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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971”;
promossa da:
(C.F. ), sede Parte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato in [...] l'[...] e residente in [...], CP_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 22.05.2024 l' ha CP_2 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza, in capo al ricorrente
[...]
del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 CP_1
L. n. 118/1971 - ovvero di infermità atte a ridurne la capacità lavorativa in occupazioni confacenti a meno di un terzo, per una invalidità in concreto stimata nella misura dell'80% - con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'ISTITUTO ha in particolare rilevato che le patologie del ricorrente risultavano non adeguatamente indagate e valutate, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992, per modo che non era dato ravvisare evidenza clinica alcuna atta a superare la percentuale di invalidità del 67% riconosciutagli in sede amministrativa. Costituitosi in lite, ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento CP_1 svolto nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione proposta dall' è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni Pt_1 di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni difformi da quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' ; Pt_1 l'ausiliario ha infatti attestato, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico con il resistente, che è affetto da “cardiopatia ischemica cronica CP_1 in esiti di IMA trattato con Stent alla coronaria di destra ed ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2; BPCO di nuova diagnosi;
spondilartrosi, esiti di acromion plastica spalla sinistra;
edentulismo totale protesizzato”, precisando tuttavia che:
1- quanto alla cardiopatia ischemica, “il paziente ha eseguito un controllo cardiologico il 26/04/2024 ed è stato trovato affetto da cardiopatia ischemica cronica in discreto compenso e in condizioni di stabilità clinica ed emodinamica con pervietà dello stent” e “ai vari controlli successivi sono stati osservati buoni esiti di rivascolarizzazione miocardica chirurgica per cui si può valutare secondo la classificazione come Nyha II. Codice 6446, invalidità 41%”;
2- quanto al diabete, “presenta un controllo metabolico inadeguato per HB glicata (…) superiore a 7 ma inferiore a 10 con glicemia superiori ai valori normali ma in assenza di alterazioni microangiopatiche, nefropatiche, neuropatiche e senza manifestazioni cliniche di medio grado ma di lieve grado (glicemie inferiori a 200 mg/dl)”, per modo che “può essere ridotta la percentuale di invalidità prevista per la III classe e considerarlo in una classe intermedia tra 2 e 3 con una percentuale di invalidità del 30% mentre la non percentualizzabile richiesta dall' non è condivisibile per i motivi prima specificati e per CP_2 gli stessi motivi quella del CTU”;
3- quanto alle patologie articolari, “non può essere condivisa la valutazione della spondilartrosi che si basa solo su dati anamnestici di lombalgia senza una valutazione del danno anatomico, infatti una RMN eseguita nel 2018 evidenzia scarse alterazioni artrosiche che sono normali per l'età del paziente e a fronte di una obiettività pressoché normale attribuisce una invalidità del 25% senza considerare che oggi la patologia artrosica può beneficiare di cure mediche e fisioterapiche, mentre il paziente non risulta in cura da specialisti del settore e non ha eseguito e non esegue alcuna terapia, trattandosi di un'artrosi in assenza di malattia artrosica e quindi non va tabellata”; “non ho rilevato deficit funzionali del rachide quindi si tratta di una patologia artrosica del rachide in assenza di malattia artrosica;
pertanto, questa patologia non ha rilevanza medico-legale”;
4- quanto alla broncopatia ostruttiva, “questa diagnosi è stata formulata nel corso del ricovero del 29/07/2024 presso la cardiologia di Ragusa ma alla dimissione non è stata prescritta terapia medica e alla visita non sono stati riscontrati segni obiettivi di BPCO segno di sufficiente compenso clinico-funzionale respiratorio spontaneo, pertanto questa patologia non ha rilevanza medico legale”;
5- quanto alla patologia articolare della spalla sinistra, “il paziente ha eseguito una rx grafia della spalla sinistra il 31/01/2024 che è risultata nei limiti della norma come pure la RMN eseguita il 06/08/2024 e quindi non c'è corrispondenza tra la sintomatologia riferita dal paziente e gli esami strumentali e all'obiettività clinica pertanto presenta una spalla dolorosa semplice con sintomatologia reversibile con opportune cure anche se lui riferisce di aver eseguito tanta terapia fisica senza risultati ma non esibisce la documentazione”; e 6- quanto all'edentulismo totale protesizzato “la soluzione sarebbe la sostituzione dei denti mancanti con impianti che permettono la sostituzione di singoli elementi o la sostituzione protesica e il paziente ha optato per questa soluzione, rientra nel codice 6702, invalidità 11%”. Ha quindi concluso che per le anzidette patologie il resistente “presenta una invalidità del 68%, per cui non possiede i requisiti sanitari per percepire l'assegno mensile di assistenza” (cfr. relazione depositata il 26.11.2024 e l'accurata confutazione dei rilievi formulati dal C.T.P. del resistente, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in CP_1 possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G.; dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del CP_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971”;
promossa da:
(C.F. ), sede Parte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato in [...] l'[...] e residente in [...], CP_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 22.05.2024 l' ha CP_2 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza, in capo al ricorrente
[...]
del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 CP_1
L. n. 118/1971 - ovvero di infermità atte a ridurne la capacità lavorativa in occupazioni confacenti a meno di un terzo, per una invalidità in concreto stimata nella misura dell'80% - con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'ISTITUTO ha in particolare rilevato che le patologie del ricorrente risultavano non adeguatamente indagate e valutate, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992, per modo che non era dato ravvisare evidenza clinica alcuna atta a superare la percentuale di invalidità del 67% riconosciutagli in sede amministrativa. Costituitosi in lite, ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento CP_1 svolto nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione proposta dall' è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni Pt_1 di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni difformi da quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' ; Pt_1 l'ausiliario ha infatti attestato, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico con il resistente, che è affetto da “cardiopatia ischemica cronica CP_1 in esiti di IMA trattato con Stent alla coronaria di destra ed ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2; BPCO di nuova diagnosi;
spondilartrosi, esiti di acromion plastica spalla sinistra;
edentulismo totale protesizzato”, precisando tuttavia che:
1- quanto alla cardiopatia ischemica, “il paziente ha eseguito un controllo cardiologico il 26/04/2024 ed è stato trovato affetto da cardiopatia ischemica cronica in discreto compenso e in condizioni di stabilità clinica ed emodinamica con pervietà dello stent” e “ai vari controlli successivi sono stati osservati buoni esiti di rivascolarizzazione miocardica chirurgica per cui si può valutare secondo la classificazione come Nyha II. Codice 6446, invalidità 41%”;
2- quanto al diabete, “presenta un controllo metabolico inadeguato per HB glicata (…) superiore a 7 ma inferiore a 10 con glicemia superiori ai valori normali ma in assenza di alterazioni microangiopatiche, nefropatiche, neuropatiche e senza manifestazioni cliniche di medio grado ma di lieve grado (glicemie inferiori a 200 mg/dl)”, per modo che “può essere ridotta la percentuale di invalidità prevista per la III classe e considerarlo in una classe intermedia tra 2 e 3 con una percentuale di invalidità del 30% mentre la non percentualizzabile richiesta dall' non è condivisibile per i motivi prima specificati e per CP_2 gli stessi motivi quella del CTU”;
3- quanto alle patologie articolari, “non può essere condivisa la valutazione della spondilartrosi che si basa solo su dati anamnestici di lombalgia senza una valutazione del danno anatomico, infatti una RMN eseguita nel 2018 evidenzia scarse alterazioni artrosiche che sono normali per l'età del paziente e a fronte di una obiettività pressoché normale attribuisce una invalidità del 25% senza considerare che oggi la patologia artrosica può beneficiare di cure mediche e fisioterapiche, mentre il paziente non risulta in cura da specialisti del settore e non ha eseguito e non esegue alcuna terapia, trattandosi di un'artrosi in assenza di malattia artrosica e quindi non va tabellata”; “non ho rilevato deficit funzionali del rachide quindi si tratta di una patologia artrosica del rachide in assenza di malattia artrosica;
pertanto, questa patologia non ha rilevanza medico-legale”;
4- quanto alla broncopatia ostruttiva, “questa diagnosi è stata formulata nel corso del ricovero del 29/07/2024 presso la cardiologia di Ragusa ma alla dimissione non è stata prescritta terapia medica e alla visita non sono stati riscontrati segni obiettivi di BPCO segno di sufficiente compenso clinico-funzionale respiratorio spontaneo, pertanto questa patologia non ha rilevanza medico legale”;
5- quanto alla patologia articolare della spalla sinistra, “il paziente ha eseguito una rx grafia della spalla sinistra il 31/01/2024 che è risultata nei limiti della norma come pure la RMN eseguita il 06/08/2024 e quindi non c'è corrispondenza tra la sintomatologia riferita dal paziente e gli esami strumentali e all'obiettività clinica pertanto presenta una spalla dolorosa semplice con sintomatologia reversibile con opportune cure anche se lui riferisce di aver eseguito tanta terapia fisica senza risultati ma non esibisce la documentazione”; e 6- quanto all'edentulismo totale protesizzato “la soluzione sarebbe la sostituzione dei denti mancanti con impianti che permettono la sostituzione di singoli elementi o la sostituzione protesica e il paziente ha optato per questa soluzione, rientra nel codice 6702, invalidità 11%”. Ha quindi concluso che per le anzidette patologie il resistente “presenta una invalidità del 68%, per cui non possiede i requisiti sanitari per percepire l'assegno mensile di assistenza” (cfr. relazione depositata il 26.11.2024 e l'accurata confutazione dei rilievi formulati dal C.T.P. del resistente, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in CP_1 possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G.; dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del CP_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella