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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei sottoscritti
Dott. Mario Cigna Presidente Dott.ssa Katia Pinto Giudice relatore Dott.ssa Viviana Mele Giudice Dott. Vita Rossetti Esperto Dott. Leonardo Tundo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1532/2024 R.G.,
TRA
, nella qualità di eredi di Parte_1 [...]
, Persona_1
, , nella qualità Parte_2 Parte_3
di eredi di , Persona_2
, Parte_4
Rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Dragone, procuratore domiciliatario;
Parte_5
Rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Greco, procuratore domiciliatario;
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Paride Cesare Cretì, procuratore domiciliatario;
Parte_6
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maritati, procuratore domiciliatario;
- resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.3.2024 e nella Parte_1 Parte_1
qualità di eredi di , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
nella qualità di eredi di , nonché , adivano il
[...] Persona_2 Parte_4
Tribunale di LE al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che successivamente al 30.6.15, il sig. ha omesso di pagare i Controparte_1 canoni dovuti in virtù del contratto di affitto di fondi agricoli sottoscritto in data 19.4.2010, registrato in data 18.5.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano, rendendosi, così, gravemente inadempiente agli obblighi nascenti dal medesimo contratto di affitto;
2) Per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di fondi agricoli sottoscritto in data 19.4.2010, registrato in data 18.5.2010, per grave inadempimento del sig. condannando Controparte_1 quest'ultimo all'immediato rilascio di tutti i terreni ancora detenuti;
3) Condannare il sig.
[...] al pagamento dei canoni di affitto pattuiti con il contratto del 19.4.2010, dal 1.7.2015 CP_1 fino al rilascio dei fondi oggetto di conduzione, oltre al risarcimento dei danni arrecati per effetto del suo grave inadempimento;
il tutto da determinarsi in corso di causa con maggiorazione di interessi moratori e rivalutazione monetaria;
4) Ove nelle more del giudizio promosso con il presente atto, maturasse la scadenza naturale del contratto di affitto del 19.4.2010, dichiarare cessati i relativi effetti, in conseguenza della disdetta formulata con lettera racc. a.r. n. 20050716781-8 del
10.8.22 recapitata al sig. in data 18.8.22, condannando quest'ultimo all'immediato CP_1 rilascio di tutti i terreni ancora detenuti;
5) Ordinare all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) al CAA di competenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la
“eliminazione/discarico” delle particelle catastali relative ai fondi agricoli oggetto del contratto
d'affitto sottoscritto in data 19.4.10 dal c.d. “fascicolo aziendale elettronico o cartaceo” di titolarità di 6) Nel caso di temeraria resistenza, da parte del sig. alle domande Controparte_1 CP_1 sopra formulate, condannare lo stesso al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc;
7) Dare atto che, con il presente ricorso, nessuna domanda è stata formulata nei confronti del sig.
[...]
, e che il medesimo atto gli sarà notificato al solo fine di renderlo edotto della pendenza del Parte_6 relativo giudizio;
8) Condannare il sig. al pagamento di spese e compensi di causa, Controparte_1 da liquidare con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”.
Con memoria depositata in data 30.4.2024 si è costituito in giudizio Parte_6
aderendo alle difese dei ricorrenti e spiegando domanda nei confronti di Controparte_1
al fine di “…2)-accertare e dichiarare il gravissimo inadempimento contrattuale da parte del sig. anche con riferimento alle particelle acquistate dal sig. con l'atto per Notar CP_1 Parte_6
2 registrato a Maglie il 14.06.2018; n. rep. 34122; n. raccolta 15501; e, in Persona_3 accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti alle quali si associa nei confronti del Parte_6 sig. dichiarare la risoluzione del contratto di affitto intercorrente tra le parti avente Controparte_1 scadenza al 30.6.2025 per tutte le particelle ivi comprese quelle di proprietà del sig.
[...]
”. Parte_6
Il 09.6.2024 si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità delle domande per difetto del preventivo tentativo di conciliazione, nonché la parziale prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti e comunque l'estinzione parziale di esso, oltre che contestando la sussistenza dell'ipotizzato inadempimento, concludendo “1. in via preliminare, accertare l'improponibilità delle domande proposte dai ricorrenti e dal sig. per le ragioni esposte ex art. 46 L. n. 203/82; Parte_6
2. per l'effetto dichiarare con sentenza la improponibilità del giudizio;
3. con condanna dei ricorrenti e del al pagamento delle spese, diritti ed onorari Parte_6 di causa con distrazione dell'Avv. Cretì Paride Cesare, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
4. In subordine, ove fosse per assurdo superata l'eccezione preliminare, accertare e determinare a mezzo della richiesta CTU il più probabile canone di affitto per tutte le ragioni sopra esposte;
5. Per l'effetto determinare il giusto canone di affitto eventualmente dovuto con concessione del termine di grazia per adempiere;
6. nel merito, rigettare le domande avanzate dai ricorrenti in ogni sua parte per le ragioni di fatto e di diritto ampiamente esposte in narrativa;
7. condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore e con distrazione dell'Avv. Cretì Paride Cesare, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Concesso a tutte le parti termine per note, con ordinanza del 17.3.2025 il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie formulate e fissato l'odierna udienza per la discussione della causa, all'esito della quale l'ha decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Respinte le eccezioni preliminari formulate, ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dai ricorrenti, cui ha aderito , meriti accoglimento. Parte_6
Risulta documentalmente acquisto al giudizio che, in virtù del contratto di affitto sottoscritto in data 19.4.2010, registrato il 18.5.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di
Casarano (doc. 1 all. ricorso), , nata il [...] a [...] Persona_1
3 (LE), concedeva in affitto a diversi appezzamenti di terreno della Controparte_1
superficie complessiva di Ha 64,63,19, siti negli agri di Giuggianello, Minervino di LE,
Supersano e Muro LEse, che l'affittuario si impegnava a coltivare “…secondo le buone norme della tecnica agricola” corrispondendo il canone annuo complessivo di € 32.000,00, convenendo testualmente che: “1) Il presente contratto di affitto, in deroga all'art. 1 e seguenti della Legge 203/82, ha la durata di anni 5 (cinque) dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto e precisamente dal 30 aprile 2010 alla data del 30 giugno 2015, data in cui i terreni dovranno essere riconsegnati alla proprietaria liberi da persone e cose;
2) è consentito all'affittuario la permanenza sui fondi solo per la raccolta dei frutti pendenti dopo la data di scadenza del presente contratto;
…”.
