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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa IL OD, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1825/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), con sede legale in 64021- Parte_1 P.IVA_1
IA (TE), GO DI in persona del liquidatore p.t. CP_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Andrea Galiffa, Paride Moraldi,
SI BR e FR ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Galiffa sito in Sant'Egidio alla Vibrata in P.zza Duca degli Abruzzi n.33, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, CF Controparte_2
, con sede centrale in Roma, in persona del PartitaIVA_2 P.IVA_3
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti e dall'Avv. Armando Gambino, procuratori per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor di Fiumicino, Rep. n. 37590, Racc. n. 7131, del Persona_1
23.01.2023;
Resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro Conclusioni delle parti: coma da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2022 e ritualmente notificato,
[...]
– già esercente attività di residence, bar e ristorante sotto Parte_1
l'insegna “Residence Kiara” - ha proposto opposizione avverso dell'Avviso di addebito n. 40820220001688950000 dell'importo di complessivi euro 66.042,25 notificatole a mezzo p.e.c. in data 28/09/2022 – unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o consequenziale - con il quale l' le ha ingiunto il pagamento CP_3 della somma predetta per l'omesso versamento dei contributi a favore di cinque lavoratori relativamente al periodo compreso tra aprile 2017 e gennaio 2020.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dal 2017 al 2020, aveva assunto cinque lavoratori e, segnatamente,
, , , Persona_2 Parte_2 Persona_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
b) che i loro contratti di lavoro subivano, nel corso degli anni, alcune variazioni, da full time a part time e viceversa, ma che, in ogni caso, essa ricorrente aveva sempre retribuito i lavoratori in relazione alla quantità del lavoro prestato;
c) che, malgrado ciò, con Verbale Unico di Accertamento e notificazione n.
TE00000/2021-696-01 del 29/09/2021, protocollo n.12456 del 04/10/2021 notificato il 4/10/2021, l Controparte_6 contestava a la violazione di una serie di disposizioni normative CP_7
in ordine alle posizioni retributive e contributive dei cinque lavoratori menzionati;
d) che, in estrema sintesi, gli ispettori contestavano alla l'infedele Parte_1
registrazione sui LUL degli orari di lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori i quali, sentiti dagli organi accertatori, avrebbero dichiarato di aver svolto ore di lavoro straordinario e supplementare e non pagate da parte datoriale;
Pag. 2 di 13 e) che, sulla scorta dei verbali di accertamento emessi dall'TL (Atto di accertamento a seguito di verbale della Direzione territoriale del lavoro del 29/09/2021 dell'importo di complessivi euro 65.567,07 e l'Atto di accertamento a seguito di verbale della Direzione territoriale del lavoro del 29/09/2021 dell'importo di complessivi euro 386,34), l' CP_3
notificava alla società l'avviso di addebito oggi impugnato, avente ad oggetto i contributi non versati ai lavoratori in relazione alle ore di lavoro straordinario e supplementare svolto;
f) che l' aveva notificato tale avviso nelle more del termine dilatorio di CP_3
90 giorni previsto a tutela del destinatario per promuovere il ricorso in sede amministrativa, così frustrando il suo diritto ad ottenere un annullamento in autotutela;
g) che l'Avviso era illegittimo, perché fondato su verbali di accertamento basati su dichiarazioni infondate rese dai lavoratori;
h) che alcune delle ore di lavoro straordinario dichiarate dai lavoratori ricadevano a novembre, mese durante il quale l'attività commerciale era stata sospesa ovvero coincidevano con giornate in cui gli stessi lavoratori erano assenti per malattia;
i) che nei verbali di accertamento erano stati indicati come mesi interessati dall'ispezione quelli invernali ed estivi, ma, ciononostante, erano state indicate ore di lavoro straordinario relative anche ai mesi autunnali e primaverili;
j) che, durante l'ispezione, non era stato in alcun modo consentito al datore di lavoro di verbalizzare anche le proprie osservazioni, così ledendo il suo diritto di difesa.
Tanto dedotto, la ricorrente hanno chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato e di ogni altro presupposto e/o consequenziale, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si è costituito in giudizio, l' , chiedendo il rigetto del ricorso, stante la CP_3 fondatezza degli accertamenti compiuti dagli ispettori.
Pag. 3 di 13 Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Avviso opposto, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove testimoniali. Al termine dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della lettura delle note scritte, in cui entrambe le parti hanno insistito nell'accoglimento delle menzionate conclusioni, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente relativa alla lesione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo per avere l' emesso l'Avviso opposto prima della scadenza CP_3
dei 90 giorni per agire in autotutela, non essendo previsto dalla legge che l' CP_3
non possa notificare l'avviso di addebito durante la pendenza del predetto termine.
3. Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3.1 Anzitutto, quanto alle eccezioni svolte dalla difesa della ricorrente relativamente all'incapacità a testimoniare di e di , Persona_2 Parte_2
si osserva che esse vanno rigettate, essendo la ricorrente decaduta dal diritto di proporle.
Ed infatti, “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non
è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova”. (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025,
n.18428).
Nel caso di specie, detta eccezione non è stata formulata prima dell'ammissione del mezzo o dell'assunzione della prova, ma solo in sede di note conclusive, sicché essa va respinta.
Dovrà essere semmai vagliata l'attendibilità di tali testimoni, avendo i tre lavoratori instaurato, parallelamente a questo processo, autonomi giudizi, dinanzi
Pag. 4 di 13 a codesto Tribunale, per ottenere il pagamento del lavoro straordinario accertato in sede ispettiva.
