Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
0138 6/ 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Donno biologics SEZIONE TERZA CIVILE Macro fermanent Liquidatione ire Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: these al velare de for R.G.N. 12583/98 Dott. Gaetano Presidente FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Cron.3009 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. 476 Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 18/09/00 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE VIA ALelettivamente domiciliato in ROMA SESTILI CARLO, CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CANCELLERIA CERUTTI, che lo difende, giusta delega in atti;
whe ricorrente
contro
CG408055 TICINO COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, Pierandrea con procura speciale del dott. Notaio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 Fabiani, ROMA 19/11/1998, rep. n.30867; Richiesta copia studio dal Sig. PERVECT 1411 resistente - ITTIDI per diritti €1.55 IL CANC
contro
DI ZZ BR;
- intimato avverso la sentenza n. 2009/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/2/1997, depositata il 11/06/97; 2 RG. 417/1992; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato GILBERTO CERUTTI;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso ed il rigetto del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.7.1991 il tribunale di Roma, decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni pro- posta da AR SE nei confronti di BR Di ZA e della s.p.a. IC Compagnia Italiana di Assi- curazioni e Riassicurazioni, ritenne che l'incidente verificatosi in data 1.8.1987, а seguito del quale l'attore aveva riportato lesioni che gli avevano provo- cato un'invalidità permanente del 100%, fosse ascrivi- bile per il 40% allo stesso SE e per il 60% 2 all'apporto causale colposo del Di ZA, che condannò, in solido con la società assicuratrice, a pagare al Se- stili la somma di L. 739.294.000, detratti gli acconti già versati per L. 95.000.000 (e rivalutati gli stes- si). La corte d'appello di Roma, decidendo con sentenza 2009 del 1997 sul gravame della IC s.p.a., cui n. aveva resistito il SE, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di an debeatur, riducendo l'importo ancora dovuto all'attore a L. 467.509.429. Per quanto in questa sede ancora interessa, ha ri- tenuto la corte d'appello: a) che i primi giudici avevano erroneamente assunto a base del calcolo del danno biologico il triplo della pensione sociale e che tale voce di danno andava invece liquidata in base al criterio del valore differenziato di punto, da determinare nella specie in L.
3.000.000 a punto in considerazione della gravità dei postumi per- manenti e della giovane età del soggetto leso (venti- seienne all'epoca dell'incidente), sicchè doveva rico- noscersi al SE la somma di L. 180.000.000 (60% di L. 300.000.000); b) che il tribunale, dopo aver correttamente deter- minato in L. 500.000.000 il danno morale in relazione all'estrema gravità del caso (invalidità del 100%), 3 aveva omesso di liquidarlo in relazione alla percentua- le (60%) che doveva essere posta a carico dei convenu- ti, onde andava a tale titolo riconosciuto il minore importo di L. 300.000.000. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione AR SE sulla base di due motivi. L'intimato Di ZA non ha svolto attività difensi- mentre la IC ha partecipato alla disussione va, orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta omessa e/o insuffi- ciente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia per avere la corte d'appello immotivatamente ridotto l'importo di L. 500.000.000, liquidato dal tri- bunale per danno morale, riconoscendone solo il 60% in riferimento al concorso colposo del creditore nella produzione dell'evento dannoso. т Sostiene, poi, che di tale concorso il tribunale aveva già tenuto conto, avendo considerato tutte le р уд circostanze del caso concreto.
1.2. La censura è infondata. Il tribunale non aveva applicato l'art. 1227, comma 1, c.c., il quale impone che il risarcimento sia dimi- nuito proporzionalmente all'apporto causale colposo del creditore (nella specie del 40%) che abbia concorso a cagionare il danno. La corte d'appello vi ha rimediato riconoscendo al danneggiato il 60% del danno morale complessivo con motivazione concisa, ma sufficiente in relazione alla elementarità del principio di cui ha fatto applicazione. E' poi del tutto erroneo assumere che, avendo il tribunale tenuto conto di tutte le circostanze del caso nel liquidare il danno, aveva per questo considerato anche l'apporto causale colposo del creditore. L'operazione di "riduzione" di cui alla norma appena citata è infatti autonoma e successiva, sotto il profi- lo logico, a quella relativa all'accertamento del danno ed alla liquidazione della somma necessaria per risar- cirlo integralmente. Tale operazione, effettuata dal tribunale per la liquidazione del danno alla salute e di quello patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa, era stata del tutto omessa in ordine alla liquidazione del danno morale.
2.1. Col secondo motivo è dedotta "violazione dell'art. 2043 c.c. nella liquidazione dei danni". Assume il ricorrente che il ricorso al criterio, cosiddetto, del valore (differenziato) di punto per la liquidazione del danno alla salute si attaglierebbe al- le sole invalidità di modestissimo grado ("micropermanenti") e non anche a quelle gravissime, 5 j che per loro natura rifiutano ogni automatismo ed im- pongono l'adozione di un criterio per sua natura fles- sibile.
2.2. La censura, che muove dall'inespresso assunto che il criterio adottato dalla corte d'appello non sia equitativo o sufficientemente flessibile, è infondata. E' noto che il criterio cosiddetto del "valore di punto differenziato" e crescente in relazione all'aumentare del grado di invalidità, fondato sulla media delle liquidazioni effettuate da altri giudici in casi analoghi, è volto ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno alla salute assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscet- tibili di apparire arbitrarie anche in ragione della insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e con- trollabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e т compensativa delle menomazioni indotte dal fatto lesi- у vo. L'adozione di tale criterio da parte dei giudici di ту stata addirittura considerata "auspicabile"merito dalla corte di legittimità onde pervenire al risultato di liquidazioni il più possibile omogenee nella valuta- zione equitativa del danno alla salute (e di quello mo- rale derivato dalle lesioni nel caso in cui il fatto costituisca reato), pur non essendo configurabile un dovere del giudice di fare riferimento al sistema del valore di punto come all'unico sistema di valutazione equitativa del danno. Proprio in quanto assume a base del calcolo un va- lore medio, il ricorso da parte del giudice a detto si- stema liquidatorio gli impone bensì di tenere adeguato conto delle particolarità del caso concreto al fine di personalizzare il risarcimento, ma non anche di disco- starsi necessariamente dal valore medio. Sicché sarebbe errato ritenere che, ove egli si sia adeguato al tabel- lato valore del punto in relazione all'accertato grado di pregiudizio dell'integrità fisica o psichica, abbia, per ciò stesso, omesso di tenere conto adeguato delle particolarità del caso sottoposto al suo giudizio. Nella specie, la corte ha dichiaratamente conside- rato la gravità dei postumi e la giovane età del sog- getto leso nel determinare in L.
3.000.000 il valore di ogni punto di invalidità da assumere a base del calco- lo. Il ricorrente non afferma che tale valore fosse in- feriore a quello medio ovvero che non sia stato adegua- tamente maggiorato, né indica le ragioni della prospet- tata inadeguatezza della somma liquidata, come sarebbe stato suo onere, non essendo sufficiente, nel censurare sotto tale profilo una sentenza di merito, limitarsi ad 7 affermare che il giudice avrebbe dovuto liquidare una del tutto infon- somma maggiore. Semplicemente assume datamente che il sistema di liquidazione in parola si attaglia solo alle cosiddette "micropermanenti" e non anche alle gravi о gravissime lesioni dell'integrità psicofisica.
3. Il ricorso va dunque respinto. tra le Si ravvisano giusti motivi per compensare parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 18 settembre 2000 При вивий Il presidente Javan Fiducin L'estensore Depositata in Cancelleria Oggi, 1 FEB. 2001 IL CANCELLERE C1 IL CANCELLIERE C1 Concetta Am endola Concetta Ammenden AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in ca 4.0.PR 2000sane .
4.. an 17595 Verscie 149.77 (euro CENTOQUARANTANOVE (77) hoooo p. Dirigento Area CO (Dotosa Maria Crazia DI FILIPPOK TOT 290000 Responsabile Dervizio Ati Gind D. M. RACCICHIKIL