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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 82/2025 del R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 di quest'ultimo in Formia via Cristoforo Colombo n. 19;
OPPONENTE
E
DI 1-GAETA (C.F.: Controparte_2 Parte_2
), in persona dell'Amministratore pro-tempore elettivamente domiciliato in Formia (LT) P.IVA_1 via Vitruvio n. 144, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Marsella e Fabiana Panza, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 20.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 636/2024, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.461,49 oltre spese ed accessori di legge. A sostegno dell'opposizione, parte attrice deduceva la nullità del precetto in quanto notificato in assenza di procura alle liti, nonché per mancanza di indicazione del giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art 480 c.p.c.. Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'opposto precetto per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito annullare l'atto di
pagina 1 di 3 precetto opposto per tutte le ragioni sostenute in narrativa, che ivi si abbiano integralmente per riportate e trascritte.”
Si costituiva il (di seguito, per Controparte_2 Controparte_3 brevità, anche il ), eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione, in quanto CP_2 proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 co.1 c.p.c., e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la decadenza dell'opposizione per tardività, e, nel merito, il rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 20.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va anzitutto evidenziato che l'opposizione proposta da è qualificabile come Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., atteso che il predetto ha contestato la regolarità formale dell'atto di precetto.
2.1 Detto motivo di opposizione è inammissibile in quanto proposto tardivamente, ossia oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c.. Difatti, è documentalmente provato che il precetto, oggetto di opposizione, è stato notificato al , unitamente al titolo Parte_1 esecutivo giudiziale, in data 20.12.2024 (cfr. allegato comparsa di costituzione). Pertanto, considerato che l'opposizione è stata notificata in data 13.01.2025, e dunque, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto opposto, esse deve ritenersi inammissibile.
3. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00), dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 co.1 c.p.c.;
2) condanna , al pagamento delle spese di lite in favore del Di RI Parte_1 CP_2 scala B via Argentina n.
1-Gaeta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 1.700.00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
Cassino, 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE pagina 2 di 3 Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 82/2025 del R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 di quest'ultimo in Formia via Cristoforo Colombo n. 19;
OPPONENTE
E
DI 1-GAETA (C.F.: Controparte_2 Parte_2
), in persona dell'Amministratore pro-tempore elettivamente domiciliato in Formia (LT) P.IVA_1 via Vitruvio n. 144, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Marsella e Fabiana Panza, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 20.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 636/2024, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.461,49 oltre spese ed accessori di legge. A sostegno dell'opposizione, parte attrice deduceva la nullità del precetto in quanto notificato in assenza di procura alle liti, nonché per mancanza di indicazione del giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art 480 c.p.c.. Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'opposto precetto per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito annullare l'atto di
pagina 1 di 3 precetto opposto per tutte le ragioni sostenute in narrativa, che ivi si abbiano integralmente per riportate e trascritte.”
Si costituiva il (di seguito, per Controparte_2 Controparte_3 brevità, anche il ), eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione, in quanto CP_2 proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 co.1 c.p.c., e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la decadenza dell'opposizione per tardività, e, nel merito, il rigetto, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 20.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va anzitutto evidenziato che l'opposizione proposta da è qualificabile come Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., atteso che il predetto ha contestato la regolarità formale dell'atto di precetto.
2.1 Detto motivo di opposizione è inammissibile in quanto proposto tardivamente, ossia oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c.. Difatti, è documentalmente provato che il precetto, oggetto di opposizione, è stato notificato al , unitamente al titolo Parte_1 esecutivo giudiziale, in data 20.12.2024 (cfr. allegato comparsa di costituzione). Pertanto, considerato che l'opposizione è stata notificata in data 13.01.2025, e dunque, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto opposto, esse deve ritenersi inammissibile.
3. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00), dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 co.1 c.p.c.;
2) condanna , al pagamento delle spese di lite in favore del Di RI Parte_1 CP_2 scala B via Argentina n.
1-Gaeta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 1.700.00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
Cassino, 23 ottobre 2025.
IL GIUDICE pagina 2 di 3 Dott.ssa Francesca Di Giorno
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