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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1942/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
(AVV.), nato ad [...] in data [...] e Parte_1 residente a [...] (C.F. ), che si CodiceFiscale_1 rappresenta a difende ex art. 86 c.p.c.;
Attore/Appellante
e da
, nata a [...] in data [...], residente in [...] Controparte_1
(IM), Via delle Magnolie n. 3 (C.F. ) - avv. CodiceFiscale_2 Parte_1 del Foro di Milano;
[...]
contro
in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, P.IVA_1 corrente in Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 2;
Convenuto/Appellato
avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo n. 94/2022 in materia di impugnazione di sanzioni amministrative (ossia le ordinanze di ingiunzione del Prefetto di n. 181/20 del 06/09/2021 e 182/20 del 06/09/2021, emesse a carico degli appellanti per CP_2 assunta violazione dell'art. 1, c. 2 del D.L. 19/2020, come sanzionato dall'art. 4 e convertito con l. n. 35/2020);
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate le seguenti conclusioni: per gli attori/appellanti come da atto di citazione in appello, ossia “Vorrà l'ecc.mo Tribunale, in radicale modifica della sentenza del Giudice di Pace impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità delle “ordinanze-ingiunzioni” del Prefetto di , richiamate CP_2
1 in epigrafe ed allegate;
b) comunque annullare tali ordinanze-ingiunzioni; c) condannare il Prefetto di a rimborsare a e le somme previste dalle sanzioni indebitamente inflitte CP_2 Parte_1 CP_1
e da essi pagate;
d) condannare il Prefetto di al pagamento degli onorari e delle pese di lite CP_2 per entrambi i gradi di giudizio, con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”; per il convenuto/appellato come da verbale dell'udienza del 28.5.2025, ossia “inammissibilità e rigetto dell'appello con condanna alle spese ex artt. 91 e 96 c.p.c.”.
***** MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La domanda di appello di e va respinta per gli argomenti meglio esposti nella parte Parte_1 CP_1 motiva. E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, come quello che ci occupa, a mente del quale
“tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari. Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione. Funzionale ad una più nitida comprensione delle ragioni della decisione si presenta la ricostruzione sintetica dei fatti che hanno dato luogo alle ordinanze ingiunzioni elevate dalla Prefettura di CP_2
a carico degli appellanti e il 29.3.2020. Parte_1 CP_1
Gli attori all'epoca dei fatti (29.3.2020), risiedenti entrambi a Milano (MI), Via Donizetti n. 20 (come emerge dal fascicolo di primo grado, acquisito alla causa di appello;
NRG 1947/2021+ NRG 1948/2021), erano fermati dalla Guardia di Finanzia Sezione Operativa di Controllo Navale, nell'ambito del servizio di controllo delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a passeggio sul molo senza situazione di necessità per spostamenti all'interno dello stesso comune e lontano dall'imbarcazione ormeggiata da cui erano discesi, nei pressi del Porto Vecchio di Sanremo (IM), e conseguentemente condannati dalla al pagamento di una sanzione di Controparte_2
Euro 406, 20 ciascuno, per un totale di Euro 812,40.
§§§§§§§§§§ Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse, come formulata dalla , atteso che, successivamente CP_2 all'emissione della sentenza appellata (il 3.11.2021; docc.
8-9 appello), gli attori avrebbero pagato integralmente la sanzione (pari ad Euro 406,20 x 2 = Euro 812,40), senza far riserva di ripetizione. L'eccezione di difetto di interesse, tuttavia, appare destituita di fondatezza giuridica, a fronte della proponibilità in via autonoma della domanda di rimborso delle somme già corrisposte per le sanzioni amministrative oggetto di impugnazione, sicché, proposta la domanda di annullamento delle ordinanze-ingiunzione nell'atto di appello e riqualificata la stessa come domanda di accertamento giudiziale dell'illegittimità delle sanzioni irrogate dalla , non può ritenersi in via astratta CP_2 venuto meno l'interesse all'appello ed alla connaturata riforma della sentenza del Giudice di Pace in parte qua per conseguire il via autonoma la condanna al rimborso (per l'autonoma proponibilità della
2 domanda di ripetizione dell'indebito, si veda Cass. 2024, n. 28026; Cass. ord. 2020, n. 3527), essendo peraltro tale domanda coerente con l'art. 345 c.p.c, che legittima l'introduzione per la prima volta in appello di domande risarcitorie nuove laddove mirino alla reintegrazione dei danni sofferti successivamente alla sentenza appellata.
§§§§§§§§§ La domanda di appello, in sé ammissibile, merita integrale reiezione. Il primo motivo di appello. Con il primo motivo di appello, gli attori deducono la presunta violazione o falsa applicazione delle norme (artt. 1-4) del decreto-legge (delegante) 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, nonché delle norme 76,77 e 25, comma 2, della Costituzione, ossia che le ordinanze di ingiunzione adottate dalla Prefettura di il 29.3.2020, confermate in primo CP_2 grado, sarebbero radicalmente nulle poiché fondate su un Decreto-legge non ancora pubblicato. Si ritiene che la censura di nullità delle ordinanze di ingiunzione sia manifestamente infondata, atteso che le ordinanze di ingiunzione impugnate in primo grado, adottate nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed espressamente fondate su un decreto-legge (D.L. del 25.3.2020, N. 19/2020), hanno tratto la loro legittimità al più alto grado proprio dall'art. 77 Cost., norma che statuisce che “quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”, a fronte nel caso di specie dell'entrata in vigore immediata del D.L. 19/2020 in data 25.3.2020, ossia successivamente all'irrogazione delle sanzioni (29.3.2020), e della successiva conversione del decreto in Legge con la Legge 22 maggio 2020, n. 35, intervenuta peraltro con efficacia ex tunc entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
§§§§§§§§§ Il secondo motivo di appello. Con il secondo motivo di appello, gli attori adducono un preteso difetto di motivazione delle
“ordinanze/ingiunzioni” prefettizie, per violazione o falsa applicazione dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché per analogo difetto della sentenza, che risulterebbe viziata per violazione o falsa applicazione delle norme dell'art. 132 e 116 c.p.c. La tesi degli appellanti consiste nell'affermare che la sentenza sarebbe contraddittoria e non adeguatamente motivata, in relazione all'istruttoria espletata, avendo essa dato risalto decisivo alla valenza probatoria fidefacente fino a querela di falso del verbale di accertamento dell'infrazione, costituente atto pubblico, pur dando atto, proprio in sede di redazione del verbale di infrazione stesso, della presentazione della querela di falso in ordine ad alcune affermazioni dei verbalizzanti, tra cui l'inciso “il trasgressore non ha dimostrato di essersi recato presso la farmacia o supermercato”. La prospettazione assunta non convince, atteso che in primo luogo del tutto correttamente il DP ha richiamato i principi consolidati ad avviso dei quali, stante la natura di atto pubblico del verbale di accertamento dell'infrazione della , questa in forza dell'art. 2700 c.c. resiste alle Controparte_2 suggestioni di sua eventuale falsità o non genuinità fino all'accertamento del falso, ossia a seguito di accoglimento della domanda, e non già sulla base della mera proposizione della querela, che sia incidentale ovvero principale (si veda, tra le molte, Cass. 2025, n. 13997; Cass. 2024, n. 23079). In secondo luogo, giova osservare che la querela di falso non riguarda le valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ancorché sulla base delle sue percezioni sensoriali né le sue opinioni, ma soltanto
3 i fatti e le dichiarazioni rese il pubblico ufficiale attesta avvenute/rese in sua presenza (Cass. 2024, n. 23079), con l'effetto che la circostanza che il e la si fossero o meno recati in Parte_1 CP_1 farmacia (per l'acquisto di un collirio a riprova della necessità per motivi di salute della loro circolazione a Sanremo, ossia fuori dalla residenza a Milano nel periodo dell'emergenza epidemiologica) doveva in ogni caso essere apprezzata alla luce degli elementi probatori acquisiti ex art. 116 c.p.c. nel processo di primo grado, ciò che non ha mancato di ponderare il primo Giudice, quando ha ritenuto che l'esigenza sanitaria dedotta non fosse stata sufficientemente provata dalla mera produzione unilaterale di uno scontrino non fiscale per l'acquisto del collirio, in assenza di altre istanze istruttorie per prova testimoniale od interrogatorio formale, che non sono mai state formulate né nell'atto introduttivo davanti al Giudice di Pace né all'udienza ex art. 320 c.p.c. (v. fascicolo di primo grado acquisito alla causa di appello;
NRG 1947/2021+ NRG 1948/2021).
§§§§§§§§§§§ Il terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di appello gli attori assumono un travisamento delle prove e violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure posto a fondamento della sentenza appellata elementi di fatto inconciliabili con l'evidenza processuale acquisita se non addirittura inesistenti. La deduzione non ha alcun pregio giuridico. A prescindere dalla fraseologia utilizzata dal DP (gli attori sarebbero stati “colti” o “sorpresi”, come in flagranza di reati), il Tribunale ritiene che del tutto correttamente il fulcro della decisione in oggi da confermarsi si concentri nell'interpretazione sistematica delle norme del D.L. 19/2020, poi convertito nella Legge 2020, n. 35, che ha fondato il potere sanzionatorio esercitato sugli attori dalla
, ossia l'assenza di una situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello Controparte_2 stesso Comune o per brevi distanze) - manifestamente carente alla luce della residenza degli appellanti all'epoca dei fatti in un comune (Milano) diverso (Sanremo) da quello in cui erano stati colti a circolare nel periodo dell'emergenza pandemica dagli ufficiali verbalizzanti - e l'assenza di prova di motivi di salute atti a giustificare la predetta circolazione, posta l'irrilevanza della produzione dello scontrino non fiscale (quindi non univocamente riconducibile alla persona del che Parte_1 invocava un'infiammazione oculare) per l'acquisto di un collirio nella farmacia locale, non corroborata da testimonianze (in questo senso neppure chieste nel giudizio di prime cure né in appello) e sicuramente non atta a giustificare il transito fuori dal comune di residenza della CP_1
Parimenti, la logicità della sentenza appare solida nella parte in cui il DP ha ritenuto che la querela di falso proposta non avrebbe inciso sulla questione principale oggetto di sanzione, ma soltanto su elementi di contorno. Come in proposito emerge dal verbale di denuncia-querela (doc. 7), e la avevano Parte_1 CP_1 sporto querela di falso (comunque non esitata nell'accertamento della falsità dell'atto-verbale) su elementi secondari, come la circostanza di essere stati colti a passeggiare “in prossimità della Torre di controllo in Sanremo Portosole” anziché “verso la torre di controllo” del molo di Sanremo” ovvero che gli stessi girassero senza sacchetti della farmacia, in quanto, come ben messo in evidenza dal DP, il mero possesso dello scontrino non fiscale per acquisti di farmacia, in assenza di altri elementi probatori a sostegno di una situazione di necessità sanitaria in atto (invero mai chiesti dai ricorrenti), non avrebbe ex se giustificato la circolazione vietata dal D.L. 19/2020. Giova infatti considerare che l'arrossamento negli occhi del che, secondo la querela di Parte_1 falso, sarebbe stato notato anche dalle farmaciste, è rimasta evidenza potenziale inespressa, poiché nessuna delle commesse della farmacia è mai stata citata quale testimone nel giudizio di primo grado.
