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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12121 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 14676 2023
la società , in Parte_1 persona del a e P.IVA_1 difesa per procura dall'avv. Daniele RUS ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo;
parte attrice
e la società (c.f. ), in persona del rappresentante CP_1 P.IVA_2 legale p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Vincenzo PANSINI e dall'avv. Rossana VELARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte opposta avente ad oggetto: contratto di franchising
attrice Parte_1
(note 26/1
[...]
si chiede di accertare e dichiarare infondata la pretesa di CP_1 sull'escussione della fideiussione bancaria n. FDI 260149/19, per qualsiasi inadempimento o responsabilità da parte di - di Controparte_2 condannare al pagamento delle spese processuali, oltre agli CP_1 accessori di l
conclusioni della parte convenuta (memoria 13/10/2025 e CP_1 comparsa di costituzione: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e, comunque, fissare l'udienza di comparizione nel rispetto dei termi ll'art. 163 bis cod. proc. civ., per evitare decadenze a carico di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di CP_1 citazione per le ragio te;
per l'effetto, ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 5, cod. proc. civ.; ancora in via preliminare;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per le considerazioni formulate;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree per tutte le ragioni illustrate;
per l'effetto, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande di controparte per tutto quanto evidenziato;
in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
atto di citazione depositato il 30 , la s CP_2 in giudizio la società e la
[...] CP_1 Controparte_3
allegando:
[...]
▪ di avere stipulato u di affiliazione commerciale l'8 ottobre 2019, con la società obbligandosi ad acquistare prodotti dalla CP_1 predetta e ottenend lità di usare il marchio e il know how della stessa, secondo le regole contrattuali;
▪ di avere, in adempi el contratto -e in particolare dell'art. 12 dello stesso- fornito alla la fideiussione bancaria n. FDI 260149/19 del CP_1
6/12/2019 della , a garanzia dello Controparte_3 scoperto medio ( rilasciata a prima richiesta (doc. 2) one bancaria era dell'importo di € 150.000;
▪ che la società con missiva del 31 marzo 2023, aveva CP_1 minacciato l'es ella fideiussione a seguito di presunti inadempimenti dell'attrice al contratto di affiliazione (rimozione arbitraria delle insegne di MD Discount, omissione dell'assortimento di prodotti necessari alla buona gestione del punto di vendita, diffusione di ubblicitario di operatori concorrenti, cessione dell'azienda a senza la preventiva comunicazione all'affiliante); CP_4
▪ ltà, l'attrice ha sempre adempiuto correttamente alle obbligazioni sulla stessa gravanti e che nell'anno precedente essa aveva corrisposto a favore della la somma di € 2.402.523,66 a CP_1 pagamento e saldo delle for rci e prodotti acquistati dal CEDI della : CP_1
▪ di av entato ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibire alla Banca il pagamento: il ricorso era stato rigettato dal Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2023.
Chiedeva, pertanto, l'attrice: ▪ di accertare e dichiarare l'inf ella richiesta di escussione della fideiussione da parte di CP_1
▪ comunque, qualora il pagamento fosse già avvenuto, di accertare l'inesistenza del diritto alla rivalsa da parte della banca;
Con decreto del 3/11/2023, il GI, ex art. 171-bis, comma 2, c.p.c., ordina la rinnovazione della notifica della citazione, nel rispetto dei termini di comparizione ex art 163 bis cp.c. nei confronti della banca convenuta e invitava parte ricorrente a depositare in giudizio documenti da cui risultasse l'indirizzo di posta certificata della convenuta MD. I documenti venivano depositati l'otto novembre 2023. omparsa depositata il 13/11/2023, si costituiva la società
[...] la quale: CP_1
▪ eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione e la nullità dell'atto stesso, per violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 4, cod. proc.,
▪ eccepiva l'inammissibilità delle domande per contrasto con provvedimenti cautelari non reclamati;
▪ nel merito, allegava:
• che la aveva tenuto condotte gravemente inadempienti Parte_1 al con zione, in particolare mediante:
la rimozione delle insegne di la vendita di prodotti non acquistati dalla rete;
il mancato assortimento minimo;
la diffusione di pubblicità di aziende concorrenti;
la cessione dell'azienda ad altro soggetto, la società CP_4 senza la preventiva comunicazione all'affiliante;
• che la fideiussione prestata ha natura indennitaria (fideiussio inde atis), sicché il garante deve pagare “a prima richiesta” senza che provi l'inadempimento, gravando e che l'onere della prova con spetta al garante.
