CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Varricchio IO (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE
E
nato a [...] il Controparte_1
07/05/1953 (c.f.: ) e nata a [...] C.F._2 Controparte_2
IO La LA (BN) il 19/09/1960 (c.f.: ), rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Pisani Renato (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._4
APPELLANTI INCINDENTALI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/06/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e proponevano opposizione avverso il Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo nr. 721/2016, emesso dal Tribunale di Benevento, per l'importo di €.
21.089/24 e richiesto dalla a titolo di saldo passivo del c/c ordinario Parte_1
1 nr. 05/01/01436. A sostegno dell'opposizione deducevano l'insussistenza dell'esposizione debitoria in ragione dell'addebito da parte dell'istituto di credito di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultralegali e/o usurari, spese e valute differite non oggetto di specifica pattuizione;
pertanto, chiedevano il rigetto della domanda di pagamento e la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale formulavano domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito per le ragioni sopra indicate.
2. Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della domanda Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
1683/2021, pubblicata in data 23.8.2021, accoglieva in parte l'opposizione e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo:
- condannava parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma di €. 8.843/79, pari al saldo passivo del c/c nr. 05/01/01436 alla data del 30/6/2015, oltre interessi al tasso convenzionale con decorrenza da tale data e sino al completo soddisfo;
- compensava per 1/3 tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.;
- condannava parte opponente alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di parte opposta, che in tale ridotta misura liquidava in €.
3.223 per onorari, oltre accessori ed oltre 2/3 di spese di C.T.U., se corrisposte.
In sintesi, il Tribunale, sulla scorta dei risultati della CTU, riteneva, sulla base del contratto prodotto dalla specifica e legittima la pattuizione degli interessi a tassi ultralegali (non Pt_1 usurari). Invece, secondo il primo Giudice:
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi non soddisfaceva le previsioni di cui agli artt. 2 e 6 della Delibera CICR del 9/2/2000, atteso che il tasso di interesse a credito del correntista presentava un TAN ed un TAE con percentuali identiche (0,150%), di modo che tale ultimo tasso era stato indicato senza tener conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale.
- la commissione di massimo scoperto era stata pattuita senza indicazione del preciso criterio di calcolo, con particolare riferimento alla modalità di capitalizzazione, mentre la commissione onnicomprensiva, che il C.T.U. aveva accertato essere stata applicata a partire dal II trimestre 2012, non risultava oggetto di nessuna pattuizione.
2 Quindi, escludendo le variazioni sfavorevoli dei tassi di interessi in mancanza di prova del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 118 e ss. T.U.B, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la commissione onnicomprensiva, il rapporto, era stato ricostruito dal CTU in base alle annotazioni di cui agli estratti conto in atti a partire dal
18/7/2007 (primo estratto con saldo zero iniziale) e sino al 30/6/2015 rideterminando in €.
8.843/79 il saldo passivo del conto corrente al 30/6/2015, in luogo di quello pari ad €.
20.547/52, risultante dagli estratti conto.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 24.2.2022, tramite pec) ha proposto appello la per i motivi di seguito indicati. Parte_1
2.1 Con un primo motivo la censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta Pt_1 illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per la coincidenza tra TAN e TAE creditore evidenziando che tale coincidenza sarebbe solo apparente giacché, essendo il tasso creditore estremamente basso (0,105%), le differenze tra TAN e TAE per effetto della capitalizzazione non sono verificabili prima della settima cifra decimale, dove il TAE risulterebbe correttamente incrementato dello 0,0000414 rispetto al TAN;
2.2. Col secondo motivo, invece, la lamenta che, diversamente da Parte_1 quanto affermato dal primo Giudice, anche per la Commissione di Massimo scoperto era stata prevista la periodicità trimestrale della capitalizzazione, come per tutti i rapporti di dare/avere tra le parti e, quindi, la clausola era certamente legittima.
Sulla base di tali premesse l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
- ritenere correttamente pattuiti gli interessi e, dunque corretto sotto questo aspetto il metodo utilizzato dal CTU nella “Simulazione 1”
- riconoscere la liceità della pattuizione della CMS e rideterminare il credito della banca includendola per €
4.214,46 in aggiunta al saldo a debito di - € 11.000,80 accertato nella detta “Simulazione 1”
Il tutto con sentenza di condanna, gli interessi convenzionali al tasso pattuito del 7,9860%, dal 01.10.2015 e vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, per entrambi i gradi del giudizio.
2.3 Avverso la medesima sentenza hanno poi proposto appello Controparte_1
e (con atto notificato tramite pec il 24.2.2022) e il relativo giudizio Controparte_2
(avente RG 921/22) veniva riunito al presente ex art. 335 c.p.c.
Col primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui li aveva condannati al pagamento, oltre che del saldo del conto corrente rideterminato in € 8.843/79, al
3 pagamento degli interessi convenzionali in luogo di quelli legali;
la ricostruzione del dare-avere in un rapporto bancario gravato da clausole illegittime, secondo gli appellanti, doveva prevedere l'applicazione del tasso legale e, dalla data del conto ricalcolato dal C.T.U. con epurazione delle poste passive, non potevano applicarsi gli interessi convenzionali.
Col secondo motivo, invece, e Controparte_1 Controparte_2 censurano la sentenza impugnata per aver disposto la loro condanna al rimborso delle spese di lite, sia pure compensate per 1/3, in favore della parte opposta mentre, al contrario, essi non potevano ritenersi soccombenti giacché era stato accertato che la Banca aveva richiesto illegittimamente addebiti per l'importo di € 14.699,96 e il saldo debitore era risultato, a seguito della C.T.U., inferiore di oltre i 2/3 rispetto al saldo debitore contabile richiesto impropriamente con la procedura monitoria.
Sulla base di tali premesse gli appellanti così hanno concluso:
1) condannare l'istituto di credito a corrispondere alla parte opposta la somma di €.8.843/79, a titolo di saldo passivo del c/c nr. 05/01/01436 alla data del 30/6/2015, oltre interessi legali con decorrenza da tale data e sino all'integrale soddisfo con revoca del decreto ingiuntivo nr. 721/2016”;
2) condannare parte appellante alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di parte appellata, che in tale ridotta misura liquida in €3.223 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre 2/3 spese di
C.T.U., se corrisposte.”;
3) Rigettare integralmente nel merito il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: - accertare la correttezza del ricalcolo effettuato secondo l'ipotesi N.2 (simulazione 2) –confermare
l'illegittima pattuizione della CMS escludendola dalle operazioni di ricalcolo;
4)Condannare parte appellata alle spese competenze del giudizio di gravame con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 18.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1 L'appello proposto dalla . è infondato e va rigettato. Parte_2
Di recente la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 10775 del 22 aprile 2024) ha precisato che la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione, nel
4 contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.
Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo. Va in conclusione fatta applicazione del principio (già enunciato da Cass. n.
4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
L'asserito incremento del TAE dello 0,0000414 rispetto al TAN indicato nel contratto, quindi, in difetto della effettiva indicazione di tale dato nel testo sottoscritto dalle parti, non renderebbe comunque legittima l'applicazione della capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi.
Risulta, inoltre, infondato anche il secondo motivo di appello posto che, affinché la clausola che prevede la c.d. commissione di massimo scoperto possa essere considerata validamente pattuita,
è richiesta la precisa indicazione dei parametri, anche temporali, in base ai quali effettuare il calcolo della commissione, oltre alla precisazione del criterio di capitalizzazione. A prescindere dalla omessa indicazione del periodo di capitalizzazione delle somme dovute a tale titolo, la
5 semplice indicazione della locuzione “Punta massima” riportata in contratto, non può intendersi come precisa indicazione del criterio di calcolo, non specificando né cosa si intenda per punta massima né il periodo di tempo minimo di permanenza dello scoperto.
In altre parole, come evidenziato anche dalle parti appellate, nel caso di specie la clausola era illegittima mancando l'indicazione, oltre che del criterio di capitalizzazione anche e principalmente del criterio di calcolo.
Passando, invece, ad esaminare i motivi di appello proposti da e Controparte_1
, appare certamente infondata la prima censura relativa alla natura degli Controparte_2 interessi da applicare sulla somma risultata ancora dovuta alla a seguito Parte_1 della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente. Nel caso di specie, infatti, la misura convenzionale degli interessi risultava validamente convenuta tra le parti, essendo stato prodotto in giudizio il relativo contratto di conto corrente, e, quindi, non sussiste nessun motivo per ritenere applicabili, alle somme risultate ancora a debito degli appellanti, gli interessi al tasso legale e non a quello legittimamente pattuito tra le parti.
Inoltre, risulta parimenti infondato il secondo motivo di appello atteso che, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. 32061/2022), “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”
Nel caso di specie, la domanda di condanna proposta dalla è risultata Parte_1 comunque accolta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto e, quindi, in nessun modo la poteva essere considerata soccombente nel giudizio di primo grado non Pt_1 potendo trovare, quindi, nessuna giustificazione la pretesa di condanna della controparte, di fatto vittoriosa, al pagamento, in favore degli odierni appellanti, delle spese di lite.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti stante il rigetto sia dell'appello proposto dalla che di quello Parte_2 formulato da e . Controparte_1 Controparte_2
6 Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia della . che di e Parte_2 Controparte_1 [...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Controparte_2
l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nonché sull'appello Parte_2 proposto da nei confronti di e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza Tribunale di Benevento, n. 1683/2021, pubblicata in data 23.8.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da cop.; Parte_2
2. rigetta l'appello proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
3. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da entrambe le parte appellanti . nonchè Parte_2 [...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 Controparte_2 pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 19/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
7