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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/10/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 143/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, nella causa iscritta al N. 143/2018 r.g.a.c., trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 29 ottobre 2025 ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DELLA LUNA Mario (c.f.:
), del Foro di Potenza, presso il cui studio sito in C.F._2 Potenza (PZ) al P. le L. Rizzo n. 11 ha eletto domicilio, in virtù di mandato a margine dell'originale atto in opposizione;
- APPELLANTE CONTRO
, GIÀ Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede
[...] legale in Tito (PZ) – 85050, alla Via Vittorio Emanuele n. 246 (P.IVA:
), rappresentata e difesa dall'Avv. SCAVONE Carmela Ottavia P.IVA_1 (c.f.: ), del Foro di Potenza, presso il cui studio in C.F._3 Potenza al Viale Marconi n. 219 ha eletto domicilio, in virtù di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
- APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza civile del Giudice di Pace di Potenza n. 498/2017 decisa in data 23 novembre 2017, depositata il 24 novembre 2017, nell'ambito del procedimento civile n. 1461/2016 R.G;
Conclusioni: come rassegnate nelle comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che dagli atti di causa emerge un'irregolarità formale circa l'esatta indicazione anagrafica dell'odierno appellante. In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella sentenza del Giudice di Pace, egli risulta indicato come ”, mentre Parte_1 nella nota di iscrizione a ruolo, nel decreto ingiuntivo, nella richiesta di saldo e stralcio del 20 gennaio 2016 e negli scritti difensivi della controparte è riportato come “ ”. Parte_2 Tale discrasia, tuttavia, non incide sulla validità del contradditorio né determina alcuna incertezza sull'identità del soggetto processuale, atteso che tutti gli atti si riferiscono inequivocabilmente alla medesima persona fisica, come comprovato dagli altri dati anagrafici riportati costantemente in maniera coincidente. In applicazione del principio di conservazione degli atti e di prevalenza della sostanza sulla forma, deve ritenersi che l'indicazione non perfettamente uniforme del nome costituisca un mero errore materiale, privo di effetti invalidanti. Pertanto, il nome corretto dell'appellante deve intendersi
”, come da generalità anagrafiche riportate negli atti introduttivi Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio e nella sentenza impugnata, senza che ciò infici in alcun modo la validità del processo né la presente decisione.
2. Fatta questa premessa, si rileva come la vicenda processuale tra le parti prenda avvio dal Decreto Ingiuntivo n. 392/2016 dell'08 agosto 2016, con il quale il Giudice di Pace di Potenza ingiungeva “a , Parte_1 già titolare della cessata ditta individuale G.G. Distribuzione Alimentare di NF Giampaolo, di pagare alla società ricorrente la complessiva somma di euro 3.162,68 oltre interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2012 dalla data di scadenza delle fatture e fino al soddisfo, oltre ancora le spese e le competenze difensive del presente procedimento”, somma riveniente dal mancato saldo delle fatture n. 176 del 30/09/2014 di euro 1.075,98; n. 45 del 28/02/2015 di euro 361,16; n. 90 del 31/03/2015 di euro 417,01; n. 118 del 30/04/2015 di euro 786,46 e n. 145 del 31/05/2015 di euro 522,07, tutte relative a fornitura di merci, per un importo complessivo di euro 3162,68.
3. Avverso tale Decreto Ingiuntivo, il Sig. nella sua Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale G.G. Distrib. Alimentare di NF G., proponeva opposizione, rilevando come il credito fosse
“completamente infondato, pretestuoso, privo di ogni fondamento e ragione giuridica, nonché non corrispondente agli obblighi contrattuali assunti”, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale “volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Parte_3
” poiché “da una verifica contabile/amministrativa si è potuto
[...] riscontrare che, non solo il debito si è estinto per intervenuto pagamento, ma che addirittura risulta essere l'odierno opponente creditore di somme di danaro corrisposto in più rispetto alla merce venduta”. Circostanza, questa, respinta dalla Società convenuta che già in quella sede, ovvero nel corso del processo di primo grado, aveva rilevato come “la pretesa creditoria trova conferma nella nota 20.1.016 sottoscritta dal debitore ed avente data posteriore all'emissione delle fatture e ai presunti versamenti degli acconti da parte dell'opponente. Nota che peraltro risulta palesemente risolutiva di ogni questione in maniera sfavorevole al giacché Parte_1
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contiene un vero e proprio riconoscimento del debito nonché la volontà dello stesso di pagare il minor importo di euro 1.300,00 a saldo dell'intera posizione debitoria ed a soddisfazione della sorte capitale e di tutti gli oneri maturati e maturandi…”.
4. La causa veniva iscritta a ruolo al n. 1461/2016 R.G. innanzi al Giudice di Pace di Potenza;
5. Con sentenza n. 498/2017 decisa in data 23 novembre 2017, depositata il 24 novembre 2017, il Giudice di Pace di Potenza definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1461/2016 R.G., rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarandone la esecutorietà e respingendo contestualmente la domanda riconvenzionale con condanna dell'odierno appellante al “pagamento a favore della società opposta delle spese processuali liquidate complessivamente in 1.205,00” per compenso, oltre accessori di legge”.
6. Con atto di citazione in appello dell'08 gennaio 2018, notificato in pari data, il Sig. impugnava la già menzionata sentenza Parte_1 n. 498/2017 chiedendone la riforma integrale, sostenendo che il credito azionato non sussiste, poiché già integralmente estinto dai pagamenti effettuati nel corso del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti dal settembre 2014 e sino a maggio 2015, per la fornitura di alimenti lattiero caseari, ma anche che “addirittura fosse lui ad essere creditore di somme di denaro corrisposte in più rispetto al valore della merce acquistata da CP_2
; tali eccedenze sarebbero state generate da acconti versati dal
[...] e riportati sugli originali delle bolle di trasporto riferite al periodo Parte_1 contestato, pure prodotte in giudizio e allegate in originale al fascicolo di primo grado (cfr. D.d.t. nn. D9 del 02/02/2015; D10 del 06/02/2015; D11 del 13/02/2015; D12 del 20/02/2015; D15 del 06/03/2015; D16 del 13/03/2015; D17 del 19/03/2015; D18 del 26/03/2015; D20 del 31/03/2015; D21 del 03/04/2015; D22 del 10/04/2015; D23 del 16/04/2025; D25 del 23/04/2015; D26 DEL 24/04/2015; D27 del 30/04/2015; D29 del 08/05/2015; D30 del 14/05/2015; 31/D del 15/05/2015; 32/D del 21/05/2015; 34/D del 28/05/2015; 35/D del 29/05/2015). In particolare, con il motivo di gravame concernente l'“errata e/o non corretta applicazione degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di prime cure in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, il Sig. lamenta che il Giudice avrebbe basato il proprio Parte_1 convincimento “sulle sole risultanze istruttorie emerse dall'interrogatorio libero e formale delle parti, nonché sulla missiva del 20 gennaio 2016 che il sig. inviava a controparte, a definizione di tutti i rapporti intercorsi, Parte_1 tralasciando tutta la documentazione prodotta dall'odierno appellante nel relativo fascicolo di parte, quali le bolle di accompagnamento relative al periodo circoscritto alle fatture contestate nel ricorso monitorio, tra l'altro mai disconosciute dalla . Parte_3
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Ancora, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno appellato sostiene di aver “assolto pienamente gli obblighi imposti dall'art. 2697 c.c., producendo documentazione che prova l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni, anzi ha dimostrato di aver corrisposto alla Soc. Toma Srl delle somme maggiori rispetto al presunto credito dalla stessa vantato” e, continua,
“non si comprende come il Giudice di prime cure abbia completamente sottovalutato la prova documentale offerta dall'appellante, fondando il proprio convincimento sulle libere dichiarazioni rilasciate dalle parti”. Ulteriori argomentazioni nel merito sono state poi elaborate da parte appellata sia con riferimento “all'assegno protestato” che “alla missiva del 20 gennaio 2016” (cfr. atto di citazione in appello).
7. Si costituiva in appello la dei fratelli Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
8. Esperita la trattazione della causa nei modi di legge (con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.) e svolta l'istruttoria mediante l'esame dei documenti prodotti in atti – senza ulteriori mezzi di prova – la causa è passata in decisione all'udienza del 09 luglio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9. Hanno depositato comparsa conclusionale entrambe le parti costituite;
10. Devesi anzitutto esaminare le questioni pregiudiziali sollevate da parte appellata, questioni attinenti alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, primo comma e 348 bis c.p.c., sulla base della considerazione secondo la quale l'atto di appello sarebbe privo di una specifica individuazione delle parti della sentenza impugnate e delle relative censure, nonché di una ragionevole probabilità di accoglimento. Tali eccezioni vanno respinte alla luce delle argomentazioni che seguono. 10.1. Sull'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Con riferimento al primo profilo deve rilevarsi come l'eccezione sia infondata. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cfr. Cass. sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199), l'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2012, non richiede formule sacramentali, né l'elaborazione di una “sentenza alternativa”, ma soltanto che l'atto di appello contenga una chiara individuazione delle statuizioni impugnate e una esposizione delle ragioni di censura, di fatto o di diritto, idonee ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione di primo grado. L'onere di specificità dei motivi è assolto ogniqualvolta l'appellante indichi in modo comprensibile il quantum appellatum, e quindi non solo la parte della sentenza che si intende contestare ma anche gli errori denunciati e le ragioni giuridiche fattuali poste a fondamento della critica.
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Nel caso di specie, l'appellante ha sia individuato chiaramente la statuizione impugnata, che illustrato in maniera argomentata le ragioni per le quali la sentenza di primo grado sarebbe errata in fatto e in diritto, deducendo specifici motivi di gravame concernenti la violazione dell'art. 2697 c.c., l'erronea valutazione delle prove documentali, l'errata applicazione degli artt. 1193 e 1195 c.c. nonché l'errata interpretazione dell'assegno insoluto e della missiva del 20 gennaio 2016. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata, posto che l'atto di appello contiene censure specifiche, puntuali e intellegibili, pienamente idonee a devolvere al giudice di secondo grado il riesame delle controversie. 10.2. Sulla dedotta inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'appellata ha poi invocato l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., assumendo che l'impugnazione sarebbe priva di una
“ragionevole probabilità di accoglimento”. Anche tale eccezione non può essere accolta perché infondata. Giova anzitutto ricordare che l'art. 348 bis c.p.c. attribuisce al solo Giudice di appello il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in limine litis in presenza di determinate condizioni. La giurisprudenza (Cass. 1914/2016; Cass. 22035/2017) ha chiarito che tale disposizione configura una valutazione officiosa del giudice, insuscettibile di essere fatta valere come eccezione di parte. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 14696/2016), la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, risultando preclusa una volta avvenuto lo scambio delle difese e disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nel corso del presente processo di appello, alla prima udienza, il Giudice, sentite le parti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, introducendo la fase decisoria ordinaria del giudizio di appello, ritenendo quindi non necessario pronunciare l'ordinanza ex art. 348bis c.p.c. Ne consegue che la facoltà di definizione semplificata ex art. 348bis deve definitivamente reputarsi preclusa. In ogni caso, anche a voler considerare la deduzione dell'appellata come mera sollecitazione al Giudice, la stessa non può trovare accoglimento, poiché l'appello – lungi dall'essere manifestamente infondato – non si limita a riproporre genericamente le difese di primo grado, ma introduce specifiche censure in punto di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale (art. 2697 c.c.; artt. 1193 e 1195 c.c.), nonché rilievi attinenti alla valutazione di prove documentali e al contenuto di atti scritti, che impongono un pieno esame del merito da parte del Giudice di appello, non potendo essere respinti in limine ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. sollevata dall'appellata deve essere respinta.
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11. Passando ora all'esame del merito del giudizio di appello, parte appellante sostiene che il debito vantato dalla Società appellata si sia estinto e che, a seguito di una verifica contabile/amministrativa successiva all'instaurazione del procedimento monitorio, era possibile riscontrare che fosse lui ad essere creditore “di somme di denaro corrisposte in più rispetto al valore della merce acquistata dal e che quest'ultima “non CP_2 disconoscendo le richiamate bolle di trasporto (dichiarazione di , CP_2 laddove viene riportata la data di emissione, di fatto riconosce come vera l'imputazione del credito, acclarando l'efficacia di prova piena della documentazione prodotta”. Di contro, la Società appellata contesta le allegazioni dell'appellante, affermando la perdurante sussistenza del credito per forniture non pagate e richiamando, a sostegno della propria posizione, la documentazione già prodotta in primo grado. In particolare, l'appellata evidenzia: (a) di aver emesso cinque fatture, rimaste insolute, per l'importo complessivo di € 3.162,68; (b) che la documentazione contabile e di trasporto dimostrava come i pagamenti effettuati da avessero natura di meri acconti su forniture precedenti Parte_1 e non coprissero il prezzo delle forniture oggetto dell'ingiunzione; (c) che lo stesso aveva sottoscritto una nota del 20 gennaio 2016 contenente il Parte_1 riconoscimento esplicito del debito verso la società fornitrice e l'intento di versare un importo a saldo della propria esposizione;
(d) che aveva Parte_1 inoltre rilasciato un assegno bancario, in data 24/05/2015, dell'importo esattamente corrispondente ad una delle fatture non pagate (fatt. n. 176/2014 di € 1.075,98), assegno risultato insoluto per difetto di provvista. A parere della Società appellata, tali circostanze confermavano in modo univoco l'esistenza del credito azionato in via monitoria e l'infondatezza delle tesi avverse. Le argomentazioni così sviluppate dall'appellata risultano, ad avviso dello scrivente Giudicante, coerenti con le risultanze istruttorie ed in linea con i principi che regolano il riparto dell'onere della prova e l'imputazione dei pagamenti, nelle precisazioni che seguiranno. Invero, come si preciserà nel prosieguo, l'appellante non ha fornito una prova specifica e puntuale dell'integrale estinzione delle fatture oggetto di monitorio, limitandosi a richiamare versamenti generici, non univocamente riferibili al debito in contestazione;
al contrario, l'emissione dell'assegno per l'importo corrispondente, il successivo protesto, la nota del 20 gennaio 2016, delineano un quadro complessivo che depone per la perdurante esistenza del credito. Ne consegue che le deduzioni dell'appellante non appaiono idonee a superare le puntuali contestazioni della controparte né a scalfire la ricostruzione operata dal primo giudice.
12. Sulla valutazione della nota del 20 gennaio 2016 e della prassi commerciale tra le parti.
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Va premesso che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio obbedisce ai criteri generali sanciti dall'art. 2697 c.c.: il creditore opposto (ingiungente) deve provare il fondamento e la persistenza del credito azionato, mentre è onere dell'opponente provare i fatti estintivi o modificativi dedotti a contestazione di tale credito (nella specie, il presunto avvenuto pagamento). Nel caso in esame, la Società appellata ha prodotto la documentazione contabile e le fatture oggetto del monitorio, nonché la richiamata nota sottoscritta dal debitore in data 20 gennaio 2016, avente ad oggetto “richiesta di della sua posizione debitrice nei confronti della ditta Parte_4 [...]
. CP_2 La sentenza impugnata ha attribuito proprio a quest'ultima nota valore di riconoscimento del debito, seppur per un importo inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo. Tale valutazione non può essere condivisa e impone la riforma della motivazione sul punto. Nel caso di specie, infatti, la nota sottoscritta in data 20 gennaio 2016 dall'odierno appellante non presenta i requisiti richiesti dall'art. 1988 c.c. per integrare un valido riconoscimento di debito. In primo luogo, il contenuto della nota non esprime una dichiarazione chiara, espressa e incondizionata di esistenza di un debito certo, ma si limita a prospettare una possibile definizione della posizione contabile nell'ambito di una trattativa tra le parti: tale documento, infatti, non può essere automaticamente qualificato come riconoscimento puro e semplice del debito ai sensi della citata norma, occorrendo valutarlo nel contesto concreto del rapporto tra le parti e alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado. Inoltre, come accertato in sede di istruttoria nel giudizio di primo grado (udienza del 13 luglio 2017), entrambe le parti escusse – ovvero, sia il legale rappresentante della società appellata che l'odierno appellante hanno confermato l'esistenza di una prassi commerciale consolidata, in base alla quale i documenti di trasporto (bolle di accompagnamento) riportavano versamenti in acconto che venivano imputati a copertura del pregresso debitorio, e non alla specifica fornitura indicata nella stessa bolla. Ancora più significativamente, dalla medesima escussione è emerso che l'importo di euro 1.300,00, menzionato nella nota del 20 gennaio 2016, non rappresentava la quantificazione di un residuo debito certo ed esigibile, bensì la somma offerta al fine di evitare il protesto dell'assegno già emesso dall'appellante e di ottenere, in cambio, il rilascio di una quietanza liberatoria. Tale circostanza dimostra che la nota in questione non può in alcun modo essere elevata a prova legale della persistenza del debito, non costituendo riconoscimento puro e semplice del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
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Al contrario, essa si configura come una proposta transattiva volta a prevenire conseguenze pregiudizievoli, quindi finalizzata ad evitare il protesto dell'assegno già emesso, in vista dell'ottenimento di una quietanza liberatoria, e dunque come atto strumentale alla definizione in via negoziale della complessiva posizione tra le parti, privo di autonoma efficacia vincolante circa l'esistenza e l'ammontare del debito. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella motivazione, poiché ha attribuito alla nota del 20 gennaio 2016 un valore probatorio (riconoscimento di debito) che essa, alla luce delle risultanze istruttorie, non possiede.
13. Sull'onere della prova dell'estinzione del debito. Ciò precisato, va rilevato che l'appellante non ha comunque fornito la prova rigorosa e specifica dell'intervenuta estinzione del debito oggetto del decreto ingiuntivo. Invero, sebbene egli abbia allegato di aver effettuato pagamenti di importo complessivo superiore al credito azionato, non ha dimostrato l'imputazione di tali versamenti alle specifiche fatture poste a base del monitorio, né ha prodotto una ricostruzione contabile completa e coerente dell'intero rapporto dare-avere, ovvero riscontri contabili idonei a dimostrare che gli importi corrisposti abbiano effettivamente azzerato il saldo relativo alle fatture ingiunte. Come emerso dall'istruttoria, i pagamenti venivano eseguiti in via di acconti generici nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo – poi interrotto - e imputati, secondo la prassi condivisa tra le parti, al pregresso complessivo, e non necessariamente alle fatture di volta in volta consegnate. Pertanto, non è possibile desumere in via automatica dai versamenti allegati dall'appellante una sicura ed univoca estinzione della specifica obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo. In assenza di tale prova, l'onere probatorio gravante sull'opponente ex art. 2697 c.c. deve ritenersi non assolto. Ne consegue che la ricostruzione operata dal Giudice di Pace risulta logica, corretta e conforme alle risultanze documentali ed istruttorie e deve essere confermata nel merito con la precisazione precedentemente operata.
14. Sull'imputazione dei pagamenti e sull'onere probatorio dell'opponente. Ai sensi dell'art. 1193 c.c., il pagamento può essere imputato ad una determinata obbligazione solo se il debitore lo dichiara espressamente al momento del versamento oppure se le parti raggiungono un accordo in tal senso. In assenza di una diversa indicazione di imputazione effettuata dal debitore al momento del pagamento (ovvero di un diverso accordo tra le parti), operano i criteri legali di imputazione di cui all'art. 1193 c.c.: nel caso di più debiti verso lo stesso creditore, il pagamento va imputato alle
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obbligazioni scadute più antiche, salvo diversa volontà manifestata contestualmente dal debitore. Nel caso di specie, i pagamenti eseguiti dall'appellante erano versamenti generici “a conto” del rapporto commerciale complessivo, come emerso sia dalla documentazione prodotta sia dalla stessa istruttoria testimoniale. Pertanto, tali acconti non possono ritenersi automaticamente imputati alle forniture di cui alle fatture impagate poste a base del decreto ingiuntivo, soprattutto considerando che tali fatture risultano cronologicamente successive rispetto ad altre esposizioni debitorie già scadute. Ne deriva che, correttamente, il Giudice di Pace ha ritenuto non comprovata l'estinzione del credito azionato: spettava infatti all'opponente dimostrare che i propri pagamenti allegati erano stati destinati a soddisfare proprio le obbligazioni specifiche dedotte in ingiunzione, mentre nella specie difetta la prova di tale collegamento specifico. In assenza di tale dimostrazione specifica, il semplice richiamo a versamenti genericamente eseguiti nel corso del rapporto non è idoneo a provare l'estinzione del credito azionato, con conseguente correttezza della decisione di primo grado sul punto. 15. In merito all'assegno bancario. Giova inoltre osservare che l'appellante ha sostenuto che l'assegno bancario versato in atti (n. 02008/04206/3690401883, emesso dal Sig. il 24/05/2015) era coincidente per l'importo con quello della fattura Parte_1 n. 176 del 30/09/2014 azionata in via monitoria, avesse natura meramente
“cautelativa” o di “garanzia” e non dimostrasse l'esistenza del debito, in quanto il titolo non sarebbe stato destinato al pagamento effettivo della fornitura, ma rilasciato solo in attesa della definizione dei rapporti contabili. Tali argomentazioni non possono essere accolte. In primo luogo, è pacifico che l'assegno bancario è, per sua natura, un mezzo di pagamento immediato e non già uno strumento di garanzia: la sua emissione non estingue l'obbligazione fino al buon fine dell'incasso, costituendo una manifestazione di volontà di adempiere un debito ritenuto sussistente dal traente al momento della consegna del titolo. Nella presente vicenda, la “perfetta coincidenza” tra l'importo dell'assegno scoperto e quello di una determinata fattura impagata conferma, con logica evidenza, che quella somma era dovuta e non era stata altrimenti versata. Questo dato è incompatibile con la tesi del mero titolo di garanzia, poiché, se il debito fosse stato già integralmente estinto – come sostiene oggi l'appellante – non vi sarebbe stata alcuna necessità di emettere un assegno per l'intero importo della fattura. Tuttavia, pur riconoscendo che l'assegno costituisce un indice significativo della consapevolezza del debito al momento della sua emissione, esso non può essere elevato a prova definitiva e vincolante della persistenza
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del credito alla data della decisione, dovendo essere interpretato nel contesto della complessiva dinamica del rapporto tra le parti. Ed infatti, come già accertato con riferimento alla nota del 20 gennaio 2016, l'assegno venne emesso in un contesto di potenziale trattativa, e, secondo quanto emerso dall'escussione testimoniale, l'importo indicato era funzionale ad evitare il protesto e ottenere il rilascio di una quietanza liberatoria, e non necessariamente espressivo di un saldo effettivo del debito residuo. In conclusione, l'assegno rappresenta la sussistenza di un'obbligazione a cui adempiere, ma non ha valore di riconoscimento definitivo del debito né prova in sé l'inesistenza dei pagamenti dedotti dall'appellante. Pertanto, anche l'assegno, al pari della nota del 20 gennaio 2016, non è idoneo, da solo, a fondare la piena prova della persistenza del credito, dovendo essere valutato congiuntamente alle risultanze istruttorie e alla prassi commerciale accertata tra le parti. 16. Alla luce della documentazione acquisita e dei principi applicabili in materia, deve ritenersi che la Società appellata abbia fornito prova sufficiente dell'esistenza e della persistenza del proprio debito, mentre l'appellante non ha assolto l'onere di provare il fatto estintivo da lui dedotto, non avendo fornito prova specifica dell'imputazione dei pagamenti alle fatture monitoriate, né un riscontro contabile completo del preteso azzeramento del saldo. Le censure svolte con l'atto di gravame non risultano dunque idonee a scalfire la correttezza della decisone di primo grado quanto al merito, poiché la ricostruzione operata dal Giudice di Pace trova fondamento nelle risultanze documentali e nell'istruttoria espletata. È vero che, come chiarito, la motivazione della sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha attribuito alla nota del 20 gennaio 2016 valore di riconoscimento di debito;
nondimeno tale rilievo non incide sul dispositivo, giacché la decisione di rigetto dell'opposizione risulta comunque corretta sul piano sostanziale, per difetto di prova dell'estinzione del debito da parte dell'appellante. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata nel merito, con diversa motivazione. 17. Sulla rideterminazione e regolamentazione delle spese di lite nei due gradi di giudizio. In ordine alla regolazione delle spese processuali, va premesso che, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., il giudice di appello, nel confermare o riformare la sentenza impugnata, ha il potere-dovere di provvedere anche in ordine alle spese del primo grado, potendo confermarle, modificarle o rideterminarle in base all'esito complessivo della lite. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che, ai fini della corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di appello deve procedere ad una valutazione unitaria dell'intera vicenda processuale,
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tenendo conto non solo dell'esito del grado di appello ma anche dell'eventuale soccombenza reciproca verificatasi nei diversi gradi di giudizio, e può pertanto rideterminare globalmente le spese di lite di primo e secondo grado (Cass. civ. n. 21069/2019). Ne consegue che la regolazione delle spese del giudizio non va limitata al solo grado di appello, ma deve tenere conto dell'andamento dell'intero processo. Nel caso in esame sebbene l'appellante sia risultato soccombente nel merito del gravame, la parte appellata è risultata, a sua volta, soccombente sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello da esse sollevate (art. 342 e 348bis c.p.c.), le quali sono state integralmente disattese.
Tale circostanza integra una soccombenza reciproca, sia pure parziale, idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. una parziale compensazione delle spese di lite, secondo cui anche la reiezione di eccezioni processuali o preliminari può legittimare la compensazione.
Pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere rideterminate complessivamente, sulla base dei parametri di cui al D.M. N. 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile (da € 1.101 a € 5.200), per un importo complessivo pari ad euro 1723,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tali spese vanno compensate tra le parti nella misura del 50%, per un importo pari ad euro 861,50 ciascuno, ponendo la residua metà pari a carico dell'appellante quale parte sostanzialmente soccombente all'esito della decisione finale nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma nel merito la sentenza impugnata, con diversa motivazione come sopra precisato;
- Rideterminale spese di lite complessive in entrambi i gradi di giudizio in euro 1723,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge;
- Compensa le spese di lite nella misura del 50% tra le parti;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la restante metà delle spese, pari ad euro 861,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza, il 31 ottobre 2025 Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, nella causa iscritta al N. 143/2018 r.g.a.c., trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 29 ottobre 2025 ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DELLA LUNA Mario (c.f.:
), del Foro di Potenza, presso il cui studio sito in C.F._2 Potenza (PZ) al P. le L. Rizzo n. 11 ha eletto domicilio, in virtù di mandato a margine dell'originale atto in opposizione;
- APPELLANTE CONTRO
, GIÀ Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede
[...] legale in Tito (PZ) – 85050, alla Via Vittorio Emanuele n. 246 (P.IVA:
), rappresentata e difesa dall'Avv. SCAVONE Carmela Ottavia P.IVA_1 (c.f.: ), del Foro di Potenza, presso il cui studio in C.F._3 Potenza al Viale Marconi n. 219 ha eletto domicilio, in virtù di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
- APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza civile del Giudice di Pace di Potenza n. 498/2017 decisa in data 23 novembre 2017, depositata il 24 novembre 2017, nell'ambito del procedimento civile n. 1461/2016 R.G;
Conclusioni: come rassegnate nelle comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che dagli atti di causa emerge un'irregolarità formale circa l'esatta indicazione anagrafica dell'odierno appellante. In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella sentenza del Giudice di Pace, egli risulta indicato come ”, mentre Parte_1 nella nota di iscrizione a ruolo, nel decreto ingiuntivo, nella richiesta di saldo e stralcio del 20 gennaio 2016 e negli scritti difensivi della controparte è riportato come “ ”. Parte_2 Tale discrasia, tuttavia, non incide sulla validità del contradditorio né determina alcuna incertezza sull'identità del soggetto processuale, atteso che tutti gli atti si riferiscono inequivocabilmente alla medesima persona fisica, come comprovato dagli altri dati anagrafici riportati costantemente in maniera coincidente. In applicazione del principio di conservazione degli atti e di prevalenza della sostanza sulla forma, deve ritenersi che l'indicazione non perfettamente uniforme del nome costituisca un mero errore materiale, privo di effetti invalidanti. Pertanto, il nome corretto dell'appellante deve intendersi
”, come da generalità anagrafiche riportate negli atti introduttivi Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio e nella sentenza impugnata, senza che ciò infici in alcun modo la validità del processo né la presente decisione.
2. Fatta questa premessa, si rileva come la vicenda processuale tra le parti prenda avvio dal Decreto Ingiuntivo n. 392/2016 dell'08 agosto 2016, con il quale il Giudice di Pace di Potenza ingiungeva “a , Parte_1 già titolare della cessata ditta individuale G.G. Distribuzione Alimentare di NF Giampaolo, di pagare alla società ricorrente la complessiva somma di euro 3.162,68 oltre interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2012 dalla data di scadenza delle fatture e fino al soddisfo, oltre ancora le spese e le competenze difensive del presente procedimento”, somma riveniente dal mancato saldo delle fatture n. 176 del 30/09/2014 di euro 1.075,98; n. 45 del 28/02/2015 di euro 361,16; n. 90 del 31/03/2015 di euro 417,01; n. 118 del 30/04/2015 di euro 786,46 e n. 145 del 31/05/2015 di euro 522,07, tutte relative a fornitura di merci, per un importo complessivo di euro 3162,68.
3. Avverso tale Decreto Ingiuntivo, il Sig. nella sua Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale G.G. Distrib. Alimentare di NF G., proponeva opposizione, rilevando come il credito fosse
“completamente infondato, pretestuoso, privo di ogni fondamento e ragione giuridica, nonché non corrispondente agli obblighi contrattuali assunti”, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale “volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Parte_3
” poiché “da una verifica contabile/amministrativa si è potuto
[...] riscontrare che, non solo il debito si è estinto per intervenuto pagamento, ma che addirittura risulta essere l'odierno opponente creditore di somme di danaro corrisposto in più rispetto alla merce venduta”. Circostanza, questa, respinta dalla Società convenuta che già in quella sede, ovvero nel corso del processo di primo grado, aveva rilevato come “la pretesa creditoria trova conferma nella nota 20.1.016 sottoscritta dal debitore ed avente data posteriore all'emissione delle fatture e ai presunti versamenti degli acconti da parte dell'opponente. Nota che peraltro risulta palesemente risolutiva di ogni questione in maniera sfavorevole al giacché Parte_1
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contiene un vero e proprio riconoscimento del debito nonché la volontà dello stesso di pagare il minor importo di euro 1.300,00 a saldo dell'intera posizione debitoria ed a soddisfazione della sorte capitale e di tutti gli oneri maturati e maturandi…”.
4. La causa veniva iscritta a ruolo al n. 1461/2016 R.G. innanzi al Giudice di Pace di Potenza;
5. Con sentenza n. 498/2017 decisa in data 23 novembre 2017, depositata il 24 novembre 2017, il Giudice di Pace di Potenza definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1461/2016 R.G., rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarandone la esecutorietà e respingendo contestualmente la domanda riconvenzionale con condanna dell'odierno appellante al “pagamento a favore della società opposta delle spese processuali liquidate complessivamente in 1.205,00” per compenso, oltre accessori di legge”.
6. Con atto di citazione in appello dell'08 gennaio 2018, notificato in pari data, il Sig. impugnava la già menzionata sentenza Parte_1 n. 498/2017 chiedendone la riforma integrale, sostenendo che il credito azionato non sussiste, poiché già integralmente estinto dai pagamenti effettuati nel corso del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti dal settembre 2014 e sino a maggio 2015, per la fornitura di alimenti lattiero caseari, ma anche che “addirittura fosse lui ad essere creditore di somme di denaro corrisposte in più rispetto al valore della merce acquistata da CP_2
; tali eccedenze sarebbero state generate da acconti versati dal
[...] e riportati sugli originali delle bolle di trasporto riferite al periodo Parte_1 contestato, pure prodotte in giudizio e allegate in originale al fascicolo di primo grado (cfr. D.d.t. nn. D9 del 02/02/2015; D10 del 06/02/2015; D11 del 13/02/2015; D12 del 20/02/2015; D15 del 06/03/2015; D16 del 13/03/2015; D17 del 19/03/2015; D18 del 26/03/2015; D20 del 31/03/2015; D21 del 03/04/2015; D22 del 10/04/2015; D23 del 16/04/2025; D25 del 23/04/2015; D26 DEL 24/04/2015; D27 del 30/04/2015; D29 del 08/05/2015; D30 del 14/05/2015; 31/D del 15/05/2015; 32/D del 21/05/2015; 34/D del 28/05/2015; 35/D del 29/05/2015). In particolare, con il motivo di gravame concernente l'“errata e/o non corretta applicazione degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di prime cure in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, il Sig. lamenta che il Giudice avrebbe basato il proprio Parte_1 convincimento “sulle sole risultanze istruttorie emerse dall'interrogatorio libero e formale delle parti, nonché sulla missiva del 20 gennaio 2016 che il sig. inviava a controparte, a definizione di tutti i rapporti intercorsi, Parte_1 tralasciando tutta la documentazione prodotta dall'odierno appellante nel relativo fascicolo di parte, quali le bolle di accompagnamento relative al periodo circoscritto alle fatture contestate nel ricorso monitorio, tra l'altro mai disconosciute dalla . Parte_3
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Ancora, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno appellato sostiene di aver “assolto pienamente gli obblighi imposti dall'art. 2697 c.c., producendo documentazione che prova l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni, anzi ha dimostrato di aver corrisposto alla Soc. Toma Srl delle somme maggiori rispetto al presunto credito dalla stessa vantato” e, continua,
“non si comprende come il Giudice di prime cure abbia completamente sottovalutato la prova documentale offerta dall'appellante, fondando il proprio convincimento sulle libere dichiarazioni rilasciate dalle parti”. Ulteriori argomentazioni nel merito sono state poi elaborate da parte appellata sia con riferimento “all'assegno protestato” che “alla missiva del 20 gennaio 2016” (cfr. atto di citazione in appello).
