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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 6407/2022 promossa da:
ex lege -successore n. 225/2016 a titolo Controparte_1
universale della , con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14, P.Iva n. , in persona del suo Procuratore - Sig. , – in virtù di Atto P.IVA_1 Controparte_3
notarile Rep. 44953 del 25/07/2019 Racc. n. 25857, rappresentata e difesa, in virtù di procura in all'atto di appello dall'avv. Giuseppe Calabria, C.F. ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio professionale sito in Vibo Valentia (VV) al Via Matteotti nr. 74; PEC:
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[...]
[...]
[
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Postiglione nr. 99, (CF: , rapp. to e difeso, nel corso del giudizio di primo C.F._2
grado, dall'Avv. Nunziato Di Capua, (CF: ), e con cui elett.te domicilia C.F._3
presso il suo studio professionale sito Torre Annunziata alla via P. Fusco nr. 17; PEC:
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-APPELLATO contumace
1 , CF , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli Controparte_4 P.IVA_2
alla Via Santa Lucia nr. 81; PEC: egione.campania.it Email_3
- APPELLATO contumace
Oggetto: sentenza n. 3352/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha proposto opposizione Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata avverso l'estratto di ruolo per la cartella di pagamento n. 07120150047406922000 (ruolo n. 4185/2015 per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010) al fine di ottenerne l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnativa ex art. 615 c.p.c. nonché la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso dal primo atto interruttivo rappresentato dalla cartella di pagamento, il relativo termine di prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale nr. 07120150047406922000 per decorso del termine prescrizionale.
Si costituiva in giudizio eccependo: la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di prime CP_5 cure in favore delle Commissioni tributarie Provinciali;
inammissibilità dell'opposizione, attesa la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale nonché per la relativa carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento. chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario. Chiedeva, altresì, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento. nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Con sentenza nr. 3352/2022 Il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda, così provvedendo in dispositivo: “Il Giudice di Pace di Torre Annunziata , dott. Fortunato Bavarese ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda come proposta dall'istante e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. Parte_1
07120150047406922000 richiamata nell'estratto di ruolo n. 0004185 formatosi in data 23.01.2015
2 , presuntivamente notificata-in data 11.05.2015 perché prescritto il relativo diritto;
2) Condanna la
Convenuta in persona del suo l.r.p.t. . al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_6
giudizio che , alla luce della materia trattata dell'attività processuale concretamente svolta e quindi in assenza della fase istruttoria, liquida in € 43,00 per spese € 33,00 per la fase di studio € 33,00 per la fase introduttiva € 33,00 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali ed oltre ancora a
CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. 3) compensa per il resto le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: 1) la carenza di giurisdizione CP_5
e competenza del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
2)
l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Chiedeva, pertanto, in accoglimento del proposto appello, la dichiarazione, in via preliminare, la carenza di giurisdizione in favore delle CTP.
Chiedeva, altresì, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avanzata dall'opponente per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Restavano contumaci e la ritualmente citati e non comparsi. Parte_1 Controparte_4
L'appello proposto da contro la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata nr. CP_5
3352/2022 del 18.02.2022, depositata il 14.6.2022, è in parte fondato, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Parte_1 Controparte_4
ritualmente citati e non comparsi.
Relativamente alla questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che le cartelle esattoriali portate negli estratti di ruolo opposti hanno ad oggetto pretese tributarie (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia occorre precisare quanto segue.
Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
3 La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario non è tuttavia pacifica, essendo stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che
è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre
l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art.
19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della CP_7
riscossione su richiesta del contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019).
Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella
4 esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo
e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto il , nel proprio atto di citazione in primo grado ha espressamente eccepito la Parte_1
5 prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dallo stesso mai contestata.
Ne consegue che, poiché il contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica delle cartelle di pagamento, la giurisdizione sulla domanda fatta valere in primo grado dal
, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, spetta al giudice ordinario, per cui il Parte_1
primo motivo di gravame va rigettato.
Quanto al merito del gravame occorre precisare quanto segue. L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del motivo di doglianza concernete l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Giova premettere che l'azione esperita dal andava e va più correttamente qualificata in Parte_1 termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta
(diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali
(il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. CP_5
100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della Suprema Corte. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva.
Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una
(inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione,
6 la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la già menzionata generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, dovrebbe comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, sarebbe astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorrerebbe in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. In
7 mancanza della prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall'Amministrazione sarebbe valutabile ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,2 e 3 v. Cass. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente
Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. Civ…”.
Nell'ambito di tali coordinate va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
In effetti, il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
8 finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Più specificamente, come innanzi sopra specificato, il Legislatore ha limitato l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle sole ipotesi in cui la cartella sia invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.
Da ciò ne deriva, dunque, che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita nell'ipotesi di invalida notifica della cartella e solo in presenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
in presenza di un pignoramento ex art. 48-bis dpr 602/73; nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In mancanza di detta prova, che incombe esclusivamente sul debitore, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21),
e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. Tutto ciò considerato, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, l' ha prodotto, fin dal primo Controparte_1 grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'odierno appellato, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era (ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella): la fattispecie oggetto di giudizio appare pertanto riconducibile a quella di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato.
9 Ma in ogni caso, per quanto dinanzi argomentato, le ipotesi sub 2 e sub 3 sopra delineate sono accomunate sul piano della necessaria allegazione dell'interesse ad agire. Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n.
146/2021 nella ipotesi in cui sia mancata o sia invalida la notifica della cartella. È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene la citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022.
Infatti, di recente la S.C. di Cassazione a SS.UU. ha ritenuto pacificamente applicabile la richiamata novella anche ai giudizi pendenti osservando che “... La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione…. Allo stesso tempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”. (Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).
Pur tuttavia, già prima dell'entrata in vigore della novella citata, la giurisprudenza dominante era incline nel ritenere impugnabile la cartella di pagamento, conosciuta mediante l'estratto di ruolo, nelle sole ipotesi di irrituale notifica della stessa e comunque solo in presenza di una valida allegazione probatoria comprovante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20618; Cass.
9.3.2017, n. 6034).
Nello specifico, “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del
Giudice” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). In tale prospettiva, precisa la S.C. “nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del
10 credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”. Osserva la S.C. che tale interpretazione “non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015…”.
Ciò posto, nella fattispecie che occupa nella quale l' ha dimostrato di aver correttamente CP_1 notificato la cartella (laddove il contribuente ne aveva prospettato l'assenza), pur prescindendo dall'applicabilità o meno della novella legislativa (applicabile laddove si abbia riguardo ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione alla prospettazione della domanda, non applicabile se si tiene conto dello sviluppo concreto del processo nel quale è stata fornita la prova della intervenuta notifica),
l'appellato ha omesso di allegare il pregiudizio derivantegli dalla sussistenza di un carico esattoriale in suo danno sul ruolo, dovendone conseguire la declaratoria della inammissibilità dell'azione proposta.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed
11 in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per la ipotesi di inesistente o invalida notifica).
Nel caso che occupa, avendo l'appellante impugnato specificamente il capo relativo alle spese, si ravvisano comunque motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per la ipotesi di inesistente o invalida notifica).
Siffatte argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte opposta e della conseguente inaccoglibilità delle tesi di parte opponente.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera
Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) In accoglimento parziale dell'appello, riforma la sentenza di primo grado impugnata n.
3352/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in persona del Dott. Fortunato
Savarese nel procedimento iscritto al n. 6735/2021 R.G., pubblicata il 14 giugno 2022; dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal Sig. avverso un Parte_1 mero estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché ex art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973;
2) Spese di lite compensate.
Torre Annunziata, 10.1.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
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