Art. 10.
L' articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.
La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:
si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri dia eleggere "piu' due" ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;
si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' di divisore.
I seggi eventualmente restanti verranno successivamente retribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parita' di resti, a quel gruppo che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale.
Se ad un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato "di due". Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalita' previste dai commi precedenti.
L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'Ufficio da' notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonche' alla Prefettura perche' a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati".
L' articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.
La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:
si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri dia eleggere "piu' due" ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;
si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' di divisore.
I seggi eventualmente restanti verranno successivamente retribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parita' di resti, a quel gruppo che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale.
Se ad un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato "di due". Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalita' previste dai commi precedenti.
L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'Ufficio da' notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonche' alla Prefettura perche' a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati".