorrono i presupposti costitutivi dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, si rammenta che l'art 2043 c.c. è norma cardine del sistema della responsabilità civile;
essa stabilisce che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Nella specie, tale articolo impone che il danneggiato dimostri: l'esistenza del danno ingiusto;
la condotta illecita del danneggiante;
il nesso di causalità tra i predetti elementi;
il dolo o la colpa dell'autore del fatto illecito.
Per ciò che concerne la condotta ed il danno ingiusto, questi consistono in qualunque fatto commissivo od omissivo dell'agente, non iure e contra ius, ovvero non altrimenti giustificato dall'ordinamento e lesivo di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, ivi compresi gli interessi legittimi (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n° 500/99).
Dal canto suo, il nesso di causalità va concepito in chiave materiale e giuridica, venendo in rilievo, per un verso, gli artt. 40 e 41 c.p. e per l'altro, l'art 1223 c.c. La causalità materiale sembra, dunque, essere debitrice della regola della condicio sine qua non di matrice penalistica, così come poi interpretata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
- 3 - n° 30328/2002, c.d. sentenza ed in effetti per lungo tempo si è fatto CP_2 ricorso a tale criterio per l'accertamento della predetta causalità materiale, fino a quando in un'ottica meno rigorosa, ma non per questo meno impegnativa sul piano della sua verifica, si è fatto leva sul criterio del “più probabile che non”, seguendo così una prospettiva statistico- probabilistica.
In relazione alla causalità giuridica, che presuppone come imprescindibilmente accertata quella materiale, la norma di riferimento è l'art. 1223 c.c. per il quale possono essere risarciti i soli danni che sono conseguenza diretta immediata del fatto illecito, anche in tal caso in un'ottica di inferenza statistica sub specie di prevedibilità e prevenibilità dell'evento.
Il fatto illecito, così inquadrato sul piano oggettivo, va poi imputato all'autore tendenzialmente mediante l'uso del criterio soggettivo del dolo o della colpa.
Completa, infine, il quadro disciplinare della responsabilità extracontrattuale l'art 2056 c.c. che consente l'applicabilità, oltre del già citato 1223 c.c., anche degli artt. 1226 c.c. e 1227 c.c. sicché, per un verso, il giudice può fare ricorso al criterio equitativo per ciò che attiene alla liquidazione del danno quando vi è un principio di prova ma non è altrimenti possibile provare con esattezza il suo ammontare;
per altro verso, di particolare importanza è il concorso di fattori causali nella determinazione del fatto illecito di cui all'art 1227 c.c.
Ebbene, dato conto, in verità sinteticamente, dei principali profili della responsabilità civile, occorre rilevare che, nel caso di specie, risulta difettare, per un verso, la condotta illecita, per l'altro, il dolo o la colpa dell'appellata. Con riferimento al primo aspetto, infatti, l'appellante imputa alla moglie di averlo indotto in errore, avendo ella riferitogli di non aver mai effettuato alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015. Senonché, tale considerazione costituisce una deduzione del marito ricavata dalla comparsa di costituzione e risposta redatta dal difensore della ex moglie e da quanto riportato nel decreto della Corte d'Appello di Napoli n. 2014/2016, emesso a seguito dell'impugnazione del provvedimento di modifica delle disposizioni economiche della sentenza di divorzio. Ebbene, da un lato, va considerato che proprio il fatto che la moglie avesse dichiarato negli atti in precedenza citati di svolgere piccoli lavori, come riportato anche nel decreto innanzi indicato della Corte di appello, non poteva certo consentire al marito di avere certezza in ordine alla ritenuta incapienza di questa;
dall'altro, la Cassazione, già in tempi assai risalenti, aveva affermato che: “la dichiarazione sfavorevole alla parte contenuta nella comparsa di risposta o nella comparsa conclusionale, o
- 4 - anche nell'atto di opposizione o nell'atto di citazione, non può essere considerata confessione giudiziale spontanea ai sensi dell'art. 229 c.p.c., atteso che detti atti non possono ritenersi «atti processuali» – per tali intendendosi solo quegli atti che si compiono nel processo nel contraddittorio delle parti in causa – specie quando non siano neppure sottoscritti dalla parte, come inequivocabilmente richiesto dalla norma citata” (cfr. Cass. civ. n. 2465/1994). Tale orientamento non è mai stato smentito, tant'è che, anche in pronunce relativamente più recenti, la Suprema Corte ha ribadito quanto sopra riportato, affermando che “è stato escluso il carattere di confessione giudiziale spontanea ex art. 229 c.p.c. alle dichiarazioni sfavorevoli alla parte, contenute nella comparsa conclusionale, quando non sia neppure sottoscritta dalla parte (Cass. 5419/04, 5307/98) oppure nella comparsa di risposta sottoscritta dal solo procuratore cui il mandato ad litem sia stato conferito a margine di essa (cfr. Cass. 7492/96), poiché la volontà di riconoscere fatti sfavorevoli al confidente e favorevoli alla controparte può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore a meno che sia munito di apposito mandato che si aggiunge alla procura alle liti” (cfr. Cass. 4744/05). Pertanto, ciò chiarito, risulta evidente che l'appellante, prima di compilare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015, non poteva fare affidamento su quanto dichiarato in sede processuale dalla ex moglie, né, poi, risulta che egli abbia formalmente ed esplicitamente richiesto alla moglie se avesse percepito redditi nell'anno in questione, richiesta semmai effettuata, come emerge dagli atti, solo successivamente all'esperito controllo formale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ne consegue, quindi, che l'appellata non ha tenuto, in effetti, una condotta illecita né commissiva né omissiva, non ravvisandosi alcun agire da parte sua non iure e contra ius ed ancor di meno, sembra possibile predicare un rimprovero nei suoi riguardi a titolo di dolo o di colpa.
