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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 6815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6815 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Michele Caccese Presidente dr.ssa Maria Casaregola Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1973/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza del 17.12.2025;
TRA
(Procedura Concorsuale n. 21/2013 – C.F. e Iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese n. ), in persona del Curatore, Dott. , autorizzato a stare in P.IVA_1 Parte_2 giudizio con decreto del 2.4.2021 del Giudice delegato alla procedura concorsuale, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Aurelio Marino (C.F. n.
[...]
), presso il cui studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia, n. 263, elettivamente C.F._1 domicilia;
Appellante
E
(Iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. ; C.F. e P. Controparte_1 P.IVA_2
Iva n. , in persona della Dr.ssa munita dei relativi poteri P.IVA_3 CP_2 rappresentativi in virtù di procura speciale conferita in data 14.4.2021 dal procuratore di
[...]
, dr. in autentica Rep. n. 6745 - Racc. n. 4737, del Notaio CP_1 CP_3 [...] di Milano, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura Persona_1 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Achille UL (C.F. n.
1 ) e NO UL (C.F. n. ), con cui elettivamente C.F._2 C.F._3 domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al Corso Aldo Moro, n. 228;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 773/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione IV, depositata in data 24.3.2021 e notificata a mezzo pec in pari data.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il in persona del Curatore, con atto di citazione notificato in data Parte_1
23.4.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, quale soggetto Controparte_1 che aveva incorporato il convenuto in primo grado, per proporre appello Controparte_4 avverso la sentenza n. 773/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 23.3.2021, depositata il 24.3.2021 e notificata in pari data, con cui:
- erano dichiarate inammissibili le domande proposte dal nei confronti Parte_3 del relative al c/c n. 2322778/01/40; Controparte_4
-erano rigettate le domande proposte dal nei confronti del Parte_3 [...] relative al c/c 27/011051; CP_4
- il era condannato alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_3
nonché al pagamento delle spese di CTU. Controparte_4
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di:
“1) accertare e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità di tutte le domande promosse in citazione dalla e proseguite dal in relazione al c/c Parte_3 Parte_1
2322778/01/40; in subordine, accertare e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità delle sole domande di accertamento;
2) accertare e dichiarare, in relazione al c/c 27/011051, che l'assenza agli atti del giudizio del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito non pregiudica le domande di accertamento e di condanna promosse in giudizio dalla e proseguite dal Parte_3 [...] ovvero, in subordine, non pregiudica le domande di accertamento e di condanna Parte_1 relative alla capitalizzazione;
3) accertare e dichiarare che le domande promosse dalla e proseguite dal Parte_3 contengono una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di Parte_1 diritto con riguardo a ciascuna richiesta introdotta in relazione a questo conto;
4) accertare e dichiarare l'ammissibilità della consulenza econometrica richiesta in primo grado;
2 5) con riguardo al c/c 2322778/01/40, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito della correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito della correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito della correntista, all'addebitabilità delle spese di gestione conto ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare che tutti gli Istituti succedutisi nella titolarità del rapporto non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, avevano obbligo di accreditare gli interessi spettanti alla correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non avevano diritto di addebitare spese di tenuta conto, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze passive, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva;
6. per effetto delle statuizioni di cui al capo che precede, disposta la rideterminazione del c/c
2322778/01/40 dal suo sorgere al 17.09.2009, escludendo le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto, escludendo ogni regime di capitalizzazione delle competenze a debito della correntista, determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, addebitando gli interessi a carico della correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accreditando gli interessi dovuti alla correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali:
6.1 accertare e dichiarare che, al 17.09.2009, il conto corrente 2322778/01/40 avrebbe dovuto esporre saldo a credito per la correntista per euro 208.384,73 ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
6.2 condannare a pagare al la su indicata somma Controparte_1 Parte_3 Parte_1 di euro 208.384,73 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte avrà ritenuto di
3 giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento;
b. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
c. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ. da liquidare considerando quanto meno il danno da svalutazione monetaria;
7. con riguardo al c/c 27/011051, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito della correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito della correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito della correntista, all'addebitabilità delle spese di gestione conto ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare che tutti gli Istituti succedutisi nella titolarità del rapporto, non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, avevano obbligo di accreditare gli interessi spettanti alla correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non avevano diritto di addebitare spese di tenuta conto, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze passive, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva;
8. per effetto delle statuizioni di cui al capo che precede, disposta la rideterminazione del c/c
27/011051 dal suo sorgere all'estinzione (7.03.2007) escludendo le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto, escludendo ogni regime di capitalizzazione delle competenze a debito della correntista, determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, addebitando gli interessi a carico della correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accreditando gli interessi dovuti alla correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali:
8.1 accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione (7.03.2007), il conto corrente 27/011051 avrebbe dovuto esporre saldo a credito per la correntista per euro 719.086,84 ovvero pari a quella
4 diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
8.2 condannare a pagare al la suindicata somma Controparte_1 Parte_1 di euro 719.086,84 ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a. interessi corrispettivi del 7.03.2007 al dì della notifica della presente citazione;
b. interessi di mora, dal dì della notifica della citazione al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ., da liquidare considerando quanto meno il danno da svalutazione monetaria;
9. condannare alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del Controparte_1 doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori tributari”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'appello, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, ha chiesto di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, ossia: a.- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale del diritto azionato dall'attrice; b.- rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Assunta la causa in decisione all'udienza del 15.11.2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ne è stata disposta la rimessione sul ruolo con ordinanza depositata in data 28.3.2024, al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, in rinnovazione di quella espletata in primo grado. Disposta ed espletata la CTU, la causa è stata assunta di nuovo in decisione all'udienza del
13.11.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa nuovamente sul ruolo, con ordinanza depositata in data 2.5.2025, per la necessità di disporre una indagine tecnica integrativa sulla base dei rilievi formulati dal Fallimento avverso la bozza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in ordine all' imputazione dei pagamenti qualificabili come rimesse solutorie. Indi, espletata e depositata la consulenza tecnica integrativa in data
11.11.2025, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.12.2025, su richiesta delle parti giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 10.12.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 17.12.2025; alla predetta udienza del 17.12.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
5 In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 10.12.2025 ed alla successiva udienza del 17.12.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2009).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Michele Caccese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Michele Caccese Presidente dr.ssa Maria Casaregola Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1973/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza del 17.12.2025;
TRA
(Procedura Concorsuale n. 21/2013 – C.F. e Iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese n. ), in persona del Curatore, Dott. , autorizzato a stare in P.IVA_1 Parte_2 giudizio con decreto del 2.4.2021 del Giudice delegato alla procedura concorsuale, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Aurelio Marino (C.F. n.
[...]
), presso il cui studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia, n. 263, elettivamente C.F._1 domicilia;
Appellante
E
(Iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. ; C.F. e P. Controparte_1 P.IVA_2
Iva n. , in persona della Dr.ssa munita dei relativi poteri P.IVA_3 CP_2 rappresentativi in virtù di procura speciale conferita in data 14.4.2021 dal procuratore di
[...]
, dr. in autentica Rep. n. 6745 - Racc. n. 4737, del Notaio CP_1 CP_3 [...] di Milano, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura Persona_1 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Achille UL (C.F. n.
1 ) e NO UL (C.F. n. ), con cui elettivamente C.F._2 C.F._3 domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al Corso Aldo Moro, n. 228;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 773/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione IV, depositata in data 24.3.2021 e notificata a mezzo pec in pari data.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il in persona del Curatore, con atto di citazione notificato in data Parte_1
23.4.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, quale soggetto Controparte_1 che aveva incorporato il convenuto in primo grado, per proporre appello Controparte_4 avverso la sentenza n. 773/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 23.3.2021, depositata il 24.3.2021 e notificata in pari data, con cui:
- erano dichiarate inammissibili le domande proposte dal nei confronti Parte_3 del relative al c/c n. 2322778/01/40; Controparte_4
-erano rigettate le domande proposte dal nei confronti del Parte_3 [...] relative al c/c 27/011051; CP_4
- il era condannato alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_3
nonché al pagamento delle spese di CTU. Controparte_4
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di:
“1) accertare e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità di tutte le domande promosse in citazione dalla e proseguite dal in relazione al c/c Parte_3 Parte_1
2322778/01/40; in subordine, accertare e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità delle sole domande di accertamento;
2) accertare e dichiarare, in relazione al c/c 27/011051, che l'assenza agli atti del giudizio del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito non pregiudica le domande di accertamento e di condanna promosse in giudizio dalla e proseguite dal Parte_3 [...] ovvero, in subordine, non pregiudica le domande di accertamento e di condanna Parte_1 relative alla capitalizzazione;
3) accertare e dichiarare che le domande promosse dalla e proseguite dal Parte_3 contengono una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di Parte_1 diritto con riguardo a ciascuna richiesta introdotta in relazione a questo conto;
4) accertare e dichiarare l'ammissibilità della consulenza econometrica richiesta in primo grado;
2 5) con riguardo al c/c 2322778/01/40, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito della correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito della correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito della correntista, all'addebitabilità delle spese di gestione conto ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare che tutti gli Istituti succedutisi nella titolarità del rapporto non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, avevano obbligo di accreditare gli interessi spettanti alla correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non avevano diritto di addebitare spese di tenuta conto, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze passive, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva;
6. per effetto delle statuizioni di cui al capo che precede, disposta la rideterminazione del c/c
2322778/01/40 dal suo sorgere al 17.09.2009, escludendo le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto, escludendo ogni regime di capitalizzazione delle competenze a debito della correntista, determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, addebitando gli interessi a carico della correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accreditando gli interessi dovuti alla correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali:
6.1 accertare e dichiarare che, al 17.09.2009, il conto corrente 2322778/01/40 avrebbe dovuto esporre saldo a credito per la correntista per euro 208.384,73 ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
6.2 condannare a pagare al la su indicata somma Controparte_1 Parte_3 Parte_1 di euro 208.384,73 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte avrà ritenuto di
3 giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento;
b. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
c. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ. da liquidare considerando quanto meno il danno da svalutazione monetaria;
7. con riguardo al c/c 27/011051, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito della correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito della correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito della correntista, all'addebitabilità delle spese di gestione conto ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare che tutti gli Istituti succedutisi nella titolarità del rapporto, non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, avevano obbligo di accreditare gli interessi spettanti alla correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non avevano diritto di addebitare spese di tenuta conto, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze passive, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva;
8. per effetto delle statuizioni di cui al capo che precede, disposta la rideterminazione del c/c
27/011051 dal suo sorgere all'estinzione (7.03.2007) escludendo le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto, escludendo ogni regime di capitalizzazione delle competenze a debito della correntista, determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, addebitando gli interessi a carico della correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accreditando gli interessi dovuti alla correntista al tasso legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e, da quel dì, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali:
8.1 accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione (7.03.2007), il conto corrente 27/011051 avrebbe dovuto esporre saldo a credito per la correntista per euro 719.086,84 ovvero pari a quella
4 diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
8.2 condannare a pagare al la suindicata somma Controparte_1 Parte_1 di euro 719.086,84 ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a. interessi corrispettivi del 7.03.2007 al dì della notifica della presente citazione;
b. interessi di mora, dal dì della notifica della citazione al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ., da liquidare considerando quanto meno il danno da svalutazione monetaria;
9. condannare alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del Controparte_1 doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori tributari”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'appello, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, ha chiesto di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, ossia: a.- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale e/o quinquennale del diritto azionato dall'attrice; b.- rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Assunta la causa in decisione all'udienza del 15.11.2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ne è stata disposta la rimessione sul ruolo con ordinanza depositata in data 28.3.2024, al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, in rinnovazione di quella espletata in primo grado. Disposta ed espletata la CTU, la causa è stata assunta di nuovo in decisione all'udienza del
13.11.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa nuovamente sul ruolo, con ordinanza depositata in data 2.5.2025, per la necessità di disporre una indagine tecnica integrativa sulla base dei rilievi formulati dal Fallimento avverso la bozza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in ordine all' imputazione dei pagamenti qualificabili come rimesse solutorie. Indi, espletata e depositata la consulenza tecnica integrativa in data
11.11.2025, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.12.2025, su richiesta delle parti giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 10.12.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 17.12.2025; alla predetta udienza del 17.12.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
5 In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 10.12.2025 ed alla successiva udienza del 17.12.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2009).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Michele Caccese
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