4 La situazione di necessità ritenuta assenza dei verbalizzanti ricade peraltro nell'espressione di valutazioni, rispetto alle quali opera il principio giurisprudenziale per il quale la querela di falso non riguarda le valutazioni espresse dal pubblico ufficiale né le sue opinioni, ma soltanto i fatti e le dichiarazioni rese il pubblico ufficiale attesta avvenute/rese in sua presenza (Cass. 2024, n. 23079). Da tali considerazioni deriva la legittimità delle ordinanze di ingiunzione ed il rigetto anche della domanda di rimborso della sanzione già corrisposta dagli appellanti, con le statuizioni conseguenti in punto regolamento delle spese di lite.
§§§§§§§§ Le premesse prima svolte inducono al rigetto della domanda di appello ed alla conferma della gravata sentenza, con il regolamento delle spese di lite di cui al dispositivo e la condanna degli appellanti in solido fra loro ex art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 (TUSG) al pagamento del doppio del contributo unificato a seguito del rigetto dell'impugnazione. Si ritiene in ultimo non accoglibile la domanda subordinata di condanna degli appellanti al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse sollevata dalla , ciò che non rende completamente CP_2 pretestuosa l'impugnazione svolta (ed esclude l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, secondo Cass. 2022, n. 5558). Le spese, pur se arrotondate per difetto, si conformano agli indici medi del D.M. n. 55/2014 (novellato dal DM n. 147/2022) per lo scaglione di valore corrispondente al valore della controversia, per le fasi effettivamente svolte (fase di studio;
fase introduttiva;
fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza n. 94/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sanremo: Rigetta la domanda di e;
Parte_1 Controparte_1
Condanna per l'effetto parte attrice e Parte_1 Controparte_1 alla refusione, in via solidale fra loro, delle spese di lite sostenute dalla convenuta CP_2
, che si liquidano in Euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA
[...] come per legge. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per onerare parte appellante in via solidale del versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del citato testo normativo. Si comunichi alle Parti costituite. Imperia, 10.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato Dott.ssa Martina Badano
nella causa promossa da:
(AVV.), nato ad [...] in data [...] e Parte_1 residente a [...] (C.F. ), che si CodiceFiscale_1 rappresenta a difende ex art. 86 c.p.c.;
Attore/Appellante
e da
, nata a [...] in data [...], residente in [...] Controparte_1
(IM), Via delle Magnolie n. 3 (C.F. ) - avv. CodiceFiscale_2 Parte_1 del Foro di Milano;
[...]
contro
in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, P.IVA_1 corrente in Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 2;
Convenuto/Appellato
avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo n. 94/2022 in materia di impugnazione di sanzioni amministrative (ossia le ordinanze di ingiunzione del Prefetto di n. 181/20 del 06/09/2021 e 182/20 del 06/09/2021, emesse a carico degli appellanti per CP_2 assunta violazione dell'art. 1, c. 2 del D.L. 19/2020, come sanzionato dall'art. 4 e convertito con l. n. 35/2020);
ha pronunciato la seguente SENTENZA precisate le seguenti conclusioni: per gli attori/appellanti come da atto di citazione in appello, ossia “Vorrà l'ecc.mo Tribunale, in radicale modifica della sentenza del Giudice di Pace impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità delle “ordinanze-ingiunzioni” del Prefetto di , richiamate CP_2
1 in epigrafe ed allegate;
b) comunque annullare tali ordinanze-ingiunzioni; c) condannare il Prefetto di a rimborsare a e le somme previste dalle sanzioni indebitamente inflitte CP_2 Parte_1 CP_1
e da essi pagate;
d) condannare il Prefetto di al pagamento degli onorari e delle pese di lite CP_2 per entrambi i gradi di giudizio, con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”; per il convenuto/appellato come da verbale dell'udienza del 28.5.2025, ossia “inammissibilità e rigetto dell'appello con condanna alle spese ex artt. 91 e 96 c.p.c.”.
***** MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La domanda di appello di e va respinta per gli argomenti meglio esposti nella parte Parte_1 CP_1 motiva. E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è peraltro stato codificato nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, come quello che ci occupa, a mente del quale
“tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari. Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione. Funzionale ad una più nitida comprensione delle ragioni della decisione si presenta la ricostruzione sintetica dei fatti che hanno dato luogo alle ordinanze ingiunzioni elevate dalla Prefettura di CP_2
a carico degli appellanti e il 29.3.2020. Parte_1 CP_1
Gli attori all'epoca dei fatti (29.3.2020), risiedenti entrambi a Milano (MI), Via Donizetti n. 20 (come emerge dal fascicolo di primo grado, acquisito alla causa di appello;
NRG 1947/2021+ NRG 1948/2021), erano fermati dalla Guardia di Finanzia Sezione Operativa di Controllo Navale, nell'ambito del servizio di controllo delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a passeggio sul molo senza situazione di necessità per spostamenti all'interno dello stesso comune e lontano dall'imbarcazione ormeggiata da cui erano discesi, nei pressi del Porto Vecchio di Sanremo (IM), e conseguentemente condannati dalla al pagamento di una sanzione di Controparte_2
Euro 406, 20 ciascuno, per un totale di Euro 812,40.
§§§§§§§§§§ Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse, come formulata dalla , atteso che, successivamente CP_2 all'emissione della sentenza appellata (il 3.11.2021; docc.
8-9 appello), gli attori avrebbero pagato integralmente la sanzione (pari ad Euro 406,20 x 2 = Euro 812,40), senza far riserva di ripetizione. L'eccezione di difetto di interesse, tuttavia, appare destituita di fondatezza giuridica, a fronte della proponibilità in via autonoma della domanda di rimborso delle somme già corrisposte per le sanzioni amministrative oggetto di impugnazione, sicché, proposta la domanda di annullamento delle ordinanze-ingiunzione nell'atto di appello e riqualificata la stessa come domanda di accertamento giudiziale dell'illegittimità delle sanzioni irrogate dalla , non può ritenersi in via astratta CP_2 venuto meno l'interesse all'appello ed alla connaturata riforma della sentenza del Giudice di Pace in parte qua per conseguire il via autonoma la condanna al rimborso (per l'autonoma proponibilità della
2 domanda di ripetizione dell'indebito, si veda Cass. 2024, n. 28026; Cass. ord. 2020, n. 3527), essendo peraltro tale domanda coerente con l'art. 345 c.p.c, che legittima l'introduzione per la prima volta in appello di domande risarcitorie nuove laddove mirino alla reintegrazione dei danni sofferti successivamente alla sentenza appellata.
§§§§§§§§§ La domanda di appello, in sé ammissibile, merita integrale reiezione. Il primo motivo di appello. Con il primo motivo di appello, gli attori deducono la presunta violazione o falsa applicazione delle norme (artt. 1-4) del decreto-legge (delegante) 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, nonché delle norme 76,77 e 25, comma 2, della Costituzione, ossia che le ordinanze di ingiunzione adottate dalla Prefettura di il 29.3.2020, confermate in primo CP_2 grado, sarebbero radicalmente nulle poiché fondate su un Decreto-legge non ancora pubblicato. Si ritiene che la censura di nullità delle ordinanze di ingiunzione sia manifestamente infondata, atteso che le ordinanze di ingiunzione impugnate in primo grado, adottate nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed espressamente fondate su un decreto-legge (D.L. del 25.3.2020, N. 19/2020), hanno tratto la loro legittimità al più alto grado proprio dall'art. 77 Cost., norma che statuisce che “quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”, a fronte nel caso di specie dell'entrata in vigore immediata del D.L. 19/2020 in data 25.3.2020, ossia successivamente all'irrogazione delle sanzioni (29.3.2020), e della successiva conversione del decreto in Legge con la Legge 22 maggio 2020, n. 35, intervenuta peraltro con efficacia ex tunc entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
§§§§§§§§§ Il secondo motivo di appello. Con il secondo motivo di appello, gli attori adducono un preteso difetto di motivazione delle
“ordinanze/ingiunzioni” prefettizie, per violazione o falsa applicazione dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché per analogo difetto della sentenza, che risulterebbe viziata per violazione o falsa applicazione delle norme dell'art. 132 e 116 c.p.c. La tesi degli appellanti consiste nell'affermare che la sentenza sarebbe contraddittoria e non adeguatamente motivata, in relazione all'istruttoria espletata, avendo essa dato risalto decisivo alla valenza probatoria fidefacente fino a querela di falso del verbale di accertamento dell'infrazione, costituente atto pubblico, pur dando atto, proprio in sede di redazione del verbale di infrazione stesso, della presentazione della querela di falso in ordine ad alcune affermazioni dei verbalizzanti, tra cui l'inciso “il trasgressore non ha dimostrato di essersi recato presso la farmacia o supermercato”. La prospettazione assunta non convince, atteso che in primo luogo del tutto correttamente il DP ha richiamato i principi consolidati ad avviso dei quali, stante la natura di atto pubblico del verbale di accertamento dell'infrazione della , questa in forza dell'art. 2700 c.c. resiste alle Controparte_2 suggestioni di sua eventuale falsità o non genuinità fino all'accertamento del falso, ossia a seguito di accoglimento della domanda, e non già sulla base della mera proposizione della querela, che sia incidentale ovvero principale (si veda, tra le molte, Cass. 2025, n. 13997; Cass. 2024, n. 23079). In secondo luogo, giova osservare che la querela di falso non riguarda le valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ancorché sulla base delle sue percezioni sensoriali né le sue opinioni, ma soltanto
3 i fatti e le dichiarazioni rese il pubblico ufficiale attesta avvenute/rese in sua presenza (Cass. 2024, n. 23079), con l'effetto che la circostanza che il e la si fossero o meno recati in Parte_1 CP_1 farmacia (per l'acquisto di un collirio a riprova della necessità per motivi di salute della loro circolazione a Sanremo, ossia fuori dalla residenza a Milano nel periodo dell'emergenza epidemiologica) doveva in ogni caso essere apprezzata alla luce degli elementi probatori acquisiti ex art. 116 c.p.c. nel processo di primo grado, ciò che non ha mancato di ponderare il primo Giudice, quando ha ritenuto che l'esigenza sanitaria dedotta non fosse stata sufficientemente provata dalla mera produzione unilaterale di uno scontrino non fiscale per l'acquisto del collirio, in assenza di altre istanze istruttorie per prova testimoniale od interrogatorio formale, che non sono mai state formulate né nell'atto introduttivo davanti al Giudice di Pace né all'udienza ex art. 320 c.p.c. (v. fascicolo di primo grado acquisito alla causa di appello;
NRG 1947/2021+ NRG 1948/2021).
§§§§§§§§§§§ Il terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di appello gli attori assumono un travisamento delle prove e violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure posto a fondamento della sentenza appellata elementi di fatto inconciliabili con l'evidenza processuale acquisita se non addirittura inesistenti. La deduzione non ha alcun pregio giuridico. A prescindere dalla fraseologia utilizzata dal DP (gli attori sarebbero stati “colti” o “sorpresi”, come in flagranza di reati), il Tribunale ritiene che del tutto correttamente il fulcro della decisione in oggi da confermarsi si concentri nell'interpretazione sistematica delle norme del D.L. 19/2020, poi convertito nella Legge 2020, n. 35, che ha fondato il potere sanzionatorio esercitato sugli attori dalla
, ossia l'assenza di una situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello Controparte_2 stesso Comune o per brevi distanze) - manifestamente carente alla luce della residenza degli appellanti all'epoca dei fatti in un comune (Milano) diverso (Sanremo) da quello in cui erano stati colti a circolare nel periodo dell'emergenza pandemica dagli ufficiali verbalizzanti - e l'assenza di prova di motivi di salute atti a giustificare la predetta circolazione, posta l'irrilevanza della produzione dello scontrino non fiscale (quindi non univocamente riconducibile alla persona del che Parte_1 invocava un'infiammazione oculare) per l'acquisto di un collirio nella farmacia locale, non corroborata da testimonianze (in questo senso neppure chieste nel giudizio di prime cure né in appello) e sicuramente non atta a giustificare il transito fuori dal comune di residenza della CP_1
Parimenti, la logicità della sentenza appare solida nella parte in cui il DP ha ritenuto che la querela di falso proposta non avrebbe inciso sulla questione principale oggetto di sanzione, ma soltanto su elementi di contorno. Come in proposito emerge dal verbale di denuncia-querela (doc. 7), e la avevano Parte_1 CP_1 sporto querela di falso (comunque non esitata nell'accertamento della falsità dell'atto-verbale) su elementi secondari, come la circostanza di essere stati colti a passeggiare “in prossimità della Torre di controllo in Sanremo Portosole” anziché “verso la torre di controllo” del molo di Sanremo” ovvero che gli stessi girassero senza sacchetti della farmacia, in quanto, come ben messo in evidenza dal DP, il mero possesso dello scontrino non fiscale per acquisti di farmacia, in assenza di altri elementi probatori a sostegno di una situazione di necessità sanitaria in atto (invero mai chiesti dai ricorrenti), non avrebbe ex se giustificato la circolazione vietata dal D.L. 19/2020. Giova infatti considerare che l'arrossamento negli occhi del che, secondo la querela di Parte_1 falso, sarebbe stato notato anche dalle farmaciste, è rimasta evidenza potenziale inespressa, poiché nessuna delle commesse della farmacia è mai stata citata quale testimone nel giudizio di primo grado.
4 La situazione di necessità ritenuta assenza dei verbalizzanti ricade peraltro nell'espressione di valutazioni, rispetto alle quali opera il principio giurisprudenziale per il quale la querela di falso non riguarda le valutazioni espresse dal pubblico ufficiale né le sue opinioni, ma soltanto i fatti e le dichiarazioni rese il pubblico ufficiale attesta avvenute/rese in sua presenza (Cass. 2024, n. 23079). Da tali considerazioni deriva la legittimità delle ordinanze di ingiunzione ed il rigetto anche della domanda di rimborso della sanzione già corrisposta dagli appellanti, con le statuizioni conseguenti in punto regolamento delle spese di lite.
§§§§§§§§ Le premesse prima svolte inducono al rigetto della domanda di appello ed alla conferma della gravata sentenza, con il regolamento delle spese di lite di cui al dispositivo e la condanna degli appellanti in solido fra loro ex art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 (TUSG) al pagamento del doppio del contributo unificato a seguito del rigetto dell'impugnazione. Si ritiene in ultimo non accoglibile la domanda subordinata di condanna degli appellanti al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse sollevata dalla , ciò che non rende completamente CP_2 pretestuosa l'impugnazione svolta (ed esclude l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, secondo Cass. 2022, n. 5558). Le spese, pur se arrotondate per difetto, si conformano agli indici medi del D.M. n. 55/2014 (novellato dal DM n. 147/2022) per lo scaglione di valore corrispondente al valore della controversia, per le fasi effettivamente svolte (fase di studio;
fase introduttiva;
fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza n. 94/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sanremo: Rigetta la domanda di e;
Parte_1 Controparte_1
Condanna per l'effetto parte attrice e Parte_1 Controparte_1 alla refusione, in via solidale fra loro, delle spese di lite sostenute dalla convenuta CP_2
, che si liquidano in Euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA
[...] come per legge. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per onerare parte appellante in via solidale del versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del citato testo normativo. Si comunichi alle Parti costituite. Imperia, 10.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
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