Quanto al secondo motivo (B), lo stesso appare, invece, fondato e meritevole di accoglimento.
L'appellata, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha proposto, infatti, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento del 50% dell'importo delle spese universitarie, mediche e sportive sostenute per il figlio e quantificate in €. 2.499,00. Ora, ancor prima della valutazione nel merito della richiesta patrimoniale articolata, va, invero, predicata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in esame.
- 5 - Mette conto evidenziare che, con la domanda riconvenzionale, il convenuto fa valere una pretesa contrapposta a quella dell'attore, e per costante giurisprudenza, “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ossia tale da rendere consigliabile il loro esame in un unico processo, ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo […]” (cfr. Cass., n. 27564/2011; Cass., n. 8207/2006). Questa valutazione è effettuata dal giudice di merito (cfr. Cass., n. 24684/2013). Inoltre, va ancora rammentato che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (cfr. Cass. 24684/2013).
Facendo applicazione dei su esposti principi, è di tutta evidenza che la domanda riconvenzionale in esame, doveva essere dichiarata inammissibile poiché, anche seguendo l'interpretazione più liberale offerta dalla Cassazione (cfr. le già citate sent, nn. 27564/2011 e 8207/2006), non può sussistere alcun collegamento, nemmeno lato, e meno che meno l'esigenza di simultaneus processus, tra la domanda di risarcimento ex art 2043 c.c. avanzata dall'appellante e la domanda dell'appellata di condanna del al Pt_1 pagamento delle spese universitarie, mediche e sportive sostenute per il loro figlio.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto e della reciproca soccombenza tra le parti appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta da;
Parte_1
b) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
CP_1
- 6 - c) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 7 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18891/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Barra e vertente
TRA
, (CF , elett.te domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla Via delle Rep. Marinare nr. 340, presso lo studio dell'Avv. Luigi Mirra che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
, (C.F. ) rapp.ta e difesa, anche CP_1 C.F._2 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe e Alfonso Tedeschi, ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in S.Antonio Abate alla Via Scafati n. 175
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3233/23, emessa in data 17/01/2023 e pubblicata in data 09/05/2023, con cui quest'ultimo rigettava la sua domanda di risarcimento del danno ed accoglieva, per converso, la domanda riconvenzionale dell'appellata.
In primo grado, l'appellante aveva citato in giudizio l'appellata al fine di ottenere il pagamento della somma di €. 439,16 (poi in corso di causa aumentati ad €. 840), a titolo di risarcimento del danno. Nella specie, parte appellante deduceva, in primo grado: che la sua dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2015 era stata oggetto di controllo formale ex art 36 ter DPR 600/73 ad opera dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato che la detrazione IRPEF per il figlio a carico era stata già interamente utilizzata dalla ex moglie, da cui da tempo era “divorziato”, motivo per cui gli veniva comminata la sanzione di €. 439,16; che, nel corso del giudizio, egli subiva un altro controllo formale, in relazione alla dichiarazione IRPEF per l'anno d'imposta 2017, per le stesse ragioni in precedenza riportate, con l'applicazione di una seconda sanzione dell'importo pari ad €. 401,17; che, avendo la moglie dichiarato in altro giudizio di non aver percepito redditi nell'anno 2015, di fatto, lo avrebbe indotto in errore, facendogli presentare dichiarazioni IRPEF non corrette, motivo per cui, assunta la responsabilità della moglie ex art. 2043 c.c., ne domandava la condanna al pagamento dell'importo complessivo di €. 840.
Si costituiva l' che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, CP_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, oltre ad articolare domanda in via riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del marito al pagamento del 50% dell'importo delle spese universitarie, mediche e sportive sostenute per il figlio e quantificate in €. 2.499,00.
Istruita documentalmente la controversia, il Giudice di Pace definiva il giudizio dinanzi a sé rigettando la domanda principale ed accogliendo quella riconvenzionale.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di prime Pt_1 cure, ritenendola complessivamente ingiusta in quanto affetta da plurime violazioni di legge, come meglio specificate in atti.
Si costituiva l' che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
- 2 - Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10/11/2025, ove essa veniva assegnata a sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è parzialmente fondato.
In relazione al motivo sub A), per buona misura, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non abbia minimamente tenuto conto delle argomentazioni e delle prove da lui addotte a sostegno della domanda avanzata, limitandosi apoditticamente ad affermare che la convenuta, odierna appellata, avrebbe avuto diritto a richiedere la detrazione per il figlio, essendo quest'ultimo a suo carico.
Orbene, il motivo articolato è infondato. La domanda proposta dall'appellante va, infatti, respinta, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Giudice di prime cure, che, invero, sembra essersi “appiattito” semplicemente alle argomentazioni opposte dalla convenuta.
In realtà, la pretesa risarcitoria qui in esame non può essere accolta per la semplice ragione che non ricorrono i presupposti costitutivi dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, si rammenta che l'art 2043 c.c. è norma cardine del sistema della responsabilità civile;
essa stabilisce che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Nella specie, tale articolo impone che il danneggiato dimostri: l'esistenza del danno ingiusto;
la condotta illecita del danneggiante;
il nesso di causalità tra i predetti elementi;
il dolo o la colpa dell'autore del fatto illecito.
Per ciò che concerne la condotta ed il danno ingiusto, questi consistono in qualunque fatto commissivo od omissivo dell'agente, non iure e contra ius, ovvero non altrimenti giustificato dall'ordinamento e lesivo di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, ivi compresi gli interessi legittimi (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n° 500/99).
Dal canto suo, il nesso di causalità va concepito in chiave materiale e giuridica, venendo in rilievo, per un verso, gli artt. 40 e 41 c.p. e per l'altro, l'art 1223 c.c. La causalità materiale sembra, dunque, essere debitrice della regola della condicio sine qua non di matrice penalistica, così come poi interpretata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
- 3 - n° 30328/2002, c.d. sentenza ed in effetti per lungo tempo si è fatto CP_2 ricorso a tale criterio per l'accertamento della predetta causalità materiale, fino a quando in un'ottica meno rigorosa, ma non per questo meno impegnativa sul piano della sua verifica, si è fatto leva sul criterio del “più probabile che non”, seguendo così una prospettiva statistico- probabilistica.
In relazione alla causalità giuridica, che presuppone come imprescindibilmente accertata quella materiale, la norma di riferimento è l'art. 1223 c.c. per il quale possono essere risarciti i soli danni che sono conseguenza diretta immediata del fatto illecito, anche in tal caso in un'ottica di inferenza statistica sub specie di prevedibilità e prevenibilità dell'evento.
Il fatto illecito, così inquadrato sul piano oggettivo, va poi imputato all'autore tendenzialmente mediante l'uso del criterio soggettivo del dolo o della colpa.
Completa, infine, il quadro disciplinare della responsabilità extracontrattuale l'art 2056 c.c. che consente l'applicabilità, oltre del già citato 1223 c.c., anche degli artt. 1226 c.c. e 1227 c.c. sicché, per un verso, il giudice può fare ricorso al criterio equitativo per ciò che attiene alla liquidazione del danno quando vi è un principio di prova ma non è altrimenti possibile provare con esattezza il suo ammontare;
per altro verso, di particolare importanza è il concorso di fattori causali nella determinazione del fatto illecito di cui all'art 1227 c.c.
