Articolo 2 della Legge 11 giugno 1967, n. 459
Articolo 1
Versione
13 luglio 1967
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 13 luglio 1967