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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente nella Piazza Europa n.2, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti C.F._1
Antonio DI LORENZO e Adriana DI GIORGIO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ Con le presenti note di Parte_1 udienza nell'interesse del ricorrente, si insiste nei motivi di ricorso chiedendosi l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate stante l'infondatezza dei motivi avversari.
In particolare.
-Sulla nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente decadenza dal termine di giorni 90.
Le eccezioni sollevate sul punto non sono state validamente ed efficacemente smentite dalla difesa di parte resistente.
L'Istituto resistente, invero, afferma di avere validamente notificato l'A.V.A. n. 591
20170001512937000 del 9.11.2017 a mezzo di R.a.r. producendo l'avviso di ricevimento recante data 23.11.2017 e tuttavia la relata non reca alcun elemento identificativo da cui desumere che la spedizione è riferita all'atto in oggetto;
inoltre, in esso viene indicato che la consegna dell'atto è avvenuta a persona inidonea a riceverlo con spedizione della c.d. raccomandata informativa diretta al destinatario recante n. 666001552347 che NON è stata depositata al fine di provare la regolarità dell'iter notificatorio, con evidente insanabile nullità della notifica. Sul punto si invoca oltre che la norma regolatrice di cui all'art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982 ma anche il dictum - pacifico- della Suprema Corte che con la sentenza SS. UU. n. 10012 del 15 aprile 2021,(ma anche succ. Ordinanza 04/05/2022 n. 14093 - Corte di Cassazione) solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell'atto del fisco, in caso di assenza temporanea del destinatario. Solo questa deve essere prodotta in giudizio dall' , non CP_2
è sufficiente la produzione la ricevuta di invio della raccomandata informativa, principio valevole anche pe rle notifiche degli avvisi di accertamento: nella specie mancano entrambi gli atti.
Parte resistente deposita, ancora, la ricevuta di consegna Pec con data 24.11.2017 effettuata alla
Ditta ricorrente al proprio indirizzo: anche in tale caso la notifica è nulla C.T.P. Campobasso, n.
134/2013 in Giurisprudenza di Merito, 2013 in quanto “la cartella, anche se ricevuta dal contribuente attraverso il servizio postale, è da considerarsi inesistente in caso di assenza di relata di notifica” e nella specie, è mancante. Ed ancora, in disparte la mancata produzione della pec di invio e di accettazione, non solo manca il formato eml da cui evincere che l'atto notificato sia costituito dall'A.V.A. (non v'è invero alcun allegato) ma nella stessa rivevuta è indicato genericamente che la notifica riguarda “AVVISI DI ADDEBITO - Agricoli datori di lavoro” senza alcun riferimento all'atto n. 591 2017 0001512937 000 del 9.11.2017, conseguendone che la notifica non può dirsi compiuta.
Ne consegue che l'Ordinanza opposta è nulla ed illegittima perché non preceduta dalla preliminare notifica dell'Ava che ne costituisce presupposto essendo, dunque, fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 che prescrive il termine di 90 giorni per tale adempimento (in tal senso ved. sent. n. 904/2023 Trib.Catania sez. lav.) sollevata dal ricorrente.
-Prescrizione importi.
Conseguenziale alla eccezione di decadenza è anche l'eccepita prescrizione degli importi, stante che
l'asserita omessa contribuzione è relativa all'anno 2015/3 e 2016/2, per cui gli importi sono prescritti in conseguenza del decorso alla data di notifica dell'Ordinanza opposta (15.03.2023) del termine quinquennale e illegittimità della stessa.
Ma v'è di più: la prescrizione è, in ogni caso, maturata anche con riferimento alla - invalida - notifica dell'A.V.A. del 9.11.2017 atteso che sia dalla data dell'avviso di ricevimento del 23.11.2017 che dalla ricevuta pec del 24.11.2017 a quella di avvenuta notifica dell'ordinanza - ingiunzione del 15.03.2023
è decorso ugualmente il termine quinquennale (termine ultimo novembre 2022).
- Sulla norma regolatrice e di cui all'art. 23 del D.l. n.48/2023 - L.n. 85/2023.
Solo in via meramente subordinata alle superiori troncanti eccezioni di decadenza e prescrizione, si evidenzia che le sanzioni previste sono state ridotte ai sensi della norma richiamata. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e per la dichiarazione di nullità dell'ordinanza opposta con annullamento della somma di € 10.000,00 oltre spese di notifica.
In estremo subordine, che la somma venga ridotta in seguito alla riforma di legge.
Si chiede che la causa venga posta in decisione, con richiesta di distrazione dei compensi.
Vista la nota depositata dal procuratore dell' “ richiama le conclusioni precedentemente CP_3 formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte” oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/04/2023, ha impugnato l'Ordinanza di Parte_1
CP_ Ingiunzione n. OI-000404829 emessa dall' notificata in data 15/3/2023, con la quale viene contestata la violazione dell'art.2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n.638, e ss.mm.ii (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e ordinato di pagare la somma di euro 10.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016.
Ha contestato:
1) ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DELLE ORDINANZA-INGIUNZIONI PER VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E LEGALITA'.
2) Nullità delle ordinanza- ingiunzioni per difetto assoluto di valida notifica degli atti pregressi e intervenuta prescrizione. Inesistenza per omessa ritualità della notifica.
l'Ordinanza in oggetto è, in ogni caso, illegittima per omessa e/o notifica degli atti presupposti non avendo mai l'odierno opponente ricevuto alcuna notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_3
0100.31/10/2017 0180450 che costituisce adempimento obbligatorio, pena la decadenza dal diritto.
3) Nullità delle ordinanza- ingiunzione per mancanza di determinazione degli importi asseritamente non versati. ECCEZIONE DI ADEMPIMENTO. Nella specie, comunque, dall'estratto che CP_3 si produce, con riferimento all'anno 2016, risulta che le somme dovute sono state regolarmente pagate (v. all.). con conseguente nullità anche per tale motivo, con eventuale richiesta di contabilizzazione a mezzo di Ctu.
4) NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLE ORDINANZE PER MANCANZA DI PROVE SUI
PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE n. 689/1981.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate. Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi CP_3
motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
4)Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
5) nel merito
Ha evidenziato che il ricorso non contenesse difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Si è riportata al contenuto della relazione di reparto pervenuta a questa difesa, affinché faccia parte integrante delle presenti difese, che resta confermato per il caso in cui controparte non dovesse tempestivamente avvalersi dell'estinzione del procedimento secondo le modalità indicate nel provvedimento di rettifica.
“Per gli adempimenti di competenza si trasmettono: copia ordinanza ingiunzione (non presente in procedura la relata)
Diffida relativa al periodo 2 trimestre 2016 ( per lavoratori oti e otd) la cui contribuzione risulta versata presso l'Agente della Riscossione oltre i termini previsti dalla vigente normativa in materia
Elenco dei pagamenti effettuati presso il Concessionario
Modelli DMAG 2016 secondo trimestre
Ava del 2017 e relativa relata
Provvedimento di ricalcolo dell'ordinanza (euro 6089,52 in presenza di tre recidive), ai sensi dell'art. 23 del DL 4-05-2023 n. 48 gia' sottoposto ad autotutela n. 01000230247 (msg del 24-04- CP_4
2023).”
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 29/01/2025.
***********
Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione essendo stato il ricorso depositato il 3/04/2023 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 15/03/2023. Sempre in via preliminare va evidenziato che solo con le note di trattazione-conclusionale del 25 gennaio 2025 ha eccepito la nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente decadenza dal termine di giorni 90.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma
1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Successivamente con l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85, sono stati modificati i criteri di calcolo delle sanzioni amministrative, stante la sostituzione, nel testo dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, delle parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Sulla base di ciò l' , in ossequio al disposto dell'art. 23 cit., ha provveduto alla rettifica della CP_1
sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio.
Proseguendo nell'esame del ricorso l'atto propedeutico all'ordinanza-ingiunzione è costituito dall'accertamento della violazione, accertamento che, nella specie, è stato effettuato dall'Istituto con notifiche dirette a mezzo posta, ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a mezzo raccomandata AR.
Innanzi tutto il collegamento della ricevuta della con la diffida è facilmente desumibile dal Pt_2
n. .0100.31/10/2017.0180450 riportato sia sulla diffida che sulla ricevuta;
ciò detto nel caso che CP_3
ci occupa la notifica può ritenersi correttamente perfezionatasi perchè per la notifica semplificata l'invio della raccomandata “informativa” (cioè della seconda), contenente l'avviso di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale, non è un adempimento essenziale – in quanto l'art. 60, comma 1, lettera b-bis del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'art. 37, comma 27, lettera a) del d.l. 30 n.
223/2006, che lo prevede, riguarda la notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte ma non è necessaria né nel caso di consegna a persona diversa né nel caso del mancato recapito per temporanea assenza dello stesso o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverla, quindi proprio a quello di irreperibilità relativa (v. in materia tributaria Cass. n. 9990/2022, n. 6810/2022, n. 5700/2022, n. 2365/2022, n. 36193/2021, n.
10131/2020; in materia previdenziale n. 26592/2019, n. 12181/2013).
Va, parimenti rigettata la doglianza relativa alla regolarità della notifica via pec, il cui scopo è stato comunque raggiunto, stante l'instaurazione del presente giudizio ed in ogni caso parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla doglianza lamentata.
Va, invece, esaminata per essere accolta l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale.
L'ordinanza ingiunzione è stata notificata, secondo quanto riferito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, in data 15/03/2023 e l'ultimo atto interruttivo risale al 24/11/2017.
L' ha contestando tale eccezione rilevando che ai fini del computo del termine prescrizionale di CP_3 cinque anni per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n.
463, nonché la sospensione ex-Covid dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo
103, comma 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, a norma del quale “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
Il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dall'ultimo atto interruttivo individuabile il
24.11.2017, la successiva ordinanza oggi impugnata è stata notificata in data 15.03.2023 quando ormai era spirato il termine di prescrizione, ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale da Covid 19 di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 17 marzo 2020 n.18 conv. in legge 24 aprile 2020, n.27, a norma del quale: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare dunque fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, va, dunque, accolto il ricorso, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'esito complessivo della causa induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000404829 emessa CP_ dall' notificata in data 15/3/2023; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Sciacca, 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini