Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39499/2021 promossa da:
RD & C. S.R.L. (p.iva 00773460159) con sede in Milano, via Frua n. 14, in persona del Legale rappresentante Dott. Stefano Meazza, rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabio Rubagotti (c.f. [...]) e dall'Avv. Stab. Eleonora Ivana Marta Aloi (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Rubagotti, in Milano, via Podgora n. 15 in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo Parte attrice
Contro
COSMOGEL SRL, con sede in C.so Garibaldi 328 - 88812 Crucoli Torretta (KR) - P.IVA 03465690794, in persona dell'amm.re unico Capalbo Antonio, nato il [...] a [...], ivi residente in [...], C.F. [...], elettivamente domiciliata in Cariati alla via S. D'Acquisto, presso lo studio dell'Avv. Roberto Parise, cod. fisc. n.: [...], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
• in via principale, condannare la OS S.r.l. a pagare alla CA & C. la somma di Euro 28.101,19 quale saldo della fattura 779 del 30.06.2021, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia,nonché condannare la OS S.r.l. a versare alla CA & C. una somma da liquidarsi in via equitativa per il deposito della merce presso i magazzini di quest'ultima.
• In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non dovuto il pagamento della fattura n. 779 del 30.06.2021, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della OS S.r.l. e condannare la stessa a pagare alla CA & C. la medesima somma di Euro 28.101,19 a titolo di pagina 1 di 5
• Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, si formulano i seguenti capitoli di prova:
1. vero che, non appena ricevuti gli ordini della OS a maggio 2020, di cui alle conferme nn. 1143 e 1144, la CA & C. S.r.l. provvedeva a ordinare, produrre e far produrre il materiale richiesto dalla OS?
2. Vero che a maggio e giugno 2020 la CA sollecitava le misure del taglio pescante per evadere l'ordine dei trigger di cui alla conferma n. 1144?
3. Vero che le misure per il taglio pescante venivano comunicate a CA dalla OS solo a fine giugno 2020?
4. vero che nel mese di ottobre 2020 CA & C. ribadiva alla OS S.r.l., nel corso di una telefonata effettuata da quest'ultima, la propriaindisponibilità ad annullare gli ordini, sia perchè tale ipotesi non era previstacontrattualmente, sia perchè non era stata concordata, né riservata al cliente,sia perchè la merce era già stata pagata da CA & C. al proprio fornitore e quasi tutta già nei magazzini della CA & C.?
5. vero che CA & C., una volta pronto il materiale all'inizio di ottobre, sollecitava la OS S.r.l. al ritiro della merce di cui all'ordine n. 1143, essendo il ritiro a carico del destinatario?
6. vero che CA & C., una volta pronto il materiale del secondo ordine (n. 1144) a inizio novembre, sollecitava la OS S.r.l. al ritiro della merce, essendo il ritiro a carico del destinatario?
7. vero che CA & c., scaduta la fattura, sollecitava OS S.rl.l. a pagare quanto dovuto ?
8. vero che la merce di cui all'ordine della OS S.r.l. si trova in giacenza nei magazzini della CA & C. ed è posta su alcuni bancali?
Si indicano come testi sulle circostanze di cui sopra i sigg.ri YU IN e RA FA (presso CA & C. S.r.l.).
parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per l'effetto così provvedere:
- Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda della CA & C. relativa al pagamento della somma di Euro 28.101,19 quale saldo della fattura 779 del 30.06.2021, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, poiché del tutto infondata in fatto e diritto, come sopra ampiamente decritto;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nessun inadempimento contrattuale né responsabilità precontrattuale può essere imputata alla OS srl, atteso che l'annullamento degli ordini è stato comunicato per tempo ed in modo assolutamente legittimo, pertanto nulla dalla stessa è dovuto alla ricorrente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del costituito procuratore.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CA & C. s.r.l. conveniva in giudizio OS s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 28.101,19, oltre interessi, a saldo della fattura n. 779 del 30.6.2021 per la fornitura di merce. pagina 2 di 5 Rappresentava la ricorrente che nel mese di maggio 2020 OS aveva effettuato due ordini alla CA aventi ad oggetto pompe, flaconi e trigger (nn. 1143 e 1144). In data 6.10.2020 CA comunicava a OS che il primo ordine era pronto per il ritiro;
in data 2.11.2020 sollecitava il ritiro della merce e comunicava che anche il secondo ordine era pronto. In data 16.11.2020 OS dichiarava che entro la fine del mese avrebbe ritirato la merce del primo ordine, mentre precisava che non avrebbe ritirato la merce relativa al secondo ordine poiché riteneva l'ordine annullato telefonicamente in precedenza. CA contestava l'assunto e continuava a sollecitare, ma senza esito, il ritiro della merce ed il pagamento della relativa fattura. CA rappresentava infine che la merce giaceva nei suoi magazzini ed era a disposizione per il ritiro. Si costituiva in giudizio OS, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la fondatezza della domanda nel merito, allegando che CA non avesse consegnato tempestivamente la merce e sostenendo comunque che il secondo ordine fosse stato annullato. Chiedeva dunque il rigetto della domanda. Alla prima udienza del 21.3.2022 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Con ordinanza riservata il giudice fissava udienza ex art. 183 c.p.c., dopo aver disposto il mutamento del rito. All'udienza del 23.5.2022 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183.6 c.p.c. Depositate le memorie, ammesse le richieste istruttorie, assunte le prove orali, anche tramite prova delegata al Tribunale di Crotone, le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare la fondatezza e l'ammissibilità delle domande e delle difese come proposte si osserva In ordine alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione, occorre osservare che ex artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. la competenza del Tribunale di Milano è stata correttamente radicata con riferimento al luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione di pagamento della fattura di cui si tratta, il domicilio del creditore, ossia Milano, città in cui si trova la sede della CA. Nel merito, occorre osservare che le eccezioni della OS risultano infondate. OS infatti ha sostenuto in giudizio di non essere tenuta al pagamento della fattura di cui si tratta innanzitutto perchè la merce non sarebbe stata consegnata tempestivamente da CA, ossia entro 60 giorni dall'ordine, come concordato oralmente tra le parti. Queste affermazioni non hanno trovato alcuna conferma;
intanto i due ordini di OS a CA nn. 1143 e 1144 non recano l'indicazione del termine di consegna, né da alcuna altra documentazione in atti risulta che le parti avessero concordato la consegna nei termini indicati da OS;
inoltre la stessa OS con comunicazione in data 16.11.2020 (doc. 5 attrice) dichiarava che avrebbe ritirato entro fine mese la merce relativa al primo ordine, senza eccepire alcunchè in ordine ai tempi di consegna. Risulta peraltro in relazione al secondo ordine che OS dovesse trasmettere a CA dei dati necessari per l'approntamento del materiale (le misure del taglio pescante), indicazioni che giunsero nel giugno 2020 (doc. 11 attrice). Circostanze confermate dai testi escussi. Il teste YU IN, dipendente di CA, che si è occupato dei due ordini come si evince dalla documentazione in atti, ha confermato che, a seguito degli ordini di OS, CA si è attivata immediatamente per recuperare il materiale ordinato;
che quando OS ha trasmesso alcuni dati necessari pagina 3 di 5 per la conclusione dell'ordine nel giugno 2020 CA ha poi messo a disposizione del cliente il materiale ordinato;
che la merce si trova presso la CA a disposizione di OS (“cap. 1): confermo la circostanza;
mi sono occupato io di questi ordini;
ho girato questa richiesta del cliente al mio back office che ha provveduto a mandare gli ordini ai fornitori;
dalla richiesta del cliente nel giro di un paio di giorni ho mandato la richiesta al mio back office il quale a sua volta ha mandato la richiesta ai fornitori nel giro dei due giorni successivi;
vengo messo in copia dal mio back office e quindi seguo anche la parte del rapporto con i fornitori;
cap. 2): confermo;
io stesso ho fatto il sollecito;
OS ci doveva dare dati che non avevamo e quindi io ho sollecitato;
cap. 3): confermo;
solo a fine giugno OS ci ha fornito i dati di cui al capitolo;
cap. 8): la merce di tutti e due gli ordini è attualmente posta sopra bancali nei nostri magazzini”). Anche il teste RA FA, dipendente CA, ha confermato le medesime circostanze. Dalla documentazione in atti si evince che anche questo testimone si era occupato di questi due ordini (“cap. 1) confermo la circostanza;
mi occupo di back office, gestisco gli ordini che provengono dai clienti;
il commerciale cioè il signor IN mi ha trasmesso gli ordini di OS e io ho inserito l'ordine e ho mandato le conferme al cliente;
ciò qualche giorno dopo aver ricevuto l'ordine del cliente;
cap. 2): confermo;
abbiamo sollecitato via mail questa informazione;
cap. 3): confermo la circostanza;
cap. 8): confermo la circostanza;
la merce dei due ordini si trova in magazzino”). Quanto ai testi SE e LE, gli stessi, peraltro non al corrente della maggior parte delle circostanze oggetto delle domande, hanno riferito circostanze che contrastano con i documenti in atti, ossia la mancata consegna della merce da parte di CA, quando è pacifico che la merce dovesse essere ritirata da OS, e che gli ordini non erano stati confermati, quando invece è pacifico il contrario. OS ha poi sostenuto che il secondo ordine sarebbe stato annullato in virtù di una richiesta in tal senso avvenuta telefonicamente da parte di un funzionario di OS a CA. Risulta documentalmente che vi furono alcuni scambi di mail tra i dipendenti delle parti in ordine a tale questione;
risulta tuttavia che la richiesta di OS venne avanzata nell'autunno del 2020, ad ordine inviato da mesi, e quindi rifiutata da CA che aveva ormai provveduto ad approvvigionarsi del materiale e preparare la merce secondo le indicazioni della convenuta;
d'altro canto non risulta che l'accordo tra le parti (che si è concretizzato nello scambio di ordine e conferma d'ordine) prevedesse la facoltà di recedere;
in ogni caso il recesso non è consentito una volta che l'esecuzione sia iniziata, come nel caso in oggetto. Neppure gli ulteriori eventi (COVID e allagamento della sede di OS), addotti dalla convenuta, possono legittimare il mancato pagamento della somma di cui alla fattura oggetto di causa, non rappresentando gli stessi impossibilità ad adempiere la prestazione, stando a quanto documentato ed allegato dalla parte convenuta. Per quanto detto, la domanda deve essere accolta con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 28.101,19, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, e conseguente consegna con accordo tra le parti della merce ancora presente presso i magazzini di CA. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
pagina 4 di 5 - condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 28.101,19, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, ex DM 55/2014, liquida in euro 3.808,00 oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 1.3.2025 il Giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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