Ordinanza cautelare 10 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05833/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5833 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Napoli, Commissariato di P.S. Posillipo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) dell''''avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, del 4/10/2023 emesso dalla Questura di Napoli, Divisione Polizia Anticrimine, Area Misure di Prevenzione Personale, Settore di Ammonimenti, consegnato in pari data;
2) del Provvedimento di ammonimento prot. -OMISSIS- del 13/10/2023 emesso dal Questore di Napoli avente ad oggetto l''''ammonizione del Dott. -OMISSIS-ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.L. 23/02/2009 n.11, convertito in L. 38/09, integrato dalla legge 15 ottobre nr. -OMISSIS- del 2013, notificato il 14/10/2023;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Napoli e di Commissariato di P.S. Posillipo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. BI FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Napoli in data 13 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, nonché l'avviso di avvio del procedimento del 4 ottobre 2023 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
Il provvedimento trae origine dall'istanza di ammonimento presentata in data 2 agosto 2023 dalla dott.ssa -OMISSIS-, sorella del ricorrente, con cui la stessa esponeva e dettagliatamente descriveva una serie di condotte persecutorie asseritamente subite da parte del fratello.
In particolare, la dott.ssa -OMISSIS-, escussa a sommarie informazioni presso il Commissariato di P.S. -OMISSIS-in data 8 agosto 2023, ha dichiarato di subire da circa vent'anni condotte vessatorie da parte del fratello, iniziate quando entrambi esercitavano la professione medica presso lo studio paterno. Tali condotte si sarebbero manifestate attraverso atti di diffamazione nei confronti dei suoi assistiti, finalizzati ad acquisirne la clientela. La richiedente ha narrato, inoltre, un episodio di aggressione fisica avvenuto in data 12 novembre 2022, allorquando, all'uscita da uno studio medico dove la madre era stata sottoposta a un intervento, il fratello l'avrebbe violentemente afferrata, provocandole delle ecchimosi. Ha precisato di non aver sporto querela per tale episodio.
Ulteriori episodi segnalati sarebbero occorsi presso la residenza estiva della madre, sita in Ischia. In particolare, in data 7 luglio 2023, il fratello si sarebbe recato presso tale abitazione e, senza autorizzazione, avrebbe divelto l'impianto di allarme e di videosorveglianza, precedentemente installato a spese della sorella. Nel mese di luglio, inoltre, il-OMISSIS-avrebbe fatto sostituire, a sua insaputa, la serratura del box auto della medesima villa. Tali condotte avrebbero ingenerato nella dott.ssa -OMISSIS- un perdurante stato di ansia e di timore per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, sia professionali che private, evitando di recarsi presso l'abitazione della madre e nella villa di Ischia per non incontrare il fratello. La stessa ha altresì espresso preoccupazione per il fatto che il fratello in passato fosse stato detentore di armi.
Nel corso dell'istruttoria, l'autorità di pubblica sicurezza ha escusso, in qualità di persona informata sui fatti, la sig.ra -OMISSIS- affittuaria di una porzione della villa di Ischia. Quest'ultima ha confermato di essere a conoscenza del cambio della serratura del garage e del malfunzionamento, per un certo periodo, dell'impianto di videosorveglianza, pur non avendo contezza della persona che aveva operato tale manomissione. Ha inoltre riferito di aver notato attrito-OMISSIS-, senza comunque aver mai assistito direttamente a episodi specifici.
Dagli atti emergeva altresì sia che al dott. -OMISSIS-erano state ritirate le armi legalmente detenute in data 10 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 39 TULPS, a seguito di una querela per lesioni e minacce gravi; sia che con provvedimento prefettizio del 18 febbraio 2020 gli era stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
In data 4 ottobre 2023, al dott. -OMISSIS-era notificato l'avviso di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione dell'ammonimento. In data 5 ottobre 2023, il ricorrente, a mezzo del proprio legale, inoltrava memorie difensive.