3.2 Ciò posto, è costante in giurisprudenza l'insegnamento secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di avviso di addebito, incombe sull'ente la prova della legittimità della pretesa contributiva azionata, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass., Sez. Lav., 6.9.2012, n. 14965; Trib. Civitavecchia,
Sez. Lav., 21.11.2018; Trib. Salerno, Sez. Lav. 16.2.2018; Trib. Pesaro, Sez. Lav.
27.6.2017).
Con specifico riferimento al lavoro straordinario (e a quello supplementare), va poi precisato che la circostanza per cui la relativa prova deve essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente - e correttamente - ripetuta nelle massime giurisprudenziali. (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di avere, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova che il lavoratore non abbia espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, abbia proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario.
Nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria orale svolta non consentono di definire, in termini puntuali, il regime temporale della prestazione lavorativa espletata da alcuni lavoratori.
3.3 Quanto al lavoratore, , egli, secondo quanto accertato in sede Persona_2
ispettiva, è stato assunto dall'1.12.2018 al 30.04.2019 con contratto di lavoro a
Pag. 5 di 13 tempo parziale orizzontale, a 24 ore settimanali, con qualifica di CAPO CUOCO
PARTITA, LIV. V.
Detto contratto ha ricevuto, nel corso del suo svolgimento, alcune trasformazioni, ovvero: dall'1.05.19 al 30.06.19 da tempo parziale a tempo pieno;
dall'1.07.19 al
30.09.19 da tempo pieno a tempo parziale a 24 ore settimanali;
dall'1.10.19 al
30.11.19 da tempo parziale a tempo pieno e dall'1.12.19 una proroga, con cessazione definitiva del rapporto in data 18.02.2020, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nel corso dell'accertamento ispettivo, è emerso che il ha in realtà Per_2
iniziato a lavorare prima della formale assunzione, in corrispondenza dei fine settimana, nei giorni di sabato e domenica del mese di ottobre 2018, senza la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 08,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00, per complessive otto giornate di lavoro irregolare. Lo stesso orario è stato osservato dal lavoratore durante tutto il periodo invernale dell'anno 2018, nonché sino al mese di giugno 2019, per sei giorni a settimana, mentre dal mese di luglio 2019 egli avrebbe lavorato dalle ore 18,00 alle ore 23,00, con due riposi settimanali.
Dunque, gli ispettori hanno accertato l'omesso pagamento delle ore di lavoro straordinario e supplementare prestate (cfr. verbale TL).
Tuttavia, tali accertamenti non hanno trovato conferma in giudzio.
Quanto alla testimonianza resa da (udienza del 24.10.2023), essa Testimone_1
non consente di raggiungere nemmeno la prova dell'orario di lavoro normale effettivamente osservato dal , in quanto il teste si recava al ristorante, Per_2
quale agente di commercio, solo due o tre volte a settimana verso le 11/11.30 del mattino, trovandovi già il che, secondo quanto affermato dal teste, Per_2
andava via verso le 14.00. È evidente come la scarsa permanenza del testimone presso i luoghi di lavoro preclude di valorizzare la portata probatoria della sua deposizione.
Il testimone, , dipendente della ricorrente, sentito in prova Testimone_2 contraria sui capitoli di prova dell' , ha dichiarato: “CAP. 4: da che ricordo CP_3
Pag. 6 di 13 io lavoravo solo la sera a partire dal 21/05/2019 e il veniva a lavorare Per_2 la sera dalle 19 alle 22. A giugno si assentò per malattia per tutta l'estate. L'ho rivisto a settembre fino a Natale quando si assentò per infortunio. AdR: il ristorante era aperto a pranzo e non posso escludere se il lavorasse a Per_2
pranzo e nel periodo da ottobre a Natale lavoravo solo il venerdì, il sabato e la domenica. Sotto le feste ho lavorato tutti i giorni, compresi i festivi, perché il
si è assentato per malattia. Durante l'assenza del ho visto Per_2 Per_2
cucinare un altro cuoco”. (cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023).
Anche tale testimonianza non prova l'orario di lavoro osservato dal , in Per_2
quanto il teste, nel periodo da ottobre a Natale 2019, ha lavorato solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
La testimone, ex dipendente della società ricorrente, ha Testimone_3
dichiarato che: “CAP. 4: nel mese estivo il non c'è stato, nel periodo Per_2 invernale io lavoravo la sera e il faceva il mio stesso turno, dalle 19,30 Per_2
alle 22,30 circa, il aveva come giorno di riposo il venerdì. CAP. 5: da Per_2 giugno a settembre 2019 io non ho visto il , so che stava in malattia. In Per_2
quei mesi io facevo il turno mattutino dalle 7 alle 10:30 e dalle 12,30 alle
14,30”. (cfr. verbale dell'udienza del 15.11.2023).
La testimone, attuale dipendente della ricorrente, ha Testimone_4 dichiarato: “CAP. 4: il nel periodo primavera e inverno cominciava Per_2 verso le 11,30 fino alle 14,30 e dalle 19,30 fino alle 22,30, ma nel periodo estivo non l'ho visto lavorare e il titolare diceva che era in malattia. Osservava un giorno di riposo, ma non ricordo con precisione quale fosse il giorno esatto”.
(cfr. verbale dell'udienza del 15.11.2023).
Anche gli altri lavoratori escussi ( e non hanno Parte_2 Controparte_5
potuto confermare le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dal
. Quest'ultimo, escusso come testimone all'udienza del 4.10.2023 ha Per_2 confermato le dichiarazioni rese agli ispettori;
tuttavia, avendo egli instaurato un parallelo giudizio dinanzi a questo Tribunale per il pagamento delle ore di lavoro
Pag. 7 di 13 straordinario e supplementare, deve dubitarsi della sua attendibilità, avendo un interesse concreto all'esito del giudizio.
