Decreto cautelare 21 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9228 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09228/2025REG.PROV.COLL.
N. 04981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4981 del 2025, proposto da
ON Costruzioni Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B17374B124, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Salerno e Germana Villirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VO RA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Saverio Sticchi Damiani e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lilli in Roma, viale di Val Fiorita, 90;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 864 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di VO RA S.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. LE RI e uditi per le parti gli avvocati Carmelo Salerno, Giuseppe Naimo, Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano e Susanna Bufardeci in sostituzione dell'avv. Saverio Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
ON Costruzioni Generali S.p.a. ha impugnato la determinazione del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture - VO Pubblici – Mobilità, Settore Interventi a Difesa del Suolo della Regione Calabria del 23 luglio 2024, con cui sono stati aggiudicati all’ATI VO RA S.r.l. - Italbeton S.p.a. i lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione nel comune di Crotone, in località MP, lavori previsti nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b. La ricorrente in primo grado ha impugnato, altresì, il diniego tacito della stazione appaltante in relazione alla sua istanza di revoca in autotutela.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso con sentenza n. 864 del 2025, appellata da ON Costruzioni Generali S.p.a. per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando - violazione di legge - violazione ed errata applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara in relazione alla assegnazione dei punteggi sul criterio A1 - contraddittorietà e carenza della motivazione - errata applicazione e/o mancata applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara;
II) error in iudicando - violazione di legge - violazione ed errata applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara in relazione alla assegnazione dei punteggi sul criterio B - contraddittorietà della motivazione.
L’appellante ha formulato, altresì, istanza di reintegrazione in forma specifica, mediante subingresso nel rapporto contrattuale e, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario.
Si sono costituiti per resistere all’appello la Regione Calabria e VO RA S.r.l.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da ON Costruzioni Generali S.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria 20 maggio 2025, n. 864, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture - VO Pubblici – Mobilità, Settore Interventi a Difesa del Suolo della Regione Calabria del 23 luglio 2024, con cui sono stati aggiudicati all’ATI VO RA S.r.l. - Italbeton S.p.a. i lavori per la realizzazione di una vasca di laminazione nel comune di Crotone, in località MP, lavori previsti nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b. La ricorrente in primo grado ha impugnato, altresì, il diniego tacito della stazione appaltante in relazione alla sua istanza di revoca in autotutela.
Deve premettersi che il 24 gennaio 2023 veniva sottoscritto l’accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., tra la regione Calabria-Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “ Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico ” nell’ambito del PNRR, atto repertoriato in data 26 gennaio 2023 al numero 114.
Il 22 febbraio 2023 veniva stipulato l’accordo di concessione di finanziamento REP. n. 14934 relativo al progetto denominato “ Realizzazione di una vasca di laminazione loc. MP in Comune di Crotone – CUP J16F22000220005 (codice11.21) ” tra il Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento Infrastrutture e VO Pubblici della regione Calabria, in qualità di Soggetto attuatore del progetto.
Con bando pubblicato il 29 aprile 2024 la Centrale Unica di Committenza di Crotone, per conto della regione Calabria, indiceva procedura aperta telematica per l’affidamento, tramite appalto integrato, del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “ Realizzazione di una vasca di laminazione Loc. MP in Comune di Crotone. (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4-SUB-INVESTIMENTO 2.1b. (art. 1.1 CSA) – CIG B17374B124 ”, per l’importo complessivo di euro 4.190.903.77, da aggiudicarsi mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 2, lett. e) , d.lgs. n. 36 del 2023.
All’esito della procedura concorsuale, con decreto n. 10430 del 23 luglio 2024 veniva adottata l’aggiudicazione in favore del RTI VO RA che aveva conseguito il punteggio totale di 78,606, mentre ON risultava seconda in graduatoria con 76,915 punti.
