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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. MONICA CACACE Consigliere
Dr. PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5432 dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...], ivi residente a[...]
14 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Gentile C.F._1
(C.F. presso cui elettivamente domicilia in Gragnano alla C.F._2
via Cappella dei Bisi 29, in virtù di mandato in atti;
APPELLANTE
E
, nato a [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elett.te dom.to in
Napoli alla Via Vittoria Colonna, n. 4, presso lo Studio Legale Associato degli avv.
Murolo Landi & RD, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Oscar Murolo Landi (C.F. ) ed MI RD (CF C.F._4
), in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_5
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.07.2010, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata, onde Controparte_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il convenuto Controparte_1
responsabile per i fatti di cui alla narrativa;
- per l'effetto, accertare la legittimità del recesso del promittente acquirente;
- in subordine, dichiararsi risolto il preliminare per inadempimento per fatto e colpa del convenuto;
- condannarsi il convenuto alla restituzione del doppio della caparra e, dunque, di € 60.000,00 pari al doppio dell'importo della caparra versata, oltre gli interessi legali dalla domanda a giudiziale al saldo;
in via subordinata, condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore materiali e patrimoniali, diretti e indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale valutati secondo l'apprezzamento del Giudice, oltre la refusione delle spese sostenute da quantificarsi;
previa condanna alla restituzione della somma di € 30.000,00 non restituita con il rimborso delle spese per l'impegno di mobilio, di agenzia, ecc., danni meglio quantificati in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che:- in data 23.07.2009, nello studio del Notaio in Scafati, stipulava con un contratto Per_1 Controparte_1
preliminare di compravendita, avente ad oggetto un immobile ubicato in Boscoreale
(NA), alla via Emanuele Cirillo, 78; -all'art. 3 del contratto veniva fissato il prezzo di
€ 90.000,00, con l'impegno del , quale promissario acquirente, che entro il Pt_1
successivo 3 agosto avrebbe versato, come poi verificatosi effettivamente, la somma di € 30.000,00; -il saldo del prezzo, ossia i restanti € 60.000,00, sarebbe avvenuto entro la data del 30 aprile 2010 mediante finanziamento di una banca alla quale il promissario acquirente sarebbe ricorso;
-all'art. 7 veniva precisato che il rogito di trasferimento sarebbe dovuto avvenire “entro il termine del mese di aprile 2010”, con la precisazione racchiusa nel successivo art. 8 che, in caso di inadempimento, il contratto sarebbe stato suscettibile del rimedio di cui all'art. 2932 cod. civ., ossia oggetto di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto;
-all'ultimo cpv. dell'art. 9 veniva pattuita la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui, entro il mese di febbraio 2010, il promissario acquirente non avesse ottenuto “il mutuo per il pagamento del saldo”, con l'obbligo da parte del promittente venditore di restituire “le somme ricevute come caparra confirmatoria, senza alcun aggravio di spese”; -successivamente all'intervenuto pagamento della prima tranche del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, il 25.2.2010 invitava a fornirgli la Parte_1 Controparte_1
documentazione necessaria da sottoporre alla banca per l'ottenimento del mutuo;
-in data 2.3.2010 l rispondeva di aver consegnato alla controparte in precedenza CP_1
la documentazione richiesta e, nel contempo, comunicandogli di trovarsi nell'impossibilità di ottemperare alle obbligazioni concordate nel preliminare a causa di sopravvenienze non previste, successive alla stipula del compromesso (rappresentate da un giudizio che contrapponeva tale all'Avv. , fratello CP_2 Per_1
del notaio designato da entrambe le parti nel preliminare per il rogito dell'atto pubblico di trasferimento), che impedivano il contratto definitivo di compravendita, dichiarandosi pronto a restituire la somma di € 30.000,00 ricevuta a titolo di acconto;
-in data 11.3.2010 l'attore richiedeva in restituzione il doppio della somma di euro
30.000,00 consegnata alla controparte senza alcun esito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , contestando l'ammissibilità Controparte_1
della domanda e il suo fondamento nel merito. In definitiva, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda di controparte e risolversi il contratto per l'inadempimento del promissario acquirente all'obbligo di stipulare il definitivo con vittoria delle spese di giudizio. Concessa l'ingiunzione di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. ed esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza ex art 190 con i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2180/2017, pubblicata in data 30/06/2017 e notificata in data
4/09/2017, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “rigetta le domande attoree;
rigetta le domande riconvenzionali;
conferma l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. resa dal dott. l'8/6/2012; compensa le spese". Pt_2
Il Giudizio di appello.