Detta circostanza, unitamente al fatto che le altre testimonianze non hanno provato quanto accertato dall'TL in relazione alla posizione del , Per_2
consente di escludere che si sia raggiunta la prova delle ore di lavoro straordinario e supplementare svolte dal lavoratore.
I testimoni hanno inoltre confermato che, effettivamente, nel mese di novembre
2019, il ristorante fosse chiuso al pubblico, per cui risulta erronea l'inclusione della relativa mensilità nei conteggi dell'TL (cfr. verbali in atti).
Parimenti, non risulta raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro irregolare da parte del . Per_2
3.4 Anche in relazione alla lavoratrice , gli ispettori hanno accertato Parte_2
lo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario;
tuttavia, le deposizioni testimoniali acquisite non consentono di raggiungere la prova di ciò.
Ed infatti, i testimoni escussi non hanno riferito, con precisione, quale fosse l'orario di lavoro osservato dalla medesima, affermando tutti che ella aveva degli orari flessibili, in quanto legata sentimentalmente al titolare dell'azienda (cfr. verbali di udienza).
Anche la , escussa come testimone all'udienza del 15.11.2023 ha Pt_2 confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, tuttavia, avendo anch'ella instaurato un parallelo giudizio dinanzi a questo Tribunale per il pagamento delle ore di lavoro straordinario e supplementare, deve dubitarsi della sua attendibilità, avendo un interesse concreto all'esito del giudizio.
Detta circostanza, unitamente al fatto che le altre testimonianze non hanno provato quanto accertato dall'TL in relazione alla posizione di , consente Pt_2
di escludere che si sia raggiunta la prova delle ore di lavoro straordinario e supplementare svolte dalla lavoratrice.
3.5. La lavoratrice secondo l'accertamento Controparte_5
ispettivo, è stata assunta dal 05.04.2017 alle dipendenze della società ricorrente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di
Pag. 8 di 13 BARISTA DI V LIVELLO. Tale contratto ha ricevuto nel corso dello svolgimento alcune trasformazioni: dal 01.10.2017 al 31.05.2018 da tempo pieno a tempo parziale, dal 01.06.2018 al 31.08.2018 da tempo parziale a tempo pieno;
dal 01.09.2018 al 31.05.2019 da tempo pieno a tempo parziale;
dal 01.06.2019 al
31.08.2019, da tempo parziale a tempo pieno;
dal 01.09.2019 al 28.09.2020 da tempo pieno a tempo parziale. Il suddetto rapporto di lavoro è cessato in data
28.09.2020 a seguito di licenziamento per giusta causa;
La stessa lavoratrice, contrariamente a quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro, avrebbe svolto il seguente orario di lavoro: nel periodo invernale, dalle ore 6,00 alle ore 15,00, pari a 9 ore giornaliere, per sei giorni a settimana ed osservando un giorno di riposo;
nel periodo estivo, da giugno ad agosto, avrebbe invece prestato attività lavorativa dal lunedì alla domenica, senza effettuare giorni di riposo;
dalle 5,30 alle 16,00 circa, per un totale di 10,5 ore di lavoro giornaliere.
Gli organi ispettivi hanno quindi accertato che il datore di lavoro ha effettuato delle infedeli registrazioni sui LUL attinenti al periodo lavorativo menzionato e non ha proceduto a computare a parte le ore di lavoro straordinario svolte e ad effettuare le maggiorazioni previste dal CCNL sia per le predette ore, sia per quelle supplementari svolte per l'intero arco lavorativo.
Tuttavia, le deposizioni testimoniali acquisite non hanno confermato i fatti posti a base delle violazioni contestate.
La testimone, escussa all'udienza del 15/11/2023, sul capitolo 17 Testimone_3 della memoria difensiva (“Vero che la stessa lavoratrice, contrariamente a CP_3
quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro, ha svolto il seguente orario di lavoro: nel periodo invernale, dalle ore 6,00 alle ore 15,00, pari a 9 ore giornaliere, per sei giorni a settimana ed osservando un giorno di riposo;
nel periodo estivo, da giugno ad agosto, ha invece prestato attività lavorativa dal lunedì alla domenica, senza effettuare giorni di riposo;
dalle 5,30 alle 16,00 circa, per un totale di 10,5 ore di lavoro giornaliere”) ha dichiarato: “d'estate
(giugno – agosto 2019) io e EN ST IQ facevamo lo stesso turno
Pag. 9 di 13 dalle 7 alle 10,30 e dalle 12,30 alle 14,30. D'inverno non so quale fosse l'orario della . CP_5
La testimone , escussa all'udienza del 17.01.2024, sul Testimone_5
predetto capitolo, ha dichiarato: “confermo la circostanza per quanto riguarda l'estate, in quanto lavoravamo insieme, nulla so per quanto riguarda l'invero, perché io ho finito di lavorare il 30 settembre”.
La testimone ex dipendente della società ricorrente escussa Testimone_6
all'udienza del 15.05.2024, ha dichiarato: “la EN ha lavorato nel 2019 a ottobre, poi da dicembre alla chiusura per Covid. Ma dopo Capodanno si è messa in malattia. I suoi orari erano: dalle 7 alle 11”.
Solo i testimoni (escussa all'udienza del 16.10.2024), Controparte_4
e la stessa EN hanno confermato la circostanza relativa allo Per_2
svolgimento di lavoro supplementare e straordinario. Tuttavia, per gli ultimi due vale quanto sopra già esposto in relazione alla loro inattendibilità (avendo anche la EN promosso un distinto giudizio avente ad oggetto il pagamento del lavoro straordinario) mentre per la prima, va rilevato che detta testimonianza, a fronte di tutte le altre di segno opposto, non è assume, da sola, quell'efficacia probatoria rigorosa che è richiesta per la prova del lavoro straordinario o supplementare.