Con il provvedimento impugnato del 13 ottobre 2023, il Questore di Napoli, ritenuta fondata l'istanza sulla base dell'istruttoria svolta, ha ammonito il -OMISSIS-L'autorità procedente ha qualificato le condotte segnalate come ascrivibili ad atti persecutori, idonee a ingenerare nella vittima uno stato d'ansia e a costringerla a mutare le proprie abitudini di vita. Le memorie difensive prodotte dal ricorrente sono state ritenute "una rappresentazione meramente assertiva, che non determinava il mutamento del giudizio formulato di sussistenza dei presupposti del provvedimento de quo".
Avverso tale provvedimento, il dott. -OMISSIS-ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:
Violazione dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, istruttoria carente, errore nei presupposti, assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di stalking, omessa considerazione di circostanze di risolutivo rilievo, ingiustizia manifesta.
Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione abbia recepito acriticamente la versione unilaterale e non provata della sorella, senza né espletare un'adeguata attività istruttoria, né instaurare un contraddittorio procedimentale. Sostiene che gli episodi narrati siano frutto di "mistificazioni" della sorella, motivate da interessi economici legati alla gestione del cospicuo patrimonio della madre anziana. Nega l'aggressione del 12 novembre 2022, affermando di aver solo prestato soccorso alla madre e giustifica, altresì, il cambio della serratura della casa sita ad Ischia in ragion di una specifica richiesta della madre stessa, negando di aver manomesso l'impianto di videosorveglianza. Contesta la sussistenza di uno stato d'ansia della sorella, producendo, onde comprovare l’assunto difensivo, un report investigativo privato. Afferma, infine, di essere egli stesso in cura presso uno psicologo a causa dei rapporti familiari disfunzionali.
Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, omessa considerazione di circostanze di risolutivo rilievo, contraddittorietà ed illogicità, manifesta ingiustizia.
Il ricorrente deduce che il provvedimento sia sorretto da una motivazione apparente, inidonea a ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla P.A. Si duole, inoltre, della violazione del giusto procedimento, per non essere stato ascoltato personalmente prima dell'emissione del decreto (inaudita altera parte), nonostante la legge preveda di sentire le persone informate sui fatti contestati.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando memoria difensiva con cui ha insistito per il rigetto del ricorso.
La difesa erariale ha sostenuto la legittimità dell'operato della Questura, evidenziando la natura preventiva e cautelare del provvedimento di ammonimento, per la cui adozione non sarebbe richiesta la piena prova della responsabilità penale, quanto piuttosto un quadro indiziario da cui emergano, anche con logica probabilistica, eventi potenzialmente lesivi per la persona offesa, anche fondati, come nella specie, sulla sola narrazione della persona offesa, sempreché ritenuta dotata di logica intrinseca e coerenza. L'Avvocatura ha inoltre sottolineato che il diritto di partecipazione del ricorrente è stato garantito dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla possibilità di presentare memorie scritte, esaminate dall’amministrazione resistente ma ritenute inidonee a modificare il quadro probatorio, senza che da ciò scaturisse il dovere di una loro analitica confutazione. Infine, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che, in ragione dell'urgenza di arrestare l'azione persecutoria, non reputa necessaria né la comunicazione di avvio del procedimento né la previa audizione dell'autore delle condotte.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 253/2024, all’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.- Il ricorso è infondato e va respinto.
Occorre preliminarmente delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nei cui confini si inscrive il provvedimento di ammonimento oggetto del presente gravame.
L'istituto, disciplinato dall'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38), costituisce una misura di prevenzione amministrativa, con finalità dissuasiva e cautelare, prodromica e alternativa alla proposizione della querela per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. La sua funzione consiste nella prevenzione avanzata finalizzata alla dissuasione dei fenomeni patologici sia di invasione della sfera di riservatezza della vita di relazione che di potenzia lesione all’integrità della persona.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'ammonimento opera su un piano diverso e anticipato rispetto all'accertamento penale, poiché la sua adozione non richiede l'acquisizione di prove “piene” circa la responsabilità penale dell'ammonito, fondandosi piuttosto su un quadro indiziario da cui sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità ed inferenza, secondo una mera logica probabilistica, l'esistenza di un comportamento persecutorio ovvero minaccioso tale da poter degenerare in condotte costituenti reato (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sentenza .num. 275 del 2024; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede staccata di Brescia, Sentenza num. 131 del 2022).
