Sentenza 25 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5332 del 2025, proposto da
Michele Dell'Arte, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Arte, UI Borgia, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UI ND, rappresentato e difeso dall'avvocato UI ND, con domicilio digitale come in atti;
AR LA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo De Luca, AR LA RE, con domicilio digitale come in atti;
ER MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Boldi, Luca Di Santo, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR LA RE, ER MI, UI ND e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato gli atti della procedura selettiva indetta con Avviso pubblico n. 1217 del 19 novembre 2024, finalizzata al conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di incarichi di esperto di elevata qualificazione professionale.
2. Il ricorso concerne, in particolare, il profilo “Esperto giuridico-legale” (Codice 01), per il quale l’Avviso prevedeva il conferimento di n. 5 incarichi.
3. La procedura selettiva oggetto della controversia, come previsto dall’Avviso pubblico, si articolava in due fasi: una prima fase, di carattere valutativo-curriculare, diretta all’esame dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate dai candidati, alla quale era attribuito un punteggio massimo pari a 65 punti; e una seconda fase consistente in un colloquio orale, finalizzato alla verifica delle capacità di problem solving, chiarezza espositiva e visione sistemica, per un massimo di ulteriori 35 punti.
4. In particolare, all’interno della prima fase, la lex specialis prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino a 20 punti per il criterio rubricato come “adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”, senza tuttavia specificare né i parametri di riferimento per la valutazione di tali attitudini, né le modalità con cui esse avrebbero potuto essere desunte dal curriculum dei candidati. Tale criterio, privo di articolazione interna e privo altresì di indicazioni su come debba essere concretamente applicato, ha assunto nella procedura un peso rilevante, rappresentando da solo un quinto dell’intero punteggio disponibile,
5. Il ricorrente, all’esito della valutazione dei titoli e del colloquio orale, conseguiva un punteggio complessivo pari a 66 punti, collocandosi al 14° posto della graduatoria finale, risultando pertanto escluso dal conferimento dell’incarico, essendo utilmente collocati solo i primi cinque candidati.
6. Avverso tale esito, il ricorrente ha impugnato la graduatoria deducendo plurimi motivi di illegittimità.
7. Con un primo motivo ha contestato la legittimità dell’ammissione alla procedura di taluni candidati utilmente collocati in graduatoria, ritenuti privi dei requisiti minimi di partecipazione previsti dalla lex specialis.
8. Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurato la valutazione curriculare operata dalla Commissione, deducendo non solo la non coerenza dei punteggi attribuiti e la disparità rispetto ad altri candidati, ma soprattutto l’assenza di una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito nell’attribuzione dei punteggi.
9. In particolare, con riferimento alla voce “adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”, cui era attribuibile un massimo di 20 punti, il ricorrente ha evidenziato come il punteggio di 10/20 sia stato assegnato in assenza di qualsiasi esplicitazione dei parametri valutativi adottati, senza che né l’Avviso pubblico né i verbali della Commissione consentano di comprendere quali elementi siano stati considerati, quale graduazione interna sia stata applicata e in che modo le attitudini richieste siano state desunte dal curriculum.
10. Il ricorrente ha inoltre sottolineato la contraddittorietà interna della valutazione, osservando come, a fronte dell’attribuzione di 16/20 per la formazione professionale e di un punteggio complessivamente elevato nella valutazione del curriculum, non sia dato comprendere per quali ragioni il medesimo percorso professionale sia stato ritenuto meritevole di un punteggio significativamente inferiore (10/20) proprio con riferimento alle “attitudini”, che dovrebbero rappresentare la proiezione personale e relazionale delle esperienze maturate.
11. Secondo la prospettazione attorea, l’assenza di criteri espliciti impedisce non solo di verificare la correttezza del punteggio attribuito alla voce “attitudini”, ma anche di comprendere la coerenza complessiva del sistema valutativo, posto che non è dato sapere quali elementi del curriculum siano stati valorizzati sotto una voce e quali, invece, siano stati ritenuti irrilevanti sotto l’altra. Ne deriva l’impossibilità di ricostruire il procedimento logico seguito dalla Commissione e, conseguentemente, di esercitare un controllo effettivo sulla legittimità dell’attribuzione dei punteggi.
