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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE LM Presidente
- dott.ssa ER FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3444 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta De Rose;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' avv. Armando Talarico;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Merano (BZ) il 21.12.2000 Parte_1 con , deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale Controparte_1
in data 13.01.2022 si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 24.02.2022, e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con richiesta di confermare le condizioni concordate dalle parti e già stabilite in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva in toto alla domanda spiegata dal ricorrente.
All'udienza del 24 novembre 2025, i procuratori delle parti depositavano note di trattazione scritta con cui le parti dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Spese di lite compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Merano (BZ) il
21.12.2000,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Merano (BZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
ER FF RE LM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE LM Presidente
- dott.ssa ER FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3444 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta De Rose;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' avv. Armando Talarico;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Merano (BZ) il 21.12.2000 Parte_1 con , deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale Controparte_1
in data 13.01.2022 si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 24.02.2022, e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con richiesta di confermare le condizioni concordate dalle parti e già stabilite in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva in toto alla domanda spiegata dal ricorrente.
All'udienza del 24 novembre 2025, i procuratori delle parti depositavano note di trattazione scritta con cui le parti dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Spese di lite compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Merano (BZ) il
21.12.2000,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Merano (BZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
ER FF RE LM