Pertanto, ai fini dell’emissione del provvedimento di ammonimento non è richiesta la certezza in ordine alla prova della responsabilità dell’ammonito per il reato perseguito dall’art. 612 bis c.p., atteso che il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che rechino un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona. Vale, quindi, in materia la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.
L'adozione del provvedimento scaturisce, dunque, da una valutazione ampiamente discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza, basata su un giudizio prognostico ex ante circa la sussistenza di un mero pericolo, cosicché il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è di tipo estrinseco nonché limitato alle sole ipotesi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, ovvero di palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti posti a fondamento della comminata misura (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, Sentenza num. 250 del 2019). Di conseguenza, il Questore è chiamato ad apprezzare la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto ed esaustivo riscontro, in termini di certezza, dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Sul piano procedurale, la giurisprudenza ha chiarito che, in ragione della funzione cautelare e dell'urgenza di interrompere l'azione persecutoria, non è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, potendo il Questore decidere se emanare senza indugio il provvedimento ovvero se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sentenza num. 4599 del 2020).
2.- Alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche sopra delineate, le censure sollevate dal ricorrente si palesano infondate.
Con il primo, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere sotto plurimi profili (istruttoria carente, errore nei presupposti, assenza degli elementi costitutivi della fattispecie, manifesta ingiustizia). Sostiene, in sintesi, che l'Amministrazione abbia acriticamente aderito alla versione dei fatti fornita dalla sorella, ritenuta una "mistificazione" dettata da ragioni economiche, senza espletare un'adeguata attività istruttoria e in assenza di elementi probatori certi.
La censura, come anticipato, è infondata in ogni sua articolazione.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'istruttoria condotta dalla Questura, come documentata negli atti di causa, si rivela congrua e perfettamente idonea a sorreggere, nei limiti del giudizio prognostico richiesto dalla norma, la valutazione di pericolosità della condotta del ricorrente. L'Autorità procedente, difatti, non si è limitata ad una passiva ricezione dell'istanza presentata dalla vittima della denunciata condotta, avendo per contro svolto un'attività di approfondimento che, sebbene non eccessivamente articolata e prolungata in coerenza con la natura preventiva e cautelare del procedimento (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Ancona, Sentenza num. 620 del 20249), è risultata logica, puntuale e fondata su un congruo quadro fattuale, esaustivamente vagliato nella sua decisiva portata indiziante.
In primo luogo, l'Amministrazione ha proceduto all'escussione a sommarie informazioni della persona offesa, dott.ssa -OMISSIS-, in data 8 agosto 2023. Il verbale di tale audizione non contiene una generica doglianza, bensì una narrazione dettagliata, circostanziata e temporalmente scandita con la descrizione di una pluralità di condotte.
La vittima ha descritto un clima di vessazione risalente nel tempo ("Da più di venti anni ha condotte vessatorie nei miei confronti"), concretizzatosi in atti di diffamazione professionale ("diffamandomi con i miei assistiti") e personale, per poi culminare in episodi recenti di crescente gravità.
Particolare rilievo assume la descrizione dell'aggressione fisica del 12 novembre 2022, narrata con specificità di dettagli: "dopo aver chiuso lo sportello -OMISSIS- mi afferrò per il collo provocandomi delle ecchimosi. Ebbi la prontezza di divincolarmi e riuscii ad evitare conseguenze più gravi". La narrazione prosegue con l’illustrazione degli eventi occorsi presso l'abitazione di Ischia, anch'essi specifici e temporalmente collocati: la manomissione dell'impianto di allarme e videosorveglianza in data 7 luglio 2023, confermata da un messaggio della società di sicurezza ("Quel giorno alle ore 14.54 mi è arrivato un messaggio dalla società-OMISSIS-che gestisce l'impianto, che mi avvisava che l'impianto era stato manomesso"), e il cambio della serratura del box auto avvenuto a sua insaputa. La coerenza interna e la puntualità dei dettagli di tale deposizione sono state ragionevolmente valutate dall'Autorità come indice di attendibilità, costituendo il primo e fondamentale pilastro del quadro indiziario.
D’altronde, nello stesso giudizio penale la giurisprudenza è univoca nell’affermare che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. La Corte di Cassazione, quindi, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime sempre in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che "può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato" (nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, sent. n. 29372 del 24.6.2010; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 33162 del 3.6.2004, Cass. pen., sez. II, sent. n. 46100 del 27.10.2015).
In secondo luogo, l'istruttoria non è stata unilaterale. L'Autorità di P.S. ha difatti proceduto a sentire, quale persona informata sui fatti, la sig.ra -OMISSIS- affittuaria di una porzione della villa di Ischia di proprietà dei germani.
Sebbene la difesa del ricorrente tenti di sminuirne la portata, sostenendo che la teste non abbia assistito a scene violente ovvero ad atti di intrusione nella sfera privata della persona offesa, la sua testimonianza fornisce importanti e decisivi riscontri oggettivi alla deposizione da quest’ultima resa. La -OMISSIS- ha confermato l'episodio del cambio della serratura ("ricevevo una telefonata da un tale -OMISSIS- il quale mi chiedeva di aprirgli il cancello, in quanto doveva cambiare la serratura del cancello della porta del garage") e il malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza ("sono a conoscenza, che le videocamere di sicurezza, precedentemente installate non funzionavano più, in quanto mi sono accorta che il led di accensione era spento"). Ancor più significativamente, ha confermato l'esistenza di un clima di tensione tra i fratelli ("Ho notato che fra i fratelli-OMISSIS-c’è attrito"). Tale testimonianza, dunque, pur non provando la responsabilità diretta del ricorrente per ogni singolo atto, corrobora la narrazione della vittima su punti fattuali specifici, smentendo così la tesi di una totale "mistificazione", confermando l'esistenza di un contesto di alta conflittualità.
L'insieme dei dianzi descritti elementi – la narrazione dettagliata e coerente della vittima e i riscontri fattuali forniti dalla teste – costituisce quel "quadro indiziario attendibile" che la giurisprudenza, anche citata dalla difesa del ricorrente, ritiene necessario e sufficiente per l'emissione del provvedimento. Non è richiesta, come sopra precisato, la prova piena del reato secondo gli standard del processo penale, quanto piuttosto la sussistenza di elementi da cui sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità e secondo una logica probabilistica, un comportamento persecutorio idoneo a ingenerare nella vittima uno stato di ansia e paura (Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sentenza num. 431 del 2025; Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sentenza num. 4599 del 2020; Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza num. 2333 del 2024).
La versione alternativa dei fatti fornita dal ricorrente nelle sue memorie difensive è stata esaustivamente valutata dall'Amministrazione come "meramente assertiva" e non supportata da un adeguato riscontro probatorio, tale da superare il concordante quadro indiziario emerso all’esito dell’istruttoria svolta. La Questura, nell’esercizio della discrezionalità che connota l’esercitato potere nell’ambito in questione, ha correttamente attribuito un valore probatorio prevalente alla narrazione circostanziata e riscontrata offerta dalla vittima, rispetto alla una generica negazione del ricorrente, priva di elementi concreti capaci di smentire puntualmente le specifiche allegazioni della controparte. La stessa ammissione della vittima, secondo cui la madre avrebbe poi giustificato l'operato del fratello per "coprirlo come sempre", offre una chiave di lettura plausibile delle dinamiche familiari, che l'Amministrazione ha legittimamente potuto considerare nel valutare l'intero contesto.
In conclusione, l'istruttoria non è stata carente come sostenuto dall’assunto censorio, ma adeguata alla natura e alle finalità del provvedimento, avendo l'Amministrazione raccolto elementi sufficienti per formarsi un "ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte", ritenendo, con valutazione immune da vizi di logicità e ragionevolezza, che le condotte segnalate integrassero un quadro di verosimile persecuzione meritevole di un intervento preventivo e dissuasivo.
3.- Con il secondo ordine di censure, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere per travisamento, omessa considerazione di circostanze di risolutivo rilievo, contraddittorietà ed illogicità. La doglianza si articola in due profili principali: la violazione delle garanzie partecipative, per non essere stato ascoltato personalmente (inaudita altera parte), e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta meramente apparente.
Anche tali doglianze sono infondate e devono essere respinte.
3.1.- Sulla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il ricorrente sostiene che l'omessa audizione personale abbia viziato il procedimento, in violazione del principio del giusto procedimento. Tale prospettazione non può essere condivisa.
In primo luogo, occorre ribadire la natura peculiare del provvedimento di ammonimento, costituendo una misura di prevenzione amministrativa, caratterizzata da esigenze di celerità e finalizzata a interrompere con immediatezza una condotta persecutoria potenzialmente in grado di degenerare in reati più gravi. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, in ragione di tale funzione cautelare e dell'urgenza "in re ipsa" che connota i procedimenti come quello in esame, le garanzie partecipative possono essere modulate, non essendo sempre necessaria né la comunicazione di avvio del procedimento, né, a maggior ragione, la previa audizione personale dell'autore delle condotte.
L'adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti della persona indicata come autore di atti persecutori non presuppone, dunque, necessariamente l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell'interessato, né che lo stesso sia sentito a propria difesa, giacché i principi afferenti il giusto processo trovano applicazione solo relativamente ai procedimenti giurisdizionali e non anche ai procedimenti amministrativi di prevenzione.
Ciò posto, nel caso di specie, l'Amministrazione ha operato con un livello di garanzia superiore a quello ritenuto strettamente necessario dal consolidato orientamento giurisprudenziale. Risulta infatti dagli atti che al-OMISSIS-è stato regolarmente notificato, in data 4 ottobre 2023, l'avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90. A seguito di tale comunicazione, il ricorrente, in data 5 ottobre 2023, ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, facendo pervenire, tramite il proprio legale, corpose memorie difensive con cui ha esposto la propria versione dei fatti e contestato le accuse ascrittegli.
Pertanto, la doglianza relativa alla presunta violazione del principio del contraddittorio per essere stata la sua posizione vagliata inaudita altera parte è palesemente infondata in punto di fatto, prim’ancora che in diritto. Il contraddittorio è stato pienamente assicurato attraverso la forma scritta, modalità che l'ordinamento riconosce come pienamente idonea a soddisfare le esigenze partecipative, specialmente in procedimenti caratterizzati da celerità. La scelta dell'Amministrazione di non procedere all'audizione orale del ricorrente rientra nella sua discrezionalità organizzativa e non costituisce un vizio del procedimento, avendo comunque acquisito e valutato l’apporto difensivo scritto presentato dalla persona attinta dalla misura de qua.
Infine, è errata l'invocazione dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 11/2009, laddove prevede che il Questore "sente le persone informate dei fatti". Tale previsione si riferisce all'acquisizione di elementi istruttori da soggetti terzi (testimoni), e non istituisce un obbligo di audizione orale del soggetto destinatario del procedimento, la cui partecipazione è regolata dai principi generali della L. n. 241/1990, nella specie ampiamente rispettati.
3.2.- Quanto al dedotto difetto di motivazione, il ricorrente asserisce che il provvedimento sia sorretto da una motivazione apparente, inidonea a ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla P.A., tale da non dare conto delle ragioni per cui le sue controdeduzioni siano state disattese.
Anche tale censura è destituita di fondamento.
L'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 è volto a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la sindacabilità in giudizio delle decisioni, sebbene non imponga all'Amministrazione una dettagliata e analitica confutazione di ogni singola argomentazione difensiva prodotta dal privato. Secondo un principio consolidato, è sufficiente che dal complesso della motivazione emergano in modo chiaro le ragioni della decisione e sia percepibile il motivo per cui le tesi difensive non siano state ritenute idonee a condurre a una diversa determinazione.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non si limita affatto a mere formule di stile. Al contrario, il provvedimento ancora la decisione ad un preciso e circostanziato quadro fattuale, ricostruito attraverso l'istruttoria e richiamato per relationem.
Il Questore ha specificamente indicato le condotte addebitate al ricorrente, quali:
- le vessazioni e le diffamazioni risalenti nel tempo;
- l'episodio di aggressione fisica del 12 novembre 2022, durante il quale il ricorrente avrebbe afferrato la sorella per il collo;
- gli atti intrusivi presso l'abitazione di Ischia, quali la manomissione dell'impianto di allarme e il cambio della serratura del box auto.
Il provvedimento, inoltre, qualifica espressamente gli effetti di tali condotte sulla vittima, individuandoli in un "ragionevole senso di timore" e in un disagio psico-fisico che la norma intende prevenire. La motivazione, pertanto, individua con chiarezza sia i presupposti di fatto (le condotte reiterate) sia le conseguenze giuridicamente rilevanti (l'evento di danno o di pericolo).
Quanto alla valutazione delle memorie difensive, il provvedimento dà atto di averle esaminate, ma le qualifica come "una rappresentazione meramente assertiva, che non determinava il mutamento del giudizio formulato". Tale sintetica statuizione non costituisce un vizio di motivazione, essendo l'iter logico dell'Amministrazione chiaramente percepibile: a fronte di un quadro indiziario ritenuto solido, coerente e circostanziato (basato sulle dichiarazioni della vittima e sui riscontri acquisiti), le memorie del ricorrente sono state valutate come una mera contrapposizione di una versione alternativa dei fatti, priva tuttavia di elementi probatori o di allegazioni specifiche in grado di minare l'attendibilità del quadro accusatorio. In sostanza, l'Amministrazione ha ritenuto, con giudizio immune da palese illogicità, che la mera negazione dei fatti ovvero la suggerita diversa interpretazione non fosse sufficiente a superare la consistenza degli indizi raccolti.
In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, letta in combinato disposto con gli atti dell'istruttoria da essa richiamati, soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, consentendo di ricostruire il percorso logico seguito dall'Autorità e rendendo il provvedimento immune dalle censure sollevate.
Nel caso di specie, la motivazione, dunque, rende percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni del ricorrente, individuate nella loro natura meramente assertiva e non supportata da elementi di prova idonei a smentire il quadro indiziario raccolto.
In definitiva, l'azione dell'Amministrazione si è rivelata immune dai vizi lamentati. La valutazione operata dal Questore appare ragionevole, proporzionata e fondata su un quadro istruttorio sufficiente a giustificare l'adozione di una misura preventiva volta a scongiurare la degenerazione di una situazione di conclamata e risalente conflittualità familiare, che ha mostrato recenti e preoccupanti segnali di notevole aggravamento.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
3.- Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione. La controversia, infatti, trae origine e si innesta in un contesto di profonda e risalente conflittualità familiare tra fratelli. La natura squisitamente personale e la delicatezza dei rapporti sottostanti, che coinvolgono la sfera affettiva e patrimoniale delle parti, conferiscono alla vicenda una connotazione del tutto peculiare, che la distingue da un ordinario contenzioso amministrativo. In un simile quadro, l'imposizione delle spese di lite a carico della parte soccombente rischierebbe di esacerbare ulteriormente il conflitto familiare, ponendosi in contrasto con la stessa finalità deflattiva e dissuasiva che l'istituto dell'ammonimento persegue. La peculiarità della materia del contendere, intrinsecamente legata a dinamiche personali e familiari complesse, costituisce pertanto una grave ed eccezionale ragione che giustifica la deroga al principio della soccombenza e la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR UZ, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
BI FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FF | AR UZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.