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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1787/2023
Oggi, 13/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to PIETRO PICCIRILLO, per delega dell'avv. ERIKA VILLANOVA, per l'
[...]
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga Controparte_1 decisa;
avv.to GIUSEPPE STELLATO, per delega dell'avv. ENRICO MATRONE, per
[...]
, il quale si riporta alle predisposte difese e chiede l'accoglimento Controparte_2 dell'appello.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1787/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 5126/2022 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato Controparte_2 in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Enrico Matrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla Via Giovanni XXIII, Cortile Cosenza, n.
1;
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Erika Villanova e dall'Avv. Yasmine Laachir, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla Via Vico II Ugolino, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Rossella De Angelis;
- APPELLATO -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
; CP_5
- APPELLATI CONTUMACI -
pagina 2 di 7 All'udienza celebrata in data 13.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. , asserito proprietario della Controparte_2 vettura “Alfa Romeo Giulietta” tg. EH506PY, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore l' onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 7.272,40 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in Scafati, in data 24.9.17, intorno alle ore 22:30.
Segnatamente, la difesa del sig. aveva sostenuto: che nel testé indicato frangente CP_2
l'autovettura di proprietà di quest'ultimo, mentre sarebbe stata intenta a percorrere, “ad andatura moderata e mantenendo regolarmente la destra”, via Berardinetti II, giunta all'altezza dell'intersezione con via Trentuno, sarebbe stata improvvisamente tamponata dall'automobile tg. BP4426CA, “di nazionalità bulgara”; che, per l'effetto del testé descritto impatto, la vettura del sig. sarebbe CP_2 stata proiettata in avanti, finendo per scontrarsi contro “il muro posto frontalmente rispetto alla sua direzione di marcia”; che, in conseguenza del sinistro de quo, l'automobile dell'allora attore avrebbe riportato “ingenti danni”, per la cui riparazione sarebbe occorso sborsare la somma di euro 7.272,40.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierno appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta colposa del conducente del veicolo “di nazionalità bulgara”; dall'altro, che la vettura attorea avrebbe subito apprezzabili danni alla carrozzeria.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.12.18, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure l' chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A Controparte_6 fondamento dell'invocata reiezione, la testé menzionata società aveva in limine eccepito la non integrità del contraddittorio, assumendo che l'attore avrebbe dovuto convenire in giudizio anche “il proprietario del veicolo ritenuto responsabile”, litisconsorte necessario ai sensi del dettato dell'art. 144 del codice delle assicurazioni private;
quanto al merito, aveva negato l'effettiva verificazione del sinistro, evidenziando “la totale assenza di danni sul veicolo straniero ritenuto responsabile, specialmente in corrispondenza della sua parte anteriore”; da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei danni operata nel corpo del libello introduttivo, sostenendo che il preventivo di spesa prodotto dal sig. non avrebbe potuto esser reputato idoneo a dar prova dei lamentati CP_2 pregiudizi.
pagina 3 di 7 All'udienza celebrata in data 26.3.19, l'originario attore aveva chiesto di essere autorizzato ad evocare in giudizio l'impresa , asserita proprietaria della vettura tamponante, ed il sig. CP_3
, utilizzatore all'epoca del sinistro del predetto veicolo in forza di un contratto di CP_5 noleggio.
Autorizzate tali chiamate in causa, erano stati escussi i due testi indicati dall'odierno istante;
successivamente, il primo giudicante aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 5126/22, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale la prova orale non avesse offerto “alcun convincente elemento atto a far ritenere provato il fatto storico”, nonché dell'assunto per il quale il nominato CTU non avesse potuto “esprimersi sul nesso eziologico tra la tipologia dei danni e la dinamica dell'incidente”, non avendo il nominato perito avuto modo di ispezionare la vettura attorea, in quanto già alienata a terzi.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo sostanzialmente in un CP_2 unico motivo di gravame, con il quale ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., deducendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie: segnatamente, ha sostenuto che i testi escussi nel corso dell'udienza del 20 luglio 2020 avrebbero “reso dichiarazioni precise, dettagliate, esaustive oltre che circonstanziate relativamente alla modalità dell'accadimento del fatto storico”; inoltre, ha evidenziato che il nominato CTU, lungi dall'aver negato la compatibilità causale tra i danni riscontrati e la prospettata dinamica dell'incidente, si sarebbe limitato a concludere di non poter “esprimere un giudizio sulla compatibilità stante l'assenza di entrambi i veicoli perché ceduti – l'autovettura dell'attore – o non pervenuti nonostante l'invito”.
Con comparsa di risposta depositata in data 4.7.23, si è costituito in giudizio l' Controparte_6
chiedendo il rigetto del proposto gravame. A suffragio della pretesa reiezione, la
[...] difesa del predetto appellato ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia.
All'esito dell'udienza tenuta in data 9.10.25, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia della CP_3
, della e di , che, pur se
[...] Controparte_4 CP_5 ritualmente evocati in giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Tanto atteso, il proposto gravame – pur prescindendo, in ossequio al principio della ragione più liquida, da qualsivoglia valutazione in ordine alle doglianze in cui si articola, nonché dallo scrutinio di ogni pagina 4 di 7 questione preliminare, alcune delle quali prima facie idonee a precludere l'accoglimento dello spiegato appello – non può che essere rigettato, non avendo il sig. dato prova di aver subito alcun CP_2 pregiudizio, giacché l'odierno istante, avendo alienato – come emerso nel corso della CTU espletata nell'ambito del giudizio di prime cure – la propria autovettura anteriormente all'introduzione del primo giudizio, avrebbe dovuto allegare e provare, onde fornire adeguata dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale, di aver provveduto a far riparare il proprio veicolo o, alternativamente, di averlo alienato ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato che la vettura avrebbe avuto ove il sinistro non fosse verificatosi.
A tal proposito, s'impone di rilevare che, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è onerato di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21140/07): infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
In relazione, poi, all'individuazione del pregiudizio, secondo la cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord.
n. 23123/23), il danno risarcibile deve essere determinato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere – come nel caso in esame – un valore complessivo minore nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile sia configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23, che, scrutinando una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponile a quella per cui è disputa, ha negato l'invocato risarcimento). pagina 5 di 7 Corollario della rammentata impostazione ermeneutica è quello per il quale, laddove il proprietario di un bene danneggiatosi in conseguenza di un fatto illecito lo alieni, un danno patrimoniale emergente può esser ravvisato se, anteriormente alla vendita, il proprietario abbia sostenuto dei costi per la riparazione del bene de quo o, alternativamente, se lo stesso sia stato alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenersi laddove il fatto illecito non fosse verificatosi.
Orbene, nel caso in esame, la circostanza (emersa soltanto nel corso dell'espletamento della CTU ricostruttiva disposta dal giudice di prime cure) per la quale il veicolo danneggiato fosse stato venduto non consente di ravvisare alcun pregiudizio in capo al sig. , tenuto conto che questi nel CP_2 giudizio di prime cure mai avesse allegato – né, a fortiori, dimostrato – di aver provveduto a riparare il proprio veicolo anteriormente alla vendita dello stesso né di averlo alienato ad un prezzo più esiguo rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove l'incidente per cui è disputa non fosse occorso.
Con specifico riguardo al primo profilo, l'originario attore, di là da non aver dedotto di aver provveduto a far riparare la propria vettura, non ha prodotto documentazione dalla quale possa inferirsi l'effettivo esborso di somme per il ripristino del proprio veicolo, tale non potendosi considerare il preventivo di spesa versato in atti.
Per quanto concerne l'eventuale minor realizzo derivato dalla vendita, il sig. non soltanto CP_2 mai ha dedotto durante il giudizio di prime cure – nel corso del quale ha sempre invocato la condanna delle convenute al pagamento della somma necessaria, secondo il prodotto preventivo di spesa, per la riparazione del veicolo – che il danno subito fosse sostanziatosi nell'aver alienato la propria vettura ad un prezzo più basso rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove il sinistro non si fosse verificato, ma nemmeno nel corpo dell'atto di appello ha sostenuto che il pregiudizio patito sarebbe consistito nell'aver conseguito dalla vendita del proprio veicolo un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza dell'evento dannoso per cui è disputa;
prezzo di vendita che, peraltro, mai è stato indicato dal predetto appellante, con la conseguenza che l'originario attore, pur essendone onerato, non ha fornito – almeno sino alla maturazione delle preclusioni istruttorie – il sottraendo (ossia il secondo termine della sottrazione da porre in essere onde valutare se il patrimonio del sig. CP_2 abbia effettivamente subito una diminuzione in conseguenza del sinistro stradale per cui è disputa) e, quindi, gli elementi necessari a dar prova di un eventuale pregiudizio.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto gravame non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del sig. . CP_2
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. rigetta il proposto appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla per le spese in relazione alla posizione degli appellati contumaci;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 13.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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