CASS
Sentenza 29 aprile 2021
Sentenza 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2021, n. 16468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16468 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. CA PP, n. TT (Rg) 11/01/1976 2. NE SS, n. TT (Rg) 10/11/1980 avverso la sentenza n. 3335/19 della Corte di appello di Palermo del 18/06/2019 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villani;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per CA e per l'inammissibilità del ricorso NE Penale Sent. Sez. 6 Num. 16468 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 23/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 30 novembre 2017 che aveva ritenuto PP CA e SS NE colpevoli del reato di evasione (art. 385, primo e secondo comma, cod. pen.) dalla casa di reclusione di FA (Tp) dove si trovavano reclusi, aggravato dalla recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), confermando la pena loro inflitta in primo grado nella misura di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. CA PP Erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. Pur concorrendo, come da contestazione, due aggravanti ad effetto speciale, quella di cui al secondo comma dell'art. 385 cod. pen. e l'altra di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il Tribunale e poi la Corte di appello non hanno applicato la disciplina mitigatoria di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. In particolare la Corte di appello ha statuito che la recidiva è circostanza inerente la persona del colpevole (art. 70 cod. pen.) e non già ad effetto speciale e di conseguenza, ove la stessa concorra con altra circostanza ad effetto speciale, deve farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., in contrasto con la pacifica giurisprudenza formatasi sul punto. 2.2. NE SS Violazione dell'art. 385, secondo comma, cod. pen., in combinato con la clausola di riserva di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. Il giudice di merito ha applicato l'aggravante di cui all'art. 385, secondo comma, cod. pen. ritenendo che essa ricorra quando genericamente vi siano almeno due persone riunite, senza motivare in ordine alla mancata applicazione dell'art. 112, n. 1, cod. pen. che invece richiede la presenza di cinque o più persone. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata ed erronea valutazione delle prove riguardanti le tracce materiali dell'effrazione. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall'imputato CA è fondato e deve essere accolto. L'impugnazione investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione da parte della Corte di appello dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., sull'erroneo assunto che la recidiva qualificata, ritualmente contestata, non sia una circostanza aggravante ad effetto speciale, mentre, invece, lo è a tutti gli effetti, come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv. 280262). L'inopinata disapplicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., nella specie imposta dalla contestazione della concorrente aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 385, secondo comma, cod. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che costituirà oggetto del nuovo giudizio rimesso ad altra sezione della Corte territoriale. 2. Il ricorso proposto dall'imputato NE deve, invece, essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. La sentenza della Corte di appello di Palermo veniva pronunciata il 18 giugno 2019, in dispositivo indicandosi il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine non era, però, rispettato, poiché l'estensore depositava l'elaborato il 18 settembre (due giorni dopo la scadenza del 16 settembre) 2019, rendendosi così necessario notificare l'avviso di deposito alle parti ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. Dalle annotazioni in calce alla sentenza si evince che l'avviso veniva notificato all'imputato NE in data 28 agosto 2020, ragion per cui, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, dal 1 settembre successivo iniziava a decorrere il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, commi 1, lett. c) e 2 lett. c) cod. proc. pen. entro il quale proporre ricorso per cassazione. Il ricorso veniva presentato dall'avv. Alessio Presti (legale diverso da quello che aveva assistito l'imputato dinanzi alla Corte di merito) il giorno 16 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. presso la cancelleria del Tribunale di Terni, pervenendo alla Corte di appello di Palermo il successivo 22 ottobre 2020. Il termine utile per impugnare era, però, scaduto il giorno 15 ottobre 2020 (giovedì), dal che la tardività del ricorso. L'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. 3 ‘ 29 APR 2021 F d oU t tN. sZs 2;14 5 "Gi comporta la condanna del ricorrente NE al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA PP, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per altro giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NE SS, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, arzo 2021 4
udita la relazione del consigliere Orlando Villani;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per CA e per l'inammissibilità del ricorso NE Penale Sent. Sez. 6 Num. 16468 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 23/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 30 novembre 2017 che aveva ritenuto PP CA e SS NE colpevoli del reato di evasione (art. 385, primo e secondo comma, cod. pen.) dalla casa di reclusione di FA (Tp) dove si trovavano reclusi, aggravato dalla recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), confermando la pena loro inflitta in primo grado nella misura di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. CA PP Erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. Pur concorrendo, come da contestazione, due aggravanti ad effetto speciale, quella di cui al secondo comma dell'art. 385 cod. pen. e l'altra di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il Tribunale e poi la Corte di appello non hanno applicato la disciplina mitigatoria di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. In particolare la Corte di appello ha statuito che la recidiva è circostanza inerente la persona del colpevole (art. 70 cod. pen.) e non già ad effetto speciale e di conseguenza, ove la stessa concorra con altra circostanza ad effetto speciale, deve farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., in contrasto con la pacifica giurisprudenza formatasi sul punto. 2.2. NE SS Violazione dell'art. 385, secondo comma, cod. pen., in combinato con la clausola di riserva di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. Il giudice di merito ha applicato l'aggravante di cui all'art. 385, secondo comma, cod. pen. ritenendo che essa ricorra quando genericamente vi siano almeno due persone riunite, senza motivare in ordine alla mancata applicazione dell'art. 112, n. 1, cod. pen. che invece richiede la presenza di cinque o più persone. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata ed erronea valutazione delle prove riguardanti le tracce materiali dell'effrazione. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall'imputato CA è fondato e deve essere accolto. L'impugnazione investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione da parte della Corte di appello dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., sull'erroneo assunto che la recidiva qualificata, ritualmente contestata, non sia una circostanza aggravante ad effetto speciale, mentre, invece, lo è a tutti gli effetti, come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv. 280262). L'inopinata disapplicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., nella specie imposta dalla contestazione della concorrente aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 385, secondo comma, cod. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che costituirà oggetto del nuovo giudizio rimesso ad altra sezione della Corte territoriale. 2. Il ricorso proposto dall'imputato NE deve, invece, essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. La sentenza della Corte di appello di Palermo veniva pronunciata il 18 giugno 2019, in dispositivo indicandosi il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine non era, però, rispettato, poiché l'estensore depositava l'elaborato il 18 settembre (due giorni dopo la scadenza del 16 settembre) 2019, rendendosi così necessario notificare l'avviso di deposito alle parti ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. Dalle annotazioni in calce alla sentenza si evince che l'avviso veniva notificato all'imputato NE in data 28 agosto 2020, ragion per cui, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, dal 1 settembre successivo iniziava a decorrere il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, commi 1, lett. c) e 2 lett. c) cod. proc. pen. entro il quale proporre ricorso per cassazione. Il ricorso veniva presentato dall'avv. Alessio Presti (legale diverso da quello che aveva assistito l'imputato dinanzi alla Corte di merito) il giorno 16 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. presso la cancelleria del Tribunale di Terni, pervenendo alla Corte di appello di Palermo il successivo 22 ottobre 2020. Il termine utile per impugnare era, però, scaduto il giorno 15 ottobre 2020 (giovedì), dal che la tardività del ricorso. L'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. 3 ‘ 29 APR 2021 F d oU t tN. sZs 2;14 5 "Gi comporta la condanna del ricorrente NE al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA PP, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per altro giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NE SS, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, arzo 2021 4