12. La censura, pur muovendo dalla posizione individuale del ricorrente, investe dunque la stessa configurazione del criterio valutativo, in quanto formulato e applicato in termini generici e non strutturati, tali da non consentire di ricostruire il procedimento logico che ha condotto all’attribuzione del punteggio.
13. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell’operato della Commissione.
14. Si sono costituiti altresì alcuni controinteressati, resistendo alle domande proposte.
15. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Ai fini della decisione, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui investe la valutazione del criterio delle “adeguate attitudini”, ritenendo tale censura potenzialmente assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate.
17. Invero, la prospettazione attorea — pur muovendo dalla contestazione del punteggio attribuito alla posizione individuale del ricorrente — solleva una questione che attiene alla stessa configurazione e applicazione del criterio valutativo in parola, sotto il profilo della sua idoneità a rendere intellegibile e verificabile il procedimento logico seguito dalla Commissione.
18. La censura, infatti, evidenzia come non sia dato comprendere in base a quali parametri sia stato attribuito il punteggio di 10/20 per le “adeguate attitudini”, né come tale valutazione si coordini con gli altri punteggi assegnati al curriculum, denunciando così una opacità strutturale del segmento valutativo.
19. Tale prospettazione impone, pertanto, di verificare se il criterio in questione fosse assistito da parametri predeterminati, oggettivi e conoscibili, idonei a rendere intellegibile il giudizio espresso e a consentirne il controllo in sede giurisdizionale. L’eventuale carenza di tali presupposti, incidendo su un segmento essenziale della valutazione curriculare, sarebbe idonea a riverberarsi sull’intera graduatoria relativa al profilo in esame, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
20. In tale ottica, il Collegio rileva che, come risulta dal verbale n. 1 del 13 gennaio 2025, la Commissione ha approvato una scheda di valutazione che si limita a riprodurre testualmente la formulazione dell’Avviso, senza operare alcuna declinazione ulteriore del criterio. Non risultano individuati sottoparametri, né livelli di intensità delle attitudini attese, né alcuna indicazione sulle modalità di valutazione. Neppure i successivi verbali forniscono elementi in grado di colmare tale lacuna.
21. La Commissione, dunque, si è espressa sulla base di un criterio generico e non strutturato, omettendo di definire in che modo il giudizio sulle attitudini personali potesse essere ricavato dal curriculum e coordinato con le altre voci valutative.
22. Si è dunque in presenza di una duplice omissione valutativa: da un lato, il bando non ha fornito alcuna articolazione del criterio in questione, limitandosi a enunciarlo in termini generici e indeterminati; dall’altro, la Commissione non ha integrato tale carenza mediante la predisposizione di parametri valutativi idonei a rendere oggettivo e verificabile l’apprezzamento delle attitudini. Ne deriva un vuoto metodologico che non consente di comprendere né il significato del punteggio attribuito alla singola voce, né la coerenza complessiva del sistema di attribuzione dei punteggi.
23. Secondo un principio consolidato, il voto numerico può assolvere alla funzione motivazionale solo se inserito in un contesto valutativo strutturato, in cui siano stati previamente definiti criteri generali, graduazioni del merito e corrispondenze tra elementi valutati e punteggio attribuito. In mancanza di tali presupposti, il voto si riduce a un’asserzione apodittica, priva di contenuto e insuscettibile di sindacato giurisdizionale.
24. Nel caso di specie, non risulta possibile comprendere – né attraverso i verbali, né sulla base della scheda di valutazione – quali siano stati i contenuti sostanziali delle “attitudini” rilevate, né come esse siano state desunte dal curriculum del ricorrente. Non è dato sapere se siano state valorizzate esperienze di coordinamento, attività relazionali, responsabilità organizzative o altri elementi professionali. Il giudizio, espresso unicamente attraverso un numero, resta indecifrabile.
