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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento N. R.G. 4866/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di DI Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. NI TI DE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da nata a [...] in data [...], (cod. fisc. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] in data [...], (cod. fisc. Parte_2
) C.F._2 entrambi con l'assistenza dell'Avv. BOLNER ANDREA,
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate il 17/06/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto del
29/10/2024, rappresentando di avere contratto matrimonio civile in data 06.01.2024 in Comano
Terme (matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Comano Terme n. 1 parte 1, Anno 2004, con separazione dei beni);
1 che dall'unione coniugale erano nati i figli il 30.04.1998 e Per_1 Per_2
l'11.03.2003; che la casa coniugale sita in Comano Terme fraz. Dasindo 13/c è intestata alla signora con usufrutto in favore del signor Pt_1 Pt_2 che il rapporto tra i coniugi è andato deteriorandosi sino a venire meno l'affectio coniugalis tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale, rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
In particolare, hanno presentato le seguenti conclusioni:
“Un tanto premesso, i signori e ricorrono avanti a questo Ill.mo Pt_1 Pt_2
Tribunale per ivi sentire pronunciata la loro separazione ordinando le relative annotazioni negli atti dei competenti Uffici di Stato Civile ed affinché, previo adempimento degli incombenti di rito, venga ordinata la loro comparizione personale ed in quella sede presi i provvedimenti che si chiedono conformi alle seguenti conclusioni e CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati e fermi gli obblighi di legge;
2) al signor viene assegnato l'immobile già adibito a residenza Parte_2 coniugale in Comano Terme fraz. Dasindo 13/c di proprietà della signora Parte_1
ove lo stesso continuerà a convivere con i figli e
[...] Persona_3
. Persona_4
3) Essendo i figli e divenuti da Persona_3 Persona_4 tempo maggiorenni ed essendo altresì economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun contributo economico in loro favore a carico dei ricorrenti.
4) i signori e dichiarano di avere Parte_1 Parte_2 definito ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e pertanto di non avere alcunché reciprocamente a pretendere;
5) Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione per cui è procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, si chiede di pronunciare, alle medesime condizioni esposte nei punti precedenti lo scioglimento del matrimonio concordatario tra i signori e contratto Parte_1 Parte_2 in data 6 gennaio 2004 in Comano Terme come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004 del Comune di Comano Terme n. 1 parte 1, che si allega (sub all. a) e conseguentemente di ordinare la relativa annotazione nei Registri di Stato civile.
2 6) spese di lite interamente a carico di ciascuna delle parti pro quota”.
In data 26.11.2024 è stata emessa sentenza non definitiva n. 382/2024, pubblicata in data
27.11.2024, di accoglimento della domanda di separazione consensuale e delle relative condizioni pattuite dalle parti, con rimessione della causa sul ruolo ai fini della domanda di divorzio e con fissazione dell'udienza del 20.6.2025 a trattazione scritta per il deposito delle conclusioni.
Con note depositate in data 17.06.2025, le parti congiuntamente hanno dichiarato di non voler ulteriormente procedere con il giudizio per definizione della domanda di divorzio ed hanno chiesto al Tribunale adito di voler confermare definitivamente le sole condizioni previste per la separazione consensuale.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che le condizioni di cui alla separazione sono state già oggetto di pronuncia con la sentenza n. 382/2024, passata in giudicato;
pertanto, a fronte della congiunta rinuncia alla pronuncia di divorzio, si deve pronunciare non luogo a provvedere, con pronuncia limitata alle spese di lite, disciplinate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sopravvenuta rinuncia delle parti alla domanda di divorzio, dispone non luogo a provvedere.
Nulla sulle spese, tenuto conto dell'accordo delle parti.
Così deciso in Trento, alla Camera di Consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NI TI DE LA Di DI
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Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di DI Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. NI TI DE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da nata a [...] in data [...], (cod. fisc. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] in data [...], (cod. fisc. Parte_2
) C.F._2 entrambi con l'assistenza dell'Avv. BOLNER ANDREA,
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate il 17/06/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto del
29/10/2024, rappresentando di avere contratto matrimonio civile in data 06.01.2024 in Comano
Terme (matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Comano Terme n. 1 parte 1, Anno 2004, con separazione dei beni);
1 che dall'unione coniugale erano nati i figli il 30.04.1998 e Per_1 Per_2
l'11.03.2003; che la casa coniugale sita in Comano Terme fraz. Dasindo 13/c è intestata alla signora con usufrutto in favore del signor Pt_1 Pt_2 che il rapporto tra i coniugi è andato deteriorandosi sino a venire meno l'affectio coniugalis tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale, rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
In particolare, hanno presentato le seguenti conclusioni:
“Un tanto premesso, i signori e ricorrono avanti a questo Ill.mo Pt_1 Pt_2
Tribunale per ivi sentire pronunciata la loro separazione ordinando le relative annotazioni negli atti dei competenti Uffici di Stato Civile ed affinché, previo adempimento degli incombenti di rito, venga ordinata la loro comparizione personale ed in quella sede presi i provvedimenti che si chiedono conformi alle seguenti conclusioni e CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati e fermi gli obblighi di legge;
2) al signor viene assegnato l'immobile già adibito a residenza Parte_2 coniugale in Comano Terme fraz. Dasindo 13/c di proprietà della signora Parte_1
ove lo stesso continuerà a convivere con i figli e
[...] Persona_3
. Persona_4
3) Essendo i figli e divenuti da Persona_3 Persona_4 tempo maggiorenni ed essendo altresì economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun contributo economico in loro favore a carico dei ricorrenti.
4) i signori e dichiarano di avere Parte_1 Parte_2 definito ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e pertanto di non avere alcunché reciprocamente a pretendere;
5) Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione per cui è procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, si chiede di pronunciare, alle medesime condizioni esposte nei punti precedenti lo scioglimento del matrimonio concordatario tra i signori e contratto Parte_1 Parte_2 in data 6 gennaio 2004 in Comano Terme come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2004 del Comune di Comano Terme n. 1 parte 1, che si allega (sub all. a) e conseguentemente di ordinare la relativa annotazione nei Registri di Stato civile.
2 6) spese di lite interamente a carico di ciascuna delle parti pro quota”.
In data 26.11.2024 è stata emessa sentenza non definitiva n. 382/2024, pubblicata in data
27.11.2024, di accoglimento della domanda di separazione consensuale e delle relative condizioni pattuite dalle parti, con rimessione della causa sul ruolo ai fini della domanda di divorzio e con fissazione dell'udienza del 20.6.2025 a trattazione scritta per il deposito delle conclusioni.
Con note depositate in data 17.06.2025, le parti congiuntamente hanno dichiarato di non voler ulteriormente procedere con il giudizio per definizione della domanda di divorzio ed hanno chiesto al Tribunale adito di voler confermare definitivamente le sole condizioni previste per la separazione consensuale.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che le condizioni di cui alla separazione sono state già oggetto di pronuncia con la sentenza n. 382/2024, passata in giudicato;
pertanto, a fronte della congiunta rinuncia alla pronuncia di divorzio, si deve pronunciare non luogo a provvedere, con pronuncia limitata alle spese di lite, disciplinate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sopravvenuta rinuncia delle parti alla domanda di divorzio, dispone non luogo a provvedere.
Nulla sulle spese, tenuto conto dell'accordo delle parti.
Così deciso in Trento, alla Camera di Consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NI TI DE LA Di DI
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