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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 958/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. AR TT Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. VI BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 958/2024 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione, promossa con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024
e posta in decisione all'udienza collegiale del 24 settembre 2025
OGGETTO: d a
NC (deposito con il patrocinio dell'avv. Dell'Aglio Controparte_1
bancario, cassetta di NF sicurezza, apertura di ATTRICE IN RIASSUNZIONE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
con il patrocinio dell'avv. Persico Rita Controparte_2
140041 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Bergamo nella causa n. R.G. 2928/2017 il 7 febbraio 2018;
sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 908/2021, pubblicata in data 12
1 luglio 2021; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16474/2024
pubblicata in data 13 giugno 2024.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“…- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare – in applicazione del D.M.
13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della signora nei confronti di e, Controparte_2 Controparte_1
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già
quantificate dalla convenuta nel giudizio di primo grado e quindi all'importo complessivo di € 66.028,43 (anziché € 104.370,24), conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della maggior Controparte_2
somma già corrisposta da in esecuzione della decisione Controparte_1
di primo grado, per i suddetti buoni postali della serie “Q”;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Della convenuta in riassunzione
“…IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla spa per gli otto buoni postali fruttiferi oggetto di causa, calcolata ai CP_1
sensi del D.M. 13.6.1986, è pari a € 66.028,43 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 3.12.2024 da parte della signora per € Controparte_2
42.048,76 (di cui € 38.341,81 a titolo di capitale ed € 3.706,95 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme al saldo), accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dal convenuto in riassunzione a . Controparte_1
2 IN OGNI CASO: - confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite contenute nell'ordinanza di primo grado e nella sentenza di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le parti, condannare la a rimborsare le spese di lite in favore della CP_1
Signora in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 CP_2
tra le parti ovvero, in subordine, compensare per i gradi successivi al secondo le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha sottoscritto BPF che sono stati tutti emessi, in Controparte_2
conformità con il dettato normativo, su moduli della precedente “Serie P”,
con l'apposizione sulla parte anteriore, di un timbro recante la dicitura “Serie
Q/P” e sulla parte posteriore, di un timbro recante nuovamente la dicitura
“Serie Q/P” e la misura dei nuovi “tassi” previsti per tale nuova serie.
Attraverso quest'ultimo timbro, apposto in ogni buono sopra la tabella del tasso dei rendimenti relativa ai moduli della precedente serie “P”,
[...]
ha informato la controparte che il capitale investito sarebbe stato CP_1
soggetto al nuovo regime di interessi previsto dal Decreto del Ministero del
Tesoro 13 giugno 1986 (pubblicato all'interno della Serie Generale della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 148 del 28 giugno 1986) –
emanato in attuazione dell'art. 173 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 – istitutivo della Serie Q/P, parametrato ai nuovi tassi dell'8% fino al 5° anno, del 9% dal 6° al 10° anno, del 10,50%
dall'11° al 15° anno e del 12% dal 16° anno.
3 La si è presentata all'ufficio postale di riferimento per chiedere la CP_2
riscossione dei predetti buoni e in tale occasione ha riscontrato CP_1
la richiesta di pagamento, evidenziando la disponibilità a corrisponderle l'importo complessivo risultante dai rendimenti previsti per la relativa serie ai sensi del D.M. 13 giugno 1986, pari a € 66.817,89; ha, quindi, rifiutato di ricevere il pagamento nell'ammontare proposto da ai sensi dei CP_1
rendimenti stabiliti per i BFP dal D.M. 13 giugno 1986, in quanto ha ritenuto che il calcolo proposto da dovesse ritenersi errato e di aver diritto a CP_1
percepire un importo maggiore calcolato sulla base della tabella e dei rendimenti riportati sul retro dei buoni, asseritamente pari a € 104.370,24,
per una differenza rispetto alle somme riconosciute da di € CP_1
37.552,35.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato a in data 18 aprile CP_1
2017, ha, quindi, convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Bergamo per ottenere la liquidazione degli interessi sulla base dei rendimenti indicati sui buoni. Il Tribunale adito ha accolto la domanda.
ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di appello di Brescia CP_1
che ha rigettato l'appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) la valutazione circa la fondatezza del motivo di gravame, correlato al disposto di cui all'art. 5 del DM 13.6/.1986, deve essere effettuata muovendo dalla premessa della configurazione in termini strettamente civilistici
(contrattuali) del rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed ente
4 (attualmente società) emittente il titolo (buono fruttifero postale): in tal senso
è la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma in proposito: «occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell , avente natura di ente pubblico economico, e CP_3
quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva «la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali,
fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato» (così Corte Cost. n.
303/1988);
b) seppur è vero che, secondo la disciplina speciale invocata, l'apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l'integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al DM invocato, ancorché
apposti su modulistica che, in quanto riferita ad emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto può intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza e dell'univocità
delle indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché effettuate per relationem, ma giammai se parziali, per l'ovvia considerazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del titolo;
c) col secondo timbro, si è dettata una disciplina precisa, in conformità alle
5 indicazioni espresse nel DM, circa la determinazione dell'interesse,
composto, spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale (8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10°, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20°
anno), e viceversa si è totalmente omesso ogni riferimento al periodo successivo, dal 20° al 30° anno;
si è peraltro lasciata intatta la dicitura preesistente. E' logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell'ulteriore spettanza a bimestre per la decade successiva.
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre Controparte_1
motivi.
ha presentato controricorso. Controparte_2
2. Con ordinanza n. 16474/2024 pubblicata in data 13 giugno 2024, la Corte
di Cassazione, rigettato il controricorso, ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Il D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986,
n. 148, ha disposto, all'art. 4: «1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni
6 medesimi». L'art. 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.
2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri:
uno con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L'art. 6, infine, ha stabilito:
«1. Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" maturato alla data del 1° gennaio
1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
2. Per i buoni della serie "P"
emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
3. I buoni di cui al comma 1 del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al comma 2, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
4. Gli
interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni».
L'art. 173 codice postale e il D.M. 13 giugno 1986, art. 5 richiedono poi di essere sinteticamente inquadrati nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché,
anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come CP_1
azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico
7 economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità
dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti CP_1
finanziari offerti dal sistema bancario […]» (Corte Cost., n. 26/ 2020).
In altra sentenza la Corte ha ben evidenziato che «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo. In tale contesto il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore e ha proceduto, così, a bilanciare gli interessi in gioco. La
Consulta ha chiaramente affermato che l'estensione delle modificazioni anche in peius dei tassi di interesse non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse - che bilancia l'esigenza di tutela del risparmio con quella di contenimento della spesa pubblica in rapporto all'andamento dell'inflazione e dei mercati in caso di titoli emessi da enti a soggettività
statale - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la dispone, in base a una facoltà consentita dalla legge che non lede pertanto alcuno dei parametri costituzionali invocati come lesi.
Questa Corte ha valorizzato, al fine di negare rilievo decisivo alla previsione
8 della misura degli interessi apposta sui buoni (“Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni") che il buono fruttifero postale non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione, giacché, a tenore dell'art. 173, «sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali»
(Cass., n. 27809/2005).
Va evidenziato che rispetto la fissazione dei principi sopra riportati la successiva sentenza (spesso evocata per sostenere la tesi evocata dai sottoscrittori in queste vicende Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), non delinea alcuna diversa interpretazione poiché concerneva un caso peculiare, diverso da quello odierno, giacché i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, a differenza del caso oggi in esame, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie "AA", dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta.
Anche con riguardo alla qualificazione dei buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione la successiva sentenza delle Sezioni Unite ha ribadito il contenuto di quella del 2007, ritenendo altresì che qualificazione
9 dei buoni postali come documenti di legittimazione «ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori». Ed, infatti, nel richiamare la decisione del 2007, di cui si è poc'anzi fatta menzione, quella del 2019 ha osservato che «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato [...]
la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e [...]
anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
Ancor più chiaramente la sentenza ha precisato il discusso art. 173
contempla un «meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse
10 vigente al momento della sottoscrizione del titolo» (Cass., Sez. Un., n.
3963/2019).
La pretesa, quindi, di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q",
provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q",
si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei precedenti buoni della serie "P" è palesemente esclusa.
Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili
- e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (così in motivazione Cass., n. n.
22619/2023)”.
