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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. PA Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 1517/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto "altri istituti di diritto di famiglia" e vertente
TRA
Parte 1 nata in [...] il [...] C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Corsiero
RICORRENTE
E
Controparte 1 nato a [...] il'20/06/1988, C.F.: C.F. 2
rappresentato dall'avv. Anna Bolognese
RESISTENTE
E
,nato a [...] in data [...] e Controparte 2 C.F. C.F. 3
Controparte_3 C.F. C.F. 4 nato a [...] in data [...]
,
rappresentati dalla curatrice avv. paola De Vito
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso del 27.5.2024, Parte 1 sulla premessa di aver instaurato un rapporto sentimentale con Controparte 1 rapporto dal quale erano nati i figli CP_2 -1.6.2017-e CP_3
-1.10.2020, chiedeva la regolamentazione dei rapporti con l'ex compagno disponendo l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre. Seguiva disciplinare di visita e avanzava richiesta di contribuzione mensile di euro 300,00 per ciascuno dei figli.
Si costituiva il resistente Controparte 1 il quale si rimetteva alle determinazioni del
Tribunale.
Va, preliminarmente, rilevato che con provvedimento del 17 luglio 2024 emesso dal Tribunale
per i minorenni di Napoli, i minori venivano affidati ad una casa famiglia nella quale tuttora si trovano- sita in Acerra a causa di un clima familiare violento e aggressivo, il tutto sulla base di una denuncia dei carabinieri accorsi in occasione di una lite. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale
per i minorenni sospendeva entrambi i genitori dalla responsabilità parentale invitandoli a seguire un percorso di sensibilizzazione specifico di carattere psicologico per la riattivazione della responsabilità.
Questo Tribunale, a cui gli atti venivano rimessi stante la pendenza dell'odierno giudizio,
procedeva all'ascolto delle parti in data 23 ottobre 2024 all'esito del quale veniva nominata l'avv.
PA De Vito quale curatrice speciale dei minori.
Venivano poi acquisite relazioni degli assistenti sociali e della casa famiglia, entrambe datate
16 ottobre 2024; veniva disposta una ispezione abitativa che celermente veniva conclusa dai carabinieri in data 25 ottobre 2024; veniva quindi disposta consulenza da parte del consulente psicologo, dott. Persona 1 All'esito di questa attività istruttoria si può concludere conformemente alle risultanze peritali.
I minori attualmente vivono in una situazione di sostanziale serenità nella comunità nella quale sono ospitati, Comunità educativa “Jasmine" ad Acerra, dove i genitori possono visitarli un giorno a settimana per circa due ore;
il padre attualmente si trova a Torino per lavoro e fa videochiamate,
mentre la madre gestisce un'attività di vendita di generi alimentari che è in procinto di ingrandire.
A seguito della relazione della ispezione abitativa svolta dai carabinieri è possibile ritenere che la casa in cui vive la madre è ampia e spaziosa sicuramente idonea ad ospitare i minori.
All'osservazione, nel corso dei colloqui, comunque, i minori sembrano presentare un'interazione con i genitori sufficientemente fluida ed emerge un legame affettivo ancora solido. Il
rapporto tra loro non sembra presentare evidenti elementi di significativa criticità psicopatologica e/o emotiva. I bambini dichiarano di voler ritornare a vivere con madre e padre, sebbene non si lamentino della vita quotidiana in Comunità, all'interno della quale sembrano essersi sufficientemente adattati,
avendo stabilito buoni legami con gli operatori.
La Dr.ssa Tes_1, psicologa (Servizi sociali Comune di Monteforte) nella sua relazione
(10/06/25, in corso di questa CTU) relativa ai colloqui con la Sig.ra Pt 1 afferma che
relativamente a Per_2 “è emerso chiaramente in ogni incontro la sofferenza per la mancanza dei figli la sua preoccupazione per le condizioni del bambino quando è stato ricoverato [...]e la premura anche per le piccole cose di cui i suoi bambini potevano avere bisogno, al netto delle differenze culturali che chiaramente delineano modalità educative e sistemi valoriali a tratti lontani dai nostri". Ed ancora:
Per_2 mostra un attaccamento ai suoi bambini certamente significativo [...] ha provveduto a trovare un alloggio adeguato [...] e riesce a condurre una vita dignitosa [...] se è vero che ognuno ha genitore a modo suo [...] emerge un legame importante con elementi significativi di accudimento e di effettività che lo rendono un riferimento per i bambini".
La dr.ssa Persona 3 psicologa (Servizi sociali ATS ambito A) nella relazione del "
27/05/25 (in corso di questa CTU) relativa ai colloqui con il Sig. CP 1 afferma CP 1
oggi risulta maggiormente consapevole circa i suoi diritti in quanto padre e dei limiti riscontrati nella gestione dei figli in passato e vuole continuare a lavorare su di sé affinché ci sia un rapporto continuativo con loro, è molto volenteroso è serio e si è integrato molto bene, ha una rete di supporto valida ed affidabile, ai colloqui si mostra sempre educato e disponibile”.
Nonostante il persistere di una certa animosità tra i genitori, è possibile concludere che entrambi siano su una fase di netto recupero anche dal punto di vista ambientale e lavorativo.
Non c'è pertanto motivo per non far rientrare in famiglia i minori, con revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i minorenni,
disponendo un affido condiviso degli stessi con collocazione prevalente presso la madre.
Con riguardo alle visite del padre, la sua lontananza impone che vi sia un ampio margine di tolleranza. In via generale, il tribunale dispone che il padre potrà vedere i figli tutti i giorni con una videochiamata da concordare tra le ore 18 e le 20:00 sul cellulare della madre;
potrà vedere i figli ogni volta che ritorni da Torino. dando preavviso alla madre di almeno 24 ore e che trascorra con gli stessi anche più pernottamenti consecutivi;
trascorrerà con i minori almeno 2 settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, dandone comunicazione alla ricorrente entro il 30 maggio.
Con riguardo alla contribuzione, dispone che versi per il mantenimento dei minori euro 200,00
mensili ciascuno;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico.
Spese straordinarie come da protocollo del consiglio dell'ordine degli avvocati.
Dispone, infine, che l'avv. PA De Vito continui a svolgere funzioni di monitoraggio per un anno dalla comunicazione della presente sentenza.
Il tenore della decisione e la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli in data 17 luglio 2024;
dispone l'affido condiviso dei minori CP_2 e CP 3 Ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
regola il diritto di visita tra il padre e i figli come in parte motiva;
dispone che il resistente Controparte 1 versi per il mantenimento dei figli euro 200,00
mensili per ciascuno;
dispone che le spese straordinarie siano disciplinate come da protocollo con il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati del 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre Parte 2
dispone che l'avv. PA De Vito continui le sue funzioni di curatrice sostanziale ex art. 473 bis 8 n.
3 per un anno dalla comunicazione della presente sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 4/11/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio) TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
IG e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito al procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro po procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il detto assegno periodico b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, e) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno, d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di faoel di uno specifico gludizio
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis cp.)
Sono le spese destinate a soddisfare esigenie eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distincione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizal giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esine tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare i rimborso accertando che il dissenso non è giustificato
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima:
Il provvedimento (presidenziale, del G., sentenza di separarione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare Teffectiva sopravvenienta degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass, elv, Sez. III, 23 maggio 2011, n° 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore operato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Case. civ. Sez. 1, 28 gennaio 2008, 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis cc. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure Fobiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli.
Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrecte all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclasa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tall spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, sahi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez.
1.8 settembre 2014, n 18869).
Art.
3-Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno faso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur cbbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esalano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
Be g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è D) spese per aconseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi: alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. apese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ladiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro so giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4.11 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra ed. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3. e.e. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
Im
1. 1 documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, al fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gi eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
A m Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio IG Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In essequio a quasto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n." Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di Biznis d'Aposen dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott.Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzane le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lai riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribution per
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli il mantenimento della peole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 2302021) i genitori,
3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo peovvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovel consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le pe parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ani introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comanque negli anti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sark accordi sul punto raggiunti dai genitordall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente" 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sportello postale, accredito epers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto coerente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa al fini del provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. PA Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 1517/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto "altri istituti di diritto di famiglia" e vertente
TRA
Parte 1 nata in [...] il [...] C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Corsiero
RICORRENTE
E
Controparte 1 nato a [...] il'20/06/1988, C.F.: C.F. 2
rappresentato dall'avv. Anna Bolognese
RESISTENTE
E
,nato a [...] in data [...] e Controparte 2 C.F. C.F. 3
Controparte_3 C.F. C.F. 4 nato a [...] in data [...]