Con atto notificato il 29.9.2017 proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di
Napoli, in riforma della sentenza impugnata: In rito a) dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile l'atto di appello;
- Nel merito a) affermare l'inadempimento contrattuale del convenuto o altra affermazione comunque idonea a Controparte_1
produrre il medesimo effetto;
b) affermare la legittimità del recesso dell'appellante per venir meno dell'interesse all'esecuzione del contratto per la mancata corrispondenza tra la destinazione dell'immobile indicata dall'appellato e quella risultante dal catasto e comunicata dall'ente comunale, nonché per l'oggettiva impossibilità all'esecuzione del preliminare avene ad oggetto un bene per la mancata regolarità urbanistica e, quindi, la conseguente inidoneità alla circolazione giuridica dell'immobile; c) affermare il diritto dell'appellante ad ottenere, ex art. 1385 comma
2 c.c., la somma di euro 30.000,00, oltre gli interessi legali avendo già ricevuto, non spontaneamente, ma solo su ordine del giudice la somma di euro 30.000,00 consegnata al momento della stipula del preliminare;
d) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali maturati dal 03/08/2009 alla data della restituzione dell'ottemperanza all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. avvenuta in data 03/07/2012; - accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado impugnata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite per la motivazione suesposta;
- per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze legali di primo grado;
- per l'effetto, condannare altresì alle spese e compensi professionali per il secondo grado di giudizio”.
L'appellante fondava la propria impugnazione sulla base dei motivi di seguito sinteticamente illustrati.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza per violazione di legge e per una errata ricostruzione, in fatto e in diritto, della vicenda controversa. In particolare, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma: “ciò detto non è stato provato da parte attrice l'inadempimento del convenuto che ha inviato atto di recesso in atti e non contestato. Il convenuto, arch. ha esercitato il diritto di CP_3
recesso a cui è seguita una adesione da parte dell'attore, sempre documentalmente e non contestata dalle parti” e nella parte in cui si legge: “la caparra confirmatoria è stata legata alla mancanza di erogazione del mutuo per il pagamento del residuo del prezzo, circostanza non provata dalla parte attrice che, anzi, accetta il recesso avanzato dal promittente venditore e richiedendo unicamente il pagamento del doppio dell'acconto versato. Deve pertanto accertarsi un mutuo assenso su un recesso avanzato da parte venditrice provato documentalmente dalle missive in atti e mai contestate dalle parti stesse. Ed ancora proseguendo “... la caparra è volta a garantire
l'esecuzione del contratto, venendo incamerata solo in caso di inadempimento della controparte ... non essendo stata provata l'unica fattispecie legata alla caparra, deve ritenersi inapplicabile ed inefficace al mutuo recesso operato dalle parti…anche la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata non avendo provato
l'inadempimento di controparte”.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione prodotta in giudizio da cui si desumerebbe inequivocabilmente la prova della gravità dell'inadempimento del promittente venditore ai fini del legittimo esercizio del recesso del promissario acquirente con restituzione del doppio della caparra versata. Il giudice avrebbe dovuto valutare il venir meno dell'interesse per il promissario acquirente all'esecuzione del contratto in quanto il bene promesso in vendita era risultato totalmente difforme dal permesso a costruire, non in regola dal punto di vista urbanistico e inidoneo alla circolazione giuridica. Sempre secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la scoperta, in prossimità della scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo, della mancata corrispondenza tra la destinazione abitativa dell'immobile indicata dal promittente venditore rispetto a quella risultante dal catasto (foglio 12 p.lla 157 sub 5 c/2 con attuale destinazione deposito/cantina/garage) e l'impossibilità del cambio di destinazione d'uso (da garage/cantina ad abitativo) per la presenza di molteplici vincoli edilizi come inequivocabilmente emergenti nella prima fase di giudizio. Inoltre, l'appellante evidenziava che la controparte sarebbe stata ben a conoscenza, prima della stipula del preliminare (e non dopo come falsamente asserito dall'odierno appellato nella missiva del 02/03/2009), della pendenza della lite giudiziaria tra l'Avv. Andrea D'Aquino e
(vero proprietario) per abusi realizzati sull'immobile oggetto del CP_2
preliminare dedotto in giudizio.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il primo giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1219 e 1224 c.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta degli interessi legali maturati sulla somma di euro
30.000,00 dalla data della domanda alla data del 02.07.2012, data quest'ultima di pagamento in ottemperanza all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c..
Con altro motivo, l'appellante censurava la violazione dell'art. 92 cpc per avere il giudice interamente compensate le spese di lite, nonostante la pronuncia in corso di causa dell'ordinanza di ingiunzione di somme non contestate, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare anche la condotta dell'appellato, il quale si dichiarava, nel mese di marzo 2010, solo apparentemente disponibile a restituire la suddetta somma, ma di fatto costringendo l'appellante a ricorrere al giudice per ottenerla effettivamente, da maggiorarsi con gli interessi legali.
Pertanto, avrebbe dovuto disporre la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio di causalità di cui la soccombenza costituisce specificazione oppure, anche nel caso di soccombenza reciproca, il giudice avrebbe dovuto compensare, solo parzialmente, le spese tra le parti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato evidenziando Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. In particolare, evidenziava che la somma di euro 30.000,00 era stata corrisposta a titolo di acconto e non di caparra confirmatoria in quanto all'art
3 del preliminare non vi era alcuna menzione della caparra confirmatoria e la funzione penitentialis non si rinveniva alla luce del dettato dell'art 9 del medesimo contratto.
Sosteneva la correttezza della sentenza laddove il primo Giudice aveva accertato che la caparra confirmatoria era stata prevista dalle parti solo con riguardo alla mancata erogazione del mutuo per il pagamento del residuo prezzo. Inoltre, evidenziava la pretestuosità del sollecito inoltrato dal al promittente venditore al fine Pt_1
dell'ottenimento della documentazione utile alla pratica di concessione del mutuo in quanto non solo risalente al 25 febbraio 2010, ossia a tre giorni dalla fine del febbraio del 2010, ma anche relativa a documentazione già in possesso del promissario acquirente. Quanto agli ulteriori motivi di gravame, tra i quali l'aver promesso in vendita un immobile privo della licenza abitativa, l'appellato sosteneva che essi sarebbero rimasti del tutto assorbiti dalle superiori considerazioni svolte. Riteneva infondato anche il motivo di appello sugli interessi legali in base al richiamo all'art
1284 c.c., nonchè l'ultimo motivo sulla compensazione delle spese di primo grado in base alla effettiva soccombenza reciproca delle parti.
L'appellato spiegava le seguenti testuali conclusioni: “1) rigettare integralmente
l'appello e ogni domanda con esso proposta per sua inammissibilità e, comunque, per infondatezza sia in fatto che in diritto sulla base delle eccezioni e considerazioni meglio precisate nel presente atto;
2) con ogni e qualsiasi statuizione confermare che la somma di € 30.000,00 versata dal sig. al sig. va Parte_1 Controparte_1
qualificata come acconto sul prezzo di vendita dell'immobile tema della lite e che, per
l'effetto, l'appellante non ha diritto alla restituzione del doppio della caparra. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Precisate le definitive conclusioni, la causa veniva introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
I Motivi della decisione.
1.Preliminarmente, si osserva che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello è certamente possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito illustrate. Innanzitutto, occorre rilevare che l'art 1 del contratto preliminare dedotto in giudizio così stabilisce: “il sottoscritto assume l'obbligo di vendere e trasferire Controparte_1
all'altro sottoscritto che promette di acquistare per sé stesso e/o per Parte_1
persona da nominare entro la data di stipula dell'atto pubblico la seguente consistenza immobiliare sita nel Comune di Boscoreale, con accesso da Traversa privata che si diparte dalla via Emanuele Cirillo nr. 78 e precisamente: “appartamento al piano terra, avente ingresso dal cortile comune, composto da un soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e altra camera soppalcata, con terrazzo esclusivo sul lato nord e altro terrazzino sul lato sud, con cantinola posta nel piano interrato con ingresso a sinistra da chi smonta dalle scale e con posto auto, con ingresso dal cortile comune individuato con il colore giallo nella planimetria allegata sotto la lettera C mentre sotto la lettera A si alliga la planimetria dell'appartamento in oggetto;
sotto la lettera A1 la planimetria della camera soppalcata e sotto la lettera B la planimetria del vano cantina in oggetto Si precisa che al momento della stipula dell'atto pubblico di adempimento del presente preliminare di vendita si procederà all'esatta identificazione catastale della consistenza oggetto della premessa promessa di vendita”.
Alla luce della lettera del predetto articolo è evidente la destinazione abitativa dell'immobile promesso in vendita dall'Arch non solo perchè Controparte_1
individuato espressamente come “appartamento”, ma anche per la precisa descrizione della sua consistenza e composizione comprensiva di “soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e altra camera soppalcata…”.
Ciò posto, non può non ritenersi giustificato il recesso esercitato dal sul Pt_1
presupposto dell'inadempimento della controparte sicuramente di non scarsa importanza in ordine alla diversa e incontestata destinazione dell'immobile in questione quale “cantina/garage” sul piano amministrativo rispetto a quella di
“abitazione” considerata dalle parti nell'addivenire alla stipula del preliminare de quo, avendo il promissario acquirente interesse fondamentale ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico -sociale nonché a soddisfare i bisogni che hanno indotto la stessa parte al futuro definitivo acquisto, cioè l'uso e la fruibilità abitativa e la commerciabilità di un appartamento. Dunque, deve considerarsi del tutto elisa l'utilità del contratto in considerazione della diversa destinazione dell'immobile in oggetto rispetto all'assetto di interessi e all'economia complessiva del contratto preliminare.
