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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4097 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento qualifica superiore;
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
assumendo: di essere stato assunto in data 07.04.2015 Controparte_2 dall'odierna esponente ed inquadrato nel 4° livello CCNL Industria Metalmeccanica Privata;
che con disposizione di servizio del'11.06.2015 era stato assegnato -a far data dallo stesso giorno- alla Commessa “ Interventi ordinari di pulizia, sfalcio dell'erba, manutenzione dei cigli stradali e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque pluviali, della segnaletica orizzontale, rimozione dei cartelli della pubblicità abusiva sulle strade e pertinenze di proprietà provinciale ed in gestione ” e con la mansione di operaio addetto alla
1 pulizia stradale e compiti di decespugliamento di scarpate stradali, manutenzione ordinaria delle superfici erbose sui cigli stradali, taglio dei rami o arbusti sporgenti pericolosi per la circolazione. bonifica del margine stradale;
che successivamente con disposizione del 1.6.2016 era stato addetto alla Commessa
“Servizio Tecnico di Monitoraggio e Controllo negli Edifici ”, con compiti di natura impiegatizia consistenti nell'individuazione e programmazione di interventi di manutenzione nelle scuole, compiti svolti sino al 22.11.2017 allorquando era stato assegnato alla
Commessa “Guardiania Scolastica” con sede di lavoro l'Istituto Giustino Fortunato di Napoli con mansioni di operaio addetto alla guardiania;
che dal 1 giugno 2018 la datrice di lavoro gli aveva comunicato che sarebbe stato addetto alla sistemazione dello Archivio Pozzi sito in
Napoli alla via Don Bosco in quanto si era in attesa di giudizio medico di idoneità alle mansioni di addetto manutenzione stradale e/o moviere;
addetto manutenzione bosco inferiore Reggia di Portici e/o spazzamento;
addetto manutenzione scolastica;
addetto job center e/o pulizie;
addetto custodia e portierato;
che il giudizio medico di idoneità lo aveva ritenuto “non idoneo alla attività di manutenzione stradale ma idoneo per differenti mansioni con le limitazioni “no lavori svolti all'esterno e/o in ambienti polverosi”; che era quindi stato assegnato dal 4.10.2018 al settore Custodia e Portierato con compiti di addetto al controllo delle entrate e delle uscite delle autovetture al varco di via Arenaccia del parcheggio della sede Aziendale sita in Napoli alla via Don Bosco;
che , infine, a seguito di visita collegiale da parte della era stato riconosciuto idoneo alle Controparte_3
mansioni di concetto ed assegnato al Settore Acque Pubbliche presso il quale ha svolto compiti di addetto allo svolgimento delle istruttorie amministrative al fine della richiesta di pagamento canoni di competenza per l 'utilizzo delle acque pubbliche.
Rappresentava che nello svolgimento di tale compito aveva curato le istruttorie amministrative correlate al pagamento dei corrispettivi canoni pozzi , per conto della
[...]
alle istanze di rinnovo, ai subingressi e varianti e che tali mansioni Controparte_4
sicuramente svolte almeno dalla data del 18.11.2019 e senza alcuna soluzione di continuità, hanno natura impiegatizia e presentano contenuto concreto e caratteristiche tali da concretare la declaratoria della 5^ categoria super.
Tanto dedotto ha chiesto al Giudice adito di: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica impiegatizia e nel prosieguo l'inquadramento, nella categoria livello 5^ super impiegato ai sensi del CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA
PRIVATA per il periodo dal 18.11.2019 e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal predetto periodo e fino alla data del
2 31.01.2023 e pari alla complessiva somma di € 6.989,20, ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo. Con espressa riserva di richiedere il pagamento delle differenze retributive che dovessero ulteriormente maturare per il periodo successivo e la rideterminazione del trattamento di fine rapporto e la ricostruzione contributiva;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento, nella categoria livello 5^ impiegato ai sensi del CCNL
METALMECCANICA INDUSTRIA PRIVATA per il periodo dal 18.11.2019 e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel predetto periodo e pari alla complessiva somma di € 6.388,40 ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo. Con espressa riserva di richiedere il pagamento delle differenze retributive che dovessero ulteriormente maturare per il periodo successivo e la rideterminazione del trattamento di fine rapporto e la ricostruzione contributiva;
3) con vittoria si spese e compensi di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso introduttivo , ha invocato la natura di società IN HOUSE della resistente invocando l'applicazione alla stessa del regime normativo previsto per gli enti pubblici con conseguente impossibilità di attribuire al ricorrente il superiore inquadramento invocato;
nel merito ha comunque contestato la prospettazione avversa sostenendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del livello di inquadramento invocato non avendo il ricorrente svolto mansioni riconducibili all'area superiore invocata.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza rispetto al governo delle spese di lite.
Disposta ed espletata la prova testimoniale la causa all'udienza del 18.3.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c.-è stata decisa.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo dal momento che l'atto appare completo di tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c.: in particolare, tenuto conto del peculiare oggetto della causa, esso contiene la necessaria individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore, analiticamente enunciate, e
3 quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto, nonché l'indicazione del calcolo delle differenze retributive che si afferma spettino al ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Con disposizione di Servizio datata 13.11.2019 a firma l'Amministratore Unico della datrice di lavoro Dott.ssa in considerazione della necessità di potenziare il servizio Parte_2 implementandolo “di personale idoneo a svolgere mansioni di contabilità” e verificato “il background e la formazione personale” del ricorrente , questi veniva assegnato in via definitiva al Settore Acque.
Il ricorrente – inquadrato al 4^livello- rivendica il riconoscimento del 5^ livello super del
CCNL Metalmeccanica Industria Privata il quale stabilisce che appartengono a tale livello:
“lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agisce con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini” ; e i :” i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
All'esito dell'istruttoria svolta può certamente affermarsi che i testi escussi hanno riferito, concordemente, di mansioni consistenti nella predisposizione e gestione di pratiche che comportavano anche l'effettuazione di calcoli per la quantificazione dei canoni relative alle utenze verificate ed alla digitalizzazione delle stesse, il tutto in esecuzione di direttive operative prestabilite, implicanti autonomia gestionale, tuttavia nei soli limiti della scelta delle modalità organizzative del lavoro svolto.
In particolare la teste collega del ricorrente sino all'ottobre 2023 ha riferito: Testimone_1
4 “ho lavorato presso la sede di via Don Bosco addetta al settore delle acque insieme al ricorrente per circa cinque sei anni;
credo dal 2018 e fino alla data dal mio pensionamento;
io mi occupavo di segreteria;
ero la segretaria del dott. ; lavoravamo nello stesso Persona_1
immobile ma in stanze separate;
ricordo che il ricorrente insieme a qualche altro collega si occupava dei calcoli delle utenze da pagare sia per clienti privati che per ditte;
per quello che so si occupavano della intestazione delle utenze e della effettuazione di calcoli attraverso delle tabelle;
so che le pratiche venivano gestite in autonomia dal ricorrente solo in caso di problemi veniva passata al dirigente;
ricordo che aveva contatti telefonici con i Comuni per verificare le intestazioni;
ricordo che sia capitato che abbia anche ricevuto persone che chiedevano spiegazioni in relazione alle utenze;
i l ricorrente come gli altri colleghi aveva una postazione con il PC;
so che aveva password e poteva avere accesso ad un programma per inserire le pratiche lavorate;
credo avesse anche un telefono aziendale ADR: ricordo poiché io mi occupavo di aprire la posta in entrate che il ricorrente si occupava di verificare anche gli indirizzi delle utenze poiché a lui consegnavo le ricevute delle raccomandate non potute consegnare e restituite;
ADR: so che sia il ricorrente che il suo collega CP_5
si occupavano di digitalizzare le pratiche e provvedere all'archiviazione; anche
[...]
qualche altro collega svolgeva tali mansioni ma non ne ricordo il nome;
ADR:il ricorrente lavorava autonomamente e gestiva lui il suo lavoro , il responsabile era presente in ufficio e veniva interpellato solo in caso di problemi;
ma di solito le pratiche venivano gestite in autonomia” ( verbale udienza del 28.5.2024)Particolare rilievo assume la testimonianza resa dal teste -responsabile del servizio acque pubbliche – il quale ha così Persona_1 riferito: “ conosco il ricorrente che è stato ed è tuttora uno dei miei collaboratori;
ADR: lavora con me credo dal 2017-2018 per quello che ricordo;
ADR: il ricorrente si è occupato e si occupa della preparazione delle lettere per la riscossione dei canoni di concessione;
ADR: la ha il compito tra gli altri di riscuotere per conto della i canoni CP_1 Controparte_4
di concessione delle acque pubbliche;
ADR: abbiano un data base di utilizzatori di acque pubbliche ai quali dobbiamo richiedere i canoni;
in quattro si occupano di questa attività, tra questi vi è anche il ricorrente;
due di loro si occupano degli utenti con più di un pozzo;
gli altri due degli utenti che hanno un solo pozzo;
in totale abbiamo un pacchetto di utenze di circa 4500 utenti ma sono in continuo aumento;
il ricorrente si occupa degli utenti con più di un pozzo;
ADR: il ricorrente e gli altri collaboratori prelevano dal data base i nominativi degli utenti , preparano un fac simile di lettera che è stata autorizzata dalla
[...]