Ebbene, dato conto, in verità sinteticamente, dei principali profili della responsabilità civile, occorre rilevare che, nel caso di specie, risulta difettare, per un verso, la condotta illecita, per l'altro, il dolo o la colpa dell'appellata. Con riferimento al primo aspetto, infatti, l'appellante imputa alla moglie di averlo indotto in errore, avendo ella riferitogli di non aver mai effettuato alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015. Senonché, tale considerazione costituisce una deduzione del marito ricavata dalla comparsa di costituzione e risposta redatta dal difensore della ex moglie e da quanto riportato nel decreto della Corte d'Appello di Napoli n. 2014/2016, emesso a seguito dell'impugnazione del provvedimento di modifica delle disposizioni economiche della sentenza di divorzio. Ebbene, da un lato, va considerato che proprio il fatto che la moglie avesse dichiarato negli atti in precedenza citati di svolgere piccoli lavori, come riportato anche nel decreto innanzi indicato della Corte di appello, non poteva certo consentire al marito di avere certezza in ordine alla ritenuta incapienza di questa;
dall'altro, la Cassazione, già in tempi assai risalenti, aveva affermato che: “la dichiarazione sfavorevole alla parte contenuta nella comparsa di risposta o nella comparsa conclusionale, o
- 4 - anche nell'atto di opposizione o nell'atto di citazione, non può essere considerata confessione giudiziale spontanea ai sensi dell'art. 229 c.p.c., atteso che detti atti non possono ritenersi «atti processuali» – per tali intendendosi solo quegli atti che si compiono nel processo nel contraddittorio delle parti in causa – specie quando non siano neppure sottoscritti dalla parte, come inequivocabilmente richiesto dalla norma citata” (cfr. Cass. civ. n. 2465/1994). Tale orientamento non è mai stato smentito, tant'è che, anche in pronunce relativamente più recenti, la Suprema Corte ha ribadito quanto sopra riportato, affermando che “è stato escluso il carattere di confessione giudiziale spontanea ex art. 229 c.p.c. alle dichiarazioni sfavorevoli alla parte, contenute nella comparsa conclusionale, quando non sia neppure sottoscritta dalla parte (Cass. 5419/04, 5307/98) oppure nella comparsa di risposta sottoscritta dal solo procuratore cui il mandato ad litem sia stato conferito a margine di essa (cfr. Cass. 7492/96), poiché la volontà di riconoscere fatti sfavorevoli al confidente e favorevoli alla controparte può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore a meno che sia munito di apposito mandato che si aggiunge alla procura alle liti” (cfr. Cass. 4744/05). Pertanto, ciò chiarito, risulta evidente che l'appellante, prima di compilare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015, non poteva fare affidamento su quanto dichiarato in sede processuale dalla ex moglie, né, poi, risulta che egli abbia formalmente ed esplicitamente richiesto alla moglie se avesse percepito redditi nell'anno in questione, richiesta semmai effettuata, come emerge dagli atti, solo successivamente all'esperito controllo formale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ne consegue, quindi, che l'appellata non ha tenuto, in effetti, una condotta illecita né commissiva né omissiva, non ravvisandosi alcun agire da parte sua non iure e contra ius ed ancor di meno, sembra possibile predicare un rimprovero nei suoi riguardi a titolo di dolo o di colpa.
Quanto al secondo motivo (B), lo stesso appare, invece, fondato e meritevole di accoglimento.
L'appellata, nel costituirsi in giudizio in primo grado, ha proposto, infatti, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento del 50% dell'importo delle spese universitarie, mediche e sportive sostenute per il figlio e quantificate in €. 2.499,00. Ora, ancor prima della valutazione nel merito della richiesta patrimoniale articolata, va, invero, predicata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in esame.
- 5 - Mette conto evidenziare che, con la domanda riconvenzionale, il convenuto fa valere una pretesa contrapposta a quella dell'attore, e per costante giurisprudenza, “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ossia tale da rendere consigliabile il loro esame in un unico processo, ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo […]” (cfr. Cass., n. 27564/2011; Cass., n. 8207/2006). Questa valutazione è effettuata dal giudice di merito (cfr. Cass., n. 24684/2013). Inoltre, va ancora rammentato che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (cfr. Cass. 24684/2013).
Facendo applicazione dei su esposti principi, è di tutta evidenza che la domanda riconvenzionale in esame, doveva essere dichiarata inammissibile poiché, anche seguendo l'interpretazione più liberale offerta dalla Cassazione (cfr. le già citate sent, nn. 27564/2011 e 8207/2006), non può sussistere alcun collegamento, nemmeno lato, e meno che meno l'esigenza di simultaneus processus, tra la domanda di risarcimento ex art 2043 c.c. avanzata dall'appellante e la domanda dell'appellata di condanna del al Pt_1 pagamento delle spese universitarie, mediche e sportive sostenute per il loro figlio.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto e della reciproca soccombenza tra le parti appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto, così provvede:
a) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta da;
Parte_1
b) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
CP_1
- 6 - c) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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