25. Tale opacità assume particolare rilievo ove si consideri che al ricorrente sono stati attribuiti 16 punti per la formazione professionale e un punteggio complessivamente elevato nella valutazione del curriculum, mentre per la voce “adeguate attitudini” è stato assegnato il punteggio di 10 su 20, senza che sia dato comprendere quali elementi del medesimo percorso professionale siano stati ritenuti idonei a giustificare il primo giudizio e quali, invece, abbiano condotto a una valutazione sensibilmente inferiore sotto il diverso profilo attitudinale. L’assenza di criteri espliciti impedisce, pertanto, non solo di verificare la correttezza del punteggio attribuito alla voce in esame, ma anche di valutare la coerenza interna dell’intero sistema di attribuzione dei punteggi.
26. Va poi rilevato che, nella concreta applicazione del criterio, la Commissione ha fatto uso di una scala teoricamente ampia (da 0 a 20 punti), ma di fatto contenuta entro una forbice estremamente ristretta, senza che emergano elementi oggettivi a giustificazione della limitata differenziazione. Tale circostanza, in assenza di criteri predeterminati, conferma l’assenza di un metodo valutativo effettivamente selettivo.
27. Le giustificazioni fornite dall’Amministrazione e dai controinteressati, secondo cui la valutazione delle attitudini personali non sarebbe agevolmente riconducibile a parametri oggettivi, non possono essere condivise. Anche laddove si tratti di caratteristiche in parte soggettive, la Commissione è tenuta ad ancorare il giudizio a indicatori osservabili e controllabili, specie quando l’apprezzamento avviene nella fase curriculare e sulla base di elementi documentali. In difetto di tale ancoraggio, la valutazione si risolve in un apprezzamento generico e non verificabile.
28. L’effetto prodotto è una valutazione che, lungi dall’essere espressione di discrezionalità tecnica in senso proprio, si presenta priva di parametri di riferimento e di una griglia di significato idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito. Il vizio riscontrato non riguarda un’irregolarità meramente formale, ma investe il nucleo stesso dell’attività valutativa.
29. In conclusione, il segmento procedurale relativo alla valutazione del criterio “adeguate attitudini” risulta viziato da radicale indeterminatezza, che ne impedisce non solo la comprensione, ma anche il controllo giurisdizionale. Trattandosi di un parametro che ha inciso in modo significativo sulla formazione della graduatoria, tale vizio si riverbera sull’intera procedura relativa al profilo Codice 01.
30. Il vizio accertato non affligge una singola valutazione individuale, ma investe in maniera strutturale l’intero segmento procedurale relativo al criterio delle “adeguate attitudini”. Poiché tale parametro ha contribuito in misura rilevante alla formazione del punteggio complessivo dei candidati, la sua illegittimità comporta l’invalidità dell’intera graduatoria.
31. Non è, pertanto, possibile accogliere la domanda di riesame individuale della posizione del ricorrente. Un intervento selettivo e circoscritto implicherebbe l’introduzione ex post di criteri valutativi nuovi, con violazione dei principi di parità di trattamento e imparzialità. Impone invece l’annullamento dell’intera graduatoria, restando salva la possibilità per l’Amministrazione di rinnovare la procedura previa corretta definizione dei criteri.
32. Quando il vizio accertato si traduce in una carenza strutturale del sistema valutativo, non è possibile conservarne gli effetti neppure in parte, essendo l’attività della Commissione inficiata in radice.
33. Va aggiunto che la mancata comprensibilità del punteggio attribuito lede anche il diritto di difesa dei candidati esclusi, i quali si trovano nell’impossibilità di esercitare un sindacato effettivo sulla decisione amministrativa. L’oscurità del giudizio compromette così la trasparenza procedimentale e frustra l’interesse legittimo alla partecipazione consapevole e informata.
34. Le ulteriori censure formulate dal ricorrente – anche ove dotate di autonoma consistenza – restano assorbite dall’accoglimento della doglianza esaminata, che si rivela dirimente.
35. Le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca mentre possono essere compensate le spese tra il ricorrente e i controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese tra il ricorrente e i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
IO TI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TI | NA ZI |
IL SEGRETARIO