; nella lettera l'operatore inserisce il nominativo dell'utente, verifica il tipo di CP_4
uso che l'utente fa dell'acqua, in base all'uso ed ai quantitativi e portate calcola gli importi;
5 ADR:l'utente comunica nella domanda anche la portata dell'acqua e l'utilizzo con indicazione dei quantitativi, sulla base di tali indicazioni viene calcolato il canone dovuto;
il calcolo avviene utilizzando le tabelle fornite dalla regione Campania;
ADR: in ufficio c'è un software che consente agli operatori di effettuare questo calcolo;
qualora l'utente abbia chiesto un quantitativo maggiore rispetto ai minimi già indicati in tabella l'operatore deve effettuare il calcolo modificando i dati inseriti automaticamente dal software;
ADR: preparata la lettera viene passata a me che provvedo alla verifica per tutte le lettere predisposte dai miei collaboratori;
se sono corrette le invio alla che operata una ulteriore Controparte_4 verifica provvede alla formazione del bollettino di pagamento da inviare all'utente : tali bollettini ci vengono reinviati e l'operatore provvede ad assemblare la lettera con il bollettino relativo e passa tutta la documentazione ad un ufficio diverso deputato all'invio delle raccomandate o delle PEC;
l'operatore provvede a digitalizzare lettera e bollettino con esiti spedizione e ad inserirla all'interno del software che appunto prevede un archivio digitale;
ADR: mensilmente la città metropolitana ci invia un foglio excell contenente l'elenco dei pagamenti effettuati dagli utenti e i miei collaboratori tra cui anche il ricorrente inserisce tali dati all'interno del software;
ADR: il ricorrente può contattare ed essere contattato dagli utenti in relazione alle pratiche tanto che nella lettera con cui si chiede il pagamento del canone viene inserito il riferimento telefonico e l'email di chi ha curato la pratica e in questo modo possono essere contattati;
ADR: nel caso in cui vi sia una discrasia tra quanto dovuto dall'utente e quanto da questi pagato il ricorrente come anche gli altri collaboratori possono verificare nel software tale differenze e se trovano una differenza l'anno successivo provvedono ad inserire nel pagamento quanto dovuto in più o sottrarre quanto già pagato;
ADR: questo software è arrivato ad aprile di quest'anno; in precedenza avevamo un data base da me predisposto che aveva caratteristiche e modalità di funzionamento analoghe;
i collaboratori potevano registrare le lettere, i pagamenti effettuati dagli utenti e gli importi da richiedere;
potevano digitalizzare le pratiche;
con questo software il calcolo del dovuto non era automatico ma doveva essere calcolato manualmente;
voglio però specificare che al 90% gli importi dovuti dagli utenti erano pari ai minimi stabiliti per legge pertanto non era necessario svolgere alcuna attività di calcolo.”. ( verbale udienza del 28.5.2024)
Il teste ha riferito: “ADr: nel settore del quale mi occupo vi sono addetti Testimone_2
tecnici, come me, e poi anche addetti amministrativi;
il ricorrente si occupava delle richieste all'utenza del pagamento dei canoni arretrati ed in corso per le utenze in uso;
ADR conosco queste circostanze poiché mi occupo di tale settore da molti anni pertanto ho seguito sia l'iter tecnico ovvero tutte le attività prodromiche al rilascio della concessione e che si sostanziano
6 nel rilascio del visto tecnico, che quelle amministrative relative al rilascio del documento concessorio;
in precedenza fino ad una riorganizzazione dell'ufficio mi occupavo anche di questa parte più amministrativa;
in seguito invece mi sono occupato solo di quella tecnica;
ADR;al momento del rilascio della concessione venivano richiesti i canoni correnti e arretrati;
prima della costituzione di tale attività veniva svolta dagli uffici della CP_1
Provincia; in seguito è stata svolta da con la individuazione di alcuni colleghi , tra i CP_1
quali il ricorrente, addetti al recupero dei canoni pregressi e correnti;
ADR: l'attività da svolgere per il recupero dei canoni veniva svolta individuando in primo luogo l'esistenza di istanze di concessione di acque sotterranee;
quindi venivano – su indicazione del responsabile che dava agli addetti l'indicazione del comune da verificare- ricercate le istanze di concessione dall'archivio digitale;
poi sulla base di modelli che la città metropolitana ci ha fornito veniva compilata una lettera che venina completata con le indicazione dei dati e il calcolo dei canoni pregressi maturati e di quelli correnti;
ADR: gli importi sono standardizzati e quindi veniva sulla base di questi compilata una tabella all'interno della lettera con l'avviso di pagamento e veniva individuato il destinatario a cui inviarlo;
ADR Il file collazionato con lettera e pagamento da effettuare si passava al responsabile che curava l'inoltro per la spedizione che effettuavamo con una società di poste private;
se la ditta individuale o la società aveva la PEC , una collega si occupava dell'invio della PEC;
il ricorrente poi curava anche l'archiviazione del file che aveva preparato per i seguenti eventuali adempimenti;
ADR: anche per noi della parte tecnica la città metropolitana ha predisposto dei modelli preformati per le varie attività che svolgiamo;
modelli che sono stati inseriti anche nel capitolato;
ADR: il calcolo delle somme spettanti per i canoni pregressi ed evasi, presuppone l'individuazione dell'uso -che determina una diverso costo del canone- e Testi gli anni dovuti;
da questi elementi poi si sviluppa il calcolo;
posso riferire in relazione a tali circostanze poiché io lavoravo nella stessa stanza con il ricorrente e comunque questa attività fa parte dell'iter della pratica che anche io predispongo per la parte tecnica;
; di questa attività però personalmente non mi sono mai occupato;
ADR: posso riferire che il sig.