▪ Chiedeva, pertanto, la società convenuta, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande della parte attrice.
Con memoria depositata il 28 novembre 2023, l'attrice depositava atto di rinuncia alla domanda nei confronti della , Controparte_3 ritualmente firmata dal legale rappresentante d
Con provvedimento reso all'udienza del 12 Aprile 2024, il G.I. ammetteva i mezzi di prova orali, indi si dava corso all'istruttoria.
1 febbraio 2025, veniva senti franchising manager per Testimone_1 Controparte_5 er MD SPA, il quale riferiva;
[...] ▪ che aveva rimosso le insegne di MD, come dal teste Parte_1 stes n un suo verbale1 all'esito di tre verifi aio e marzo 2023), corredato da fotografie; altresì, che Pt_1
aveva commercializzato prodotti non acquistati dalla
[...]
e palesato dalle fotografie di cui al documento 8 della convenuta);
▪ che, parimenti l'attrice aveva omesso di garantire un assortimento e una quantità di prodotti necessari alla buona gestione;
altresì, che la predetta aveva diffuso materiale pubblicitario di operatori concorrenti, come dal teste documentato fotografando il volantino (prodotto dalla convenuta al documento 10) relativo ad un'azienda diversa dalla affiliante;
▪ che l'attrice aveva ceduto l'azienda alla società come CP_4 verificato grazie ad uno scontrino, rilasciato a seg quisto o il punto vendita e riportante la ragione sociale della società
CP_6
Inoltre, il 1° ottobre 2024, veniva interrogato sentante della società attri quale, in sintesi ammetteva che aveva rimosso Parte_1 le insegne di che esse furono t el locale non vi era più la se e che di questa situazione era stato informato Parte_1 il responsabile di 018. Affermava, poi, che i lo stati effettuate le ispezioni di non erano più occupati da . Parte_1
Asseriva, infine, che egli all'ep del contratto di cessione d' luglio 2022, non era amministratore né socio.
Infine, con provvedimento reso all'udienza dell'11/02/2025, le parti venivano state invitate a depositare note scritte entro la data del 12/12/2025, in vista del trattenimento in decisione e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. orie (la parte attrice
[...]
solo le note replic Parte_1 data 13/10/2025, 12/11/2025 e 27/11/2025) e, CP_1 con provvedime 2/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda dell'attrice deve essere integralmente respinta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente devono essere tuttavia esaminate le eccezioni di rito.
Nullità della notifica dell'atto di della citazione La convenuta eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione, poiché effettuata alla parte personalmente e non al procuratore, nonostante la procura conferita per la fase cautelare fosse da intendersi estesa anche alla fase di merito. L'eccezione appare infondata: la procura è stata conferita con espresso riferimento al numero di RG n. 9381/2023 del procedimento cautelare, sicché l'attrice ritualmente procedeva alla notifica alla parte personalmente.
Nullità dell'atto di citazione
La convenuta eccepiva la nullità della nullità dell'atto di citazione, in quanto l'attrice avrebbe ripetuto pedissequamente la causa petendi e il petitum del ricorso cautelare, quest'ultimo, peraltro, incompatibile con la fase di merito, e quindi per violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 4, cod. proc. civ., mancando “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Anche tale eccezione appare infondata: valutando il contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, è possibile affermare che la controparte abbia potuto apprestare adeguate e puntuali difese, in ordine ad ogni questione dedotta in giudizio3.
Interesse ad agire.
Sussiste l'interesse sostanziale ad agire dell'attore in relazione alla domanda di accertamento negativo, come affermato nell'atto di citazione in funzione della proposizione di azione risarcitoria per abuso del diritto a seguito del comportamento abusivo o fraudolento del creditore. Tale afferm che dopo la rinuncia agli atti del giudizio Della
[...]
, inizialmente convenuta. Controparte_3
L'eccezione appare dunque infondata.
Nel merito, tuttavia, la domanda di accertamento proposto dall'attrice appare infondata e deve essere rigettata.
Deve ritenersi, in punto di fatto, che, grazie ai documenti prodotti dalla convenuta e alla precisa testimonianza d sia Testimone_1 possibile affermare, con chiarezza che ersi Parte_1 gravemente inadempiente rispetto alle obb te con il co zione4, il quale faceva obbligo alla stessa, nel punto vendita di CP_7
[...] - di vendere soltanto prodotti dell'affiliante, ivi compresi quelli dei reparti ortofrutta, salumeria e macelleria;
- di uniformarsi ai prezzi praticati dalla rete salvo le eccezioni CP_1 espressamente autorizzate;
- di avere sempre presente nel punto un assortimento e una quantità di prodotti necessari alla buona gestione del punto vendita;
- infine, di fare uso del materiale pubblicitario dell'affiliante.
Deve, poi, considerarsi:
- che la garanzia prestata dal Banco Popolare di Sondrio, -nel corpo dell'atto chiamata fideiussione5- si caratterizza per l'assunzione dell'impegn te della banca, di pagare la somma di € 150.000,00 al de garantirla nel caso di inadempimento CP_1 di delle obbligazioni assunte verso la stessa Controparte_2 CP_1
c azione;
- che essa, pertanto, si configura come garanzia atipica (cd. tis), perché la prestazion bitore principale
[...]
è infungibile e il creditore può pretendere d CP_2 CP_1 olare spa solo un inden somma di € 150,000,00), e dunque una prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (l'adempimento delle obbligazioni del contratto di affiliazione);
- che nel contratto con lo schema di fideiussione e nella fideiussione6 si legge che la banca si impegna irrevocabilmente a versare ad ogni CP_1
e qualsiasi somma fosse da questa richiesta in relazione al rapporto di affiliazione di cui sopra, sino alla concorrenza della somma di 150.000 €: essa dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., al beneficio della divisione di cui all'articolo 1946 c.c., alla facoltà di opporre eccezioni ai sensi dell'articolo 1945 c.c.; pertanto, si legge nell'atto, che la garanzia (fideiussio indemnitatis) deve intendersi rilasciata a prima richi onte obbligazione autonoma di garanzia, e che quindi la , quale fideiussore, CP_3 avrebbe d qualunque mome ice comunicazione scritta di in merito all'inadempimento del debitore principale, CP_1 provvede mediato pagamento dell'importo indicato come dovuto, senza necessità di dimostrazione alcuna e quindi rimossa ogni eccezione o riserva indipendentemente da qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
Non vi è dubbio, dunque, che si tratti di fidejussio indemnitatis, sulla base dell'interpretazione complessiva del complesso delle clausole del negozio. La in particolare, ha garantito non la prestazione primaria (cioè, CP_3
l'ese e del contratto di affiliazione e le connesse obbligazioni), bensì quella secondaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo indennitario, in quanto il fideiussore non era obbligato ad adempiere in luogo del debitore principale, essendo tenuto a rifondere il creditore degli oneri affrontati in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del debitore. In altri termini, la sua obbligazione non era quella di garantire in senso preventivo l'adempimento, bensì quella di assicurare, in chiave reintegratoria, il creditore privato della prestazione principale
Deve rammentarsi, in proposito, che la Corte di Cassazione riconduce le fattispecie così congegnate alla fideiussio indemnitatis "nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale (ciò che non costituirebbe di per sè ostacolo alla configurabilità di una fideiussione, avendo l'attuale art. 1938 c.c. posto termine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente codice con l'ammettere esplicitamente la legittimità della fideiussione "anche per un'obbligazione condizionale o futura"), ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento7
La garanzia restata dal Banco Popolare di Sondrio in favore di ha, CP_1 inoltre, ad oggetto tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, lo
“scoperto medio”. Per determinare il contenuto della fideiussione, viene fatto esplicito richiamo al contratto dell'8 ottobre 2019 (che recava lo schema della garanzia), sicché è evidente che la banca assume l'obbligo di indennizzare ogni inadempimento alle obbligazioni stabilite con il predetto contratto.