3.6 La lavoratrice , secondo quanto accertato dall'TL, è stata Persona_3 formalmente assunta alle dipendenze della dal 05/06/2018 al Parte_1
30/09/2018 con contratto a tempo determinato e full time con mansione di aiuto barman di VI livello. In sede ispettiva, è emerso che la lavoratrice avrebbe lavorato per 10, 5 ore giornaliere, senza riposo nei mesi di luglio e agosto 2018.
La testimone escussa all'udienza del 15.11.2023, ha Testimone_4
dichiarato, in risposta al capitolo 11 della memoria difensiva (“Vero che la lavoratrice è stata assunta dalla ricorrente dal Persona_3
05.06.2018 al 30.09.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, con la qualifica di AIUTO BARMAN DI VI LIVELLO. Nel periodo di occupazione, diversamente da quanto stabilito nel contratto di lavoro, ha sempre
Pag. 10 di 13 svolto un orario di lavoro giornaliero pari a 10,5 ore, senza osservare il giorno di riposo nel periodo estivo, vale a dire nei mesi di luglio ed agosto dell'anno
2018”): “ricordo che era solo barista e ha lavorato nell'estate Testimone_7
del 2018, prendeva servizio dalle 7,00 alle 13,00 mentre il sabato e la domenica finiva un po' più tardi. Il suo giorno di riposo non lo ricordo, ma lo faceva durante la settimana”.
Il testimone, sentito sulla medesima circostanza, ha dichiarato: Tes_8
“sugli orari mattutini non posso essere certo perché arrivo in azienda verso le
9,30 – 10 e la trovavo già al lavoro, ma poi staccava come tutti alle 12.30 – 13. Il sabato e la domenica forse faceva un'ora in più perché c'era più lavoro e quindi finiva intorno alle 15” (cfr. verbale dell'udienza del 15.05.2024).
La testimone alla medesima udienza, ha confermato Testimone_9
la circostanza, affermando di conoscerla perché faceva lo stesso turno.
Infine, , escussa all'udienza del 17.01.2024 ha integralmente Persona_3
confermato le dichiarazioni rese agli ispettori (cfr. dichiarazioni atti).
Le risultanze istruttorie consentono, in tal caso, di ritenere sicuramente raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e supplementare da parte della
, in quanto la circostanza è stata confermata, oltre che dalla lavoratrice Tes_5
stessa – della cui attendibilità non v'è alcuna ragione concreta di dubitare - anche da diversi testimoni.
3.7. Infine, la lavoratrice secondo gli accertamenti Controparte_4
ispettivi, è stata assunta alle dipendenze della società ricorrente inizialmente con un contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno dal 05.06.2018 al
31.08.2018, successivamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, a 28 ore settimanali, dal 01.09.2018 al 31.10.2018, con la qualifica di aiuto cameriere di ristorante.
La medesima, diversamente da quanto indicato nel contratto individuale di lavoro, ha svolto un orario pari a sette ore giornaliere e cioè: dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal mese di giugno 2018 al mese di agosto 2018, senza effettuare mai il riposo settimanale.
Pag. 11 di 13 Gli ispettori hanno quindi contestato al datore di lavoro di aver effettuato infedeli registrazioni sui LUL di riferimento, nei periodi di lavoro menzionati e di non aver proceduto a computare a parte le ore di lavoro straordinario svolte e ad effettuare le maggiorazioni previste dal CCNL sia per le predette ore sia per quelle supplementari svolte per l'intero arco lavorativo.
La testimone escussa all'udienza del 15.11.2023, ha Testimone_4 dichiarato, in risposta al capitolo 14 della memoria difensiva (“vero che la medesima lavoratrice, nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della Società ricorrente, diversamente da quanto indicato nel contratto individuale di lavoro, ha svolto un orario pari a sette ore giornaliere, e cioè: dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal mese di giugno 2018 al mese di agosto
2018, senza effettuare mai il riposo settimanale”): non conosco i contratti della sig.ra So che ha lavorato nell'estate 2018 nel residence e faceva la CP_4 cameriera dalle 11,30 alle 14,30 poi dalle 19,30 alle 22,30”.
La testimone , sul medesimo capitolo, ha dichiarato: “è Persona_3 capitato che qualche volta la è stata chiamata a pulire le camerte e quindi CP_8
l'ho vista anche di mattina, ma per quanto tempo e in che periodo non lo so.
Comunque, non era abituale, perché lei era partita per fare il pomeriggio”.
La lavoratrice sentita come testimone, ha poi integralmente confermato CP_4 le dichiarazioni rese agli ispettori le quali, tuttavia, sono state smentite dagli altri testimoni escussi. Da ciò consegue, l'insufficienza della prova in ordine al lavoro straordinario e supplementare svolta dalla stessa.
4. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale del ricorso, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito in riferimento agli illeciti amministrativi consistenti nell'omessa contribuzione a favore dei lavoratori: , e Persona_2 Parte_2 Controparte_4
Controparte_5
L'opposizione va invece rigettata con riguardo alla posizione giuridica della lavoratrice . Persona_3
Pag. 12 di 13 Le spese di lite, in ragione della soccombenza parziale di entrambe le parti, vanno parzialmente compensate nella misura di 1 /3 e la restante parte, pari a 2/3 va posta a carico dell' e liquidata, come in dispositivo, alla luce dei CP_3
parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto:
- annulla parzialmente l'avviso di addebito opposto limitatamente ai lavoratori , , e Persona_2 Parte_2 Controparte_4
Controparte_5
- rigetta, nel resto, l'opposizione.
2. compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, pari a 2/3 che liquida, per detta parte, nella somma di €.4.077,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IL OD
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa IL OD, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1825/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), con sede legale in 64021- Parte_1 P.IVA_1
IA (TE), GO DI in persona del liquidatore p.t. CP_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Andrea Galiffa, Paride Moraldi,
SI BR e FR ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Galiffa sito in Sant'Egidio alla Vibrata in P.zza Duca degli Abruzzi n.33, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, CF Controparte_2
, con sede centrale in Roma, in persona del PartitaIVA_2 P.IVA_3
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti e dall'Avv. Armando Gambino, procuratori per procura generale alle liti a rogito
Notaio Dottor di Fiumicino, Rep. n. 37590, Racc. n. 7131, del Persona_1
23.01.2023;
Resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro Conclusioni delle parti: coma da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2022 e ritualmente notificato,
[...]
– già esercente attività di residence, bar e ristorante sotto Parte_1
l'insegna “Residence Kiara” - ha proposto opposizione avverso dell'Avviso di addebito n. 40820220001688950000 dell'importo di complessivi euro 66.042,25 notificatole a mezzo p.e.c. in data 28/09/2022 – unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o consequenziale - con il quale l' le ha ingiunto il pagamento CP_3 della somma predetta per l'omesso versamento dei contributi a favore di cinque lavoratori relativamente al periodo compreso tra aprile 2017 e gennaio 2020.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dal 2017 al 2020, aveva assunto cinque lavoratori e, segnatamente,
, , , Persona_2 Parte_2 Persona_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
b) che i loro contratti di lavoro subivano, nel corso degli anni, alcune variazioni, da full time a part time e viceversa, ma che, in ogni caso, essa ricorrente aveva sempre retribuito i lavoratori in relazione alla quantità del lavoro prestato;
c) che, malgrado ciò, con Verbale Unico di Accertamento e notificazione n.
TE00000/2021-696-01 del 29/09/2021, protocollo n.12456 del 04/10/2021 notificato il 4/10/2021, l Controparte_6 contestava a la violazione di una serie di disposizioni normative CP_7
in ordine alle posizioni retributive e contributive dei cinque lavoratori menzionati;
d) che, in estrema sintesi, gli ispettori contestavano alla l'infedele Parte_1
registrazione sui LUL degli orari di lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori i quali, sentiti dagli organi accertatori, avrebbero dichiarato di aver svolto ore di lavoro straordinario e supplementare e non pagate da parte datoriale;
Pag. 2 di 13 e) che, sulla scorta dei verbali di accertamento emessi dall'TL (Atto di accertamento a seguito di verbale della Direzione territoriale del lavoro del 29/09/2021 dell'importo di complessivi euro 65.567,07 e l'Atto di accertamento a seguito di verbale della Direzione territoriale del lavoro del 29/09/2021 dell'importo di complessivi euro 386,34), l' CP_3
notificava alla società l'avviso di addebito oggi impugnato, avente ad oggetto i contributi non versati ai lavoratori in relazione alle ore di lavoro straordinario e supplementare svolto;
f) che l' aveva notificato tale avviso nelle more del termine dilatorio di CP_3
90 giorni previsto a tutela del destinatario per promuovere il ricorso in sede amministrativa, così frustrando il suo diritto ad ottenere un annullamento in autotutela;
g) che l'Avviso era illegittimo, perché fondato su verbali di accertamento basati su dichiarazioni infondate rese dai lavoratori;
h) che alcune delle ore di lavoro straordinario dichiarate dai lavoratori ricadevano a novembre, mese durante il quale l'attività commerciale era stata sospesa ovvero coincidevano con giornate in cui gli stessi lavoratori erano assenti per malattia;
i) che nei verbali di accertamento erano stati indicati come mesi interessati dall'ispezione quelli invernali ed estivi, ma, ciononostante, erano state indicate ore di lavoro straordinario relative anche ai mesi autunnali e primaverili;
j) che, durante l'ispezione, non era stato in alcun modo consentito al datore di lavoro di verbalizzare anche le proprie osservazioni, così ledendo il suo diritto di difesa.
Tanto dedotto, la ricorrente hanno chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato e di ogni altro presupposto e/o consequenziale, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si è costituito in giudizio, l' , chiedendo il rigetto del ricorso, stante la CP_3 fondatezza degli accertamenti compiuti dagli ispettori.
Pag. 3 di 13 Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Avviso opposto, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove testimoniali. Al termine dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della lettura delle note scritte, in cui entrambe le parti hanno insistito nell'accoglimento delle menzionate conclusioni, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente relativa alla lesione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo per avere l' emesso l'Avviso opposto prima della scadenza CP_3
dei 90 giorni per agire in autotutela, non essendo previsto dalla legge che l' CP_3
non possa notificare l'avviso di addebito durante la pendenza del predetto termine.
3. Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3.1 Anzitutto, quanto alle eccezioni svolte dalla difesa della ricorrente relativamente all'incapacità a testimoniare di e di , Persona_2 Parte_2
si osserva che esse vanno rigettate, essendo la ricorrente decaduta dal diritto di proporle.
Ed infatti, “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non
è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova”. (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025,
n.18428).
Nel caso di specie, detta eccezione non è stata formulata prima dell'ammissione del mezzo o dell'assunzione della prova, ma solo in sede di note conclusive, sicché essa va respinta.
Dovrà essere semmai vagliata l'attendibilità di tali testimoni, avendo i tre lavoratori instaurato, parallelamente a questo processo, autonomi giudizi, dinanzi
Pag. 4 di 13 a codesto Tribunale, per ottenere il pagamento del lavoro straordinario accertato in sede ispettiva.
