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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg14651 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14651 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MAURO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. MAURO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2025 Parte_2
premettendo di aver contratto
[...]
matrimonio in Napoli il 18/09/1991 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 06.11.1992, il 30.03.1994 e Per_1 Per_2
il 21.05.2008, quest'ultimo minore, rappresentavano la volontà Per_3
1 di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
2. la casa coniugale sarà assegnata ad entrambi i coniugi, in quanto oggetto di divisione strutturale, con due entrate differenti, essendo posta su due piani e, pertanto il sig. abiterà al primo piano, mentre la sig.ra abiterà Pt_1 CP_1
al secondo piano;
3.il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_3
residenza privilegiata presso la madre, sig.ra ; Controparte_1
4. il padre, sig. abitando nella medesima struttura abitativa, Parte_1
potrà far visita al figlio dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore Per_3
20:00, dopo che quest'ultimo torna dalla scuola di formazione professionale che frequenta;
con possibilità dello stesso di trascorrere con il figlio alternativamente il fine settimana;
in occasione delle festività scolastiche il figlio trascorrerà il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e, viceversa l'anno successivo;
cosi anche per il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo; mentre nel corso delle vacanze estive il figlio trascorrerà quindici giorni a turno con ciascun genitore. La reciproca località di villeggiatura, così come il periodo di ferie, dovrà essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Ogni qualvolta che uno dei coniugi terrà con sé il figlio, nei periodi di vacanza oppure in occasioni in cui è previsto il pernottamento, dovrà preventivamente comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con
2 il minore. Nei periodi di vacanza resteranno sospesi gli incontri tra il figlio ed il genitore al quale non è temporaneamente affidato il quale, previo accordo telefonico, potrà comunque recarsi a visitare il minore;
6. il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma mensile di € 300,00, (trecento/00), quale contributo per il CP_1
mantenimento del figlio minore L'importo suddetto sarà annualmente Per_3
adeguato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
In aggiunta, il sig. si obbliga Parte_1
a versare alla sig.ra il 50% delle spese mediche, scolastiche e Controparte_1
ludiche da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come previsto dal Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli del 7.03.2018, del quale è stata fornita copia ai coniugi;
7. il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
il 50% delle utenze che gravano sull'abitazione coniugale;
CP_1
8. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico in favore del Controparte_1
figlio minore che ammonta ad € 220,00 circa, con espressa rinuncia per Per_3
la quota di propria spettanza da parte del sig. Parte_1
9. i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti patrimoniali e, che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
10. i coniugi si scambiano permesso reciproco di passaporto;
11. i coniugi si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio;
12. per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) ; di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.110, Parte_2
parte II, s. A, Sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14651 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MAURO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. MAURO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2025 Parte_2
premettendo di aver contratto
[...]
matrimonio in Napoli il 18/09/1991 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 06.11.1992, il 30.03.1994 e Per_1 Per_2
il 21.05.2008, quest'ultimo minore, rappresentavano la volontà Per_3
1 di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
2. la casa coniugale sarà assegnata ad entrambi i coniugi, in quanto oggetto di divisione strutturale, con due entrate differenti, essendo posta su due piani e, pertanto il sig. abiterà al primo piano, mentre la sig.ra abiterà Pt_1 CP_1
al secondo piano;
3.il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_3
residenza privilegiata presso la madre, sig.ra ; Controparte_1
4. il padre, sig. abitando nella medesima struttura abitativa, Parte_1
potrà far visita al figlio dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore Per_3
20:00, dopo che quest'ultimo torna dalla scuola di formazione professionale che frequenta;
con possibilità dello stesso di trascorrere con il figlio alternativamente il fine settimana;
in occasione delle festività scolastiche il figlio trascorrerà il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e, viceversa l'anno successivo;
cosi anche per il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo; mentre nel corso delle vacanze estive il figlio trascorrerà quindici giorni a turno con ciascun genitore. La reciproca località di villeggiatura, così come il periodo di ferie, dovrà essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Ogni qualvolta che uno dei coniugi terrà con sé il figlio, nei periodi di vacanza oppure in occasioni in cui è previsto il pernottamento, dovrà preventivamente comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con
2 il minore. Nei periodi di vacanza resteranno sospesi gli incontri tra il figlio ed il genitore al quale non è temporaneamente affidato il quale, previo accordo telefonico, potrà comunque recarsi a visitare il minore;
6. il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma mensile di € 300,00, (trecento/00), quale contributo per il CP_1
mantenimento del figlio minore L'importo suddetto sarà annualmente Per_3
adeguato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
In aggiunta, il sig. si obbliga Parte_1
a versare alla sig.ra il 50% delle spese mediche, scolastiche e Controparte_1
ludiche da sostenere nell'interesse del figlio minore, così come previsto dal Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli del 7.03.2018, del quale è stata fornita copia ai coniugi;
7. il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
il 50% delle utenze che gravano sull'abitazione coniugale;
CP_1
8. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico in favore del Controparte_1
figlio minore che ammonta ad € 220,00 circa, con espressa rinuncia per Per_3
la quota di propria spettanza da parte del sig. Parte_1
9. i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti patrimoniali e, che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
10. i coniugi si scambiano permesso reciproco di passaporto;
11. i coniugi si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio;
12. per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) ; di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.110, Parte_2
parte II, s. A, Sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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