[...]
è inquadrato al 5 livello, attualmente svolge le mansioni che svolgeva prima il CP_5
ricorrente; in precedenza il si occupava delle pratiche relative al rilascio della CP_5 concessione;
so che per motivi di salute gli è stata assegnata l'attività di quantificazione dei canoni che è più semplificata rispetto a quella da lui precedentemente svolta;
l'attività di contatto con l'utenza è in questo caso solo telefonica .”. ( verbale udienza del 10.10.2024)
Infine è stato escusso il teste di ( udienza dell'16.1.2025) il quale ha CP_5 CP_5
confermato le circostanze di fatto rappresentate in ricorso ed ha riferito delle mansioni da lui
7 svolte, analoghe a quelle svolte dal ricorrente.
Così delineato il quadro istruttorio, ritiene il Giudicante di poter affermare che le mansioni espletate da siano pienamente riconducibili, per tipologia, nell'alveo della Parte_1
previsione del livello V del contratto collettivo e non al IV attribuito.
Sono inseriti nel livello V i lavoratori che : “con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
E' emerso infatti da tutte le deposizioni acquisite al giudizio che il ricorrente abbia svolto - proprio come la declaratoria da ultimo indicata “ attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano”.
Non sono stati acquisiti, invece, gli elementi che consentano il riconoscimento della superiore categoria V^ super rivendicata dal ricorrente in via principale e per i quali è previsto che si sia accertata la presenza nell'espletamento delle mansioni assegnate di una “particolare autonomia operativa ed organizzativa” correlata alla particolare complessità dei compiti e delle attività assegnate.
Pertanto può essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente in via subordinata dichiarandosi il suo diritto all'inquadramento nella categoria livello 5^ del CCNL
METALMECCANICA INDUSTRIA PRIVATA a decorrere dal 18.12.2019 decorsi cioè 30 giorni continuativi dallo svolgimento dei compiti di cui alla categoria superiore il cui inizio è riconducibile al 18.11.2019 allorquando il ricorrente veniva assegnato al settore Acque
Pubbliche, come previsto dalla disciplina contrattuale. ( art. 2 allegato al ccnl in atti)
Deve essere respinta infatti l'eccezione svolta dalla parte resistente che ha invocato la natura in house della società resistente per negare la possibilità di una pronuncia accertativa del diritto del dipendente al superiore inquadramento a seguito di svolgimento di mansioni superiori, potendosi qui pienamente condividere gli arresti anche ormai in modo univoco hanno fatto chiarezza sul punto (vedi Cass. S.U. n. 24591/2016 ; Cass. S.U. n. 7759/2017e il recente arresto con Cass. 35421/22). La Suprema Corte ha escluso che tale argomento possa incidere sulla applicazione dell'art. 2103 c.c. in quanto, come affermato anche dalla Corte di
Appello di Napoli, “non può predicarsi alcuna conclusione di totale ed automatica equiparazione del rapporto dei lavoratori addetti alle società in house con quello dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche in carenza, di una espressa disposizione normativa che disponga la estensione della disciplina pubblicistica”, disposizione normativa
8 che nel caso che occupa nemmeno è stata indicata dalla parte resistente.
