CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1292/2023, promossa da:
(c.f. , in persona del NT P.IVA_1
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
Appellante- Appellata in via incidentale
CONTRO
(c.f. NTroparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia P.IVA_2
Catalucci e Francesco Valentini, in forza di procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
Appellata
E nei confronti di
, (c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale NTroparte_3 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Valeri e Mario Battaglia dell'Avvocatura
Regionale;
Appellata – Appellante in via incidentale
Nonché contro , in persona del legale NTroparte_4 rapp.te p.t., (c.f. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_3 dello Stato di L'Aquila;
Appellato, chiamato in primo grado
, in NTroparte_5 persona del legale rapp.te p.t., (c.f. rappresentato e difeso ex lege P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
Appellato, chiamato in causa in primo grado
OGGETTO: APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
L'AQUILA N. 700/2023, pubblicata in data 15.11.2023.
Conclusioni delle parti:
Per “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni NT contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame:
1) In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., sia in ragione dei profili di manifesta fondatezza dei motivi di appello proposti, sia in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
e, conseguentemente, dichiarare inammissibili le NT domande tutte proposte nel presente giudizio nei suoi confronti;
3) In ogni caso, nel merito, dichiarare inammissibili e, comunque, respingersi perché infondate le domande tutte proposte nel presente giudizio nei confronti della
[...]
NT
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per : “In ossequio al provvedimento del 09.07.2024 gli Avv.ti Silvia Catalucci e CP_2
Francesco Valentini precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione del 06.06.2024, insistendo per il rigetto dell'appello avversario e confermando integralmente la sentenza del Tribunale di L'Aquila. Con vittoria di spese ed onorari del grado, da distrarsi in favore dei Procuratori e Difensori dichiaratisi antistatari”
Per la : “Con provvedimento del 09.07.2024, la causa veniva rinviata alla NTroparte_3 udienza del 22.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, per la precisazione delle conclusioni, sostituendo detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., entro il termine perentorio coincidente con la data e l'ora suindicate ed assegnando alle parti termine di giorni sessanta, trenta e quindici, tutti decorrenti a ritroso rispetto all'udienza sopra indicata, per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con le presenti note, pertanto, la , contestando ogni istanza, eccezione, NTroparte_3 deduzione e conclusione avversaria si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e negli scritti difensivi siccome depositati, da intendersi qui interamente riportati e trascritti, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e 23,8%, quali oneri riflessi, in luogo del CPA
e dell'IVA, essendo difesa da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici”.
Per : “Per quanto l' - insiste CP_6 NTroparte_7 per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa da dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' medesimo, con rigetto in ogni caso di ogni CP_4 pretesa o domanda avanzata nei suoi confronti.
Si insiste pertanto, allo stato, per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
“In via principale, voglia la Corte di appello adita dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di , dichiarando, per l'effetto, inammissibile ed CP_6 CP_8 infondata ogni eventuale impugnativa sul punto. Nel merito, voglia la Corte di appello pronunciarsi secondo giustizia in merito all'appello principale della NT
dichiarando, invece, inammissibile oltre che infondato l'appello incidentale
[...] della per la ragioni meglio indicate in parte narrativa. NTroparte_3
Voglia, in ogni caso, la Corte di appello adita dichiarare inammissibili e, comunque, respingere, anche nel merito, perché infondate le domande tutte proposte in questa sede nei confronti dell' . NTroparte_4
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio” Per : “Per quanto l' CP_8 NTroparte_9
- insiste per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa da
[...] dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio medesimo, con rigetto in ogni caso di ogni pretesa o domanda avanzata nei suoi confronti.
Si insiste pertanto, allo stato, per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
“In via principale, voglia la Corte di appello adita dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di , dichiarando, per l'effetto, inammissibile ed CP_6 CP_8 infondata ogni eventuale impugnativa sul punto.
Nel merito, voglia la Corte di appello pronunciarsi secondo giustizia in merito all'appello principale della dichiarando, invece, inammissibile NT oltre che infondato l'appello incidentale della per la ragioni meglio indicate NTroparte_3 in parte narrativa.
Voglia, in ogni caso, la Corte di appello adita dichiarare inammissibili e, comunque, respingere, anche nel merito, perché infondate le domande tutte proposte in questa sede nei confronti dell' . NTroparte_5
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”
In fatto e in diritto
1. La sentenza appellata decidendo sull'azione promossa dalla
[...]
per brevità nel prosieguo, diretta a far dichiarare Parte_1 CP_2
e accertare l'esistenza in proprio favore del credito pari ad € 64.679,00 derivante dall'attività di assistenza alberghiera espletata in favore della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, con condanna in solido tra loro della e della NT
, accoglieva la domanda attorea previa dichiarazione di difetto di NTroparte_3 legittimazione passiva dell' e NT0 dell' NTroparte_9
NT 1.1 Si costituivano in giudizio sia la per brevità, NT eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la prescrizione del credito, sia la , anche questa invocando il proprio difetto di legittimazione NTroparte_3 passiva con contestuale chiamata in causa degli , e NT2 CP_6
NT
, al fine di vedere riconoscere in capo a queste, unitamente alla , la titolarità del CP_8 rapporto o di essere manlevata da queste in caso di condanna della stessa. CP_3
1.2 Si costituivano entrambi gli eccependo a loro volta il proprio difetto di CP_12 legittimazione passiva. 2. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale accoglieva la domanda dell'allora attrice nei termini di cui al punto 1. sulla base delle seguenti argomentazioni. NT 2.1 Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in considerazione del fatto che il credito azionato era di natura contrattuale derivante dalla Convenzione stipulata dalla con le associazioni di categoria e relativo a prestazioni NTroparte_3 erogate dopo il 6.04.2009 con interruzione del decorso della prescrizione a mezzo di richiesta di pagamento a questa inoltrata in data 3.03.2017 dalla allora attrice.
2.2 Il Giudice di prime cure rilevava la mancata contestazione da parte delle allora convenute NT dell'esistenza del credito, eccezione sollevata solo dalla ma svolta in maniera generica, ritenendo in ogni caso provato sia l'an sia il quantum delle prestazioni erogate, avendo
[...] prodotto sia la Convenzione stipulata dalla con le Associazioni di CP_2 NTroparte_3
Categoria, alla quale l'allora attrice aveva aderito, sia tutta la documentazione contabile relativa alle prenotazioni, alle conferme delle stesse inviate alla Protezione Civile, le ricevute fiscali e il pagamento parziale da parte della delle prestazioni alberghiere fornite fino CP_3 all'agosto 2012.
2.2 Il Tribunale proseguiva nell'escludere la legittimazione passiva in capo agli
[...]
e – in quanto soggetti intervenuti solo nella fase successiva alla CP_13 CP_8 cessazione dello stato di emergenza, dichiarata il 31.08.2012, con conseguente ripristino delle ordinarie competenze ex art. 114 Cost..
Nello specifico, il Giudice di prime cure rappresentava che gli erano stati CP_12 istituiti dall'art. 67 bis, comma 1, d.l. n. 83/2012, disposizione di legge che disponeva il passaggio delle competenze relative all'assistenza alla popolazione alle amministrazioni locali entro il 15 settembre 2012, prevedendo che le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione fosse versata ai Comuni, alle
Province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle ordinarie attribuzioni (pag. 4, ultimo capoverso sentenza), rilevando che gli non avevano alcuna competenza CP_12 nel periodo anteriore alla data di cessazione dello stato di emergenza, 31.08.2012, periodo al quale i crediti vantati si riferivano.