3.2 Ciò posto, è costante in giurisprudenza l'insegnamento secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di avviso di addebito, incombe sull'ente la prova della legittimità della pretesa contributiva azionata, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass., Sez. Lav., 6.9.2012, n. 14965; Trib. Civitavecchia,
Sez. Lav., 21.11.2018; Trib. Salerno, Sez. Lav. 16.2.2018; Trib. Pesaro, Sez. Lav.
27.6.2017).
Con specifico riferimento al lavoro straordinario (e a quello supplementare), va poi precisato che la circostanza per cui la relativa prova deve essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente - e correttamente - ripetuta nelle massime giurisprudenziali. (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di avere, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova che il lavoratore non abbia espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, abbia proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario.
Nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria orale svolta non consentono di definire, in termini puntuali, il regime temporale della prestazione lavorativa espletata da alcuni lavoratori.
3.3 Quanto al lavoratore, , egli, secondo quanto accertato in sede Persona_2
ispettiva, è stato assunto dall'1.12.2018 al 30.04.2019 con contratto di lavoro a
Pag. 5 di 13 tempo parziale orizzontale, a 24 ore settimanali, con qualifica di CAPO CUOCO
PARTITA, LIV. V.
Detto contratto ha ricevuto, nel corso del suo svolgimento, alcune trasformazioni, ovvero: dall'1.05.19 al 30.06.19 da tempo parziale a tempo pieno;
dall'1.07.19 al
30.09.19 da tempo pieno a tempo parziale a 24 ore settimanali;
dall'1.10.19 al
30.11.19 da tempo parziale a tempo pieno e dall'1.12.19 una proroga, con cessazione definitiva del rapporto in data 18.02.2020, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nel corso dell'accertamento ispettivo, è emerso che il ha in realtà Per_2
iniziato a lavorare prima della formale assunzione, in corrispondenza dei fine settimana, nei giorni di sabato e domenica del mese di ottobre 2018, senza la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 08,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00, per complessive otto giornate di lavoro irregolare. Lo stesso orario è stato osservato dal lavoratore durante tutto il periodo invernale dell'anno 2018, nonché sino al mese di giugno 2019, per sei giorni a settimana, mentre dal mese di luglio 2019 egli avrebbe lavorato dalle ore 18,00 alle ore 23,00, con due riposi settimanali.
Dunque, gli ispettori hanno accertato l'omesso pagamento delle ore di lavoro straordinario e supplementare prestate (cfr. verbale TL).
Tuttavia, tali accertamenti non hanno trovato conferma in giudzio.
Quanto alla testimonianza resa da (udienza del 24.10.2023), essa Testimone_1
non consente di raggiungere nemmeno la prova dell'orario di lavoro normale effettivamente osservato dal , in quanto il teste si recava al ristorante, Per_2
quale agente di commercio, solo due o tre volte a settimana verso le 11/11.30 del mattino, trovandovi già il che, secondo quanto affermato dal teste, Per_2
andava via verso le 14.00. È evidente come la scarsa permanenza del testimone presso i luoghi di lavoro preclude di valorizzare la portata probatoria della sua deposizione.
Il testimone, , dipendente della ricorrente, sentito in prova Testimone_2 contraria sui capitoli di prova dell' , ha dichiarato: “CAP. 4: da che ricordo CP_3
Pag. 6 di 13 io lavoravo solo la sera a partire dal 21/05/2019 e il veniva a lavorare Per_2 la sera dalle 19 alle 22. A giugno si assentò per malattia per tutta l'estate. L'ho rivisto a settembre fino a Natale quando si assentò per infortunio. AdR: il ristorante era aperto a pranzo e non posso escludere se il lavorasse a Per_2
pranzo e nel periodo da ottobre a Natale lavoravo solo il venerdì, il sabato e la domenica. Sotto le feste ho lavorato tutti i giorni, compresi i festivi, perché il
si è assentato per malattia. Durante l'assenza del ho visto Per_2 Per_2
cucinare un altro cuoco”. (cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023).
Anche tale testimonianza non prova l'orario di lavoro osservato dal , in Per_2
quanto il teste, nel periodo da ottobre a Natale 2019, ha lavorato solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
La testimone, ex dipendente della società ricorrente, ha Testimone_3
dichiarato che: “CAP. 4: nel mese estivo il non c'è stato, nel periodo Per_2 invernale io lavoravo la sera e il faceva il mio stesso turno, dalle 19,30 Per_2
alle 22,30 circa, il aveva come giorno di riposo il venerdì. CAP. 5: da Per_2 giugno a settembre 2019 io non ho visto il , so che stava in malattia. In Per_2
quei mesi io facevo il turno mattutino dalle 7 alle 10:30 e dalle 12,30 alle
14,30”. (cfr. verbale dell'udienza del 15.11.2023).
La testimone, attuale dipendente della ricorrente, ha Testimone_4 dichiarato: “CAP. 4: il nel periodo primavera e inverno cominciava Per_2 verso le 11,30 fino alle 14,30 e dalle 19,30 fino alle 22,30, ma nel periodo estivo non l'ho visto lavorare e il titolare diceva che era in malattia. Osservava un giorno di riposo, ma non ricordo con precisione quale fosse il giorno esatto”.
(cfr. verbale dell'udienza del 15.11.2023).
Anche gli altri lavoratori escussi ( e non hanno Parte_2 Controparte_5
potuto confermare le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dal
. Quest'ultimo, escusso come testimone all'udienza del 4.10.2023 ha Per_2 confermato le dichiarazioni rese agli ispettori;
tuttavia, avendo egli instaurato un parallelo giudizio dinanzi a questo Tribunale per il pagamento delle ore di lavoro
Pag. 7 di 13 straordinario e supplementare, deve dubitarsi della sua attendibilità, avendo un interesse concreto all'esito del giudizio.