Consegue alla declaratoria del diritto al superiore inquadramento la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 18.12.2019
e fino al 31.1.2023 come quantificate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo e pari alla complessiva somma di € 6.388,40, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
In considerazione dell'accoglimento della sola domanda svolta in via subordinata le spese possono essere compensate nella misura di un terzo e per la restante parte sono poste a carico della parte resistente nella misura quantificata in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
all'inquadramento nella categoria livello 5^ del CCNL METALMECCANICA Parte_1
INDUSTRIA PRIVATA a decorrere dal 18.12.2019 ; condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal
18.12.2019 fino al 31.1.2023 pari alla complessiva somma di € 6.388,40 o, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 3592,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, 14/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4097 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento qualifica superiore;
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
assumendo: di essere stato assunto in data 07.04.2015 Controparte_2 dall'odierna esponente ed inquadrato nel 4° livello CCNL Industria Metalmeccanica Privata;
che con disposizione di servizio del'11.06.2015 era stato assegnato -a far data dallo stesso giorno- alla Commessa “ Interventi ordinari di pulizia, sfalcio dell'erba, manutenzione dei cigli stradali e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque pluviali, della segnaletica orizzontale, rimozione dei cartelli della pubblicità abusiva sulle strade e pertinenze di proprietà provinciale ed in gestione ” e con la mansione di operaio addetto alla
1 pulizia stradale e compiti di decespugliamento di scarpate stradali, manutenzione ordinaria delle superfici erbose sui cigli stradali, taglio dei rami o arbusti sporgenti pericolosi per la circolazione. bonifica del margine stradale;
che successivamente con disposizione del 1.6.2016 era stato addetto alla Commessa
“Servizio Tecnico di Monitoraggio e Controllo negli Edifici ”, con compiti di natura impiegatizia consistenti nell'individuazione e programmazione di interventi di manutenzione nelle scuole, compiti svolti sino al 22.11.2017 allorquando era stato assegnato alla
Commessa “Guardiania Scolastica” con sede di lavoro l'Istituto Giustino Fortunato di Napoli con mansioni di operaio addetto alla guardiania;
che dal 1 giugno 2018 la datrice di lavoro gli aveva comunicato che sarebbe stato addetto alla sistemazione dello Archivio Pozzi sito in
Napoli alla via Don Bosco in quanto si era in attesa di giudizio medico di idoneità alle mansioni di addetto manutenzione stradale e/o moviere;
addetto manutenzione bosco inferiore Reggia di Portici e/o spazzamento;
addetto manutenzione scolastica;
addetto job center e/o pulizie;
addetto custodia e portierato;
che il giudizio medico di idoneità lo aveva ritenuto “non idoneo alla attività di manutenzione stradale ma idoneo per differenti mansioni con le limitazioni “no lavori svolti all'esterno e/o in ambienti polverosi”; che era quindi stato assegnato dal 4.10.2018 al settore Custodia e Portierato con compiti di addetto al controllo delle entrate e delle uscite delle autovetture al varco di via Arenaccia del parcheggio della sede Aziendale sita in Napoli alla via Don Bosco;
che , infine, a seguito di visita collegiale da parte della era stato riconosciuto idoneo alle Controparte_3
mansioni di concetto ed assegnato al Settore Acque Pubbliche presso il quale ha svolto compiti di addetto allo svolgimento delle istruttorie amministrative al fine della richiesta di pagamento canoni di competenza per l 'utilizzo delle acque pubbliche.
Rappresentava che nello svolgimento di tale compito aveva curato le istruttorie amministrative correlate al pagamento dei corrispettivi canoni pozzi , per conto della
[...]
alle istanze di rinnovo, ai subingressi e varianti e che tali mansioni Controparte_4
sicuramente svolte almeno dalla data del 18.11.2019 e senza alcuna soluzione di continuità, hanno natura impiegatizia e presentano contenuto concreto e caratteristiche tali da concretare la declaratoria della 5^ categoria super.
Tanto dedotto ha chiesto al Giudice adito di: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica impiegatizia e nel prosieguo l'inquadramento, nella categoria livello 5^ super impiegato ai sensi del CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA
PRIVATA per il periodo dal 18.11.2019 e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal predetto periodo e fino alla data del
2 31.01.2023 e pari alla complessiva somma di € 6.989,20, ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo. Con espressa riserva di richiedere il pagamento delle differenze retributive che dovessero ulteriormente maturare per il periodo successivo e la rideterminazione del trattamento di fine rapporto e la ricostruzione contributiva;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento, nella categoria livello 5^ impiegato ai sensi del CCNL
METALMECCANICA INDUSTRIA PRIVATA per il periodo dal 18.11.2019 e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel predetto periodo e pari alla complessiva somma di € 6.388,40 ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo. Con espressa riserva di richiedere il pagamento delle differenze retributive che dovessero ulteriormente maturare per il periodo successivo e la rideterminazione del trattamento di fine rapporto e la ricostruzione contributiva;
3) con vittoria si spese e compensi di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso introduttivo , ha invocato la natura di società IN HOUSE della resistente invocando l'applicazione alla stessa del regime normativo previsto per gli enti pubblici con conseguente impossibilità di attribuire al ricorrente il superiore inquadramento invocato;
nel merito ha comunque contestato la prospettazione avversa sostenendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del livello di inquadramento invocato non avendo il ricorrente svolto mansioni riconducibili all'area superiore invocata.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza rispetto al governo delle spese di lite.
Disposta ed espletata la prova testimoniale la causa all'udienza del 18.3.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c.-è stata decisa.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo dal momento che l'atto appare completo di tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c.: in particolare, tenuto conto del peculiare oggetto della causa, esso contiene la necessaria individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore, analiticamente enunciate, e
3 quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto, nonché l'indicazione del calcolo delle differenze retributive che si afferma spettino al ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Con disposizione di Servizio datata 13.11.2019 a firma l'Amministratore Unico della datrice di lavoro Dott.ssa in considerazione della necessità di potenziare il servizio Parte_2 implementandolo “di personale idoneo a svolgere mansioni di contabilità” e verificato “il background e la formazione personale” del ricorrente , questi veniva assegnato in via definitiva al Settore Acque.
Il ricorrente – inquadrato al 4^livello- rivendica il riconoscimento del 5^ livello super del
CCNL Metalmeccanica Industria Privata il quale stabilisce che appartengono a tale livello:
“lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agisce con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini” ; e i :” i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
All'esito dell'istruttoria svolta può certamente affermarsi che i testi escussi hanno riferito, concordemente, di mansioni consistenti nella predisposizione e gestione di pratiche che comportavano anche l'effettuazione di calcoli per la quantificazione dei canoni relative alle utenze verificate ed alla digitalizzazione delle stesse, il tutto in esecuzione di direttive operative prestabilite, implicanti autonomia gestionale, tuttavia nei soli limiti della scelta delle modalità organizzative del lavoro svolto.
In particolare la teste collega del ricorrente sino all'ottobre 2023 ha riferito: Testimone_1
4 “ho lavorato presso la sede di via Don Bosco addetta al settore delle acque insieme al ricorrente per circa cinque sei anni;
credo dal 2018 e fino alla data dal mio pensionamento;
io mi occupavo di segreteria;
ero la segretaria del dott. ; lavoravamo nello stesso Persona_1
immobile ma in stanze separate;
ricordo che il ricorrente insieme a qualche altro collega si occupava dei calcoli delle utenze da pagare sia per clienti privati che per ditte;
per quello che so si occupavano della intestazione delle utenze e della effettuazione di calcoli attraverso delle tabelle;
so che le pratiche venivano gestite in autonomia dal ricorrente solo in caso di problemi veniva passata al dirigente;
ricordo che aveva contatti telefonici con i Comuni per verificare le intestazioni;
ricordo che sia capitato che abbia anche ricevuto persone che chiedevano spiegazioni in relazione alle utenze;
i l ricorrente come gli altri colleghi aveva una postazione con il PC;
so che aveva password e poteva avere accesso ad un programma per inserire le pratiche lavorate;
credo avesse anche un telefono aziendale ADR: ricordo poiché io mi occupavo di aprire la posta in entrate che il ricorrente si occupava di verificare anche gli indirizzi delle utenze poiché a lui consegnavo le ricevute delle raccomandate non potute consegnare e restituite;
ADR: so che sia il ricorrente che il suo collega CP_5
si occupavano di digitalizzare le pratiche e provvedere all'archiviazione; anche
[...]
qualche altro collega svolgeva tali mansioni ma non ne ricordo il nome;
ADR:il ricorrente lavorava autonomamente e gestiva lui il suo lavoro , il responsabile era presente in ufficio e veniva interpellato solo in caso di problemi;
ma di solito le pratiche venivano gestite in autonomia” ( verbale udienza del 28.5.2024)Particolare rilievo assume la testimonianza resa dal teste -responsabile del servizio acque pubbliche – il quale ha così Persona_1 riferito: “ conosco il ricorrente che è stato ed è tuttora uno dei miei collaboratori;
ADR: lavora con me credo dal 2017-2018 per quello che ricordo;
ADR: il ricorrente si è occupato e si occupa della preparazione delle lettere per la riscossione dei canoni di concessione;
ADR: la ha il compito tra gli altri di riscuotere per conto della i canoni CP_1 Controparte_4
di concessione delle acque pubbliche;
ADR: abbiano un data base di utilizzatori di acque pubbliche ai quali dobbiamo richiedere i canoni;
in quattro si occupano di questa attività, tra questi vi è anche il ricorrente;
due di loro si occupano degli utenti con più di un pozzo;
gli altri due degli utenti che hanno un solo pozzo;
in totale abbiamo un pacchetto di utenze di circa 4500 utenti ma sono in continuo aumento;
il ricorrente si occupa degli utenti con più di un pozzo;
ADR: il ricorrente e gli altri collaboratori prelevano dal data base i nominativi degli utenti , preparano un fac simile di lettera che è stata autorizzata dalla
[...]
; nella lettera l'operatore inserisce il nominativo dell'utente, verifica il tipo di CP_4
uso che l'utente fa dell'acqua, in base all'uso ed ai quantitativi e portate calcola gli importi;
5 ADR:l'utente comunica nella domanda anche la portata dell'acqua e l'utilizzo con indicazione dei quantitativi, sulla base di tali indicazioni viene calcolato il canone dovuto;
il calcolo avviene utilizzando le tabelle fornite dalla regione Campania;
ADR: in ufficio c'è un software che consente agli operatori di effettuare questo calcolo;
qualora l'utente abbia chiesto un quantitativo maggiore rispetto ai minimi già indicati in tabella l'operatore deve effettuare il calcolo modificando i dati inseriti automaticamente dal software;
ADR: preparata la lettera viene passata a me che provvedo alla verifica per tutte le lettere predisposte dai miei collaboratori;
se sono corrette le invio alla che operata una ulteriore Controparte_4 verifica provvede alla formazione del bollettino di pagamento da inviare all'utente : tali bollettini ci vengono reinviati e l'operatore provvede ad assemblare la lettera con il bollettino relativo e passa tutta la documentazione ad un ufficio diverso deputato all'invio delle raccomandate o delle PEC;
l'operatore provvede a digitalizzare lettera e bollettino con esiti spedizione e ad inserirla all'interno del software che appunto prevede un archivio digitale;
ADR: mensilmente la città metropolitana ci invia un foglio excell contenente l'elenco dei pagamenti effettuati dagli utenti e i miei collaboratori tra cui anche il ricorrente inserisce tali dati all'interno del software;
ADR: il ricorrente può contattare ed essere contattato dagli utenti in relazione alle pratiche tanto che nella lettera con cui si chiede il pagamento del canone viene inserito il riferimento telefonico e l'email di chi ha curato la pratica e in questo modo possono essere contattati;
ADR: nel caso in cui vi sia una discrasia tra quanto dovuto dall'utente e quanto da questi pagato il ricorrente come anche gli altri collaboratori possono verificare nel software tale differenze e se trovano una differenza l'anno successivo provvedono ad inserire nel pagamento quanto dovuto in più o sottrarre quanto già pagato;
ADR: questo software è arrivato ad aprile di quest'anno; in precedenza avevamo un data base da me predisposto che aveva caratteristiche e modalità di funzionamento analoghe;
i collaboratori potevano registrare le lettere, i pagamenti effettuati dagli utenti e gli importi da richiedere;
potevano digitalizzare le pratiche;
con questo software il calcolo del dovuto non era automatico ma doveva essere calcolato manualmente;
voglio però specificare che al 90% gli importi dovuti dagli utenti erano pari ai minimi stabiliti per legge pertanto non era necessario svolgere alcuna attività di calcolo.”. ( verbale udienza del 28.5.2024)
Il teste ha riferito: “ADr: nel settore del quale mi occupo vi sono addetti Testimone_2
tecnici, come me, e poi anche addetti amministrativi;
il ricorrente si occupava delle richieste all'utenza del pagamento dei canoni arretrati ed in corso per le utenze in uso;
ADR conosco queste circostanze poiché mi occupo di tale settore da molti anni pertanto ho seguito sia l'iter tecnico ovvero tutte le attività prodromiche al rilascio della concessione e che si sostanziano
6 nel rilascio del visto tecnico, che quelle amministrative relative al rilascio del documento concessorio;
in precedenza fino ad una riorganizzazione dell'ufficio mi occupavo anche di questa parte più amministrativa;
in seguito invece mi sono occupato solo di quella tecnica;
ADR;al momento del rilascio della concessione venivano richiesti i canoni correnti e arretrati;
prima della costituzione di tale attività veniva svolta dagli uffici della CP_1
Provincia; in seguito è stata svolta da con la individuazione di alcuni colleghi , tra i CP_1
quali il ricorrente, addetti al recupero dei canoni pregressi e correnti;
ADR: l'attività da svolgere per il recupero dei canoni veniva svolta individuando in primo luogo l'esistenza di istanze di concessione di acque sotterranee;
quindi venivano – su indicazione del responsabile che dava agli addetti l'indicazione del comune da verificare- ricercate le istanze di concessione dall'archivio digitale;
poi sulla base di modelli che la città metropolitana ci ha fornito veniva compilata una lettera che venina completata con le indicazione dei dati e il calcolo dei canoni pregressi maturati e di quelli correnti;
ADR: gli importi sono standardizzati e quindi veniva sulla base di questi compilata una tabella all'interno della lettera con l'avviso di pagamento e veniva individuato il destinatario a cui inviarlo;
ADR Il file collazionato con lettera e pagamento da effettuare si passava al responsabile che curava l'inoltro per la spedizione che effettuavamo con una società di poste private;
se la ditta individuale o la società aveva la PEC , una collega si occupava dell'invio della PEC;
il ricorrente poi curava anche l'archiviazione del file che aveva preparato per i seguenti eventuali adempimenti;
ADR: anche per noi della parte tecnica la città metropolitana ha predisposto dei modelli preformati per le varie attività che svolgiamo;
modelli che sono stati inseriti anche nel capitolato;
ADR: il calcolo delle somme spettanti per i canoni pregressi ed evasi, presuppone l'individuazione dell'uso -che determina una diverso costo del canone- e Testi gli anni dovuti;
da questi elementi poi si sviluppa il calcolo;
posso riferire in relazione a tali circostanze poiché io lavoravo nella stessa stanza con il ricorrente e comunque questa attività fa parte dell'iter della pratica che anche io predispongo per la parte tecnica;
; di questa attività però personalmente non mi sono mai occupato;
ADR: posso riferire che il sig.
[...]
è inquadrato al 5 livello, attualmente svolge le mansioni che svolgeva prima il CP_5
ricorrente; in precedenza il si occupava delle pratiche relative al rilascio della CP_5 concessione;
so che per motivi di salute gli è stata assegnata l'attività di quantificazione dei canoni che è più semplificata rispetto a quella da lui precedentemente svolta;
l'attività di contatto con l'utenza è in questo caso solo telefonica .”. ( verbale udienza del 10.10.2024)
Infine è stato escusso il teste di ( udienza dell'16.1.2025) il quale ha CP_5 CP_5
confermato le circostanze di fatto rappresentate in ricorso ed ha riferito delle mansioni da lui
7 svolte, analoghe a quelle svolte dal ricorrente.
Così delineato il quadro istruttorio, ritiene il Giudicante di poter affermare che le mansioni espletate da siano pienamente riconducibili, per tipologia, nell'alveo della Parte_1
previsione del livello V del contratto collettivo e non al IV attribuito.
Sono inseriti nel livello V i lavoratori che : “con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
E' emerso infatti da tutte le deposizioni acquisite al giudizio che il ricorrente abbia svolto - proprio come la declaratoria da ultimo indicata “ attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano”.
Non sono stati acquisiti, invece, gli elementi che consentano il riconoscimento della superiore categoria V^ super rivendicata dal ricorrente in via principale e per i quali è previsto che si sia accertata la presenza nell'espletamento delle mansioni assegnate di una “particolare autonomia operativa ed organizzativa” correlata alla particolare complessità dei compiti e delle attività assegnate.
Pertanto può essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente in via subordinata dichiarandosi il suo diritto all'inquadramento nella categoria livello 5^ del CCNL
METALMECCANICA INDUSTRIA PRIVATA a decorrere dal 18.12.2019 decorsi cioè 30 giorni continuativi dallo svolgimento dei compiti di cui alla categoria superiore il cui inizio è riconducibile al 18.11.2019 allorquando il ricorrente veniva assegnato al settore Acque
Pubbliche, come previsto dalla disciplina contrattuale. ( art. 2 allegato al ccnl in atti)
Deve essere respinta infatti l'eccezione svolta dalla parte resistente che ha invocato la natura in house della società resistente per negare la possibilità di una pronuncia accertativa del diritto del dipendente al superiore inquadramento a seguito di svolgimento di mansioni superiori, potendosi qui pienamente condividere gli arresti anche ormai in modo univoco hanno fatto chiarezza sul punto (vedi Cass. S.U. n. 24591/2016 ; Cass. S.U. n. 7759/2017e il recente arresto con Cass. 35421/22). La Suprema Corte ha escluso che tale argomento possa incidere sulla applicazione dell'art. 2103 c.c. in quanto, come affermato anche dalla Corte di
Appello di Napoli, “non può predicarsi alcuna conclusione di totale ed automatica equiparazione del rapporto dei lavoratori addetti alle società in house con quello dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche in carenza, di una espressa disposizione normativa che disponga la estensione della disciplina pubblicistica”, disposizione normativa
8 che nel caso che occupa nemmeno è stata indicata dalla parte resistente.
Consegue alla declaratoria del diritto al superiore inquadramento la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 18.12.2019
e fino al 31.1.2023 come quantificate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo e pari alla complessiva somma di € 6.388,40, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
In considerazione dell'accoglimento della sola domanda svolta in via subordinata le spese possono essere compensate nella misura di un terzo e per la restante parte sono poste a carico della parte resistente nella misura quantificata in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
all'inquadramento nella categoria livello 5^ del CCNL METALMECCANICA Parte_1
INDUSTRIA PRIVATA a decorrere dal 18.12.2019 ; condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal
18.12.2019 fino al 31.1.2023 pari alla complessiva somma di € 6.388,40 o, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 3592,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, 14/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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