Il Tribunale escludeva, inoltre, che anche per il periodo successivo al 31.08.2012 gli
[...] fossero coinvolti in quanto non avevano sottoscritto un accordo con l'allora attrice né CP_12 erano stati individuati dall'art. 67 bis del d.l. n. 83/2012 quali soggetti tenuti al pagamento di siffatte prestazioni dal momento che il predetto articolo prevedeva quale compito a questi assegnato la ricostruzione e le attività di assistenza tecnica finalizzata alla ricostruzione, senza attribuzione di autonomo potere di spesa. Il Giudice di prime cure evidenziava che per il pagamento dei debiti maturati dopo la cessazione dello stato di emergenza si dovesse seguire la procedura ordinaria, come descritta nella nota del 29.01.2018 della Struttura di Missione allegata da , costituita da due fasi CP_6 ovvero: una prima ascendente mediante richiesta delle somme quantificata dai Comuni e inoltrata alla Struttura di Missione attraverso gli per presentarla al Cipe;
una CP_12 seconda discendente, in cui la somma assegnata dal Cipe viene quantificata a seguito di istruttoria dell' e della Struttura di Missione;
al termine delle istruttorie il Mef CP_6 provvede al trasferimento delle risorse economiche agli le quali provvedono al CP_12 trasferimento delle stesse agli enti attuatori – Comuni o loro delegati – ex art. 7 d.l. n. 34 del
31 gennaio 2013 (rectius d.l. del 26.04.13 n. 43).
2.3 Il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione passiva in capo alla NTroparte_3 sulla base: della Convenzione tra la e le Associazioni regionali di categoria;
NTroparte_3
l'avvenuta erogazione delle prestazioni tra il 2010 e il 2012.
A parere del Giudice di prime cure non potevano condividersi le argomentazioni svolte dalla a sostegno del proprio difetto di legittimazione passiva e fondate da una NTroparte_3 parte sul disposto dell'art. 7, c.V, del d.l. n. 43/2013 – con cui il pagamento degli oneri di assistenza, quantificati dal veniva trasferito agli per l'assegnazione CP_14 CP_12 agli enti attuatori – in quanto le prestazioni assistenziali erogate erano relative al periodo compreso tra il sisma e il 4.07.2012, per cui la normativa invocata dalla non poteva CP_3 trovare applicazione;
dall'altra parte, per il periodo antecedente (n.d.r. a quello della cessazione dello stato di emergenza) la aveva rilevato di aver agito quale struttura di CP_3 supporto al Commissario di Governo, ovvero al Presidente di Regione, assunto non condiviso dal Tribunale in quanto la Convenzione era stata sottoscritta dalla senza indicazione CP_3 dei soggetti istituzionali per i quali stava operando. NT 2.4 Da ultimo il Tribunale riteneva anche la legittimata passiva dal momento che il
Protocollo di intesa sulla base del quale era stata firmata la Convenzione, era stato sottoscritto anche dal Commissario delegato e in tale ultima veste il Presidente della Regione aveva NT operato utilizzando fondi governativi messi a disposizione dalla su una contabilità separata.
2.5 Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale escludeva la legittimazione passiva in capo agli dichiarava la legittimazione passiva della e della CP_12 NTroparte_3
con conseguente loro condanna in solido al pagamento NT di quanto richiesto oltre interessi ex d. lgs. 213/2002, con l'ulteriore condanna della CP_3 NT
, oltre alla refusione delle spese in solido con la in favore della
[...] CP_2 alla refusione delle spese in favore di entrambi gli . NT2
3. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha proposto appello principale la sulla base di due motivi, che si vanno a compendiare. NT
3.1 Erroneità della sentenza impugnata. Difetto di legittimazione passiva della
In ogni caso: infondatezza della domanda NT proposta nei suoi confronti. NT Con il primo articolato motivo, la contesta la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo alla ritenendo CP_1 erronee le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale sotto diversi profili.
- Parte appellante contesta la circostanza, posta a fondamento della riconosciuta legittimazione passiva, secondo la quale il Protocollo di Intesa, atto propedeutico alla
Convenzione, era stato sottoscritto dalla e dal ritenendo CP_3 NT5 rilevante l'ulteriore aspetto che il Presidente della aveva rivestito la carica NTroparte_3
NT di Commissario delegato operando con fondi pubblici messi a disposizione dalla . NT A parere della , la fonte negoziale dei servizi alberghieri prestati dalla appellata
[...] doveva ravvisarsi non nel Protocollo di Intesa ma nella delibera n. 547 del 2009 con la CP_2 quale la Giunta Regionale aveva approvato lo Schema di Convenzione relativa alla disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Categoria e la Regione Abruzzo - Dipartimento Protezione
Civile e Ambiente, dal momento che il Protocollo di Intesa aveva una funzione NT programmatica, Convenzione alla quale non avevano partecipato né la né il
Commissario delegato, come affermato indirettamente dal Giudice in relazione al riconoscimento della legittimazione passiva della . NTroparte_3
NT La prosegue nel contestare la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure afferma che il Protocollo di Intesa propedeutico alla Convenzione era stato sottoscritto, oltre che dalla dal Commissario delegato, ribadendo la natura programmatica del CP_3
Protocollo e che l'unica fonte dell'obbligazione era costituita dalla Convenzione, sottoscritta
a valle.
L'appellante principale contesta l'assunto contenuto in sentenza relativo alla circostanza che il
Presidente della Regione aveva rivestito la carica di Commissario delegato e in tale qualità aveva operato attraverso l'utilizzo di fondi messi a disposizione della Presidenza confluiti su una contabilità separata, tornando a evidenziare che la Convenzione era stata sottoscritta dalla senza indicazione di stare operando per altri soggetti. CP_3 Evidenzia, inoltre, che dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo non poteva residuare alcuna competenza in capo alla PCM e al Commissario delegato relativamente alle situazioni giuridiche non definite come quella del rapporto oggetto di causa.
Ripercorrendo la normativa emergenziale, l'appellante rappresenta come con l'OPCM n.
3833/2009 contenente i poteri relativi alla ricostruzione il Commissario delegato- Presidente della subentrasse a partire dal 1°.02.2010 al Commissario delegato- Capo NTroparte_3
Dipartimento della Protezione Civile;
l'OPCM n. 3753/2009 prevedeva il potere di individuare le strutture atte ad assicurare la sistemazione delle popolazione in capo alla
Presidente della e ai Sindaci con l'autorizzazione del NTroparte_3 NT6
a trasferire in capo a questi le necessarie risorse finanziare, con la
[...] conseguenza che la competenza esclusiva circa l'esecuzione delle attività necessarie alla ricostruzione apparteneva alla Abruzzo. CP_3
Evidenzia la PCM che a seguito della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in virtù dell'art. 67 bis D.L. n. 83/2012 si era statuito che le risorse giacenti sul conto del
Commissario delegato/Presidente fossero trasferite agli Enti ordinariamente NTroparte_3 competenti e, quindi, alla per quanto riguardava l'oggetto del giudizio. NTroparte_3
Rappresenta inoltre che con la cessazione delle Strutture Commissariali e con la chiusura della gestione stralcio si era verificata una successione a titolo universale nei rapporti pendenti in forza delle disposizioni normative l. 225/92, come modificato dal D.l. 59/2012, art. 67 bis
D.L. n. 82/2012. NT Ad ulteriore conferma del fenomeno successorio la invoca l'art. 1, c. 422, l. n. 147/2013
(poi abrogato e rifluito nell'art. 24 del D. Lgs n. 1/2018), secondo l'interpretazione data dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 8/2016, nonché dalla giurisprudenza richiamata in atti.
3.2 Erronea condanna della al pagamento delle NT spese di lite. NT Con tale ultimo motivo di appello, la invoca la riforma della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese di lite poste a suo carico stante l'estraneità della stessa nel giudizio di primo grado chiedendo, per converso, in virtù del principio di soccombenza che le stesse vengano poste in capo all'allora attrice, ivi comprese quelle di secondo grado.
4. Si è costituita la spiegando appello incidentale sulla base di tre motivi, NTroparte_3 che si vanno a compendiare.
4.1 In via incidentale, sull'estraneità della Abruzzo. CP_3
Facendo riferimento al quadro normativo emergenziale e post emergenziale, la CP_3 rappresenta che fino alla data del 31.08.2012 – cessazione dello stato di emergenza – in relazione alla domanda dell'attrice per l'alloggiamento alberghiero la competenza era da ravvisarsi in capo al Commissario Delegato alla Ricostruzione, quale organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a prescindere dal fatto che il ruolo fosse rivestito dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile o dal Presidente della , derivandone la NTroparte_3 circostanza che la operava non quale ente territoriale ma come soggetto a NTroparte_3 supporto del Commissario delegato e, a riprova di ciò, evidenzia che la gestione finanziaria- le risorse economiche- non andavano a gravare sul bilancio regionale ma erano oggetto di contabilità separata tant'è che il Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie territoriali a fronte dell'invio delle fatture da saldare fino al 31.08.2012 autorizzava il trasferimento della somma necessaria in favore della a valere sulla contabilità CP_3 separata, somma insufficiente a coprire tutte le pendenze.
Rappresenta la che nel periodo successivo alla cessazione dello stato di emergenza CP_3 questa era rimasta estranea alla successiva governance in quanto:
- con OPCM n. 4013 del 23.03.2012 veniva disposta la soppressione della SGE con trasferimento delle funzioni da questa esercitate e delle risorse finanziare alla Struttura di
Missione;
- con la cessazione dello stato di emergenza veniva disposto il trasferimento delle competenze alle amministrazioni locali entro il 15 settembre 2012 e che le residue disponibilità finanziarie in capo al Commissario delegato fossero trasferite ai Comuni e alle Province e agli enti attuatori, secondo le ordinarie attribuzioni;
- la copertura finanziaria era sempre garantita da fonti statali assegnati al Cipe;
- le procedure di assegnazione e l'utilizzo delle risorse avveniva secondo il meccanismo di cui all'art. 7, comma 5, d.l. n. 43/2013 (con trasferimento in capo agli URS delle risorse necessarie per il pagamento oneri di assistenza alla popolazione);
- A partire dal 01.09.2012 la aveva perduto ogni competenza. NTroparte_3
4.2 In via incidentale, sulla legittimazione passiva della NT
e degli e degli enti ordinariamente preposti.
[...] NT2
La Regione contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha riconosciuto il difetto Parte di legittimazione degli in quanto, a suo parere, ribadita la legittimazione passiva della NT
attraverso la Struttura di Missione quale soggetto tenuto all'erogazione dei fondi, gli Parte
erano i soggetti tenuti a assegnare le risorse agli enti attuatori.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante in via incidentale evidenzia che con Parte delibera n. 809/2016, comunicata sia alla Struttura di Missione sia agli , previa revoca Parte delle delibera n. 79/2013, la aveva disposto il trasferimento agli , o in alternativa CP_3 alle amministrazioni comunali, di tutte le attività relative all'assistenza alberghiera tanto che Parte la Struttura di Missione nel 2017 aveva richiesto agli l'individuazione di tutte le risorse per la fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, insufficienza che era già stata Parte rilevata dalla ma che, in assenza di risposte da parte degli , aveva provveduto a CP_3 quantificare.
A parere della la richiesta di pagamento avanzata dall'appellata avrebbe CP_3 CP_2
Parte dovuto essere indirizzata agli o alle Amministrazioni Comunali con provvista statale.
Prosegue l'appellante in via incidentale che le fatture emesse fino ad agosto 2012 erano state tutte saldate, mentre per quelle successive a tale data queste avrebbero dovuto essere intestate Parte agli o alle Amministrazioni comunali di riferimento.
4.3 In via incidentale, sul pagamento delle spese di lite.
La chiede la riforma della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese di CP_3
NT lite del primo grado di giudizio poste a suo carico in solido con la stante la sua estraneità ai fatti di causa. NT 5. Si è costituita contestando nel merito l'appello proposto dalla , CP_2 chiedendone il rigetto.
6. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio l' NTroparte_7
e l'
[...] NT7
– i quali, con difese pressocché analoghe, eccepiscono il passaggio in giudicato
[...] della sentenza di primo grado in relazione alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dei predetti Uffici, avendo prestato acquiescenza sul punto essendosi CP_2
NT limitata a invocare il rigetto dell'appello proposto dalla , e contestando l'appello incidentale proposto dalla . NTroparte_3
7. All'udienza del 22.04.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato del 22.04.2025, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nuova formulazione.
*******
6.1 Passando alla disamina del merito dell'appello principale svolto dalla
[...]
l o stesso è fondato e merita accoglimento. NT
6.2 Si ritiene di dover procedere preliminarmente, alla luce delle domande svolte da tutte le parti in giudizio, alla contestualizzazione sotto il profilo temporale del petitum, fermo restando che nessuna contestazione è stata mossa alla sentenza impugnata circa l'avvenuto riconoscimento sia dell'an sia del quantum delle prestazioni alberghiere erogate da
[...] in favore della popolazione colpita dal sisma del 6.04.2009. CP_2
Tale precisazione si rende necessaria in considerazione della diversa normativa da applicare alla fattispecie in oggetto a seconda che il credito vantato dalla Struttura di accoglienza rientri o meno nella fase emergenziale o sia da inquadrarsi nella fase concomitante o successiva alla cessazione dello stato di emergenza avvenuta in data 30.08.2012, inquadramento temporale che implica risvolti diversi in punto di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio.
La Corte ritiene, alla luce della documentazione versata in atti – docc. nn. 8, 9 e 11, fascicolo di primo grado - che il credito reclamato dall'Istituto di accoglienza è da riferire CP_2
a prestazioni svolte in epoca successiva alla cessazione dello stato di emergenza, come si evince dalla prima ricevuta fiscale – doc. n. 9 – riferita a prestazioni periodo “1° settembre /
30 settembre 2012”, rimanendo non contestato che le prestazioni assistenziali erogate nel periodo emergenziale sono state saldate.
6.3 Data questa precisazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure il quale ha considerato il credito vantato riferito a prestazioni elargite durante il periodo emergenziale, appare necessario esaminare cosa ha comportato la cessazione dello stato di emergenza a livello di redistribuzione delle competenze nella gestione delle attività in materia alberghiera e della gestione delle relative risorse economiche alla luce della normativa di NT riferimento in relazione allo specifico motivo di appello formulato dalla in punto di proprio difetto di legittimazione passiva.
6.4 Con d.l. n. 83/2012 all'art. 67 bis, comma 1, veniva dichiarata la cessazione dello stato di emergenza a far data dal 31 agosto 2012 prevedendosi al comma 4° “Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre
2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza della ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti dai contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché modalità
(…)”, mentre il successivo comma 5, per la parte che qui interessa, prevede: “Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versati ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale”.
L'art. 67 ter del medesimo decreto legge al comma 1 prevede: “A decorrere dal 16 settembre
2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente (..)”; con il secondo comma sono costituiti i due per la ricostruzione (di cui si dirà nel prosieguo). CP_12
Con DPCM del 10.10.1012, viene individuato il soggetto titolare della Gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281 nel Capo Dipartimento dello Sviluppo, gestione successivamente prorogata fino al 28.02.2013 (come evincibile dalla delibera n. 79/2013). NTroparte_3
Con Delibera delle Giunta Regionale della Reg. Abruzzo n. 79 del 7.02.2013, premettendo che “VISTO il decreto n. 34 del 31 gennaio 2013 del funzionario delegato della gestione stralcio della c.s. n. 5281, già intestato al Commissario delegato per la ricostruzione –
Presidente della , con il quale si assegna alla la somma NTroparte_3 NTroparte_3 complessiva di e 13.622.795,57 al fine di effettuare i pagamenti degli oneri di assistenza alberghiera ex OPCM 3753, 3754, 3755 e 4013”, la dava incarico alla NTroparte_3
Parte_3
di procedere allo svolgimento delle attività necessarie al pagamento delle
[...] prestazioni rese dalle strutture alberghiere e contestualmente deliberava di dare incarico al
Servizio competente della medesima Direzione di provvedere a predisporre gli atti necessari per la richiesta di risorse aggiuntive, oltre a quelle di cui alla presente delibera, per la liquidazione e pagamento dei documenti fiscali acquisiti oltre la data del 31 agosto 2012; porre in essere i conseguenti adempimenti di natura amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'iscrizione delle risorse finanziarie trasferite dalla gestione stralcio alla CP_3
”.