Nel caso di specie, deve, inoltre, sicuramente escludersi che la garanzia sia stata escussa in assenza del necessa cioè dell'inadempimento del principale, alle Controparte_2 obbligazioni assunte verso con il contrat urimi CP_1
e gravi inadempimenti, anzi, sono stati provati nel c a causa, con la produzione di documenti e con l'audizione del teste come già sopra Tes_1 illustrato.
SPESE DI LITE 7 Cass., Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione del valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 1276,00;
• per la fase introduttiva: € 814,00;
• per la fase di trattazione: € 2.835,00;
• per la fase decisionale: € 2.127,00;
• e così complessivamente € 7.052,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- preliminarmente, rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e della relativa notifica proposte dalla convenuta società CP_1
indi:
- rigetta accertamento proposta dall'attrice società Controparte_2
- condanna la società in pe Controparte_2 rappresentante legale lla società CP_1 spese di lite, liquidandole in € 7.052,00 per ono accessori come per legge.
Così deciso, a Napoli il 18/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 documento 6 convenuta 2 documento 6 convenuta 3 Cass. Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 4 documento 1 attrice 5 documento 2 citazione 6 documenti 1 e 2 attrice
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 14676 2023
la società , in Parte_1 persona del a e P.IVA_1 difesa per procura dall'avv. Daniele RUS ed elettivamente domiciliata nello studio del medesimo;
parte attrice
e la società (c.f. ), in persona del rappresentante CP_1 P.IVA_2 legale p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Vincenzo PANSINI e dall'avv. Rossana VELARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte opposta avente ad oggetto: contratto di franchising
attrice Parte_1
(note 26/1
[...]
si chiede di accertare e dichiarare infondata la pretesa di CP_1 sull'escussione della fideiussione bancaria n. FDI 260149/19, per qualsiasi inadempimento o responsabilità da parte di - di Controparte_2 condannare al pagamento delle spese processuali, oltre agli CP_1 accessori di l
conclusioni della parte convenuta (memoria 13/10/2025 e CP_1 comparsa di costituzione: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e, comunque, fissare l'udienza di comparizione nel rispetto dei termi ll'art. 163 bis cod. proc. civ., per evitare decadenze a carico di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di CP_1 citazione per le ragio te;
per l'effetto, ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 5, cod. proc. civ.; ancora in via preliminare;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per le considerazioni formulate;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree per tutte le ragioni illustrate;
per l'effetto, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande di controparte per tutto quanto evidenziato;
in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
atto di citazione depositato il 30 , la s CP_2 in giudizio la società e la
[...] CP_1 Controparte_3
allegando:
[...]
▪ di avere stipulato u di affiliazione commerciale l'8 ottobre 2019, con la società obbligandosi ad acquistare prodotti dalla CP_1 predetta e ottenend lità di usare il marchio e il know how della stessa, secondo le regole contrattuali;
▪ di avere, in adempi el contratto -e in particolare dell'art. 12 dello stesso- fornito alla la fideiussione bancaria n. FDI 260149/19 del CP_1
6/12/2019 della , a garanzia dello Controparte_3 scoperto medio ( rilasciata a prima richiesta (doc. 2) one bancaria era dell'importo di € 150.000;
▪ che la società con missiva del 31 marzo 2023, aveva CP_1 minacciato l'es ella fideiussione a seguito di presunti inadempimenti dell'attrice al contratto di affiliazione (rimozione arbitraria delle insegne di MD Discount, omissione dell'assortimento di prodotti necessari alla buona gestione del punto di vendita, diffusione di ubblicitario di operatori concorrenti, cessione dell'azienda a senza la preventiva comunicazione all'affiliante); CP_4
▪ ltà, l'attrice ha sempre adempiuto correttamente alle obbligazioni sulla stessa gravanti e che nell'anno precedente essa aveva corrisposto a favore della la somma di € 2.402.523,66 a CP_1 pagamento e saldo delle for rci e prodotti acquistati dal CEDI della : CP_1
▪ di av entato ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibire alla Banca il pagamento: il ricorso era stato rigettato dal Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2023.
Chiedeva, pertanto, l'attrice: ▪ di accertare e dichiarare l'inf ella richiesta di escussione della fideiussione da parte di CP_1
▪ comunque, qualora il pagamento fosse già avvenuto, di accertare l'inesistenza del diritto alla rivalsa da parte della banca;
Con decreto del 3/11/2023, il GI, ex art. 171-bis, comma 2, c.p.c., ordina la rinnovazione della notifica della citazione, nel rispetto dei termini di comparizione ex art 163 bis cp.c. nei confronti della banca convenuta e invitava parte ricorrente a depositare in giudizio documenti da cui risultasse l'indirizzo di posta certificata della convenuta MD. I documenti venivano depositati l'otto novembre 2023. omparsa depositata il 13/11/2023, si costituiva la società
[...] la quale: CP_1
▪ eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione e la nullità dell'atto stesso, per violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 4, cod. proc.,
▪ eccepiva l'inammissibilità delle domande per contrasto con provvedimenti cautelari non reclamati;
▪ nel merito, allegava:
• che la aveva tenuto condotte gravemente inadempienti Parte_1 al con zione, in particolare mediante:
la rimozione delle insegne di la vendita di prodotti non acquistati dalla rete;
il mancato assortimento minimo;
la diffusione di pubblicità di aziende concorrenti;
la cessione dell'azienda ad altro soggetto, la società CP_4 senza la preventiva comunicazione all'affiliante;
• che la fideiussione prestata ha natura indennitaria (fideiussio inde atis), sicché il garante deve pagare “a prima richiesta” senza che provi l'inadempimento, gravando e che l'onere della prova con spetta al garante.
▪ Chiedeva, pertanto, la società convenuta, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande della parte attrice.
Con memoria depositata il 28 novembre 2023, l'attrice depositava atto di rinuncia alla domanda nei confronti della , Controparte_3 ritualmente firmata dal legale rappresentante d
Con provvedimento reso all'udienza del 12 Aprile 2024, il G.I. ammetteva i mezzi di prova orali, indi si dava corso all'istruttoria.
1 febbraio 2025, veniva senti franchising manager per Testimone_1 Controparte_5 er MD SPA, il quale riferiva;
[...] ▪ che aveva rimosso le insegne di MD, come dal teste Parte_1 stes n un suo verbale1 all'esito di tre verifi aio e marzo 2023), corredato da fotografie; altresì, che Pt_1
aveva commercializzato prodotti non acquistati dalla
[...]
e palesato dalle fotografie di cui al documento 8 della convenuta);
▪ che, parimenti l'attrice aveva omesso di garantire un assortimento e una quantità di prodotti necessari alla buona gestione;
altresì, che la predetta aveva diffuso materiale pubblicitario di operatori concorrenti, come dal teste documentato fotografando il volantino (prodotto dalla convenuta al documento 10) relativo ad un'azienda diversa dalla affiliante;
▪ che l'attrice aveva ceduto l'azienda alla società come CP_4 verificato grazie ad uno scontrino, rilasciato a seg quisto o il punto vendita e riportante la ragione sociale della società
CP_6
Inoltre, il 1° ottobre 2024, veniva interrogato sentante della società attri quale, in sintesi ammetteva che aveva rimosso Parte_1 le insegne di che esse furono t el locale non vi era più la se e che di questa situazione era stato informato Parte_1 il responsabile di 018. Affermava, poi, che i lo stati effettuate le ispezioni di non erano più occupati da . Parte_1
Asseriva, infine, che egli all'ep del contratto di cessione d' luglio 2022, non era amministratore né socio.
Infine, con provvedimento reso all'udienza dell'11/02/2025, le parti venivano state invitate a depositare note scritte entro la data del 12/12/2025, in vista del trattenimento in decisione e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. orie (la parte attrice
[...]
solo le note replic Parte_1 data 13/10/2025, 12/11/2025 e 27/11/2025) e, CP_1 con provvedime 2/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda dell'attrice deve essere integralmente respinta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente devono essere tuttavia esaminate le eccezioni di rito.
Nullità della notifica dell'atto di della citazione La convenuta eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione, poiché effettuata alla parte personalmente e non al procuratore, nonostante la procura conferita per la fase cautelare fosse da intendersi estesa anche alla fase di merito. L'eccezione appare infondata: la procura è stata conferita con espresso riferimento al numero di RG n. 9381/2023 del procedimento cautelare, sicché l'attrice ritualmente procedeva alla notifica alla parte personalmente.
Nullità dell'atto di citazione
La convenuta eccepiva la nullità della nullità dell'atto di citazione, in quanto l'attrice avrebbe ripetuto pedissequamente la causa petendi e il petitum del ricorso cautelare, quest'ultimo, peraltro, incompatibile con la fase di merito, e quindi per violazione dell'art. 163, terzo comma, n. 4, cod. proc. civ., mancando “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Anche tale eccezione appare infondata: valutando il contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, è possibile affermare che la controparte abbia potuto apprestare adeguate e puntuali difese, in ordine ad ogni questione dedotta in giudizio3.
Interesse ad agire.
Sussiste l'interesse sostanziale ad agire dell'attore in relazione alla domanda di accertamento negativo, come affermato nell'atto di citazione in funzione della proposizione di azione risarcitoria per abuso del diritto a seguito del comportamento abusivo o fraudolento del creditore. Tale afferm che dopo la rinuncia agli atti del giudizio Della
[...]
, inizialmente convenuta. Controparte_3
L'eccezione appare dunque infondata.
Nel merito, tuttavia, la domanda di accertamento proposto dall'attrice appare infondata e deve essere rigettata.
Deve ritenersi, in punto di fatto, che, grazie ai documenti prodotti dalla convenuta e alla precisa testimonianza d sia Testimone_1 possibile affermare, con chiarezza che ersi Parte_1 gravemente inadempiente rispetto alle obb te con il co zione4, il quale faceva obbligo alla stessa, nel punto vendita di CP_7
[...] - di vendere soltanto prodotti dell'affiliante, ivi compresi quelli dei reparti ortofrutta, salumeria e macelleria;
- di uniformarsi ai prezzi praticati dalla rete salvo le eccezioni CP_1 espressamente autorizzate;
- di avere sempre presente nel punto un assortimento e una quantità di prodotti necessari alla buona gestione del punto vendita;
- infine, di fare uso del materiale pubblicitario dell'affiliante.
Deve, poi, considerarsi:
- che la garanzia prestata dal Banco Popolare di Sondrio, -nel corpo dell'atto chiamata fideiussione5- si caratterizza per l'assunzione dell'impegn te della banca, di pagare la somma di € 150.000,00 al de garantirla nel caso di inadempimento CP_1 di delle obbligazioni assunte verso la stessa Controparte_2 CP_1
c azione;
- che essa, pertanto, si configura come garanzia atipica (cd. tis), perché la prestazion bitore principale
[...]
è infungibile e il creditore può pretendere d CP_2 CP_1 olare spa solo un inden somma di € 150,000,00), e dunque una prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (l'adempimento delle obbligazioni del contratto di affiliazione);
- che nel contratto con lo schema di fideiussione e nella fideiussione6 si legge che la banca si impegna irrevocabilmente a versare ad ogni CP_1
e qualsiasi somma fosse da questa richiesta in relazione al rapporto di affiliazione di cui sopra, sino alla concorrenza della somma di 150.000 €: essa dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., al beneficio della divisione di cui all'articolo 1946 c.c., alla facoltà di opporre eccezioni ai sensi dell'articolo 1945 c.c.; pertanto, si legge nell'atto, che la garanzia (fideiussio indemnitatis) deve intendersi rilasciata a prima richi onte obbligazione autonoma di garanzia, e che quindi la , quale fideiussore, CP_3 avrebbe d qualunque mome ice comunicazione scritta di in merito all'inadempimento del debitore principale, CP_1 provvede mediato pagamento dell'importo indicato come dovuto, senza necessità di dimostrazione alcuna e quindi rimossa ogni eccezione o riserva indipendentemente da qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
Non vi è dubbio, dunque, che si tratti di fidejussio indemnitatis, sulla base dell'interpretazione complessiva del complesso delle clausole del negozio. La in particolare, ha garantito non la prestazione primaria (cioè, CP_3
l'ese e del contratto di affiliazione e le connesse obbligazioni), bensì quella secondaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo indennitario, in quanto il fideiussore non era obbligato ad adempiere in luogo del debitore principale, essendo tenuto a rifondere il creditore degli oneri affrontati in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del debitore. In altri termini, la sua obbligazione non era quella di garantire in senso preventivo l'adempimento, bensì quella di assicurare, in chiave reintegratoria, il creditore privato della prestazione principale
Deve rammentarsi, in proposito, che la Corte di Cassazione riconduce le fattispecie così congegnate alla fideiussio indemnitatis "nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale (ciò che non costituirebbe di per sè ostacolo alla configurabilità di una fideiussione, avendo l'attuale art. 1938 c.c. posto termine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente codice con l'ammettere esplicitamente la legittimità della fideiussione "anche per un'obbligazione condizionale o futura"), ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento7
La garanzia restata dal Banco Popolare di Sondrio in favore di ha, CP_1 inoltre, ad oggetto tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, lo
“scoperto medio”. Per determinare il contenuto della fideiussione, viene fatto esplicito richiamo al contratto dell'8 ottobre 2019 (che recava lo schema della garanzia), sicché è evidente che la banca assume l'obbligo di indennizzare ogni inadempimento alle obbligazioni stabilite con il predetto contratto.
Nel caso di specie, deve, inoltre, sicuramente escludersi che la garanzia sia stata escussa in assenza del necessa cioè dell'inadempimento del principale, alle Controparte_2 obbligazioni assunte verso con il contrat urimi CP_1
e gravi inadempimenti, anzi, sono stati provati nel c a causa, con la produzione di documenti e con l'audizione del teste come già sopra Tes_1 illustrato.
SPESE DI LITE 7 Cass., Sez. Un., 18/02/2010 n. 3947). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione del valore minimo dello scaglione di pertinenza (tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 1276,00;
• per la fase introduttiva: € 814,00;
• per la fase di trattazione: € 2.835,00;
• per la fase decisionale: € 2.127,00;
• e così complessivamente € 7.052,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- preliminarmente, rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e della relativa notifica proposte dalla convenuta società CP_1
indi:
- rigetta accertamento proposta dall'attrice società Controparte_2
- condanna la società in pe Controparte_2 rappresentante legale lla società CP_1 spese di lite, liquidandole in € 7.052,00 per ono accessori come per legge.
Così deciso, a Napoli il 18/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 documento 6 convenuta 2 documento 6 convenuta 3 Cass. Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 4 documento 1 attrice 5 documento 2 citazione 6 documenti 1 e 2 attrice