Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2013, n. 6834
CASS
Sentenza 30 gennaio 2013

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La sanzione per la ritenzione di cartucce a salve impiegate per l'addestramento non è quella stabilita dall'art. 164 del cod. pen. mil. di pace, bensì quella prevista dal successivo art. 165, non essendo tali cartucce riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva ma dovendo invece essere ricomprese nella categoria delle "altre cose destinate ad uso militare" di cui all'art. 166 stesso codice. (Diff. Sez. I, n. 6239 del 2004, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2013, n. 6834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6834
    Data del deposito : 30 gennaio 2013

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