Su impugnazione dell’aggiudicazione da parte di quest’ultima, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria respingeva il ricorso, ritenendo, sostanzialmente, che: “ la gara riguarda la progettazione esecutiva, mentre il primo dei servizi dichiarati dalla ricorrente attiene alla sola progettazione definitiva ed il secondo riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che non risulta approvato dall’amministrazione. Al contrario, i servizi dichiarati dall’aggiudicataria attengono alla progettazione esecutiva e i relativi lavori sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione ” … “ il disciplinare di gara prevedeva l’assegnazione di un unico punteggio per il criterio B.1, elemento che depone nel senso che le offerte dovessero essere valutate nella loro unitarietà, senza alcun frazionamento in singole sottovoci, sicché la valutazione dell’offerta tecnica doveva svolgersi sul complessivo innalzamento della qualità offerto dai singoli partecipanti….La commissione, di conseguenza, ha posto in essere una valutazione complessiva, sul cui esito non emergono profili di illogicità o irragionevolezza ”.
L’appellante contesta la valutazione tecnica della commissione, censurabile, a suo parere, come manifestamente illogica o manifestamente discriminatoria, lamentando che la stazione appaltante non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi e delle norme che regolano la materia de qua e soprattutto avrebbe posto in essere un’evidente violazione degli artt. 16 e 18 del capitolato speciale, nonché dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, dando luogo a una valutazione manifestamente incoerente con le prescrizioni dello stesso disciplinare.
Più specificamente, con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata in quanto la stessa conterrebbe argomentazioni “asimmetriche” rispetto al tenore delle censure mosse in primo grado e, soprattutto, rispetto alla chiara e dettagliata griglia di criteri e sub-criteri predeterminati dal disciplinare di gara.
Ed invero, il disciplinare prescriverebbe che si debba attribuire un punteggio in relazione al criterio A1 allorquando vengano descritti almeno due servizi analoghi.
In particolare, l’art. 18 del disciplinare di gara, per quanto concerne il criterio A1, indica un punteggio massimo da attribuire pari a 5, individuando i seguenti parametri per l’assegnazione dei punteggi: “ analogia dei servizi di ingegneria e architettura prestati rispetto a quello posto a base di gara in termini di:
livello di progettazione raggiunto;
categoria, ID e valore delle opere progettate;
complessità del servizio svolto ”.
Nella specie, uno dei due servizi di progettazione proposto dall’aggiudicataria in relazione al criterio A1 non sarebbe analogo, avendo la stessa indicato, quale primo intervento, la realizzazione di un bacino di deposito a monte della SP161 in grado di contenere il potenziale detritico stimato per il bacino del Rio Cassarot, che avrebbe una funzione completamente diversa da una vasca di laminazione.
Anche per il secondo servizio indicato dall’aggiudicataria (“ utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC) ”) sussisterebbero delle profonde differenze rispetto al servizio di progettazione per cui è stato indetto l’appalto integrato. L’intervento indicato, infatti, consiste nell'utilizzo di una vecchia cava come vasca di laminazione e non, invece, nella differente ipotesi di realizzazione ex novo di una vasca di laminazione.
Mentre i due servizi indicati dall’appellante sono identici a quelli posti a base di gara, quelli della controinteressata al più sarebbero affini.
Quanto alla categoria, all’ID e al valore delle opere, i due servizi di progettazione indicati dall’appellante hanno la stessa categoria, lo stesso ID di quello posto a base dell’appalto integrato e un valore maggiore sia rispetto a quelli indicati dalla controinteressata che rispetto a quello posto a base di gara.
Quanto, invece, al livello di progettazione raggiunto e alla complessità del servizio svolto, il Tar, al fine di giustificare il punteggio assegnato dalla commissione di gara, ha inteso attribuire valenza dirimente al fatto che quelli offerti dalla controinteressata sono servizi di progettazione esecutiva, laddove quelli indicati dall’appellante sono servizi di progettazione definitiva e di fattibilità tecnica ed economica, con ciò conferendo un maggiore peso qualitativo alla progettazione esecutiva rispetto alla progettazione definitiva. Al contrario, per l’appellante proprio la progettazione definitiva implicherebbe un maggiore impegno nella realizzazione del servizio di progettazione.
Ed invero, il peso maggiore del PFTE (già progetto definitivo) rispetto al PE sarebbe confermato anche dalle percentuali del costo dei due livelli di progettazione rispetto al costo complessivo della progettazione.
La commissione avrebbe, quindi, posto in essere una valutazione affetta da abnorme illogicità, in quanto il punteggio da attribuire all’appellante avrebbe dovuto essere necessariamente maggiore rispetto a quello attribuito alla controinteressata.
La sentenza sarebbe anche incoerente, avendo dato luogo alla sostanziale disapplicazione degli artt. 16 e 18, che consentono di graduare con i punteggi 0, 0,25, 050, 0,75 e 1 il valore dell’analogia dell’opera e del progetto presentato dall’operatore economico.
I criteri predeterminati dall’art. 18 attribuirebbero, infatti, un punteggio alla maggiore o minore analogia sino alla perfetta equivalenza. Il fatto che i servizi indicati dall’aggiudicataria rientrassero nella medesima categoria di progettazione di quella oggetto di gara, D.02 - Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani, non legittimerebbe l’applicazione che la commissione ha fatto della disposizione succitata, atteso che la mera analogia consente la partecipazione alla gara, ma maggiore è l’equivalenza con il progetto o l’opera di cui al criterio A, maggiore dovrebbe essere il punteggio assegnato all’opera o al progetto secondo i criteri ivi predeterminati.
Con il secondo motivo l’appellante contesta l’erroneità della sentenza con riferimento al criterio B1.
L’appellante aveva dedotto, in particolare, che VO RA S.r.l., nella propria offerta tecnica, non avrebbe proposto soluzioni progettuali con riferimento ad alcune delle prescrizioni richieste dalle competenti Autorità. In particolare, nulla la controinteressata avrebbe proposto in relazione alla prescrizione resa dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che, nella nota prot. 3413/2024 del 2 febbraio 2024, chiedeva di: “ integrare le verifiche idrauliche prodotte estendendo il modello anche in corrispondenza della vasca e nel tratto di monte, per verificare che il profilo di corrente sia contenuto o meno all'interno degli argini, e verificare la necessità di aggiornare le sezioni utilizzate nelle verifiche idrauliche ”.
Ancora, per l’appellante non sarebbe stata formulata alcuna proposta progettuale tesa a recepire le prescrizioni rese dal Settore Gestione Demanio Idrico della Regione Calabria con nota prot. n. 86649 del 9 febbraio 2024, con particolare riferimento al punto relativo al “ divieto assoluto, durante i lavori, di prelevare materiale inerte; il materiale movimentato deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito demaniale, per ricostruzione di sponde in erosione, creazione o rinforzo di arginature o per ogni esigenza idraulica del corso d'acqua ” e al punto relativo al fatto che “ tutti i materiali, terrosi e vegetali devono essere collocati provvisoriamente od in via definitiva in modo che non possano mai essere trascinati in alveo dal ruscellamento laterale o dalla corrente di piena in esondazione ”.
Dalla lettura dell’offerta tecnica proposta dall’aggiudicataria, laddove non vi sarebbe traccia di soluzioni progettuali in ordine alle prescrizioni imposte sia dall’Autorità di bacino che dal Settore Demanio Idrico della regione Calabria, emergerebbe che la stessa non ha prospettato soluzioni progettuali tese a recepire e superare le prescrizioni formulate nei pareri suddetti. E infatti, per il Tar “ in ogni caso, vi è che l’aggiudicataria ha in via generale assunto l’impegno ad adeguare, in sede di progettazione esecutiva, il progetto alle osservazioni svolte dalle Autorità ”.
Per l’appellante, il seggio di gara avrebbe dovuto assegnare all’aggiudicataria per il criterio B1 il punteggio di “0” e ciò per il semplice fatto che il disciplinare di gara, all’art. 18, espressamente stabiliva che: “ a.3) nel caso un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio “zero” ”.
Per la Regione e la controinteressata, ON si è posizionata seconda in graduatoria con 76,915 punti, con un margine di appena 1,691 punti rispetto al Rti VO RA S.r.l., che ha conseguito il punteggio totale di 78,606; a fronte di un così esiguo scarto, la stessa avrebbe proposto in primo grado censure volte unicamente a contestare l’esito del giudizio di discrezionalità tecnica espresso dalla commissione giudicatrice, senza tuttavia evidenziare vizi macroscopici di eccesso di potere, che consentirebbero il sindacato giurisdizionale.
In ogni caso, la commissione avrebbe attribuito i coefficienti sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario. Le doglianze, pertanto, dovrebbero ritenersi inammissibili, perché non sarebbero dirette a contestare le concrete modalità di svolgimento del metodo di valutazione delle offerte – unico profilo oggetto di sindacato giurisdizionale – bensì a sovrapporre il proprio giudizio tecnico a quello della commissione giudicatrice.