La Suprema Corte ha ritenuto anche il terzo motivo, relativo alla violazione
11 e falsa applicazione dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 in combinato disposto con l'art. 5 d.m. 13 giugno 1986, fondato. Al riguardo ha rilevato quanto segue:
“Questa Corte ha chiarito (Cass., n. 4748/2022) che: «[…] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente,
rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività,
quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro,
concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie
"P"». «La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una
12 combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q",
provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q",
si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
13 3. Ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo Controparte_1
di accertare e dichiarare infondata la pretesa di maggior pagamento avanzata da controparte, limitando detta pretesa alla somma di € 66.028,43 in applicazione dei tassi ex D.M. 13 giugno 1986, e condannandola alla restituzione della maggior somma già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado per i bfp appartenenti alla serie “Q/P”.
4. Si è costituita in giudizio che ha chiesto darsi atto della Controparte_2
intervenuta restituzione della maggior somma percepita.
5. All'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata in modo testuale nella parte espositiva della presente sentenza.
2. La Suprema Corte, richiamando la nota sentenza n. 22619/2023 e le successive conformi, ha, in sintesi, evidenziato che l'art. 173 prevede un meccanismo d'integrazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1339 cod.civ.
quanto al tasso d'interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo;
che l'apposizione della stampigliatura, costituisce una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non rilevante sul piano negoziale;
che «La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q",
provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in
14 forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q",
si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa>>.
3. Tanto premesso, la Corte osserva che nelle more del presente giudizio,
successivamente alla sua instaurazione avvenuta il 9 ottobre 2024, la convenuta in riassunzione, in data 3 dicembre 2024, ha restituito a
[...]
la maggior somma percepita in esito all'esecuzione della Controparte_1
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bergamo del 7 febbraio 2018,
avente ad oggetto gli importi relativi ai n. 8 bfp appartenenti alla serie Q/P di cui è causa (nn. 000.038, 000.145, 000.146, 000.147, 000.148, 000.149
emessi in data 13 e 14 agosto 1996 e nn. 000.222 e 000.223 11 dicembre
1986) calcolati sulla base dei criteri indicati nella tabella a tergo, e non in base al D.m. 13 giugno 1986.
Si tratta dell'importo di € 42.048,76 (comprensivo degli interessi legali dal 2
marzo 2018, data di percezione della maggior somma, e sino al 2 dicembre
2024, data del pagamento), che costituisce la differenza tra quanto già versato da e quanto effettivamente dovuto a fronte dell'applicazione del d.m. CP_1 produzione in giudizio di copia della distinta di pagamento la cui causale è
“restituzione somme C. Cass. Controparte_2 Controparte_1
16474/2024”, riconoscendo, la convenuta in riassunzione, la legittimità della pretesa di controparte, avuto riguardo del principio di diritto espresso nella sentenza di rinvio.
Essendo tale circostanza incontestata e non avendo Controparte_1
contestato il quantum ottenuto in restituzione (alcuna deduzione sul punto è
stata articolata a verbale e non vi è stato deposito degli scritti conclusivi), ne consegue il venir meno dell'interesse ad ottenere in questa sede una pronuncia in ordine alle pretese avanzate da pur ribadite Controparte_1
in sede di precisazione delle conclusioni, le quali hanno già avuto integrale soddisfazione per mezzo della restituzione della maggior somma percepita dalla risparmiatrice, con i relativi interessi.
3. Quanto alle spese di lite, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il
Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione
16 delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
3.1. Il Collegio osserva quanto segue:
-l'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -
nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità
ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92
c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
Si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione, considerato che la questione relativa all'applicazione del D.M. 13 giugno 1986 ai buoni appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente a tale data è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito composto solamente a partire dalle ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte nel 2022, successivamente alla pronuncia di secondo grado, e considerato che la restituzione del maggior
17 importo indebitamente percepito da parte della convenuta in riassunzione è
avvenuto anteriormente alla sua costituzione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara dovuta a la somma di € 66.028,43, già oggetto Controparte_2
di pagamento da parte di e non dovuta la somma di € Controparte_1
38.341,81 già oggetto di restituzione a detta società;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI BR AR TT
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 giugno 1986, ossia € 66.028,43; ciò è documentato (doc. 4) dalla
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 958/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. AR TT Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. VI BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 958/2024 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione, promossa con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024
e posta in decisione all'udienza collegiale del 24 settembre 2025
OGGETTO: d a
NC (deposito con il patrocinio dell'avv. Dell'Aglio Controparte_1
bancario, cassetta di NF sicurezza, apertura di ATTRICE IN RIASSUNZIONE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
con il patrocinio dell'avv. Persico Rita Controparte_2
140041 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Bergamo nella causa n. R.G. 2928/2017 il 7 febbraio 2018;
sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 908/2021, pubblicata in data 12
1 luglio 2021; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16474/2024
pubblicata in data 13 giugno 2024.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“…- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare – in applicazione del D.M.
13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della signora nei confronti di e, Controparte_2 Controparte_1
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già
quantificate dalla convenuta nel giudizio di primo grado e quindi all'importo complessivo di € 66.028,43 (anziché € 104.370,24), conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della maggior Controparte_2
somma già corrisposta da in esecuzione della decisione Controparte_1
di primo grado, per i suddetti buoni postali della serie “Q”;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Della convenuta in riassunzione
“…IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla spa per gli otto buoni postali fruttiferi oggetto di causa, calcolata ai CP_1
sensi del D.M. 13.6.1986, è pari a € 66.028,43 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 3.12.2024 da parte della signora per € Controparte_2
42.048,76 (di cui € 38.341,81 a titolo di capitale ed € 3.706,95 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme al saldo), accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dal convenuto in riassunzione a . Controparte_1
2 IN OGNI CASO: - confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite contenute nell'ordinanza di primo grado e nella sentenza di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le parti, condannare la a rimborsare le spese di lite in favore della CP_1
Signora in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 CP_2
tra le parti ovvero, in subordine, compensare per i gradi successivi al secondo le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha sottoscritto BPF che sono stati tutti emessi, in Controparte_2
conformità con il dettato normativo, su moduli della precedente “Serie P”,
con l'apposizione sulla parte anteriore, di un timbro recante la dicitura “Serie
Q/P” e sulla parte posteriore, di un timbro recante nuovamente la dicitura
“Serie Q/P” e la misura dei nuovi “tassi” previsti per tale nuova serie.
Attraverso quest'ultimo timbro, apposto in ogni buono sopra la tabella del tasso dei rendimenti relativa ai moduli della precedente serie “P”,
[...]
ha informato la controparte che il capitale investito sarebbe stato CP_1
soggetto al nuovo regime di interessi previsto dal Decreto del Ministero del
Tesoro 13 giugno 1986 (pubblicato all'interno della Serie Generale della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 148 del 28 giugno 1986) –
emanato in attuazione dell'art. 173 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 – istitutivo della Serie Q/P, parametrato ai nuovi tassi dell'8% fino al 5° anno, del 9% dal 6° al 10° anno, del 10,50%
dall'11° al 15° anno e del 12% dal 16° anno.
3 La si è presentata all'ufficio postale di riferimento per chiedere la CP_2
riscossione dei predetti buoni e in tale occasione ha riscontrato CP_1
la richiesta di pagamento, evidenziando la disponibilità a corrisponderle l'importo complessivo risultante dai rendimenti previsti per la relativa serie ai sensi del D.M. 13 giugno 1986, pari a € 66.817,89; ha, quindi, rifiutato di ricevere il pagamento nell'ammontare proposto da ai sensi dei CP_1
rendimenti stabiliti per i BFP dal D.M. 13 giugno 1986, in quanto ha ritenuto che il calcolo proposto da dovesse ritenersi errato e di aver diritto a CP_1
percepire un importo maggiore calcolato sulla base della tabella e dei rendimenti riportati sul retro dei buoni, asseritamente pari a € 104.370,24,
per una differenza rispetto alle somme riconosciute da di € CP_1
37.552,35.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato a in data 18 aprile CP_1
2017, ha, quindi, convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Bergamo per ottenere la liquidazione degli interessi sulla base dei rendimenti indicati sui buoni. Il Tribunale adito ha accolto la domanda.
ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di appello di Brescia CP_1
che ha rigettato l'appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) la valutazione circa la fondatezza del motivo di gravame, correlato al disposto di cui all'art. 5 del DM 13.6/.1986, deve essere effettuata muovendo dalla premessa della configurazione in termini strettamente civilistici
(contrattuali) del rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed ente
4 (attualmente società) emittente il titolo (buono fruttifero postale): in tal senso
è la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma in proposito: «occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell , avente natura di ente pubblico economico, e CP_3
quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva «la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali,
fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato» (così Corte Cost. n.
303/1988);
b) seppur è vero che, secondo la disciplina speciale invocata, l'apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l'integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al DM invocato, ancorché
apposti su modulistica che, in quanto riferita ad emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto può intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza e dell'univocità
delle indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché effettuate per relationem, ma giammai se parziali, per l'ovvia considerazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del titolo;
c) col secondo timbro, si è dettata una disciplina precisa, in conformità alle
5 indicazioni espresse nel DM, circa la determinazione dell'interesse,
composto, spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale (8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10°, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20°
anno), e viceversa si è totalmente omesso ogni riferimento al periodo successivo, dal 20° al 30° anno;
si è peraltro lasciata intatta la dicitura preesistente. E' logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell'ulteriore spettanza a bimestre per la decade successiva.
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre Controparte_1
motivi.
ha presentato controricorso. Controparte_2
2. Con ordinanza n. 16474/2024 pubblicata in data 13 giugno 2024, la Corte
di Cassazione, rigettato il controricorso, ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Il D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986,
n. 148, ha disposto, all'art. 4: «1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni
6 medesimi». L'art. 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.
2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri:
uno con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L'art. 6, infine, ha stabilito:
«1. Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" maturato alla data del 1° gennaio
1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
2. Per i buoni della serie "P"
emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
3. I buoni di cui al comma 1 del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al comma 2, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
4. Gli
interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni».
L'art. 173 codice postale e il D.M. 13 giugno 1986, art. 5 richiedono poi di essere sinteticamente inquadrati nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché,
anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come CP_1
azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico
7 economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità
dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti CP_1
finanziari offerti dal sistema bancario […]» (Corte Cost., n. 26/ 2020).
In altra sentenza la Corte ha ben evidenziato che «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo. In tale contesto il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore e ha proceduto, così, a bilanciare gli interessi in gioco. La
Consulta ha chiaramente affermato che l'estensione delle modificazioni anche in peius dei tassi di interesse non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse - che bilancia l'esigenza di tutela del risparmio con quella di contenimento della spesa pubblica in rapporto all'andamento dell'inflazione e dei mercati in caso di titoli emessi da enti a soggettività
statale - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la dispone, in base a una facoltà consentita dalla legge che non lede pertanto alcuno dei parametri costituzionali invocati come lesi.
Questa Corte ha valorizzato, al fine di negare rilievo decisivo alla previsione
8 della misura degli interessi apposta sui buoni (“Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni") che il buono fruttifero postale non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione, giacché, a tenore dell'art. 173, «sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali»
(Cass., n. 27809/2005).
Va evidenziato che rispetto la fissazione dei principi sopra riportati la successiva sentenza (spesso evocata per sostenere la tesi evocata dai sottoscrittori in queste vicende Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), non delinea alcuna diversa interpretazione poiché concerneva un caso peculiare, diverso da quello odierno, giacché i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, a differenza del caso oggi in esame, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie "AA", dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta.
Anche con riguardo alla qualificazione dei buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione la successiva sentenza delle Sezioni Unite ha ribadito il contenuto di quella del 2007, ritenendo altresì che qualificazione
9 dei buoni postali come documenti di legittimazione «ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori». Ed, infatti, nel richiamare la decisione del 2007, di cui si è poc'anzi fatta menzione, quella del 2019 ha osservato che «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato [...]
la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e [...]
anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
Ancor più chiaramente la sentenza ha precisato il discusso art. 173
contempla un «meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse
10 vigente al momento della sottoscrizione del titolo» (Cass., Sez. Un., n.
3963/2019).
La pretesa, quindi, di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q",
provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q",
si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei precedenti buoni della serie "P" è palesemente esclusa.
Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili
- e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (così in motivazione Cass., n. n.
22619/2023)”.
La Suprema Corte ha ritenuto anche il terzo motivo, relativo alla violazione
11 e falsa applicazione dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 in combinato disposto con l'art. 5 d.m. 13 giugno 1986, fondato. Al riguardo ha rilevato quanto segue:
“Questa Corte ha chiarito (Cass., n. 4748/2022) che: «[…] non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente,
rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività,
quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art. 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro,
concernente i buoni della serie "Q/P", l'altra, preesistente, quelli della serie
"P"». «La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una
12 combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q",
provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q",
si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili - e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti - con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
13 3. Ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo Controparte_1
di accertare e dichiarare infondata la pretesa di maggior pagamento avanzata da controparte, limitando detta pretesa alla somma di € 66.028,43 in applicazione dei tassi ex D.M. 13 giugno 1986, e condannandola alla restituzione della maggior somma già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado per i bfp appartenenti alla serie “Q/P”.
4. Si è costituita in giudizio che ha chiesto darsi atto della Controparte_2
intervenuta restituzione della maggior somma percepita.
5. All'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata in modo testuale nella parte espositiva della presente sentenza.
2. La Suprema Corte, richiamando la nota sentenza n. 22619/2023 e le successive conformi, ha, in sintesi, evidenziato che l'art. 173 prevede un meccanismo d'integrazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1339 cod.civ.
quanto al tasso d'interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo;
che l'apposizione della stampigliatura, costituisce una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non rilevante sul piano negoziale;
che «La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q",
provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in
14 forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q",
e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q",
si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa>>.
3. Tanto premesso, la Corte osserva che nelle more del presente giudizio,
successivamente alla sua instaurazione avvenuta il 9 ottobre 2024, la convenuta in riassunzione, in data 3 dicembre 2024, ha restituito a
[...]
la maggior somma percepita in esito all'esecuzione della Controparte_1
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bergamo del 7 febbraio 2018,
avente ad oggetto gli importi relativi ai n. 8 bfp appartenenti alla serie Q/P di cui è causa (nn. 000.038, 000.145, 000.146, 000.147, 000.148, 000.149
emessi in data 13 e 14 agosto 1996 e nn. 000.222 e 000.223 11 dicembre
1986) calcolati sulla base dei criteri indicati nella tabella a tergo, e non in base al D.m. 13 giugno 1986.
Si tratta dell'importo di € 42.048,76 (comprensivo degli interessi legali dal 2
marzo 2018, data di percezione della maggior somma, e sino al 2 dicembre
2024, data del pagamento), che costituisce la differenza tra quanto già versato da e quanto effettivamente dovuto a fronte dell'applicazione del d.m. CP_1 produzione in giudizio di copia della distinta di pagamento la cui causale è
“restituzione somme C. Cass. Controparte_2 Controparte_1
16474/2024”, riconoscendo, la convenuta in riassunzione, la legittimità della pretesa di controparte, avuto riguardo del principio di diritto espresso nella sentenza di rinvio.
Essendo tale circostanza incontestata e non avendo Controparte_1
contestato il quantum ottenuto in restituzione (alcuna deduzione sul punto è
stata articolata a verbale e non vi è stato deposito degli scritti conclusivi), ne consegue il venir meno dell'interesse ad ottenere in questa sede una pronuncia in ordine alle pretese avanzate da pur ribadite Controparte_1
in sede di precisazione delle conclusioni, le quali hanno già avuto integrale soddisfazione per mezzo della restituzione della maggior somma percepita dalla risparmiatrice, con i relativi interessi.
3. Quanto alle spese di lite, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il
Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione
16 delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
3.1. Il Collegio osserva quanto segue:
-l'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -
nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità
ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92
c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
Si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione, considerato che la questione relativa all'applicazione del D.M. 13 giugno 1986 ai buoni appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente a tale data è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito composto solamente a partire dalle ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte nel 2022, successivamente alla pronuncia di secondo grado, e considerato che la restituzione del maggior
17 importo indebitamente percepito da parte della convenuta in riassunzione è
avvenuto anteriormente alla sua costituzione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara dovuta a la somma di € 66.028,43, già oggetto Controparte_2
di pagamento da parte di e non dovuta la somma di € Controparte_1
38.341,81 già oggetto di restituzione a detta società;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI BR AR TT
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13 giugno 1986, ossia € 66.028,43; ciò è documentato (doc. 4) dalla
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