7. Si costituiva in appello la dei fratelli Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
8. Esperita la trattazione della causa nei modi di legge (con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.) e svolta l'istruttoria mediante l'esame dei documenti prodotti in atti – senza ulteriori mezzi di prova – la causa è passata in decisione all'udienza del 09 luglio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
9. Hanno depositato comparsa conclusionale entrambe le parti costituite;
10. Devesi anzitutto esaminare le questioni pregiudiziali sollevate da parte appellata, questioni attinenti alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, primo comma e 348 bis c.p.c., sulla base della considerazione secondo la quale l'atto di appello sarebbe privo di una specifica individuazione delle parti della sentenza impugnate e delle relative censure, nonché di una ragionevole probabilità di accoglimento. Tali eccezioni vanno respinte alla luce delle argomentazioni che seguono. 10.1. Sull'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Con riferimento al primo profilo deve rilevarsi come l'eccezione sia infondata. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cfr. Cass. sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199), l'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2012, non richiede formule sacramentali, né l'elaborazione di una “sentenza alternativa”, ma soltanto che l'atto di appello contenga una chiara individuazione delle statuizioni impugnate e una esposizione delle ragioni di censura, di fatto o di diritto, idonee ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione di primo grado. L'onere di specificità dei motivi è assolto ogniqualvolta l'appellante indichi in modo comprensibile il quantum appellatum, e quindi non solo la parte della sentenza che si intende contestare ma anche gli errori denunciati e le ragioni giuridiche fattuali poste a fondamento della critica.
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Nel caso di specie, l'appellante ha sia individuato chiaramente la statuizione impugnata, che illustrato in maniera argomentata le ragioni per le quali la sentenza di primo grado sarebbe errata in fatto e in diritto, deducendo specifici motivi di gravame concernenti la violazione dell'art. 2697 c.c., l'erronea valutazione delle prove documentali, l'errata applicazione degli artt. 1193 e 1195 c.c. nonché l'errata interpretazione dell'assegno insoluto e della missiva del 20 gennaio 2016. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata, posto che l'atto di appello contiene censure specifiche, puntuali e intellegibili, pienamente idonee a devolvere al giudice di secondo grado il riesame delle controversie. 10.2. Sulla dedotta inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'appellata ha poi invocato l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., assumendo che l'impugnazione sarebbe priva di una
“ragionevole probabilità di accoglimento”. Anche tale eccezione non può essere accolta perché infondata. Giova anzitutto ricordare che l'art. 348 bis c.p.c. attribuisce al solo Giudice di appello il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in limine litis in presenza di determinate condizioni. La giurisprudenza (Cass. 1914/2016; Cass. 22035/2017) ha chiarito che tale disposizione configura una valutazione officiosa del giudice, insuscettibile di essere fatta valere come eccezione di parte. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 14696/2016), la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, risultando preclusa una volta avvenuto lo scambio delle difese e disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nel corso del presente processo di appello, alla prima udienza, il Giudice, sentite le parti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, introducendo la fase decisoria ordinaria del giudizio di appello, ritenendo quindi non necessario pronunciare l'ordinanza ex art. 348bis c.p.c. Ne consegue che la facoltà di definizione semplificata ex art. 348bis deve definitivamente reputarsi preclusa. In ogni caso, anche a voler considerare la deduzione dell'appellata come mera sollecitazione al Giudice, la stessa non può trovare accoglimento, poiché l'appello – lungi dall'essere manifestamente infondato – non si limita a riproporre genericamente le difese di primo grado, ma introduce specifiche censure in punto di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale (art. 2697 c.c.; artt. 1193 e 1195 c.c.), nonché rilievi attinenti alla valutazione di prove documentali e al contenuto di atti scritti, che impongono un pieno esame del merito da parte del Giudice di appello, non potendo essere respinti in limine ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. sollevata dall'appellata deve essere respinta.
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11. Passando ora all'esame del merito del giudizio di appello, parte appellante sostiene che il debito vantato dalla Società appellata si sia estinto e che, a seguito di una verifica contabile/amministrativa successiva all'instaurazione del procedimento monitorio, era possibile riscontrare che fosse lui ad essere creditore “di somme di denaro corrisposte in più rispetto al valore della merce acquistata dal e che quest'ultima “non CP_2 disconoscendo le richiamate bolle di trasporto (dichiarazione di , CP_2 laddove viene riportata la data di emissione, di fatto riconosce come vera l'imputazione del credito, acclarando l'efficacia di prova piena della documentazione prodotta”. Di contro, la Società appellata contesta le allegazioni dell'appellante, affermando la perdurante sussistenza del credito per forniture non pagate e richiamando, a sostegno della propria posizione, la documentazione già prodotta in primo grado. In particolare, l'appellata evidenzia: (a) di aver emesso cinque fatture, rimaste insolute, per l'importo complessivo di € 3.162,68; (b) che la documentazione contabile e di trasporto dimostrava come i pagamenti effettuati da avessero natura di meri acconti su forniture precedenti Parte_1 e non coprissero il prezzo delle forniture oggetto dell'ingiunzione; (c) che lo stesso aveva sottoscritto una nota del 20 gennaio 2016 contenente il Parte_1 riconoscimento esplicito del debito verso la società fornitrice e l'intento di versare un importo a saldo della propria esposizione;
(d) che aveva Parte_1 inoltre rilasciato un assegno bancario, in data 24/05/2015, dell'importo esattamente corrispondente ad una delle fatture non pagate (fatt. n. 176/2014 di € 1.075,98), assegno risultato insoluto per difetto di provvista. A parere della Società appellata, tali circostanze confermavano in modo univoco l'esistenza del credito azionato in via monitoria e l'infondatezza delle tesi avverse. Le argomentazioni così sviluppate dall'appellata risultano, ad avviso dello scrivente Giudicante, coerenti con le risultanze istruttorie ed in linea con i principi che regolano il riparto dell'onere della prova e l'imputazione dei pagamenti, nelle precisazioni che seguiranno. Invero, come si preciserà nel prosieguo, l'appellante non ha fornito una prova specifica e puntuale dell'integrale estinzione delle fatture oggetto di monitorio, limitandosi a richiamare versamenti generici, non univocamente riferibili al debito in contestazione;
al contrario, l'emissione dell'assegno per l'importo corrispondente, il successivo protesto, la nota del 20 gennaio 2016, delineano un quadro complessivo che depone per la perdurante esistenza del credito. Ne consegue che le deduzioni dell'appellante non appaiono idonee a superare le puntuali contestazioni della controparte né a scalfire la ricostruzione operata dal primo giudice.
12. Sulla valutazione della nota del 20 gennaio 2016 e della prassi commerciale tra le parti.
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Va premesso che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio obbedisce ai criteri generali sanciti dall'art. 2697 c.c.: il creditore opposto (ingiungente) deve provare il fondamento e la persistenza del credito azionato, mentre è onere dell'opponente provare i fatti estintivi o modificativi dedotti a contestazione di tale credito (nella specie, il presunto avvenuto pagamento). Nel caso in esame, la Società appellata ha prodotto la documentazione contabile e le fatture oggetto del monitorio, nonché la richiamata nota sottoscritta dal debitore in data 20 gennaio 2016, avente ad oggetto “richiesta di della sua posizione debitrice nei confronti della ditta Parte_4 [...]
. CP_2 La sentenza impugnata ha attribuito proprio a quest'ultima nota valore di riconoscimento del debito, seppur per un importo inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo. Tale valutazione non può essere condivisa e impone la riforma della motivazione sul punto. Nel caso di specie, infatti, la nota sottoscritta in data 20 gennaio 2016 dall'odierno appellante non presenta i requisiti richiesti dall'art. 1988 c.c. per integrare un valido riconoscimento di debito. In primo luogo, il contenuto della nota non esprime una dichiarazione chiara, espressa e incondizionata di esistenza di un debito certo, ma si limita a prospettare una possibile definizione della posizione contabile nell'ambito di una trattativa tra le parti: tale documento, infatti, non può essere automaticamente qualificato come riconoscimento puro e semplice del debito ai sensi della citata norma, occorrendo valutarlo nel contesto concreto del rapporto tra le parti e alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado. Inoltre, come accertato in sede di istruttoria nel giudizio di primo grado (udienza del 13 luglio 2017), entrambe le parti escusse – ovvero, sia il legale rappresentante della società appellata che l'odierno appellante hanno confermato l'esistenza di una prassi commerciale consolidata, in base alla quale i documenti di trasporto (bolle di accompagnamento) riportavano versamenti in acconto che venivano imputati a copertura del pregresso debitorio, e non alla specifica fornitura indicata nella stessa bolla. Ancora più significativamente, dalla medesima escussione è emerso che l'importo di euro 1.300,00, menzionato nella nota del 20 gennaio 2016, non rappresentava la quantificazione di un residuo debito certo ed esigibile, bensì la somma offerta al fine di evitare il protesto dell'assegno già emesso dall'appellante e di ottenere, in cambio, il rilascio di una quietanza liberatoria. Tale circostanza dimostra che la nota in questione non può in alcun modo essere elevata a prova legale della persistenza del debito, non costituendo riconoscimento puro e semplice del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
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Al contrario, essa si configura come una proposta transattiva volta a prevenire conseguenze pregiudizievoli, quindi finalizzata ad evitare il protesto dell'assegno già emesso, in vista dell'ottenimento di una quietanza liberatoria, e dunque come atto strumentale alla definizione in via negoziale della complessiva posizione tra le parti, privo di autonoma efficacia vincolante circa l'esistenza e l'ammontare del debito. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella motivazione, poiché ha attribuito alla nota del 20 gennaio 2016 un valore probatorio (riconoscimento di debito) che essa, alla luce delle risultanze istruttorie, non possiede.
13. Sull'onere della prova dell'estinzione del debito. Ciò precisato, va rilevato che l'appellante non ha comunque fornito la prova rigorosa e specifica dell'intervenuta estinzione del debito oggetto del decreto ingiuntivo. Invero, sebbene egli abbia allegato di aver effettuato pagamenti di importo complessivo superiore al credito azionato, non ha dimostrato l'imputazione di tali versamenti alle specifiche fatture poste a base del monitorio, né ha prodotto una ricostruzione contabile completa e coerente dell'intero rapporto dare-avere, ovvero riscontri contabili idonei a dimostrare che gli importi corrisposti abbiano effettivamente azzerato il saldo relativo alle fatture ingiunte. Come emerso dall'istruttoria, i pagamenti venivano eseguiti in via di acconti generici nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo – poi interrotto - e imputati, secondo la prassi condivisa tra le parti, al pregresso complessivo, e non necessariamente alle fatture di volta in volta consegnate. Pertanto, non è possibile desumere in via automatica dai versamenti allegati dall'appellante una sicura ed univoca estinzione della specifica obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo. In assenza di tale prova, l'onere probatorio gravante sull'opponente ex art. 2697 c.c. deve ritenersi non assolto. Ne consegue che la ricostruzione operata dal Giudice di Pace risulta logica, corretta e conforme alle risultanze documentali ed istruttorie e deve essere confermata nel merito con la precisazione precedentemente operata.
14. Sull'imputazione dei pagamenti e sull'onere probatorio dell'opponente. Ai sensi dell'art. 1193 c.c., il pagamento può essere imputato ad una determinata obbligazione solo se il debitore lo dichiara espressamente al momento del versamento oppure se le parti raggiungono un accordo in tal senso. In assenza di una diversa indicazione di imputazione effettuata dal debitore al momento del pagamento (ovvero di un diverso accordo tra le parti), operano i criteri legali di imputazione di cui all'art. 1193 c.c.: nel caso di più debiti verso lo stesso creditore, il pagamento va imputato alle
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obbligazioni scadute più antiche, salvo diversa volontà manifestata contestualmente dal debitore. Nel caso di specie, i pagamenti eseguiti dall'appellante erano versamenti generici “a conto” del rapporto commerciale complessivo, come emerso sia dalla documentazione prodotta sia dalla stessa istruttoria testimoniale. Pertanto, tali acconti non possono ritenersi automaticamente imputati alle forniture di cui alle fatture impagate poste a base del decreto ingiuntivo, soprattutto considerando che tali fatture risultano cronologicamente successive rispetto ad altre esposizioni debitorie già scadute. Ne deriva che, correttamente, il Giudice di Pace ha ritenuto non comprovata l'estinzione del credito azionato: spettava infatti all'opponente dimostrare che i propri pagamenti allegati erano stati destinati a soddisfare proprio le obbligazioni specifiche dedotte in ingiunzione, mentre nella specie difetta la prova di tale collegamento specifico. In assenza di tale dimostrazione specifica, il semplice richiamo a versamenti genericamente eseguiti nel corso del rapporto non è idoneo a provare l'estinzione del credito azionato, con conseguente correttezza della decisione di primo grado sul punto. 15. In merito all'assegno bancario. Giova inoltre osservare che l'appellante ha sostenuto che l'assegno bancario versato in atti (n. 02008/04206/3690401883, emesso dal Sig. il 24/05/2015) era coincidente per l'importo con quello della fattura Parte_1 n. 176 del 30/09/2014 azionata in via monitoria, avesse natura meramente
“cautelativa” o di “garanzia” e non dimostrasse l'esistenza del debito, in quanto il titolo non sarebbe stato destinato al pagamento effettivo della fornitura, ma rilasciato solo in attesa della definizione dei rapporti contabili. Tali argomentazioni non possono essere accolte. In primo luogo, è pacifico che l'assegno bancario è, per sua natura, un mezzo di pagamento immediato e non già uno strumento di garanzia: la sua emissione non estingue l'obbligazione fino al buon fine dell'incasso, costituendo una manifestazione di volontà di adempiere un debito ritenuto sussistente dal traente al momento della consegna del titolo. Nella presente vicenda, la “perfetta coincidenza” tra l'importo dell'assegno scoperto e quello di una determinata fattura impagata conferma, con logica evidenza, che quella somma era dovuta e non era stata altrimenti versata. Questo dato è incompatibile con la tesi del mero titolo di garanzia, poiché, se il debito fosse stato già integralmente estinto – come sostiene oggi l'appellante – non vi sarebbe stata alcuna necessità di emettere un assegno per l'intero importo della fattura. Tuttavia, pur riconoscendo che l'assegno costituisce un indice significativo della consapevolezza del debito al momento della sua emissione, esso non può essere elevato a prova definitiva e vincolante della persistenza
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del credito alla data della decisione, dovendo essere interpretato nel contesto della complessiva dinamica del rapporto tra le parti. Ed infatti, come già accertato con riferimento alla nota del 20 gennaio 2016, l'assegno venne emesso in un contesto di potenziale trattativa, e, secondo quanto emerso dall'escussione testimoniale, l'importo indicato era funzionale ad evitare il protesto e ottenere il rilascio di una quietanza liberatoria, e non necessariamente espressivo di un saldo effettivo del debito residuo. In conclusione, l'assegno rappresenta la sussistenza di un'obbligazione a cui adempiere, ma non ha valore di riconoscimento definitivo del debito né prova in sé l'inesistenza dei pagamenti dedotti dall'appellante. Pertanto, anche l'assegno, al pari della nota del 20 gennaio 2016, non è idoneo, da solo, a fondare la piena prova della persistenza del credito, dovendo essere valutato congiuntamente alle risultanze istruttorie e alla prassi commerciale accertata tra le parti. 16. Alla luce della documentazione acquisita e dei principi applicabili in materia, deve ritenersi che la Società appellata abbia fornito prova sufficiente dell'esistenza e della persistenza del proprio debito, mentre l'appellante non ha assolto l'onere di provare il fatto estintivo da lui dedotto, non avendo fornito prova specifica dell'imputazione dei pagamenti alle fatture monitoriate, né un riscontro contabile completo del preteso azzeramento del saldo. Le censure svolte con l'atto di gravame non risultano dunque idonee a scalfire la correttezza della decisone di primo grado quanto al merito, poiché la ricostruzione operata dal Giudice di Pace trova fondamento nelle risultanze documentali e nell'istruttoria espletata. È vero che, come chiarito, la motivazione della sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha attribuito alla nota del 20 gennaio 2016 valore di riconoscimento di debito;
nondimeno tale rilievo non incide sul dispositivo, giacché la decisione di rigetto dell'opposizione risulta comunque corretta sul piano sostanziale, per difetto di prova dell'estinzione del debito da parte dell'appellante. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata nel merito, con diversa motivazione. 17. Sulla rideterminazione e regolamentazione delle spese di lite nei due gradi di giudizio. In ordine alla regolazione delle spese processuali, va premesso che, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., il giudice di appello, nel confermare o riformare la sentenza impugnata, ha il potere-dovere di provvedere anche in ordine alle spese del primo grado, potendo confermarle, modificarle o rideterminarle in base all'esito complessivo della lite. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che, ai fini della corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di appello deve procedere ad una valutazione unitaria dell'intera vicenda processuale,
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tenendo conto non solo dell'esito del grado di appello ma anche dell'eventuale soccombenza reciproca verificatasi nei diversi gradi di giudizio, e può pertanto rideterminare globalmente le spese di lite di primo e secondo grado (Cass. civ. n. 21069/2019). Ne consegue che la regolazione delle spese del giudizio non va limitata al solo grado di appello, ma deve tenere conto dell'andamento dell'intero processo. Nel caso in esame sebbene l'appellante sia risultato soccombente nel merito del gravame, la parte appellata è risultata, a sua volta, soccombente sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello da esse sollevate (art. 342 e 348bis c.p.c.), le quali sono state integralmente disattese.
Tale circostanza integra una soccombenza reciproca, sia pure parziale, idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. una parziale compensazione delle spese di lite, secondo cui anche la reiezione di eccezioni processuali o preliminari può legittimare la compensazione.
Pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere rideterminate complessivamente, sulla base dei parametri di cui al D.M. N. 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile (da € 1.101 a € 5.200), per un importo complessivo pari ad euro 1723,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tali spese vanno compensate tra le parti nella misura del 50%, per un importo pari ad euro 861,50 ciascuno, ponendo la residua metà pari a carico dell'appellante quale parte sostanzialmente soccombente all'esito della decisione finale nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma nel merito la sentenza impugnata, con diversa motivazione come sopra precisato;
- Rideterminale spese di lite complessive in entrambi i gradi di giudizio in euro 1723,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge;
- Compensa le spese di lite nella misura del 50% tra le parti;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la restante metà delle spese, pari ad euro 861,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Potenza, il 31 ottobre 2025 Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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