Per VO RA il secondo motivo sarebbe improcedibile anche per carenza d’interesse, atteso che il suo accoglimento non consentirebbe, comunque, a ON di conseguire l’aggiudicazione. Pur volendo attribuire all’odierna appellante il medesimo punteggio del Rti aggiudicatario, pari a 13,75 punti (invece di 12,5 punti), resterebbe – ancora una volta – seconda, non riuscendo a colmare l’originaria differenza totale, pari a 1,691 punti. Tanto, a maggior ragione, se si considera che il progetto esecutivo aggiudicatario è stato approvato con il decreto n. 18189 del 12 dicembre 2024, che ne ha confermato, dunque, la completezza e la conformità alla legge di gara.
Il motivo risulterebbe anche inammissibile, in quanto, come rilevato in sentenza, “ si risolve nella (inammissibile) richiesta di sostituire alle valutazioni svolte dalla commissione valutatrice quelle da essa svolte nel proprio ricorso ”.
In ogni caso, il punteggio attribuito dalla commissione per il sub-criterio indagato sarebbe il risultato di una valutazione globale e sintetica delle proposte del Rti VO RA S.r.l., che non si presterebbe a una parcellizzazione a posteriori, peraltro di natura solo discrezionale.
Gli operatori economici erano tenuti a presentare una proposta che recepisse le finalità descritte nel sub-criterio, senza essere necessariamente vincolati alla puntuale offerta di soluzioni migliorative per ciascuna di esse, essendo il sub-criterio unico. L’esame dell’offerta, dunque, doveva essere condotto considerando i contenuti della relazione complessivamente, come unicum . Ne conseguirebbe che l’omessa esplicita trattazione di uno dei profili descrittivi del sub-criterio non sarebbe idonea a rendere l’offerta carente; vieppiù se quel determinato aspetto è stato trattato con riferimento ad altro – più conferente – sub-criterio, sempre all’interno della medesima relazione d’offerta.
Il Collegio deve, in via preliminare, dare atto della rinuncia da parte della regione Calabria e di VO RA all’eccezione di improcedibilità dell’appello che avevano in precedenza sollevato in ragione della scadenza dell’iscrizione di ON nella White list della Prefettura di Crotone, atteso che in seguito è emerso un nuovo inserimento di ON nella medesima White list.
Nel merito, l’appello è infondato.
Riguardo al primo motivo dedotto, concernente l’assunta erroneità della sentenza per aver respinto la doglianza relativa alla dedotta errata applicazione da parte della commissione di gara degli artt. 16 e 18 del disciplinare in relazione all’assegnazione dei punteggi sul criterio A1, pare, innanzitutto, necessario riportare il disposto della lettera della legge di gara, che così recita:
“ 16 OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle norme tecniche di utilizzo reperibili al seguente link: https://sua.provincia.crotone.it/norme_tecniche.php a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità ivi previste e deve contenere, i seguenti documenti:
1. A. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Con riferimento al Criterio A «professionalità e adeguatezza dell’offerta», l’offerta dovrà contenere:
1. la descrizione di n. 2 (due) servizi di ingegneria e architettura svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione oggetto di gara sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, per un numero massimo di n. 2 tavole per ogni servizio per un totale di 4 (quattro) tavole grafiche in formato A1. Le tavole grafiche dovranno evidenziare l’analogia dei servizi di ingegneria e architettura prestati rispetto a quello posto a base di gara in termini di:
livello di progettazione raggiunto;
categoria, ID e valore delle opere progettate;
complessità del servizio svolto.
Ciascun progetto presentato dal concorrente dovrà essere corredato da idonea documentazione che attesti espressamente l’anno di avvio dell’attività progettuale e il progettista responsabile.
Potrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione del servizio o documentazione equipollente rilasciata dal Committente (contratto, fatture di pagamento, verbali di ultimazione lavori, ecc.), purché sia chiaramente identificabile il professionista firmatario ed i tempi di avvio del servizio. … ” (cfr. pag. 25 del disciplinare di gara).