Detta circostanza, unitamente al fatto che le altre testimonianze non hanno provato quanto accertato dall'TL in relazione alla posizione del , Per_2
consente di escludere che si sia raggiunta la prova delle ore di lavoro straordinario e supplementare svolte dal lavoratore.
I testimoni hanno inoltre confermato che, effettivamente, nel mese di novembre
2019, il ristorante fosse chiuso al pubblico, per cui risulta erronea l'inclusione della relativa mensilità nei conteggi dell'TL (cfr. verbali in atti).
Parimenti, non risulta raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro irregolare da parte del . Per_2
3.4 Anche in relazione alla lavoratrice , gli ispettori hanno accertato Parte_2
lo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario;
tuttavia, le deposizioni testimoniali acquisite non consentono di raggiungere la prova di ciò.
Ed infatti, i testimoni escussi non hanno riferito, con precisione, quale fosse l'orario di lavoro osservato dalla medesima, affermando tutti che ella aveva degli orari flessibili, in quanto legata sentimentalmente al titolare dell'azienda (cfr. verbali di udienza).
Anche la , escussa come testimone all'udienza del 15.11.2023 ha Pt_2 confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, tuttavia, avendo anch'ella instaurato un parallelo giudizio dinanzi a questo Tribunale per il pagamento delle ore di lavoro straordinario e supplementare, deve dubitarsi della sua attendibilità, avendo un interesse concreto all'esito del giudizio.
Detta circostanza, unitamente al fatto che le altre testimonianze non hanno provato quanto accertato dall'TL in relazione alla posizione di , consente Pt_2
di escludere che si sia raggiunta la prova delle ore di lavoro straordinario e supplementare svolte dalla lavoratrice.
3.5. La lavoratrice secondo l'accertamento Controparte_5
ispettivo, è stata assunta dal 05.04.2017 alle dipendenze della società ricorrente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di
Pag. 8 di 13 BARISTA DI V LIVELLO. Tale contratto ha ricevuto nel corso dello svolgimento alcune trasformazioni: dal 01.10.2017 al 31.05.2018 da tempo pieno a tempo parziale, dal 01.06.2018 al 31.08.2018 da tempo parziale a tempo pieno;
dal 01.09.2018 al 31.05.2019 da tempo pieno a tempo parziale;
dal 01.06.2019 al
31.08.2019, da tempo parziale a tempo pieno;
dal 01.09.2019 al 28.09.2020 da tempo pieno a tempo parziale. Il suddetto rapporto di lavoro è cessato in data
28.09.2020 a seguito di licenziamento per giusta causa;
La stessa lavoratrice, contrariamente a quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro, avrebbe svolto il seguente orario di lavoro: nel periodo invernale, dalle ore 6,00 alle ore 15,00, pari a 9 ore giornaliere, per sei giorni a settimana ed osservando un giorno di riposo;
nel periodo estivo, da giugno ad agosto, avrebbe invece prestato attività lavorativa dal lunedì alla domenica, senza effettuare giorni di riposo;
dalle 5,30 alle 16,00 circa, per un totale di 10,5 ore di lavoro giornaliere.
Gli organi ispettivi hanno quindi accertato che il datore di lavoro ha effettuato delle infedeli registrazioni sui LUL attinenti al periodo lavorativo menzionato e non ha proceduto a computare a parte le ore di lavoro straordinario svolte e ad effettuare le maggiorazioni previste dal CCNL sia per le predette ore, sia per quelle supplementari svolte per l'intero arco lavorativo.
Tuttavia, le deposizioni testimoniali acquisite non hanno confermato i fatti posti a base delle violazioni contestate.
La testimone, escussa all'udienza del 15/11/2023, sul capitolo 17 Testimone_3 della memoria difensiva (“Vero che la stessa lavoratrice, contrariamente a CP_3
quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro, ha svolto il seguente orario di lavoro: nel periodo invernale, dalle ore 6,00 alle ore 15,00, pari a 9 ore giornaliere, per sei giorni a settimana ed osservando un giorno di riposo;
nel periodo estivo, da giugno ad agosto, ha invece prestato attività lavorativa dal lunedì alla domenica, senza effettuare giorni di riposo;
dalle 5,30 alle 16,00 circa, per un totale di 10,5 ore di lavoro giornaliere”) ha dichiarato: “d'estate
(giugno – agosto 2019) io e EN ST IQ facevamo lo stesso turno
Pag. 9 di 13 dalle 7 alle 10,30 e dalle 12,30 alle 14,30. D'inverno non so quale fosse l'orario della . CP_5
La testimone , escussa all'udienza del 17.01.2024, sul Testimone_5
predetto capitolo, ha dichiarato: “confermo la circostanza per quanto riguarda l'estate, in quanto lavoravamo insieme, nulla so per quanto riguarda l'invero, perché io ho finito di lavorare il 30 settembre”.
La testimone ex dipendente della società ricorrente escussa Testimone_6
all'udienza del 15.05.2024, ha dichiarato: “la EN ha lavorato nel 2019 a ottobre, poi da dicembre alla chiusura per Covid. Ma dopo Capodanno si è messa in malattia. I suoi orari erano: dalle 7 alle 11”.
Solo i testimoni (escussa all'udienza del 16.10.2024), Controparte_4
e la stessa EN hanno confermato la circostanza relativa allo Per_2
svolgimento di lavoro supplementare e straordinario. Tuttavia, per gli ultimi due vale quanto sopra già esposto in relazione alla loro inattendibilità (avendo anche la EN promosso un distinto giudizio avente ad oggetto il pagamento del lavoro straordinario) mentre per la prima, va rilevato che detta testimonianza, a fronte di tutte le altre di segno opposto, non è assume, da sola, quell'efficacia probatoria rigorosa che è richiesta per la prova del lavoro straordinario o supplementare.
