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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2357/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2357/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 2.10.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, via F. Accolla n. 18/A
P.T., presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via F. Accolla n. 18/A
P.T., presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 22.1.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 66/2025 pubblicata in data 22.1.2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14.6.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione pagina1 di 3 personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Indi, all'udienza del 2.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (atti comunicati in data 22.1.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rinnovo/rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
3. i figli minorenni (oggi 15 anni) e (oggi 12 anni) restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitori con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna ma continueranno a frequentare quotidianamente la dimora paterna, pertanto il padre potrà esercitare il diritto di frequentazione in maniera libera, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale dei weekend con pernotto dei figli presso di sé, e durante le principali festività dell'anno; durante le vacanze estive e natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo da concordarsi previamente.
5. Non verrà corrisposto da una parte alcun assegno mensile all'altra per la contribuzione al mantenimento dei figli, poiché ciascun genitore, in virtù della pari frequentazione e permanenza dei figli presso di sé, provvederà al mantenimento diretto degli stessi, mentre le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo di Questo Tribunale.
pagina2 di 3
6. Ciascun coniuge da atto della propria indipendenza economica e pertanto rinuncia a percepire dall'altro alcun mantenimento per sé.
7. I coniugi danno atto infine di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte, e di non avere null'altro a pretendere
l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o causale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario in Siracusa il giorno 28.5.2008 (Atto n. 90, Parte II, Serie
[...]
A, Anno 2008), in conformità alle condizioni di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
9.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2357/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 2.10.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, via F. Accolla n. 18/A
P.T., presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via F. Accolla n. 18/A
P.T., presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 22.1.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 66/2025 pubblicata in data 22.1.2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14.6.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione pagina1 di 3 personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Indi, all'udienza del 2.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (atti comunicati in data 22.1.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi si prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rinnovo/rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
3. i figli minorenni (oggi 15 anni) e (oggi 12 anni) restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitori con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna ma continueranno a frequentare quotidianamente la dimora paterna, pertanto il padre potrà esercitare il diritto di frequentazione in maniera libera, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale dei weekend con pernotto dei figli presso di sé, e durante le principali festività dell'anno; durante le vacanze estive e natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo da concordarsi previamente.
5. Non verrà corrisposto da una parte alcun assegno mensile all'altra per la contribuzione al mantenimento dei figli, poiché ciascun genitore, in virtù della pari frequentazione e permanenza dei figli presso di sé, provvederà al mantenimento diretto degli stessi, mentre le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo di Questo Tribunale.
pagina2 di 3
6. Ciascun coniuge da atto della propria indipendenza economica e pertanto rinuncia a percepire dall'altro alcun mantenimento per sé.
7. I coniugi danno atto infine di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte, e di non avere null'altro a pretendere
l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o causale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario in Siracusa il giorno 28.5.2008 (Atto n. 90, Parte II, Serie
[...]
A, Anno 2008), in conformità alle condizioni di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
9.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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