Nell’ambito dell’art. 18 sui criteri di attribuzione del punteggio, la tabella a pag. 29 del disciplinare specificava, inoltre: “ A.1: Analogia dei servizi di ingegneria e architettura prestati rispetto a quello posto a base di gara in termini di:
livello di progettazione raggiunto;
categoria, ID e valore delle opere progettate;
complessità del servizio svolto;
punteggio massimo: 5 ”
Per l’appellante non sussisterebbe l’analogia dei due servizi di progettazione proposti dall’aggiudicataria in relazione al criterio A1 in considerazione della mancata identità dei lavori stessi rispetto a quelli oggetto della procedura concorsuale.
La censura non coglie nel segno, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale la nozione di servizi analoghi coincide con quella di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale.
“ La corretta interpretazione del bando da parte dell’Amministrazione è confermata dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia che ha avuto modo di chiarire come il concetto di “servizi analoghi” vada inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste: - Per “servizi “analoghi” non si intende servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti ” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 14 luglio 2025, n. 6140).
Ed invero, come risulta dalle condivisibili statuizioni della sentenza appellata: “ È la stessa parte ricorrente … ad ammettere che i servizi indicati dall’aggiudicataria rientrino nella medesima categoria di progettazione, D.02 ” (cfr. sentenza impugnata, par. 8.4) e, cioè, nell’ambito delle “ Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani ”. La stessa appellante ammette, infatti, che i servizi indicati dalla controinteressata erano “affini” a quelli oggetto della gara.
Anche riguardo alla valutazione del livello di progettazione raggiunto sono da ritenere del tutto condivisibili le osservazioni del Tar, atteso che “ la gara riguarda la progettazione esecutiva, mentre il primo dei servizi dichiarati dalla ricorrente attiene alla sola progettazione definitiva ed il secondo riguarda il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che non risulta approvato dall’amministrazione. Al contrario, i servizi dichiarati dall’aggiudicataria attengono alla progettazione esecutiva e i relativi lavori sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione ” (cfr. sentenza impugnata).
In piena coerenza con il dettato delle previsioni della lex specialis di gara, che aveva ad oggetto l’affidamento, tramite appalto integrato, del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di una vasca di laminazione, la commissione ha attribuito un punteggio maggiore ai livelli di progettazione più avanzati, e ciò risponde del tutto al criterio di logicità.
Come chiarito, invero, anche dalle Linee Guida Anac n.1/2016: “ Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare ” (cfr. anche delibera Anac 19 gennaio 2022, n. 26).
I servizi dichiarati dall’aggiudicataria attenevano, infatti, alla progettazione esecutiva e i relativi lavori erano stati già eseguiti o erano in corso di esecuzione, mentre quelli dichiarati dall’appellante attenevano l’uno alla sola progettazione definitiva e l’altro ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica che non risultava neppure ancora approvato dall’amministrazione.
In ogni caso: “ l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, III, 22 ottobre 2024, n. 8443), che non ricorrono, per quanto detto, nel caso di specie.
Con riferimento al secondo motivo di appello, pare utile, anche per l’esame di questa doglianza, partire dal dato letterale della legge di gara.
In relazione al criterio “ 2. B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA ”, si legge alla pag. 26 del disciplinare:
“ Con riferimento al Criterio B «caratteristiche metodologiche dell’offerta», il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva sulla base della quale la Commissione valuterà le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in modo da garantirne la qualità e la rispondenza alle necessità della committente.
Nella relazione il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare in termini di:
1. soluzioni progettuali finalizzate a:
recepire le eventuali indicazioni e prescrizioni fornite in sede di conferenza dei servizi, approvazione del progetto, interferenze, ecc.;
innalzare il livello di sicurezza delle maestranze durante le fasi lavorative;
ottimizzare tempi e costi di realizzazione dell’opera;
incrementare durabilità, sicurezza e funzionalità delle opere;
1. modalità e tecniche esecutive finalizzate a:
superare le prescrizioni e osservazioni avute nel livello di progettazione precedente;
innalzare il livello di sicurezza delle maestranze durante le fasi lavorative;
ottimizzare tempi e costi di realizzazione dell’opera;
incrementare durabilità, sicurezza e funzionalità delle opere. … ”
Nell’ambito dell’art. 18 sui criteri di attribuzione del punteggio, la tabella a pag. 29 del disciplinare specificava, inoltre: “ B.1 Soluzioni progettuali finalizzate a:
recepire e superare nel progetto esecutivo le prescrizioni (Conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione, approvazione del progetto) avute nel livello di progettazione precedente, nonché per gestire al meglio le interferenze e i vincoli presenti nel territorio);
aumentare l’efficacia e l’efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza per recepirne appieno i desiderata;
innalzare il livello di sicurezza durante le fasi lavorative;
ottimizzare tempi e costi di realizzazione dell’opera;
incrementare durabilità, sicurezza e funzionalità delle opere.
punteggio massimo: 15 ”.
L'art. 16, lett. b) , punto 1, del disciplinare di gara imponeva, dunque, ai concorrenti di presentare una relazione illustrativa delle “ soluzioni progettuali finalizzate a: recepire le eventuali indicazioni e prescrizioni fornite in sede di conferenza dei servizi ”. In particolare, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale imponeva tre precise e distinte prescrizioni tecniche: 1. integrazione delle verifiche idrauliche; 2. produzione di verifiche analitiche per la stabilità degli argini; 3. raccordo con Protezione Civile e Comune per le stazioni idrometriche.
Per l’appellante, dall'esame della relazione metodologica dell'ATI VO RA emergerebbe che l'offerta ha affrontato unicamente la seconda prescrizione, omettendo completamente qualsiasi riferimento, anche solo metodologico, alle altre due.
L'omissione di due prescrizioni su tre renderebbe la relazione metodologica parziale e non conforme alla lex specialis . L'assegnazione di un punteggio a fronte di una risposta incompleta costituirebbe un vizio di difetto di istruttoria e manifesta illogicità, in quanto la commissione non avrebbe ponderato adeguatamente la totalità degli obblighi, per di più attribuendo a VO RA un punteggio di 13,75, quasi vicino al massimo e a ON di 12,5.
L'errore del primo giudice si manifesterebbe anche nel non aver colto le conseguenze procedurali derivanti dalla valutazione illegittima della commissione, atteso che, consentire all'aggiudicataria di sviluppare per la prima volta in sede di progettazione esecutiva le soluzioni per le due prescrizioni omesse in sede di offerta, non rappresenterebbe un fisiologico sviluppo dell'appalto integrato, ma una vera e propria integrazione postuma e illegittima di un'offerta ab origine carente.
Più specificamente, per l’appellante, il sub-criterio B1, pur previsto come criterio unitario, enucleava più profili distinti e tassativi, ciascuno riferito a un preciso obiettivo tecnico (recepimento prescrizioni, interazione con la committenza, sicurezza, efficienza, durabilità). La natura “unitaria” del punteggio non consentirebbe di elidere il contenuto precettivo delle singole voci: un’offerta che ometta del tutto le soluzioni progettuali su uno o più aspetti sarebbe parziale e, come tale, da valutarsi con punteggio zero.
L’argomento secondo cui tali soluzioni potrebbero essere rinviate alla fase di progettazione esecutiva sarebbe contrario sia al tenore letterale della clausola (secondo cui “ l’offerta deve individuare soluzioni progettuali finalizzate a... ”), sia alla funzione stessa del criterio, che mirerebbe a consentire alla stazione appaltante una valutazione comparativa ex ante della capacità propositiva dei concorrenti. In tale logica, il generico “impegno ad adeguarsi” costituirebbe una mera dichiarazione di conformità agli obblighi di legge, priva di rilievo ai fini dell’attribuzione del punteggio. Sarebbe quindi erroneo invocare una lettura “sostanzialistica” o teleologica del disciplinare, che finirebbe per legittimare un’integrazione postuma della lex specialis e per eludere il principio di autovincolo e di par condicio tra concorrenti.
La censura deve essere disattesa, ritenendo il Collegio perfettamente condivisibili le statuizioni rese sul punto dalla sentenza impugnata, che devono ritenersi richiamate integralmente.
Con riferimento, innanzitutto, alla documentazione versata in atti dalla Regione il 19 settembre 2025, la stessa è quasi nella totalità già presente nel fascicolo di primo grado o è da questa richiamata ed è stata solo prodotta nuovamente dalla Regione per facilità di consultazione; non c’è, dunque, ragione di effettuare lo stralcio richiesto dall’appellante. In particolare, la determina e il verbale conclusivi della conferenza di servizi sono stati depositati dall’appellante in primo grado il 4 gennaio 2025, mentre il rapporto di verifica finale del progetto esecutivo costituisce documento richiamato dal decreto di approvazione del progetto esecutivo – depositato dalla controinteressata il 23 dicembre 2024 - e, comunque, è ultroneo al fine del vaglio delle censure contenute nell’atto di appello.
Ed invero, dal parere dell’Autorità di bacino si evince che, anche in esito alle integrazioni introdotte: “ questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere di compatibilità favorevole nei riguardi della Pianificazione di Bacino con le seguenti prescrizioni, la cui verifica di ottemperanza è a carico del RUP dell’intervento .” (cfr. nota dell’Autorità di bacino n. 3413/24, allegata agli atti conclusivi della conferenza di servizi); nella nota regionale prot. 86649/24 (pure allegata agli atti conclusivi della conferenza di servizi) si legge, inoltre, in conclusione, che: “ Per quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi e del demanio, si esprime parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, subordinatamente all’osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all’osservanza delle prescrizioni sopra riportate ”; dal verbale conclusivo della conferenza di servizi, non impugnato, risulta, infine, che: “ i lavori...sono conclusi con esito favorevole con la prescrizione che la fase esecutiva si attui nel rispetto di tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, pareri ottenuti “; e infatti la determina conclusiva della conferenza di servizi approva il verbale.
Inoltre, risulta approvato il progetto esecutivo con il decreto n. 18189/24, pure già prodotto in primo grado e che richiama il rapporto di verifica finale del progetto esecutivo (“ VISTO il rapporto di verifica finale del Progetto Esecutivo trasmesso dall’Unità interna di verifica con nota prot. n. 771133 del 09/12/2024 con esito positivo con le seguenti osservazioni:
1. In merito alla gestione dei materiali provenienti dagli scavi, non riutilizzati in situ, l’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà dotarsi di specifica autorizzazione da parte degli organi preposti secondo la normativa vigente;
2. Il posizionamento e la gestione delle stazioni idrometriche dovranno essere concordati con la stazione appaltante secondo specifiche indicazioni di quest’ultima, risulta la piena approvazione del progetto esecutivo ”).
Da quanto sopra emerge, dunque, chiaramente, come anche ben messo in luce dalla difesa regionale, che i pareri dell’Autorità di bacino e della Regione, sostanzialmente, rinviavano alla fase esecutiva la verifica del rispetto delle condizioni poste, come del resto ben colto dalla sentenza impugnata, secondo le cui statuizioni: “ l’aggiudicataria ha in via generale assunto l’impegno ad adeguare, in sede di progettazione esecutiva, il progetto alle osservazioni svolte dalle Autorità ” (cfr. sentenza, pag. 9), verifica conclusasi positivamente con atti non impugnati.
Inoltre, l’unico punteggio di 15 attribuibile alle offerte ai sensi delle prescrizioni del disciplinare di gara in relazione al criterio B.1. depone, come già ravvisato dal Tar, per la doverosa valutazione unitaria dell’offerta sotto questo profilo, alla luce delle complessive caratteristiche migliorative della stessa.
Il punteggio attribuito alla controinteressata deve, dunque, ritenersi pienamente giustificato, nell’ambito della valutazione complessiva del criterio operata dalla commissione, anche in considerazione delle molteplici migliorie introdotte dalla stessa (cfr., sul punto, la sentenza impugnata, pagg. 10 e 11, che si richiamano integralmente in quanto pienamente condivisibili).
In ogni caso, la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio sono di natura squisitamente discrezionale.
Come risulta, infatti, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale in tema di valutazione delle offerte tecniche (cfr. da ultimo Cons. Stato, V, 23 ottobre 2025 n. 8226): “ nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48) ” (Cons. Stato, V, 24 agosto 2022 n. 7448).
Ed invero, non è ammissibile un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, atteso che: “ per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1445) .” (Cons. Stato, V, 18 dicembre 2024, n. 10195), dimostrazione che non è avvenuta nel caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Regione Calabria e di VO RA S.r.l., che si liquidano in euro 4000 ciascuna, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO IN, Presidente FF
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
LE RI, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RI | NO IN |
IL SEGRETARIO