3.6 La lavoratrice , secondo quanto accertato dall'TL, è stata Persona_3 formalmente assunta alle dipendenze della dal 05/06/2018 al Parte_1
30/09/2018 con contratto a tempo determinato e full time con mansione di aiuto barman di VI livello. In sede ispettiva, è emerso che la lavoratrice avrebbe lavorato per 10, 5 ore giornaliere, senza riposo nei mesi di luglio e agosto 2018.
La testimone escussa all'udienza del 15.11.2023, ha Testimone_4
dichiarato, in risposta al capitolo 11 della memoria difensiva (“Vero che la lavoratrice è stata assunta dalla ricorrente dal Persona_3
05.06.2018 al 30.09.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, con la qualifica di AIUTO BARMAN DI VI LIVELLO. Nel periodo di occupazione, diversamente da quanto stabilito nel contratto di lavoro, ha sempre
Pag. 10 di 13 svolto un orario di lavoro giornaliero pari a 10,5 ore, senza osservare il giorno di riposo nel periodo estivo, vale a dire nei mesi di luglio ed agosto dell'anno
2018”): “ricordo che era solo barista e ha lavorato nell'estate Testimone_7
del 2018, prendeva servizio dalle 7,00 alle 13,00 mentre il sabato e la domenica finiva un po' più tardi. Il suo giorno di riposo non lo ricordo, ma lo faceva durante la settimana”.
Il testimone, sentito sulla medesima circostanza, ha dichiarato: Tes_8
“sugli orari mattutini non posso essere certo perché arrivo in azienda verso le
9,30 – 10 e la trovavo già al lavoro, ma poi staccava come tutti alle 12.30 – 13. Il sabato e la domenica forse faceva un'ora in più perché c'era più lavoro e quindi finiva intorno alle 15” (cfr. verbale dell'udienza del 15.05.2024).
La testimone alla medesima udienza, ha confermato Testimone_9
la circostanza, affermando di conoscerla perché faceva lo stesso turno.
Infine, , escussa all'udienza del 17.01.2024 ha integralmente Persona_3
confermato le dichiarazioni rese agli ispettori (cfr. dichiarazioni atti).
Le risultanze istruttorie consentono, in tal caso, di ritenere sicuramente raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e supplementare da parte della
, in quanto la circostanza è stata confermata, oltre che dalla lavoratrice Tes_5
stessa – della cui attendibilità non v'è alcuna ragione concreta di dubitare - anche da diversi testimoni.
3.7. Infine, la lavoratrice secondo gli accertamenti Controparte_4
ispettivi, è stata assunta alle dipendenze della società ricorrente inizialmente con un contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno dal 05.06.2018 al
31.08.2018, successivamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, a 28 ore settimanali, dal 01.09.2018 al 31.10.2018, con la qualifica di aiuto cameriere di ristorante.
La medesima, diversamente da quanto indicato nel contratto individuale di lavoro, ha svolto un orario pari a sette ore giornaliere e cioè: dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal mese di giugno 2018 al mese di agosto 2018, senza effettuare mai il riposo settimanale.
Pag. 11 di 13 Gli ispettori hanno quindi contestato al datore di lavoro di aver effettuato infedeli registrazioni sui LUL di riferimento, nei periodi di lavoro menzionati e di non aver proceduto a computare a parte le ore di lavoro straordinario svolte e ad effettuare le maggiorazioni previste dal CCNL sia per le predette ore sia per quelle supplementari svolte per l'intero arco lavorativo.
La testimone escussa all'udienza del 15.11.2023, ha Testimone_4 dichiarato, in risposta al capitolo 14 della memoria difensiva (“vero che la medesima lavoratrice, nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della Società ricorrente, diversamente da quanto indicato nel contratto individuale di lavoro, ha svolto un orario pari a sette ore giornaliere, e cioè: dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal mese di giugno 2018 al mese di agosto
2018, senza effettuare mai il riposo settimanale”): non conosco i contratti della sig.ra So che ha lavorato nell'estate 2018 nel residence e faceva la CP_4 cameriera dalle 11,30 alle 14,30 poi dalle 19,30 alle 22,30”.
La testimone , sul medesimo capitolo, ha dichiarato: “è Persona_3 capitato che qualche volta la è stata chiamata a pulire le camerte e quindi CP_8
l'ho vista anche di mattina, ma per quanto tempo e in che periodo non lo so.
Comunque, non era abituale, perché lei era partita per fare il pomeriggio”.
La lavoratrice sentita come testimone, ha poi integralmente confermato CP_4 le dichiarazioni rese agli ispettori le quali, tuttavia, sono state smentite dagli altri testimoni escussi. Da ciò consegue, l'insufficienza della prova in ordine al lavoro straordinario e supplementare svolta dalla stessa.
4. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale del ricorso, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito in riferimento agli illeciti amministrativi consistenti nell'omessa contribuzione a favore dei lavoratori: , e Persona_2 Parte_2 Controparte_4
Controparte_5
L'opposizione va invece rigettata con riguardo alla posizione giuridica della lavoratrice . Persona_3
Pag. 12 di 13 Le spese di lite, in ragione della soccombenza parziale di entrambe le parti, vanno parzialmente compensate nella misura di 1 /3 e la restante parte, pari a 2/3 va posta a carico dell' e liquidata, come in dispositivo, alla luce dei CP_3
parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto:
- annulla parzialmente l'avviso di addebito opposto limitatamente ai lavoratori , , e Persona_2 Parte_2 Controparte_4
Controparte_5
- rigetta, nel resto, l'opposizione.
2. compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, pari a 2/3 che liquida, per detta parte, nella somma di €.4.077,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IL OD
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