Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2024, n. 26092
CASS
Sentenza 4 ottobre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di benefici in materia di amianto ai sensi dell'art. 1, comma 115, della l. n. 190 del 2014, non costituisce presupposto per l'operatività della rivalutazione dell'anzianità contributiva con il più favorevole coefficiente previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti dell'impresa, ma soltanto di quelli esposti all'amianto in quanto addetti alla lavorazione poi cessata. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che sia il mantenimento in servizio di un unico lavoratore per custodire l'immobile aziendale, quindi con finalità estranea alla lavorazione dismessa, sia la temporanea riassunzione del richiedente il beneficio per l'effettuazione di opere di mera bonifica del sito non escludono l'applicazione del miglior coefficiente di rivalutazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2024, n. 26092
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26092
    Data del deposito : 4 ottobre 2024

    Testo completo