[...]
Con delibera di Giunta n. 809 del 5 dicembre 2016, previa revoca della DGR n. 79/2013, la autorizzava il Dipartimento delle Opere Pubbliche a prendere contatti con NTroparte_3 gli del Comune di L' e del Comuni del Cratere sisma 2009 CP_12 CP_7
(USRC) per l'attribuzione agli stessi di tutte le attività residuali connesse all'ospitalità della popolazione sfollata a causa del sisma 2009 presso strutture alberghiere, ovvero, in alternativa, alle amministrazioni comunali.
6.5 Premessa questa sintetica ricognizione normativa, il motivo di gravame proposto dalla NT
circa il proprio difetto di legittimazione può trovare accoglimento in considerazione del fatto che le prestazioni alberghiere erogate da sono successive alla cessazione CP_2 dello stato di emergenza, sebbene la fonte delle stesse si sia formata nel periodo emergenziale
(2009). NT 6.6 A parere di questo Collegio infatti se per il periodo emergenziale la poteva essere considerato soggetto passivo per le prestazioni erogate fino al 31.08.2012 in considerazione del fatto il Commissario Straordinario individuato nel Capo della Protezione Civile e il
Commissario delegato, succeduto al primo, individuato nel Presidente della NTroparte_3 avevano agito quali soggetti i cui impegni erano direttamente riferibili alla Presidenza, o meglio al Presidente del Consiglio dei Ministri, nel periodo post emergenziale con il venir NT meno della struttura Commissariale, la non può essere considerata legittimata passiva nei rapporti pendenti, anche in considerazione del fatto che le risorse finanziare necessarie al pagamento delle strutture alberghiere non rientravano più tra quelle straordinarie ma in quelle ordinarie, come è emerso nella comunicazione del 29.01.2018 da parte della Struttura di
Missione indirizzata alla e agli URS. NTroparte_3
NT 6.7 Sotto un altro profilo, la Corte ritiene di condividere quanto argomentato dalla in relazione alla realizzazione del fenomeno della successione a titolo universale al momento della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza come esplicitato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 8/2016 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 422 della l. n. 147/2013 – legge di stabilità – norma ora abrogata ma rifluita nell'art. 24 del D. Lgs n. 1/2018 -Codice della Protezione Civile- che prevedeva che: “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.
La Corte Costituzionale si è espressa in tal senso: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - promosse dalle in riferimento a molteplici parametri Parte_4 Pt_5 costituzionali e convenzionali, nonché ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di "parità delle armi" nelle controversie giurisdizionali - che prevede il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del "grande evento" nei soli casi in cui i commissari siano rappresentanti degli enti subentranti o soggetti di questi dirigenti. Le censure sono sorrette dalla comune argomentazione di fondo per cui illegittimamente e irragionevolmente gli enti ricorrenti sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non «non viene meno» con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe restarne titolare e, correlativamente, responsabile, in via definitiva. L'argomentazione, però, è duplicemente errata poiché, per un verso, con la dichiarata cessazione dell'emergenza, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale sia funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione. Il «venir meno» della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessaria successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, sul quale opera l'ente ordinariamente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali. Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente investa in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica. Sull'organizzazione diffusa a carattere policentrico della protezione civile, v. le citate sentenze nn. 129/2006 e 327/2003. Per l'affermazione che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la citata sentenza n. 159/2014. Sui principi fondamentali in materia di «protezione civile», v. le citate sentenze nn. 277/2008,
284/2006, 82/2006 e 327/2003. Sulla disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi, v. la citata sentenza n. 22/2012. Sulla necessità di una disciplina che regoli gli aspetti finanziari dei rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse in relazione a fenomeni di successione tra enti, v. la citata sentenza n. 364/2010. Sul rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 246/2012”.
6.8 Si rileva altresì che in ogni caso, lo stesso art. 67 ter d.l. n. 83/2012 ha previsto che a decorrere dal 16 settembre 2012 tutti gli interventi dovevano essere gestiti secondo il riparto delle competenze previsto dagli artt. 114 e ss. della Costituzione.
6.9 In tale contesto e in considerazione del fatto, come già precisato, che le prestazioni erogate per le quali si invoca il pagamento sono relative ad attività effettuate nel periodo post NT emergenziale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , con conseguente riforma della sentenza anche in riferimento alle spese di giudizio di primo grado,
e con rigetto dell'appello incidentale svolto sul punto dalla . NTroparte_3
7. Passando alla disamina dell'appello incidentale nella parte che residua circa l'invocata legittimazione passiva degli e difetto di legittimazione NT2 passiva della , questo deve essere rigettato nei limiti di ragione che si NTroparte_3 andranno a spiegare.
La Corte ritiene sussistente la legittimazione passiva in capo alla e ciò in forza delle CP_3 delibere di Giunta del 7 febbraio 2013 n. 79 e della successiva n. 809 del 5 dicembre 2016, nonché dal generale quadro di riferimento normativo di cui al punto 6.4 e alle missive prodotte dalla . NTroparte_3
Come già rappresentato in precedenza, in forza dell'art. 67 ter del d. lgs n. 82/2012 a seguito della cessazione dello stato di emergenza le competenze relative alla ricostruzione e agli interventi per ripristinare le normali condizioni di vita tornavano sotto l'egida dell'art. 114 e ss della Costituzione.
Sebbene l'art. 7, comma 5, del d. l. n. 43/2013 disponga che: “Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli per la CP_12
Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio” tuttavia, a parere di questo Collegio, questa disposizione è rimasta priva di concreta attuazione in quanto con la delibera n. 79 del 2013, seppure antecedente all'emanazione del su menzionato decreto legge, la Giunta Regionale dava incarico alla Direzione dei LL.PP. di accertare la formazione di economie a valere sulle risorse in corso di trasferimento curandone il relativo trasferimento a favore degli ma soprattutto nella delibera n. 809 del 5 CP_12 dicembre 2016 si prevede: “(..) di autorizzare il Dipartimento delle Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, nelle more del procedimento, a prendere contatti con gli e dei Comuni del cratere NT8 sisma 2009 per l'attribuzione degli stessi di tutte le attività residuali connesse CP_8 all'ospitalità della popolazione sfollata a causa del sisma 2009 presso le strutture alberghiere, ovvero, in alternativa alle amministrazioni comunali”.
Tale deliberato porta a ritenere che alla data di dicembre 2016 non fossero ancora trasferite in capo agli URS le competenze residuali relative alle prestazioni alberghiere con l'ovvio corollario che tutta la gestione era ancora in capo alla . NTroparte_3
Tale assunto trova conferma anche nelle successive comunicazioni, in particolare da quella del 9.05.2017, e prodotte dalla , dalla quale si evince che a quella data la NTroparte_3 aveva provveduto alla quantificazione dell'ammontare complessivo del debito per CP_3
l'ospitalità degli sfollati presso le strutture alberghiere, implicando ciò che la gestione e competenze erano in capo ad essa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, si deve escludere la legittimazione passiva in capo agli ( e ) sussistendo invece la piena NT2 CP_6 CP_8 legittimazione passiva in capo alla , con conseguente rigetto dell'appello NTroparte_3 incidentale.
8. A seguito dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dei quello incidentale,
l'appellante incidentale deve essere condannato alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di giudizio del presente grado.
Avuto riguardo al valore della controversia esse vengono liquidate per ognuna delle parti vittoriose nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio e, quindi, in euro 9991,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
Trova, altresì, applicazione a carico dell'appellante incidentale la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1) Accoglie l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, sostenute dalle altre parti costituite che liquida, per ognuna (e quanto ai difensori di direttamente in favore dei procuratori antistatari) in euro CP_2
9.991,00, oltre spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
4) dichiara l'appellante incidentale tenuto al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità telematica il 20.06. 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1292/2023, promossa da:
(c.f. , in persona del NT P.IVA_1
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
Appellante- Appellata in via incidentale
CONTRO
(c.f. NTroparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia P.IVA_2
Catalucci e Francesco Valentini, in forza di procura in calce all'atto di citazione di primo grado;
Appellata
E nei confronti di
, (c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale NTroparte_3 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Valeri e Mario Battaglia dell'Avvocatura
Regionale;
Appellata – Appellante in via incidentale
Nonché contro , in persona del legale NTroparte_4 rapp.te p.t., (c.f. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_3 dello Stato di L'Aquila;
Appellato, chiamato in primo grado
, in NTroparte_5 persona del legale rapp.te p.t., (c.f. rappresentato e difeso ex lege P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
Appellato, chiamato in causa in primo grado
OGGETTO: APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
L'AQUILA N. 700/2023, pubblicata in data 15.11.2023.
Conclusioni delle parti:
Per “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni NT contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame:
1) In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., sia in ragione dei profili di manifesta fondatezza dei motivi di appello proposti, sia in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
e, conseguentemente, dichiarare inammissibili le NT domande tutte proposte nel presente giudizio nei suoi confronti;
3) In ogni caso, nel merito, dichiarare inammissibili e, comunque, respingersi perché infondate le domande tutte proposte nel presente giudizio nei confronti della
[...]
NT
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per : “In ossequio al provvedimento del 09.07.2024 gli Avv.ti Silvia Catalucci e CP_2
Francesco Valentini precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione del 06.06.2024, insistendo per il rigetto dell'appello avversario e confermando integralmente la sentenza del Tribunale di L'Aquila. Con vittoria di spese ed onorari del grado, da distrarsi in favore dei Procuratori e Difensori dichiaratisi antistatari”
Per la : “Con provvedimento del 09.07.2024, la causa veniva rinviata alla NTroparte_3 udienza del 22.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, per la precisazione delle conclusioni, sostituendo detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., entro il termine perentorio coincidente con la data e l'ora suindicate ed assegnando alle parti termine di giorni sessanta, trenta e quindici, tutti decorrenti a ritroso rispetto all'udienza sopra indicata, per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con le presenti note, pertanto, la , contestando ogni istanza, eccezione, NTroparte_3 deduzione e conclusione avversaria si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e negli scritti difensivi siccome depositati, da intendersi qui interamente riportati e trascritti, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e 23,8%, quali oneri riflessi, in luogo del CPA
e dell'IVA, essendo difesa da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici”.
Per : “Per quanto l' - insiste CP_6 NTroparte_7 per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa da dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' medesimo, con rigetto in ogni caso di ogni CP_4 pretesa o domanda avanzata nei suoi confronti.
Si insiste pertanto, allo stato, per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
“In via principale, voglia la Corte di appello adita dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di , dichiarando, per l'effetto, inammissibile ed CP_6 CP_8 infondata ogni eventuale impugnativa sul punto. Nel merito, voglia la Corte di appello pronunciarsi secondo giustizia in merito all'appello principale della NT
dichiarando, invece, inammissibile oltre che infondato l'appello incidentale
[...] della per la ragioni meglio indicate in parte narrativa. NTroparte_3
Voglia, in ogni caso, la Corte di appello adita dichiarare inammissibili e, comunque, respingere, anche nel merito, perché infondate le domande tutte proposte in questa sede nei confronti dell' . NTroparte_4
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio” Per : “Per quanto l' CP_8 NTroparte_9
- insiste per la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa da
[...] dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio medesimo, con rigetto in ogni caso di ogni pretesa o domanda avanzata nei suoi confronti.
Si insiste pertanto, allo stato, per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
“In via principale, voglia la Corte di appello adita dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di , dichiarando, per l'effetto, inammissibile ed CP_6 CP_8 infondata ogni eventuale impugnativa sul punto.
Nel merito, voglia la Corte di appello pronunciarsi secondo giustizia in merito all'appello principale della dichiarando, invece, inammissibile NT oltre che infondato l'appello incidentale della per la ragioni meglio indicate NTroparte_3 in parte narrativa.
Voglia, in ogni caso, la Corte di appello adita dichiarare inammissibili e, comunque, respingere, anche nel merito, perché infondate le domande tutte proposte in questa sede nei confronti dell' . NTroparte_5
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”
In fatto e in diritto
1. La sentenza appellata decidendo sull'azione promossa dalla
[...]
per brevità nel prosieguo, diretta a far dichiarare Parte_1 CP_2
e accertare l'esistenza in proprio favore del credito pari ad € 64.679,00 derivante dall'attività di assistenza alberghiera espletata in favore della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, con condanna in solido tra loro della e della NT
, accoglieva la domanda attorea previa dichiarazione di difetto di NTroparte_3 legittimazione passiva dell' e NT0 dell' NTroparte_9
NT 1.1 Si costituivano in giudizio sia la per brevità, NT eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la prescrizione del credito, sia la , anche questa invocando il proprio difetto di legittimazione NTroparte_3 passiva con contestuale chiamata in causa degli , e NT2 CP_6
NT
, al fine di vedere riconoscere in capo a queste, unitamente alla , la titolarità del CP_8 rapporto o di essere manlevata da queste in caso di condanna della stessa. CP_3
1.2 Si costituivano entrambi gli eccependo a loro volta il proprio difetto di CP_12 legittimazione passiva. 2. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale accoglieva la domanda dell'allora attrice nei termini di cui al punto 1. sulla base delle seguenti argomentazioni. NT 2.1 Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in considerazione del fatto che il credito azionato era di natura contrattuale derivante dalla Convenzione stipulata dalla con le associazioni di categoria e relativo a prestazioni NTroparte_3 erogate dopo il 6.04.2009 con interruzione del decorso della prescrizione a mezzo di richiesta di pagamento a questa inoltrata in data 3.03.2017 dalla allora attrice.
2.2 Il Giudice di prime cure rilevava la mancata contestazione da parte delle allora convenute NT dell'esistenza del credito, eccezione sollevata solo dalla ma svolta in maniera generica, ritenendo in ogni caso provato sia l'an sia il quantum delle prestazioni erogate, avendo
[...] prodotto sia la Convenzione stipulata dalla con le Associazioni di CP_2 NTroparte_3
Categoria, alla quale l'allora attrice aveva aderito, sia tutta la documentazione contabile relativa alle prenotazioni, alle conferme delle stesse inviate alla Protezione Civile, le ricevute fiscali e il pagamento parziale da parte della delle prestazioni alberghiere fornite fino CP_3 all'agosto 2012.
2.2 Il Tribunale proseguiva nell'escludere la legittimazione passiva in capo agli
[...]
e – in quanto soggetti intervenuti solo nella fase successiva alla CP_13 CP_8 cessazione dello stato di emergenza, dichiarata il 31.08.2012, con conseguente ripristino delle ordinarie competenze ex art. 114 Cost..
Nello specifico, il Giudice di prime cure rappresentava che gli erano stati CP_12 istituiti dall'art. 67 bis, comma 1, d.l. n. 83/2012, disposizione di legge che disponeva il passaggio delle competenze relative all'assistenza alla popolazione alle amministrazioni locali entro il 15 settembre 2012, prevedendo che le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione fosse versata ai Comuni, alle
Province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle ordinarie attribuzioni (pag. 4, ultimo capoverso sentenza), rilevando che gli non avevano alcuna competenza CP_12 nel periodo anteriore alla data di cessazione dello stato di emergenza, 31.08.2012, periodo al quale i crediti vantati si riferivano.
Il Tribunale escludeva, inoltre, che anche per il periodo successivo al 31.08.2012 gli
[...] fossero coinvolti in quanto non avevano sottoscritto un accordo con l'allora attrice né CP_12 erano stati individuati dall'art. 67 bis del d.l. n. 83/2012 quali soggetti tenuti al pagamento di siffatte prestazioni dal momento che il predetto articolo prevedeva quale compito a questi assegnato la ricostruzione e le attività di assistenza tecnica finalizzata alla ricostruzione, senza attribuzione di autonomo potere di spesa. Il Giudice di prime cure evidenziava che per il pagamento dei debiti maturati dopo la cessazione dello stato di emergenza si dovesse seguire la procedura ordinaria, come descritta nella nota del 29.01.2018 della Struttura di Missione allegata da , costituita da due fasi CP_6 ovvero: una prima ascendente mediante richiesta delle somme quantificata dai Comuni e inoltrata alla Struttura di Missione attraverso gli per presentarla al Cipe;
una CP_12 seconda discendente, in cui la somma assegnata dal Cipe viene quantificata a seguito di istruttoria dell' e della Struttura di Missione;
al termine delle istruttorie il Mef CP_6 provvede al trasferimento delle risorse economiche agli le quali provvedono al CP_12 trasferimento delle stesse agli enti attuatori – Comuni o loro delegati – ex art. 7 d.l. n. 34 del
31 gennaio 2013 (rectius d.l. del 26.04.13 n. 43).
2.3 Il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione passiva in capo alla NTroparte_3 sulla base: della Convenzione tra la e le Associazioni regionali di categoria;
NTroparte_3
l'avvenuta erogazione delle prestazioni tra il 2010 e il 2012.
A parere del Giudice di prime cure non potevano condividersi le argomentazioni svolte dalla a sostegno del proprio difetto di legittimazione passiva e fondate da una NTroparte_3 parte sul disposto dell'art. 7, c.V, del d.l. n. 43/2013 – con cui il pagamento degli oneri di assistenza, quantificati dal veniva trasferito agli per l'assegnazione CP_14 CP_12 agli enti attuatori – in quanto le prestazioni assistenziali erogate erano relative al periodo compreso tra il sisma e il 4.07.2012, per cui la normativa invocata dalla non poteva CP_3 trovare applicazione;
dall'altra parte, per il periodo antecedente (n.d.r. a quello della cessazione dello stato di emergenza) la aveva rilevato di aver agito quale struttura di CP_3 supporto al Commissario di Governo, ovvero al Presidente di Regione, assunto non condiviso dal Tribunale in quanto la Convenzione era stata sottoscritta dalla senza indicazione CP_3 dei soggetti istituzionali per i quali stava operando. NT 2.4 Da ultimo il Tribunale riteneva anche la legittimata passiva dal momento che il
Protocollo di intesa sulla base del quale era stata firmata la Convenzione, era stato sottoscritto anche dal Commissario delegato e in tale ultima veste il Presidente della Regione aveva NT operato utilizzando fondi governativi messi a disposizione dalla su una contabilità separata.
2.5 Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale escludeva la legittimazione passiva in capo agli dichiarava la legittimazione passiva della e della CP_12 NTroparte_3
con conseguente loro condanna in solido al pagamento NT di quanto richiesto oltre interessi ex d. lgs. 213/2002, con l'ulteriore condanna della CP_3 NT
, oltre alla refusione delle spese in solido con la in favore della
[...] CP_2 alla refusione delle spese in favore di entrambi gli . NT2
3. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila ha proposto appello principale la sulla base di due motivi, che si vanno a compendiare. NT
3.1 Erroneità della sentenza impugnata. Difetto di legittimazione passiva della
In ogni caso: infondatezza della domanda NT proposta nei suoi confronti. NT Con il primo articolato motivo, la contesta la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo alla ritenendo CP_1 erronee le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale sotto diversi profili.
- Parte appellante contesta la circostanza, posta a fondamento della riconosciuta legittimazione passiva, secondo la quale il Protocollo di Intesa, atto propedeutico alla
Convenzione, era stato sottoscritto dalla e dal ritenendo CP_3 NT5 rilevante l'ulteriore aspetto che il Presidente della aveva rivestito la carica NTroparte_3
NT di Commissario delegato operando con fondi pubblici messi a disposizione dalla . NT A parere della , la fonte negoziale dei servizi alberghieri prestati dalla appellata
[...] doveva ravvisarsi non nel Protocollo di Intesa ma nella delibera n. 547 del 2009 con la CP_2 quale la Giunta Regionale aveva approvato lo Schema di Convenzione relativa alla disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Categoria e la Regione Abruzzo - Dipartimento Protezione
Civile e Ambiente, dal momento che il Protocollo di Intesa aveva una funzione NT programmatica, Convenzione alla quale non avevano partecipato né la né il
Commissario delegato, come affermato indirettamente dal Giudice in relazione al riconoscimento della legittimazione passiva della . NTroparte_3
NT La prosegue nel contestare la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure afferma che il Protocollo di Intesa propedeutico alla Convenzione era stato sottoscritto, oltre che dalla dal Commissario delegato, ribadendo la natura programmatica del CP_3
Protocollo e che l'unica fonte dell'obbligazione era costituita dalla Convenzione, sottoscritta
a valle.
L'appellante principale contesta l'assunto contenuto in sentenza relativo alla circostanza che il
Presidente della Regione aveva rivestito la carica di Commissario delegato e in tale qualità aveva operato attraverso l'utilizzo di fondi messi a disposizione della Presidenza confluiti su una contabilità separata, tornando a evidenziare che la Convenzione era stata sottoscritta dalla senza indicazione di stare operando per altri soggetti. CP_3 Evidenzia, inoltre, che dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo non poteva residuare alcuna competenza in capo alla PCM e al Commissario delegato relativamente alle situazioni giuridiche non definite come quella del rapporto oggetto di causa.
Ripercorrendo la normativa emergenziale, l'appellante rappresenta come con l'OPCM n.
3833/2009 contenente i poteri relativi alla ricostruzione il Commissario delegato- Presidente della subentrasse a partire dal 1°.02.2010 al Commissario delegato- Capo NTroparte_3
Dipartimento della Protezione Civile;
l'OPCM n. 3753/2009 prevedeva il potere di individuare le strutture atte ad assicurare la sistemazione delle popolazione in capo alla
Presidente della e ai Sindaci con l'autorizzazione del NTroparte_3 NT6
a trasferire in capo a questi le necessarie risorse finanziare, con la
[...] conseguenza che la competenza esclusiva circa l'esecuzione delle attività necessarie alla ricostruzione apparteneva alla Abruzzo. CP_3
Evidenzia la PCM che a seguito della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in virtù dell'art. 67 bis D.L. n. 83/2012 si era statuito che le risorse giacenti sul conto del
Commissario delegato/Presidente fossero trasferite agli Enti ordinariamente NTroparte_3 competenti e, quindi, alla per quanto riguardava l'oggetto del giudizio. NTroparte_3
Rappresenta inoltre che con la cessazione delle Strutture Commissariali e con la chiusura della gestione stralcio si era verificata una successione a titolo universale nei rapporti pendenti in forza delle disposizioni normative l. 225/92, come modificato dal D.l. 59/2012, art. 67 bis
D.L. n. 82/2012. NT Ad ulteriore conferma del fenomeno successorio la invoca l'art. 1, c. 422, l. n. 147/2013
(poi abrogato e rifluito nell'art. 24 del D. Lgs n. 1/2018), secondo l'interpretazione data dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 8/2016, nonché dalla giurisprudenza richiamata in atti.
3.2 Erronea condanna della al pagamento delle NT spese di lite. NT Con tale ultimo motivo di appello, la invoca la riforma della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese di lite poste a suo carico stante l'estraneità della stessa nel giudizio di primo grado chiedendo, per converso, in virtù del principio di soccombenza che le stesse vengano poste in capo all'allora attrice, ivi comprese quelle di secondo grado.
4. Si è costituita la spiegando appello incidentale sulla base di tre motivi, NTroparte_3 che si vanno a compendiare.
4.1 In via incidentale, sull'estraneità della Abruzzo. CP_3
Facendo riferimento al quadro normativo emergenziale e post emergenziale, la CP_3 rappresenta che fino alla data del 31.08.2012 – cessazione dello stato di emergenza – in relazione alla domanda dell'attrice per l'alloggiamento alberghiero la competenza era da ravvisarsi in capo al Commissario Delegato alla Ricostruzione, quale organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a prescindere dal fatto che il ruolo fosse rivestito dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile o dal Presidente della , derivandone la NTroparte_3 circostanza che la operava non quale ente territoriale ma come soggetto a NTroparte_3 supporto del Commissario delegato e, a riprova di ciò, evidenzia che la gestione finanziaria- le risorse economiche- non andavano a gravare sul bilancio regionale ma erano oggetto di contabilità separata tant'è che il Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie territoriali a fronte dell'invio delle fatture da saldare fino al 31.08.2012 autorizzava il trasferimento della somma necessaria in favore della a valere sulla contabilità CP_3 separata, somma insufficiente a coprire tutte le pendenze.
Rappresenta la che nel periodo successivo alla cessazione dello stato di emergenza CP_3 questa era rimasta estranea alla successiva governance in quanto:
- con OPCM n. 4013 del 23.03.2012 veniva disposta la soppressione della SGE con trasferimento delle funzioni da questa esercitate e delle risorse finanziare alla Struttura di
Missione;
- con la cessazione dello stato di emergenza veniva disposto il trasferimento delle competenze alle amministrazioni locali entro il 15 settembre 2012 e che le residue disponibilità finanziarie in capo al Commissario delegato fossero trasferite ai Comuni e alle Province e agli enti attuatori, secondo le ordinarie attribuzioni;
- la copertura finanziaria era sempre garantita da fonti statali assegnati al Cipe;
- le procedure di assegnazione e l'utilizzo delle risorse avveniva secondo il meccanismo di cui all'art. 7, comma 5, d.l. n. 43/2013 (con trasferimento in capo agli URS delle risorse necessarie per il pagamento oneri di assistenza alla popolazione);
- A partire dal 01.09.2012 la aveva perduto ogni competenza. NTroparte_3
4.2 In via incidentale, sulla legittimazione passiva della NT
e degli e degli enti ordinariamente preposti.
[...] NT2
La Regione contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha riconosciuto il difetto Parte di legittimazione degli in quanto, a suo parere, ribadita la legittimazione passiva della NT
attraverso la Struttura di Missione quale soggetto tenuto all'erogazione dei fondi, gli Parte
erano i soggetti tenuti a assegnare le risorse agli enti attuatori.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante in via incidentale evidenzia che con Parte delibera n. 809/2016, comunicata sia alla Struttura di Missione sia agli , previa revoca Parte delle delibera n. 79/2013, la aveva disposto il trasferimento agli , o in alternativa CP_3 alle amministrazioni comunali, di tutte le attività relative all'assistenza alberghiera tanto che Parte la Struttura di Missione nel 2017 aveva richiesto agli l'individuazione di tutte le risorse per la fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, insufficienza che era già stata Parte rilevata dalla ma che, in assenza di risposte da parte degli , aveva provveduto a CP_3 quantificare.
A parere della la richiesta di pagamento avanzata dall'appellata avrebbe CP_3 CP_2
Parte dovuto essere indirizzata agli o alle Amministrazioni Comunali con provvista statale.
Prosegue l'appellante in via incidentale che le fatture emesse fino ad agosto 2012 erano state tutte saldate, mentre per quelle successive a tale data queste avrebbero dovuto essere intestate Parte agli o alle Amministrazioni comunali di riferimento.
4.3 In via incidentale, sul pagamento delle spese di lite.
La chiede la riforma della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese di CP_3
NT lite del primo grado di giudizio poste a suo carico in solido con la stante la sua estraneità ai fatti di causa. NT 5. Si è costituita contestando nel merito l'appello proposto dalla , CP_2 chiedendone il rigetto.
6. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio l' NTroparte_7
e l'
[...] NT7
– i quali, con difese pressocché analoghe, eccepiscono il passaggio in giudicato
[...] della sentenza di primo grado in relazione alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dei predetti Uffici, avendo prestato acquiescenza sul punto essendosi CP_2
NT limitata a invocare il rigetto dell'appello proposto dalla , e contestando l'appello incidentale proposto dalla . NTroparte_3
7. All'udienza del 22.04.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato del 22.04.2025, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nuova formulazione.
*******
6.1 Passando alla disamina del merito dell'appello principale svolto dalla
[...]
l o stesso è fondato e merita accoglimento. NT
6.2 Si ritiene di dover procedere preliminarmente, alla luce delle domande svolte da tutte le parti in giudizio, alla contestualizzazione sotto il profilo temporale del petitum, fermo restando che nessuna contestazione è stata mossa alla sentenza impugnata circa l'avvenuto riconoscimento sia dell'an sia del quantum delle prestazioni alberghiere erogate da
[...] in favore della popolazione colpita dal sisma del 6.04.2009. CP_2
Tale precisazione si rende necessaria in considerazione della diversa normativa da applicare alla fattispecie in oggetto a seconda che il credito vantato dalla Struttura di accoglienza rientri o meno nella fase emergenziale o sia da inquadrarsi nella fase concomitante o successiva alla cessazione dello stato di emergenza avvenuta in data 30.08.2012, inquadramento temporale che implica risvolti diversi in punto di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio.
La Corte ritiene, alla luce della documentazione versata in atti – docc. nn. 8, 9 e 11, fascicolo di primo grado - che il credito reclamato dall'Istituto di accoglienza è da riferire CP_2
a prestazioni svolte in epoca successiva alla cessazione dello stato di emergenza, come si evince dalla prima ricevuta fiscale – doc. n. 9 – riferita a prestazioni periodo “1° settembre /
30 settembre 2012”, rimanendo non contestato che le prestazioni assistenziali erogate nel periodo emergenziale sono state saldate.
6.3 Data questa precisazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure il quale ha considerato il credito vantato riferito a prestazioni elargite durante il periodo emergenziale, appare necessario esaminare cosa ha comportato la cessazione dello stato di emergenza a livello di redistribuzione delle competenze nella gestione delle attività in materia alberghiera e della gestione delle relative risorse economiche alla luce della normativa di NT riferimento in relazione allo specifico motivo di appello formulato dalla in punto di proprio difetto di legittimazione passiva.
6.4 Con d.l. n. 83/2012 all'art. 67 bis, comma 1, veniva dichiarata la cessazione dello stato di emergenza a far data dal 31 agosto 2012 prevedendosi al comma 4° “Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre
2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza della ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti dai contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché modalità
(…)”, mentre il successivo comma 5, per la parte che qui interessa, prevede: “Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versati ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale”.
L'art. 67 ter del medesimo decreto legge al comma 1 prevede: “A decorrere dal 16 settembre
2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente (..)”; con il secondo comma sono costituiti i due per la ricostruzione (di cui si dirà nel prosieguo). CP_12
Con DPCM del 10.10.1012, viene individuato il soggetto titolare della Gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281 nel Capo Dipartimento dello Sviluppo, gestione successivamente prorogata fino al 28.02.2013 (come evincibile dalla delibera n. 79/2013). NTroparte_3
Con Delibera delle Giunta Regionale della Reg. Abruzzo n. 79 del 7.02.2013, premettendo che “VISTO il decreto n. 34 del 31 gennaio 2013 del funzionario delegato della gestione stralcio della c.s. n. 5281, già intestato al Commissario delegato per la ricostruzione –
Presidente della , con il quale si assegna alla la somma NTroparte_3 NTroparte_3 complessiva di e 13.622.795,57 al fine di effettuare i pagamenti degli oneri di assistenza alberghiera ex OPCM 3753, 3754, 3755 e 4013”, la dava incarico alla NTroparte_3
Parte_3
di procedere allo svolgimento delle attività necessarie al pagamento delle
[...] prestazioni rese dalle strutture alberghiere e contestualmente deliberava di dare incarico al
Servizio competente della medesima Direzione di provvedere a predisporre gli atti necessari per la richiesta di risorse aggiuntive, oltre a quelle di cui alla presente delibera, per la liquidazione e pagamento dei documenti fiscali acquisiti oltre la data del 31 agosto 2012; porre in essere i conseguenti adempimenti di natura amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'iscrizione delle risorse finanziarie trasferite dalla gestione stralcio alla CP_3
”.
[...]
Con delibera di Giunta n. 809 del 5 dicembre 2016, previa revoca della DGR n. 79/2013, la autorizzava il Dipartimento delle Opere Pubbliche a prendere contatti con NTroparte_3 gli del Comune di L' e del Comuni del Cratere sisma 2009 CP_12 CP_7
(USRC) per l'attribuzione agli stessi di tutte le attività residuali connesse all'ospitalità della popolazione sfollata a causa del sisma 2009 presso strutture alberghiere, ovvero, in alternativa, alle amministrazioni comunali.
6.5 Premessa questa sintetica ricognizione normativa, il motivo di gravame proposto dalla NT
circa il proprio difetto di legittimazione può trovare accoglimento in considerazione del fatto che le prestazioni alberghiere erogate da sono successive alla cessazione CP_2 dello stato di emergenza, sebbene la fonte delle stesse si sia formata nel periodo emergenziale
(2009). NT 6.6 A parere di questo Collegio infatti se per il periodo emergenziale la poteva essere considerato soggetto passivo per le prestazioni erogate fino al 31.08.2012 in considerazione del fatto il Commissario Straordinario individuato nel Capo della Protezione Civile e il
Commissario delegato, succeduto al primo, individuato nel Presidente della NTroparte_3 avevano agito quali soggetti i cui impegni erano direttamente riferibili alla Presidenza, o meglio al Presidente del Consiglio dei Ministri, nel periodo post emergenziale con il venir NT meno della struttura Commissariale, la non può essere considerata legittimata passiva nei rapporti pendenti, anche in considerazione del fatto che le risorse finanziare necessarie al pagamento delle strutture alberghiere non rientravano più tra quelle straordinarie ma in quelle ordinarie, come è emerso nella comunicazione del 29.01.2018 da parte della Struttura di
Missione indirizzata alla e agli URS. NTroparte_3
NT 6.7 Sotto un altro profilo, la Corte ritiene di condividere quanto argomentato dalla in relazione alla realizzazione del fenomeno della successione a titolo universale al momento della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza come esplicitato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 8/2016 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 422 della l. n. 147/2013 – legge di stabilità – norma ora abrogata ma rifluita nell'art. 24 del D. Lgs n. 1/2018 -Codice della Protezione Civile- che prevedeva che: “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.
La Corte Costituzionale si è espressa in tal senso: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - promosse dalle in riferimento a molteplici parametri Parte_4 Pt_5 costituzionali e convenzionali, nonché ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di "parità delle armi" nelle controversie giurisdizionali - che prevede il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti, facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del "grande evento" nei soli casi in cui i commissari siano rappresentanti degli enti subentranti o soggetti di questi dirigenti. Le censure sono sorrette dalla comune argomentazione di fondo per cui illegittimamente e irragionevolmente gli enti ricorrenti sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non «non viene meno» con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe restarne titolare e, correlativamente, responsabile, in via definitiva. L'argomentazione, però, è duplicemente errata poiché, per un verso, con la dichiarata cessazione dell'emergenza, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale sia funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione. Il «venir meno» della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessaria successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, sul quale opera l'ente ordinariamente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali. Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente investa in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica. Sull'organizzazione diffusa a carattere policentrico della protezione civile, v. le citate sentenze nn. 129/2006 e 327/2003. Per l'affermazione che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la citata sentenza n. 159/2014. Sui principi fondamentali in materia di «protezione civile», v. le citate sentenze nn. 277/2008,
284/2006, 82/2006 e 327/2003. Sulla disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi, v. la citata sentenza n. 22/2012. Sulla necessità di una disciplina che regoli gli aspetti finanziari dei rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse in relazione a fenomeni di successione tra enti, v. la citata sentenza n. 364/2010. Sul rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 246/2012”.
6.8 Si rileva altresì che in ogni caso, lo stesso art. 67 ter d.l. n. 83/2012 ha previsto che a decorrere dal 16 settembre 2012 tutti gli interventi dovevano essere gestiti secondo il riparto delle competenze previsto dagli artt. 114 e ss. della Costituzione.
6.9 In tale contesto e in considerazione del fatto, come già precisato, che le prestazioni erogate per le quali si invoca il pagamento sono relative ad attività effettuate nel periodo post NT emergenziale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , con conseguente riforma della sentenza anche in riferimento alle spese di giudizio di primo grado,
e con rigetto dell'appello incidentale svolto sul punto dalla . NTroparte_3
7. Passando alla disamina dell'appello incidentale nella parte che residua circa l'invocata legittimazione passiva degli e difetto di legittimazione NT2 passiva della , questo deve essere rigettato nei limiti di ragione che si NTroparte_3 andranno a spiegare.
La Corte ritiene sussistente la legittimazione passiva in capo alla e ciò in forza delle CP_3 delibere di Giunta del 7 febbraio 2013 n. 79 e della successiva n. 809 del 5 dicembre 2016, nonché dal generale quadro di riferimento normativo di cui al punto 6.4 e alle missive prodotte dalla . NTroparte_3
Come già rappresentato in precedenza, in forza dell'art. 67 ter del d. lgs n. 82/2012 a seguito della cessazione dello stato di emergenza le competenze relative alla ricostruzione e agli interventi per ripristinare le normali condizioni di vita tornavano sotto l'egida dell'art. 114 e ss della Costituzione.
Sebbene l'art. 7, comma 5, del d. l. n. 43/2013 disponga che: “Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli per la CP_12
Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio” tuttavia, a parere di questo Collegio, questa disposizione è rimasta priva di concreta attuazione in quanto con la delibera n. 79 del 2013, seppure antecedente all'emanazione del su menzionato decreto legge, la Giunta Regionale dava incarico alla Direzione dei LL.PP. di accertare la formazione di economie a valere sulle risorse in corso di trasferimento curandone il relativo trasferimento a favore degli ma soprattutto nella delibera n. 809 del 5 CP_12 dicembre 2016 si prevede: “(..) di autorizzare il Dipartimento delle Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, nelle more del procedimento, a prendere contatti con gli e dei Comuni del cratere NT8 sisma 2009 per l'attribuzione degli stessi di tutte le attività residuali connesse CP_8 all'ospitalità della popolazione sfollata a causa del sisma 2009 presso le strutture alberghiere, ovvero, in alternativa alle amministrazioni comunali”.
Tale deliberato porta a ritenere che alla data di dicembre 2016 non fossero ancora trasferite in capo agli URS le competenze residuali relative alle prestazioni alberghiere con l'ovvio corollario che tutta la gestione era ancora in capo alla . NTroparte_3
Tale assunto trova conferma anche nelle successive comunicazioni, in particolare da quella del 9.05.2017, e prodotte dalla , dalla quale si evince che a quella data la NTroparte_3 aveva provveduto alla quantificazione dell'ammontare complessivo del debito per CP_3
l'ospitalità degli sfollati presso le strutture alberghiere, implicando ciò che la gestione e competenze erano in capo ad essa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, si deve escludere la legittimazione passiva in capo agli ( e ) sussistendo invece la piena NT2 CP_6 CP_8 legittimazione passiva in capo alla , con conseguente rigetto dell'appello NTroparte_3 incidentale.
8. A seguito dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dei quello incidentale,
l'appellante incidentale deve essere condannato alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di giudizio del presente grado.
Avuto riguardo al valore della controversia esse vengono liquidate per ognuna delle parti vittoriose nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio e, quindi, in euro 9991,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
Trova, altresì, applicazione a carico dell'appellante incidentale la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1) Accoglie l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, sostenute dalle altre parti costituite che liquida, per ognuna (e quanto ai difensori di direttamente in favore dei procuratori antistatari) in euro CP_2
9.991,00, oltre spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
4) dichiara l'appellante incidentale tenuto al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità telematica il 20.06. 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono