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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1373 - 2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2025, – premessa la propria qualifica di Parte_1 collaboratrice scolastica temporanea – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dal CCNL comparto scuola 1999.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale
Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa , periodo in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il Controparte_1
, in persona del tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della
[...] CP_3 somma di €. 539,66 a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione
1 temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 08.10.2021 al 30.12.2021, dal 03.01.2022 al
09.06.2022, avendo interrotto la prescrizione in data 05.02.2025 e…”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.7.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti a tempo determinato allegati al ricorso introduttivo del giudizio, doc.1), che abbia prestato attività Parte_1 lavorativa in qualità di collaboratrice scolastica nell'anno scolastico 2021/2022 (precisamente, dall'8.10.2021 al 30.12.2021, dal 3.1.2022 al 31.3.2022 e dall'1.4.2022 al 9.6.2022).
Risulta altresì che il convenuto non abbia corrisposto alla ricorrente il compenso CP_1 individuale accessorio.
2.2. Ciò posto, l'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 27/7/2018, n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, quale dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
2 I principi affermati dalla Corte di Cassazione paiono applicabili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene poi specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
3 Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione di cui al comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
2.3. Alla luce dei principi sopra riportati, il ricorso merita accoglimento, dovendosi, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della parte ricorrente, del compenso individuale CP_4 accessorio per i periodi innanzi indicati.
Ai fini del quantum, possono recepirsi i conteggi analitici elaborati dalla ricorrente, siccome non investiti da contestazioni di sorta sul piano strettamente contabile, dovendosi, a tal proposito, rammentare che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. Sez. Lav. n. 5949/2018).
Ne consegue la condanna del al pagamento, in favore di , della CP_4 Parte_1 complessiva somma di euro 530,74 (così determinata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.7.2025, previo scomputo delle giornate di assenza suscettibili di detrazione economica, quali risultanti dallo stato matricolare versato in atti: cfr. doc. 3, fascicolo di parte resistente).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1373/2025 R.G.L., proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di servizio indicati in ricorso, escluse le giornate di assenza suscettibili di detrazione economica del 24.2.2022, 25.2.2022, 26.2.2022 e 6.5.2022;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma spettante pari ad euro 530,74, oltre accessori come per legge;
4 c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 353,10, oltre CP_1
I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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