Art. 93
(Deposito del verbale di interrogatorio)
1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e' trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
(Deposito del verbale di interrogatorio)
1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e' trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.