Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
Con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione può dichiararsi la falsità di atti, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo nel caso in cui dal testo della sentenza risulti il motivato accertamento della falsità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/10/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1520
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 43135/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, N. IL 31/08/1970;
avverso la SENTENZA del 09/03/2006 TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 marzo 2006 il Tribunale di Napoli in composizione collegiale ha dichiarato non doversi procedere a carico di IA ZZ in ordine al reato di concorso in falso materiale e falso ideologico per induzione in diplomi scolastici di maturità, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Il fatto contestato al ZZ, coimputato con altri intestatari di diplomi e coi gestori degli istituti scolastici coinvolti, si riferiva alla formazione di un falso diploma di maturità, sottoposto per la legalizzazione della firma ai funzionali del Provveditorato agli Studi di Napoli.
Con la sentenza di proscioglimento il Tribunale ha dichiarato la falsità di tutti i diplomi e delle certificazioni in atti. Ha proposto ricorso per cassazione il ZZ, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto di dover procedere alla declaratoria di falsità, quale effetto inevitabile dell'estinzione del reato per prescrizione, in base ad errata interpretazione dell'art. 537 c.p.p.. In realtà, osserva, perché si faccia luogo alla menzionata pronuncia in caso di proscioglimento, è necessario che dal testo della sentenza risulti accertata la falsità.
Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla statuizione impugnata, non avendo il giudice di merito dato conto degli elementi sui quali ha basato il giudizio di falsità.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Mentre nel caso in cui dal giudizio di cognizione scaturisca una sentenza di condanna la declaratoria del falso documentale ne discende automaticamente e necessariamente, quale conseguenza della accertata consumazione del reato, altrettanto non è a dirsi nella contraria ipotesi in cui il giudizio si sia concluso con un proscioglimento. In tal caso, infatti, la pronuncia accessoria può essere emessa soltanto se la falsità sia stata motivatamente accertata in esito al processo così concluso: se così non fosse, la rimozione degli effetti giuridici dell'atto - o documento - conseguirebbe alla mera allegazione da parte dell'accusa, senza un controllo sulla fondatezza di essa, in contrasto coi più basilari principi che regolano la giurisdizione.
Nel caso di specie la sentenza di proscioglimento è stata emessa in sede predibattimentale, ai sensi dell'art. 129 c.p., senza che la fondatezza dell'accusa fosse sottoposta al vaglio dibattimentale:
tant'è che la motivazione del deliberato non reca alcun cenno all'accertamento del fatto, ne' una qualsiasi valutazione degli elementi di prova. Il vizio di motivazione, che a sua volta ne deriva, rimane comunque assorbito nella illegittimità della disposizione accessoria, emessa al di fuori di un qualsiasi accertamento della falsità.
La sentenza va dunque annullata, senza rinvio, nella parte di essa investita dal gravame.
È appena il caso di osservare che l'accertamento della falsità, mancato nel giudizio penale di cognizione, potrà comunque seguire - se non in sede di esecuzione - in ogni opportuna sede civile e amministrativa.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di falsità dei diplomi e delle certificazioni in atti, che elimina.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008