,
rappresentati dalla curatrice avv. paola De Vito
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso del 27.5.2024, Parte 1 sulla premessa di aver instaurato un rapporto sentimentale con Controparte 1 rapporto dal quale erano nati i figli CP_2 -1.6.2017-e CP_3
-1.10.2020, chiedeva la regolamentazione dei rapporti con l'ex compagno disponendo l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre. Seguiva disciplinare di visita e avanzava richiesta di contribuzione mensile di euro 300,00 per ciascuno dei figli.
Si costituiva il resistente Controparte 1 il quale si rimetteva alle determinazioni del
Tribunale.
Va, preliminarmente, rilevato che con provvedimento del 17 luglio 2024 emesso dal Tribunale
per i minorenni di Napoli, i minori venivano affidati ad una casa famiglia nella quale tuttora si trovano- sita in Acerra a causa di un clima familiare violento e aggressivo, il tutto sulla base di una denuncia dei carabinieri accorsi in occasione di una lite. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale
per i minorenni sospendeva entrambi i genitori dalla responsabilità parentale invitandoli a seguire un percorso di sensibilizzazione specifico di carattere psicologico per la riattivazione della responsabilità.
Questo Tribunale, a cui gli atti venivano rimessi stante la pendenza dell'odierno giudizio,
procedeva all'ascolto delle parti in data 23 ottobre 2024 all'esito del quale veniva nominata l'avv.
PA De Vito quale curatrice speciale dei minori.
Venivano poi acquisite relazioni degli assistenti sociali e della casa famiglia, entrambe datate
16 ottobre 2024; veniva disposta una ispezione abitativa che celermente veniva conclusa dai carabinieri in data 25 ottobre 2024; veniva quindi disposta consulenza da parte del consulente psicologo, dott. Persona 1 All'esito di questa attività istruttoria si può concludere conformemente alle risultanze peritali.
I minori attualmente vivono in una situazione di sostanziale serenità nella comunità nella quale sono ospitati, Comunità educativa “Jasmine" ad Acerra, dove i genitori possono visitarli un giorno a settimana per circa due ore;
il padre attualmente si trova a Torino per lavoro e fa videochiamate,
mentre la madre gestisce un'attività di vendita di generi alimentari che è in procinto di ingrandire.
A seguito della relazione della ispezione abitativa svolta dai carabinieri è possibile ritenere che la casa in cui vive la madre è ampia e spaziosa sicuramente idonea ad ospitare i minori.
All'osservazione, nel corso dei colloqui, comunque, i minori sembrano presentare un'interazione con i genitori sufficientemente fluida ed emerge un legame affettivo ancora solido. Il
rapporto tra loro non sembra presentare evidenti elementi di significativa criticità psicopatologica e/o emotiva. I bambini dichiarano di voler ritornare a vivere con madre e padre, sebbene non si lamentino della vita quotidiana in Comunità, all'interno della quale sembrano essersi sufficientemente adattati,
avendo stabilito buoni legami con gli operatori.
La Dr.ssa Tes_1, psicologa (Servizi sociali Comune di Monteforte) nella sua relazione
(10/06/25, in corso di questa CTU) relativa ai colloqui con la Sig.ra Pt 1 afferma che
relativamente a Per_2 “è emerso chiaramente in ogni incontro la sofferenza per la mancanza dei figli la sua preoccupazione per le condizioni del bambino quando è stato ricoverato [...]e la premura anche per le piccole cose di cui i suoi bambini potevano avere bisogno, al netto delle differenze culturali che chiaramente delineano modalità educative e sistemi valoriali a tratti lontani dai nostri". Ed ancora:
Per_2 mostra un attaccamento ai suoi bambini certamente significativo [...] ha provveduto a trovare un alloggio adeguato [...] e riesce a condurre una vita dignitosa [...] se è vero che ognuno ha genitore a modo suo [...] emerge un legame importante con elementi significativi di accudimento e di effettività che lo rendono un riferimento per i bambini".
La dr.ssa Persona 3 psicologa (Servizi sociali ATS ambito A) nella relazione del "
27/05/25 (in corso di questa CTU) relativa ai colloqui con il Sig. CP 1 afferma CP 1
oggi risulta maggiormente consapevole circa i suoi diritti in quanto padre e dei limiti riscontrati nella gestione dei figli in passato e vuole continuare a lavorare su di sé affinché ci sia un rapporto continuativo con loro, è molto volenteroso è serio e si è integrato molto bene, ha una rete di supporto valida ed affidabile, ai colloqui si mostra sempre educato e disponibile”.
Nonostante il persistere di una certa animosità tra i genitori, è possibile concludere che entrambi siano su una fase di netto recupero anche dal punto di vista ambientale e lavorativo.
Non c'è pertanto motivo per non far rientrare in famiglia i minori, con revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i minorenni,
disponendo un affido condiviso degli stessi con collocazione prevalente presso la madre.
Con riguardo alle visite del padre, la sua lontananza impone che vi sia un ampio margine di tolleranza. In via generale, il tribunale dispone che il padre potrà vedere i figli tutti i giorni con una videochiamata da concordare tra le ore 18 e le 20:00 sul cellulare della madre;
potrà vedere i figli ogni volta che ritorni da Torino. dando preavviso alla madre di almeno 24 ore e che trascorra con gli stessi anche più pernottamenti consecutivi;
trascorrerà con i minori almeno 2 settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, dandone comunicazione alla ricorrente entro il 30 maggio.
Con riguardo alla contribuzione, dispone che versi per il mantenimento dei minori euro 200,00
mensili ciascuno;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico.
Spese straordinarie come da protocollo del consiglio dell'ordine degli avvocati.
Dispone, infine, che l'avv. PA De Vito continui a svolgere funzioni di monitoraggio per un anno dalla comunicazione della presente sentenza.
Il tenore della decisione e la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli in data 17 luglio 2024;
dispone l'affido condiviso dei minori CP_2 e CP 3 Ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
regola il diritto di visita tra il padre e i figli come in parte motiva;
dispone che il resistente Controparte 1 versi per il mantenimento dei figli euro 200,00
mensili per ciascuno;
dispone che le spese straordinarie siano disciplinate come da protocollo con il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati del 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre Parte 2
dispone che l'avv. PA De Vito continui le sue funzioni di curatrice sostanziale ex art. 473 bis 8 n.
3 per un anno dalla comunicazione della presente sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 4/11/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio) TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
IG e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito al procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro po procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il detto assegno periodico b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, e) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno, d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di faoel di uno specifico gludizio
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis cp.)
Sono le spese destinate a soddisfare esigenie eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distincione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizal giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esine tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare i rimborso accertando che il dissenso non è giustificato
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima:
Il provvedimento (presidenziale, del G., sentenza di separarione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare Teffectiva sopravvenienta degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass, elv, Sez. III, 23 maggio 2011, n° 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore operato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Case. civ. Sez. 1, 28 gennaio 2008, 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis cc. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure Fobiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli.
Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrecte all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclasa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tall spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, sahi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez.
1.8 settembre 2014, n 18869).
Art.
3-Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno faso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur cbbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esalano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
Be g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è D) spese per aconseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi: alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. apese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ladiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro so giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4.11 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra ed. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3. e.e. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
Im
1. 1 documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, al fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gi eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
A m Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio IG Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In essequio a quasto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n." Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di Biznis d'Aposen dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott.Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzane le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lai riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribution per
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli il mantenimento della peole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 2302021) i genitori,
3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo peovvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovel consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le pe parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ani introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comanque negli anti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sark accordi sul punto raggiunti dai genitordall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente" 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sportello postale, accredito epers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto coerente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa al fini del provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.