Del resto, l'Arch non ha offerto in giudizio alcuna alternativa ricostruzione CP_1
della vicenda e, in particolare, nulla ha replicato in ordine alla reale destinazione d'uso del bene come risultante dal certificato rilasciato al dal Comune di Boscoreale Pt_1
che attestava l'esistenza di un titolo edilizio per la sola ricostruzione di un garage e un deposito con sottoscala.
Inoltre, va osservato che, con la missiva del 02.03.2010, in atti, l'Arch si CP_1
limitava genericamente- in particolare, senza riferimento ad alcuna circostanza concreta modale e temporale (e, comunque, senza darne alcuna dimostrazione)-, a riferire di aver già fatto consegna al della documentazione relativa al permesso Pt_1
a costruire ex lege 219/81, aggiungendo tuttavia di essere impossibilitato a concludere il definitivo per “la pendenza di una lite giudiziaria sorta tra il promittente,
[...]
e l'Avv Andrea D'Aquino, proprietario di altra proprietà immobiliare sita CP_2
nel medesimo compendio e relativo a pretesi abusi edilizi che sarebbero stati effettuati dal . CP_2
La predetta missiva a firma dell' dà inequivocabilmente conto del suo rifiuto CP_1
di collaborare e di procedere nella prospettiva di concludere il definitivo proprio sulla base di una situazione controversa, portata già in giudizio da terzi, in ordine all'abusività dell'immobile promesso in vendita da imputarsi al suo proprietario.
Deve ora passarsi all'esame della questione relativa all'individuazione del titolo in base al quale il consegnava alla controparte la somma di euro 30.000,00, ai sensi Pt_1
dell'art 3 del citato preliminare.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellato, la predetta somma versata dal promissario acquirente in via anticipata rispetto alla stipula del definitivo deve essere qualificata quale caparra confirmatoria. Del resto, anche il Giudice di primo grado accede a detta qualificazione ma erroneamente ne circoscrive l'operatività alla sola ipotesi di mancata erogazione del mutuo sulla base di una interpretazione incoerente e frammentaria del testo contrattuale. Infatti, il primo Giudice ritiene: “… è chiaro che la caparra confirmatoria
è stata legata alla mancanza di erogazione del mutuo per il pagamento del residuo del prezzo ……”. Tuttavia, ad un attento e puntuale esame del contratto si evince che le parti hanno pattuito che il promittente acquirente non debba corrispondere la caparra confirmatoria proprio in un caso specifico dalle stesse parti descritto, ossia quello in cui il promissario acquirente non ottenga il mutuo per l'acquisto dell'immobile, ai sensi dell'art 9 del contratto de quo. Dunque, è sulla base del predetto articolo che emerge chiaramente la funzione confirmatoria che le parti hanno voluto attribuire alla dazione delle somme in anticipo rispetto al definitivo. Sul punto, anche la Suprema Corte ha osservato che qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione
“caparra confirmatoria”, la dazione della somma deve ritenersi avvenuta a tale titolo, in consonanza con l'elemento interpretativo letterale fornito dalla specifica qualificazione contrattuale, potendo, al di là delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, la ricerca della comune volontà essere diversamente consentita soltanto in presenza di altri elementi interpretativi, non sussistenti nella specie, quali circostanze e situazioni all'uopo utilizzabili di segno diverso, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione (Cass. civ., n. 28573/2013 Cass n. 9478/1991).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi legittimo il recesso esercitato dall'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art 1385 cc, con conseguente diritto della stessa parte ad ottenere il doppio della caparra versata e, per l'effetto, l'appellato deve essere condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di euro 30.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, nonché agli interessi legali sulla somma di euro 30.000,00 di cui all'ordinanza ex art 186 bis cpc dalla domanda giudiziale alla data del suo pagamento intervenuto il
03.07.2012.
Le spese del giudizio
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado, che vanno poste a carico dell'odierno appellato in favore dell'appellante, stante l'integrale soccombenza dell'appellato. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014
e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa di primo grado e di secondo grado e tenuto conto della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate, con attribuzione al procuratore dell'odierna parte appellante per dichiarazione di fatto anticipo e di mancata riscossione degli onorari.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, accerta la legittimità del recesso esercitato dall'appellante e, per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellato, dell'ulteriore somma di euro 30.000,00, oltre agli interessi legali sulla predetta somma dalla domanda sino al soddisfo e oltre agli interessi legali dalla domanda alla data del
03.07.2012 sulla somma di euro 30.000,00 di cui all'ordinanza ex art 186 bis cpc;
b) Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 368,20 per esborsi e in euro 9.142,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 804,00 per esborsi e in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre sulle predette spese il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese del doppio grado all'Avv. Paolina
Gentile per dichiarazione di esserne antistataria. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. MONICA CACACE Consigliere
Dr. PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5432 dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...], ivi residente a[...]
14 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Gentile C.F._1
(C.F. presso cui elettivamente domicilia in Gragnano alla C.F._2
via Cappella dei Bisi 29, in virtù di mandato in atti;
APPELLANTE
E
, nato a [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elett.te dom.to in
Napoli alla Via Vittoria Colonna, n. 4, presso lo Studio Legale Associato degli avv.
Murolo Landi & RD, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Oscar Murolo Landi (C.F. ) ed MI RD (CF C.F._4
), in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_5
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.07.2010, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata, onde Controparte_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il convenuto Controparte_1
responsabile per i fatti di cui alla narrativa;
- per l'effetto, accertare la legittimità del recesso del promittente acquirente;
- in subordine, dichiararsi risolto il preliminare per inadempimento per fatto e colpa del convenuto;
- condannarsi il convenuto alla restituzione del doppio della caparra e, dunque, di € 60.000,00 pari al doppio dell'importo della caparra versata, oltre gli interessi legali dalla domanda a giudiziale al saldo;
in via subordinata, condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore materiali e patrimoniali, diretti e indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale valutati secondo l'apprezzamento del Giudice, oltre la refusione delle spese sostenute da quantificarsi;
previa condanna alla restituzione della somma di € 30.000,00 non restituita con il rimborso delle spese per l'impegno di mobilio, di agenzia, ecc., danni meglio quantificati in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che:- in data 23.07.2009, nello studio del Notaio in Scafati, stipulava con un contratto Per_1 Controparte_1
preliminare di compravendita, avente ad oggetto un immobile ubicato in Boscoreale
(NA), alla via Emanuele Cirillo, 78; -all'art. 3 del contratto veniva fissato il prezzo di
€ 90.000,00, con l'impegno del , quale promissario acquirente, che entro il Pt_1
successivo 3 agosto avrebbe versato, come poi verificatosi effettivamente, la somma di € 30.000,00; -il saldo del prezzo, ossia i restanti € 60.000,00, sarebbe avvenuto entro la data del 30 aprile 2010 mediante finanziamento di una banca alla quale il promissario acquirente sarebbe ricorso;
-all'art. 7 veniva precisato che il rogito di trasferimento sarebbe dovuto avvenire “entro il termine del mese di aprile 2010”, con la precisazione racchiusa nel successivo art. 8 che, in caso di inadempimento, il contratto sarebbe stato suscettibile del rimedio di cui all'art. 2932 cod. civ., ossia oggetto di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto;
-all'ultimo cpv. dell'art. 9 veniva pattuita la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui, entro il mese di febbraio 2010, il promissario acquirente non avesse ottenuto “il mutuo per il pagamento del saldo”, con l'obbligo da parte del promittente venditore di restituire “le somme ricevute come caparra confirmatoria, senza alcun aggravio di spese”; -successivamente all'intervenuto pagamento della prima tranche del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, il 25.2.2010 invitava a fornirgli la Parte_1 Controparte_1
documentazione necessaria da sottoporre alla banca per l'ottenimento del mutuo;
-in data 2.3.2010 l rispondeva di aver consegnato alla controparte in precedenza CP_1
la documentazione richiesta e, nel contempo, comunicandogli di trovarsi nell'impossibilità di ottemperare alle obbligazioni concordate nel preliminare a causa di sopravvenienze non previste, successive alla stipula del compromesso (rappresentate da un giudizio che contrapponeva tale all'Avv. , fratello CP_2 Per_1
del notaio designato da entrambe le parti nel preliminare per il rogito dell'atto pubblico di trasferimento), che impedivano il contratto definitivo di compravendita, dichiarandosi pronto a restituire la somma di € 30.000,00 ricevuta a titolo di acconto;
-in data 11.3.2010 l'attore richiedeva in restituzione il doppio della somma di euro
30.000,00 consegnata alla controparte senza alcun esito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , contestando l'ammissibilità Controparte_1
della domanda e il suo fondamento nel merito. In definitiva, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda di controparte e risolversi il contratto per l'inadempimento del promissario acquirente all'obbligo di stipulare il definitivo con vittoria delle spese di giudizio. Concessa l'ingiunzione di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. ed esaurita l'istruttoria, le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza ex art 190 con i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2180/2017, pubblicata in data 30/06/2017 e notificata in data
4/09/2017, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “rigetta le domande attoree;
rigetta le domande riconvenzionali;
conferma l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. resa dal dott. l'8/6/2012; compensa le spese". Pt_2
Il Giudizio di appello.
Con atto notificato il 29.9.2017 proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di
Napoli, in riforma della sentenza impugnata: In rito a) dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile l'atto di appello;
- Nel merito a) affermare l'inadempimento contrattuale del convenuto o altra affermazione comunque idonea a Controparte_1
produrre il medesimo effetto;
b) affermare la legittimità del recesso dell'appellante per venir meno dell'interesse all'esecuzione del contratto per la mancata corrispondenza tra la destinazione dell'immobile indicata dall'appellato e quella risultante dal catasto e comunicata dall'ente comunale, nonché per l'oggettiva impossibilità all'esecuzione del preliminare avene ad oggetto un bene per la mancata regolarità urbanistica e, quindi, la conseguente inidoneità alla circolazione giuridica dell'immobile; c) affermare il diritto dell'appellante ad ottenere, ex art. 1385 comma
2 c.c., la somma di euro 30.000,00, oltre gli interessi legali avendo già ricevuto, non spontaneamente, ma solo su ordine del giudice la somma di euro 30.000,00 consegnata al momento della stipula del preliminare;
d) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali maturati dal 03/08/2009 alla data della restituzione dell'ottemperanza all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. avvenuta in data 03/07/2012; - accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado impugnata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite per la motivazione suesposta;
- per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze legali di primo grado;
- per l'effetto, condannare altresì alle spese e compensi professionali per il secondo grado di giudizio”.
L'appellante fondava la propria impugnazione sulla base dei motivi di seguito sinteticamente illustrati.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza per violazione di legge e per una errata ricostruzione, in fatto e in diritto, della vicenda controversa. In particolare, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma: “ciò detto non è stato provato da parte attrice l'inadempimento del convenuto che ha inviato atto di recesso in atti e non contestato. Il convenuto, arch. ha esercitato il diritto di CP_3
recesso a cui è seguita una adesione da parte dell'attore, sempre documentalmente e non contestata dalle parti” e nella parte in cui si legge: “la caparra confirmatoria è stata legata alla mancanza di erogazione del mutuo per il pagamento del residuo del prezzo, circostanza non provata dalla parte attrice che, anzi, accetta il recesso avanzato dal promittente venditore e richiedendo unicamente il pagamento del doppio dell'acconto versato. Deve pertanto accertarsi un mutuo assenso su un recesso avanzato da parte venditrice provato documentalmente dalle missive in atti e mai contestate dalle parti stesse. Ed ancora proseguendo “... la caparra è volta a garantire
l'esecuzione del contratto, venendo incamerata solo in caso di inadempimento della controparte ... non essendo stata provata l'unica fattispecie legata alla caparra, deve ritenersi inapplicabile ed inefficace al mutuo recesso operato dalle parti…anche la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata non avendo provato
l'inadempimento di controparte”.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione prodotta in giudizio da cui si desumerebbe inequivocabilmente la prova della gravità dell'inadempimento del promittente venditore ai fini del legittimo esercizio del recesso del promissario acquirente con restituzione del doppio della caparra versata. Il giudice avrebbe dovuto valutare il venir meno dell'interesse per il promissario acquirente all'esecuzione del contratto in quanto il bene promesso in vendita era risultato totalmente difforme dal permesso a costruire, non in regola dal punto di vista urbanistico e inidoneo alla circolazione giuridica. Sempre secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la scoperta, in prossimità della scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo, della mancata corrispondenza tra la destinazione abitativa dell'immobile indicata dal promittente venditore rispetto a quella risultante dal catasto (foglio 12 p.lla 157 sub 5 c/2 con attuale destinazione deposito/cantina/garage) e l'impossibilità del cambio di destinazione d'uso (da garage/cantina ad abitativo) per la presenza di molteplici vincoli edilizi come inequivocabilmente emergenti nella prima fase di giudizio. Inoltre, l'appellante evidenziava che la controparte sarebbe stata ben a conoscenza, prima della stipula del preliminare (e non dopo come falsamente asserito dall'odierno appellato nella missiva del 02/03/2009), della pendenza della lite giudiziaria tra l'Avv. Andrea D'Aquino e
(vero proprietario) per abusi realizzati sull'immobile oggetto del CP_2
preliminare dedotto in giudizio.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava che il primo giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1219 e 1224 c.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta degli interessi legali maturati sulla somma di euro
30.000,00 dalla data della domanda alla data del 02.07.2012, data quest'ultima di pagamento in ottemperanza all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c..
Con altro motivo, l'appellante censurava la violazione dell'art. 92 cpc per avere il giudice interamente compensate le spese di lite, nonostante la pronuncia in corso di causa dell'ordinanza di ingiunzione di somme non contestate, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare anche la condotta dell'appellato, il quale si dichiarava, nel mese di marzo 2010, solo apparentemente disponibile a restituire la suddetta somma, ma di fatto costringendo l'appellante a ricorrere al giudice per ottenerla effettivamente, da maggiorarsi con gli interessi legali.
Pertanto, avrebbe dovuto disporre la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio di causalità di cui la soccombenza costituisce specificazione oppure, anche nel caso di soccombenza reciproca, il giudice avrebbe dovuto compensare, solo parzialmente, le spese tra le parti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato evidenziando Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. In particolare, evidenziava che la somma di euro 30.000,00 era stata corrisposta a titolo di acconto e non di caparra confirmatoria in quanto all'art
3 del preliminare non vi era alcuna menzione della caparra confirmatoria e la funzione penitentialis non si rinveniva alla luce del dettato dell'art 9 del medesimo contratto.
Sosteneva la correttezza della sentenza laddove il primo Giudice aveva accertato che la caparra confirmatoria era stata prevista dalle parti solo con riguardo alla mancata erogazione del mutuo per il pagamento del residuo prezzo. Inoltre, evidenziava la pretestuosità del sollecito inoltrato dal al promittente venditore al fine Pt_1
dell'ottenimento della documentazione utile alla pratica di concessione del mutuo in quanto non solo risalente al 25 febbraio 2010, ossia a tre giorni dalla fine del febbraio del 2010, ma anche relativa a documentazione già in possesso del promissario acquirente. Quanto agli ulteriori motivi di gravame, tra i quali l'aver promesso in vendita un immobile privo della licenza abitativa, l'appellato sosteneva che essi sarebbero rimasti del tutto assorbiti dalle superiori considerazioni svolte. Riteneva infondato anche il motivo di appello sugli interessi legali in base al richiamo all'art
1284 c.c., nonchè l'ultimo motivo sulla compensazione delle spese di primo grado in base alla effettiva soccombenza reciproca delle parti.
L'appellato spiegava le seguenti testuali conclusioni: “1) rigettare integralmente
l'appello e ogni domanda con esso proposta per sua inammissibilità e, comunque, per infondatezza sia in fatto che in diritto sulla base delle eccezioni e considerazioni meglio precisate nel presente atto;
2) con ogni e qualsiasi statuizione confermare che la somma di € 30.000,00 versata dal sig. al sig. va Parte_1 Controparte_1
qualificata come acconto sul prezzo di vendita dell'immobile tema della lite e che, per
l'effetto, l'appellante non ha diritto alla restituzione del doppio della caparra. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Precisate le definitive conclusioni, la causa veniva introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
I Motivi della decisione.
1.Preliminarmente, si osserva che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello è certamente possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito illustrate. Innanzitutto, occorre rilevare che l'art 1 del contratto preliminare dedotto in giudizio così stabilisce: “il sottoscritto assume l'obbligo di vendere e trasferire Controparte_1
all'altro sottoscritto che promette di acquistare per sé stesso e/o per Parte_1
persona da nominare entro la data di stipula dell'atto pubblico la seguente consistenza immobiliare sita nel Comune di Boscoreale, con accesso da Traversa privata che si diparte dalla via Emanuele Cirillo nr. 78 e precisamente: “appartamento al piano terra, avente ingresso dal cortile comune, composto da un soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e altra camera soppalcata, con terrazzo esclusivo sul lato nord e altro terrazzino sul lato sud, con cantinola posta nel piano interrato con ingresso a sinistra da chi smonta dalle scale e con posto auto, con ingresso dal cortile comune individuato con il colore giallo nella planimetria allegata sotto la lettera C mentre sotto la lettera A si alliga la planimetria dell'appartamento in oggetto;
sotto la lettera A1 la planimetria della camera soppalcata e sotto la lettera B la planimetria del vano cantina in oggetto Si precisa che al momento della stipula dell'atto pubblico di adempimento del presente preliminare di vendita si procederà all'esatta identificazione catastale della consistenza oggetto della premessa promessa di vendita”.
Alla luce della lettera del predetto articolo è evidente la destinazione abitativa dell'immobile promesso in vendita dall'Arch non solo perchè Controparte_1
individuato espressamente come “appartamento”, ma anche per la precisa descrizione della sua consistenza e composizione comprensiva di “soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e altra camera soppalcata…”.
Ciò posto, non può non ritenersi giustificato il recesso esercitato dal sul Pt_1
presupposto dell'inadempimento della controparte sicuramente di non scarsa importanza in ordine alla diversa e incontestata destinazione dell'immobile in questione quale “cantina/garage” sul piano amministrativo rispetto a quella di
“abitazione” considerata dalle parti nell'addivenire alla stipula del preliminare de quo, avendo il promissario acquirente interesse fondamentale ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico -sociale nonché a soddisfare i bisogni che hanno indotto la stessa parte al futuro definitivo acquisto, cioè l'uso e la fruibilità abitativa e la commerciabilità di un appartamento. Dunque, deve considerarsi del tutto elisa l'utilità del contratto in considerazione della diversa destinazione dell'immobile in oggetto rispetto all'assetto di interessi e all'economia complessiva del contratto preliminare.
Del resto, l'Arch non ha offerto in giudizio alcuna alternativa ricostruzione CP_1
della vicenda e, in particolare, nulla ha replicato in ordine alla reale destinazione d'uso del bene come risultante dal certificato rilasciato al dal Comune di Boscoreale Pt_1
che attestava l'esistenza di un titolo edilizio per la sola ricostruzione di un garage e un deposito con sottoscala.
Inoltre, va osservato che, con la missiva del 02.03.2010, in atti, l'Arch si CP_1
limitava genericamente- in particolare, senza riferimento ad alcuna circostanza concreta modale e temporale (e, comunque, senza darne alcuna dimostrazione)-, a riferire di aver già fatto consegna al della documentazione relativa al permesso Pt_1
a costruire ex lege 219/81, aggiungendo tuttavia di essere impossibilitato a concludere il definitivo per “la pendenza di una lite giudiziaria sorta tra il promittente,
[...]
e l'Avv Andrea D'Aquino, proprietario di altra proprietà immobiliare sita CP_2
nel medesimo compendio e relativo a pretesi abusi edilizi che sarebbero stati effettuati dal . CP_2
La predetta missiva a firma dell' dà inequivocabilmente conto del suo rifiuto CP_1
di collaborare e di procedere nella prospettiva di concludere il definitivo proprio sulla base di una situazione controversa, portata già in giudizio da terzi, in ordine all'abusività dell'immobile promesso in vendita da imputarsi al suo proprietario.
Deve ora passarsi all'esame della questione relativa all'individuazione del titolo in base al quale il consegnava alla controparte la somma di euro 30.000,00, ai sensi Pt_1
dell'art 3 del citato preliminare.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellato, la predetta somma versata dal promissario acquirente in via anticipata rispetto alla stipula del definitivo deve essere qualificata quale caparra confirmatoria. Del resto, anche il Giudice di primo grado accede a detta qualificazione ma erroneamente ne circoscrive l'operatività alla sola ipotesi di mancata erogazione del mutuo sulla base di una interpretazione incoerente e frammentaria del testo contrattuale. Infatti, il primo Giudice ritiene: “… è chiaro che la caparra confirmatoria
è stata legata alla mancanza di erogazione del mutuo per il pagamento del residuo del prezzo ……”. Tuttavia, ad un attento e puntuale esame del contratto si evince che le parti hanno pattuito che il promittente acquirente non debba corrispondere la caparra confirmatoria proprio in un caso specifico dalle stesse parti descritto, ossia quello in cui il promissario acquirente non ottenga il mutuo per l'acquisto dell'immobile, ai sensi dell'art 9 del contratto de quo. Dunque, è sulla base del predetto articolo che emerge chiaramente la funzione confirmatoria che le parti hanno voluto attribuire alla dazione delle somme in anticipo rispetto al definitivo. Sul punto, anche la Suprema Corte ha osservato che qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione
“caparra confirmatoria”, la dazione della somma deve ritenersi avvenuta a tale titolo, in consonanza con l'elemento interpretativo letterale fornito dalla specifica qualificazione contrattuale, potendo, al di là delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, la ricerca della comune volontà essere diversamente consentita soltanto in presenza di altri elementi interpretativi, non sussistenti nella specie, quali circostanze e situazioni all'uopo utilizzabili di segno diverso, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione (Cass. civ., n. 28573/2013 Cass n. 9478/1991).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi legittimo il recesso esercitato dall'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art 1385 cc, con conseguente diritto della stessa parte ad ottenere il doppio della caparra versata e, per l'effetto, l'appellato deve essere condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di euro 30.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, nonché agli interessi legali sulla somma di euro 30.000,00 di cui all'ordinanza ex art 186 bis cpc dalla domanda giudiziale alla data del suo pagamento intervenuto il
03.07.2012.
Le spese del giudizio
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado, che vanno poste a carico dell'odierno appellato in favore dell'appellante, stante l'integrale soccombenza dell'appellato. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014
e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa di primo grado e di secondo grado e tenuto conto della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate, con attribuzione al procuratore dell'odierna parte appellante per dichiarazione di fatto anticipo e di mancata riscossione degli onorari.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, accerta la legittimità del recesso esercitato dall'appellante e, per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellato, dell'ulteriore somma di euro 30.000,00, oltre agli interessi legali sulla predetta somma dalla domanda sino al soddisfo e oltre agli interessi legali dalla domanda alla data del
03.07.2012 sulla somma di euro 30.000,00 di cui all'ordinanza ex art 186 bis cpc;
b) Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 368,20 per esborsi e in euro 9.142,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 804,00 per esborsi e in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre sulle predette spese il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese del doppio grado all'Avv. Paolina
Gentile per dichiarazione di esserne antistataria. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo