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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gazer N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180001190370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190002928544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200000757478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gazer N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. e la Regione Siciliana -Assessorato dell'Economia Dipartimento Finanze e Credito -, la intimazione di pagamento n. 29420259001770170/000, notificata in data 03.07.2025, afferente alle cartelle di pagamento nn.
29420180001190370000, 29420190002928544000 e 29420200000757478000 notificate rispettivamente in data 02.10.2018, 10.07.2023 e 10.07.2023 aventi ad oggetto tassa automobilistica 2013, 2014 e 2017.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce un unico motivo di ricorso ossia la prescrizione delle somme richieste in pagamento.
Non si è costituita in giudizio l'ADER.
Si è invece costituita in giudizio la Regione Siciliana contro deducendo ai motivi di ricorso eccependo la carenza di legittimazione passiva per le pretese relative agli anni 2013/2014 e il difetto di legittimazione passiva per la pretesa relativa all'annualità 2017, chiedendo in sostanza di restare indenne, in caso di soccombenza, da qualsiasi onere per le questioni inerenti all'attività notificatoria – esecutiva posta in essere dall'Agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la motivazione eccepita, il ricorso risulta meritevole di accoglimento atteso che, dall'esame della documentazione versata in atti, le pretese riconducibili alle succitate cartelle, considerate le date di notifica, risultano prescritte e/o decadute.
Parte ricorrente, prima della presentazione del ricorso ha inoltrato, all'ADER e alla Regione Siciliana, richiesta di annullamento della intimazione di pagamento opposta, esplicitando le stesse motivazioni addotte nel ricorso proposto senza ricevere alcuna risposta in merito. Viene inoltre evidenziato che al prospetto del contribuente per cartella e al prospetto del ruolo, versati in atti dalla Regione Siciliana ai fini della propria correttezza operativa, essendo tali prospetti documenti interni, non può essere attribuita alcuna valenza probatoria.
Per quanto fin qui esplicitato il ricorso viene accolto e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna, in solido tra loro, l'ADER e la Regione Siciliana al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute, da distrarsi direttamente in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gazer N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180001190370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420190002928544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200000757478000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gazer N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. e la Regione Siciliana -Assessorato dell'Economia Dipartimento Finanze e Credito -, la intimazione di pagamento n. 29420259001770170/000, notificata in data 03.07.2025, afferente alle cartelle di pagamento nn.
29420180001190370000, 29420190002928544000 e 29420200000757478000 notificate rispettivamente in data 02.10.2018, 10.07.2023 e 10.07.2023 aventi ad oggetto tassa automobilistica 2013, 2014 e 2017.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce un unico motivo di ricorso ossia la prescrizione delle somme richieste in pagamento.
Non si è costituita in giudizio l'ADER.
Si è invece costituita in giudizio la Regione Siciliana contro deducendo ai motivi di ricorso eccependo la carenza di legittimazione passiva per le pretese relative agli anni 2013/2014 e il difetto di legittimazione passiva per la pretesa relativa all'annualità 2017, chiedendo in sostanza di restare indenne, in caso di soccombenza, da qualsiasi onere per le questioni inerenti all'attività notificatoria – esecutiva posta in essere dall'Agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la motivazione eccepita, il ricorso risulta meritevole di accoglimento atteso che, dall'esame della documentazione versata in atti, le pretese riconducibili alle succitate cartelle, considerate le date di notifica, risultano prescritte e/o decadute.
Parte ricorrente, prima della presentazione del ricorso ha inoltrato, all'ADER e alla Regione Siciliana, richiesta di annullamento della intimazione di pagamento opposta, esplicitando le stesse motivazioni addotte nel ricorso proposto senza ricevere alcuna risposta in merito. Viene inoltre evidenziato che al prospetto del contribuente per cartella e al prospetto del ruolo, versati in atti dalla Regione Siciliana ai fini della propria correttezza operativa, essendo tali prospetti documenti interni, non può essere attribuita alcuna valenza probatoria.
Per quanto fin qui esplicitato il ricorso viene accolto e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna, in solido tra loro, l'ADER e la Regione Siciliana al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute, da distrarsi direttamente in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.