Non risulta contestato che alla concordata scadenza del contratto esso non veniva rinnovato, né le parti stipulavano altri e diversi contratti aventi ad oggetto la conduzione dei suindicati fondi agricoli.
Successivamente, il 17.12.2016 decedeva la concedente , lasciando i Persona_1
suoli di cui al citato contratto ai nipoti, eredi testamentari, , Parte_1 Persona_2
, e (doc. 2 all. ricorso), i quali con atto pubblico
[...] Parte_1 Parte_5
rogato dal Notaio il 13.6.2018 vendevano a i terreni siti Per_3 Parte_6
nell'agro di Minervino di LE e di Giuggianello, complessivamente estesi ettari 5, are 63
e centiare 96, rispettivamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Minervino di
LE al fgl. 6, p.lla 4, e nel Catasto Terreni del Comune di Giuggianello al fgl. 8, p.lle
110, 278 e 279.
Successivamente all'immissione dell'acquirente nel possesso dei fondi, con lettera datata
03.01.2019 (doc. 4 all. ricorso) contestava ai venditori di aver Parte_6
appurato attraverso la consultazione del fascicolo AGEA che in data 08.7.2015
[...]
aveva registrato presso l'Agenzia delle Entrate un contratto di affitto datato CP_1
01.7.2015 avente ad oggetto anche i terreni ceduti;
a seguito della querela presentata dai ricorrenti e di altra sporta dal , venivano avviati due distinti procedimenti Parte_6
penali, successivamente riuniti, nei quali è stato accusato di aver formato Controparte_1
“…in data 1.7.2015 un falso contratto di affitto di fondi rustici siti in agro di Minervino di LE,
Giuggianello, Supersano e di Muro LEse di proprietà di , tra i quali anche Persona_1
i terreni identificati rispettivamente al catasto del comune di Minervino al foglio 6 part. 4 ed al catasto terreni del comune di Giuggianello al foglio 8 part. 110, 278 e 279 (questi ultimi terreni, ereditati con testamento olografo, dopo il decesso della suddetta dalle nipoti Per_1 [...]
e e successivamente venduti in data Parte_7 Parte_1 Persona_2
4 13.6.2018 a …”, per il quale l'11.01.2024, con sentenza del Tribunale Parte_6
di LE (doc. 13 all. ricorso), è stato definitivamente condannato alla pena di mesi otto di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Nelle more del predetto processo penale, gli eredi di proponevano Persona_1
ricorso alla Sezione Agraria del Tribunale di LE (doc. 14 all. ricorso), al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un rinnovato rapporto di affitto di fondi agricoli successivamente alla scadenza del contratto del 19.4.2010, e della falsità del “contratto di affitto in deroga” recante la data del 01.7.2015, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dei fondi oggetto del contratto del 19.4.2010 per il periodo successivo alla scadenza di esso;
con sentenza n. 601/2022 R.S. la Corte d'Appello di LE, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 2393/2020 R.S., confermando la dichiarata nullità del contratto del 01.7.2015, e dopo avere rilevato d'ufficio la questione della nullità della clausola relativa alla durata quinquennale dell'affitto del 19.4.2010, ha respinto le domande di rilascio dei fondi oggetto del contratto in discussione, ravvisandone la scadenza al 10.11.2025 (doc. 16 all. ricorso).
Con lettera a.r. ricevuta dal il 18.8.2022 (doc. 17 all. ricorso), i ricorrenti hanno CP_1
intimato al conduttore disdetta dal contratto di affitto del 19.4.2010, contestandogli anche l'inadempimento del contratto relativamente all'obbligo della conduzione secondo le buone norme della tecnica agricola ed a quello di pagamento del canone convenuto a partire dal 01.7.2015 avuto riguardo all'intera estensione del complesso agricolo, ivi compresa la porzione ceduta al . Parte_6
Così riepilogate le risultanze documentali, e decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Collegio che, indiscussa la falsità del contratto del 01.7.2015
- già affermata nella sentenza Tribunale di LE n. 2393/2020 R.S. e ribadita in sede di gravame -, e dovendosi intendere in vigore tra le parti il contratto del 19.4.2010 con
5 scadenza naturale al 29.4.2025 per le ragioni esplicitate dalla Corte d'Appello di LE nella sentenza n. 601/2022 R.S. - salva l'impossibilità di rilascio prima del 10.11.2025 ex art. 11 D.Lvo 150/2011 -, stante la rituale e tempestiva intimazione in data 10.8.2022 della disdetta da parte dei ricorrenti e con riguardo all'intero fondo in origine affittato, può esser affermata la cessazione degli effetti dell'affitto de quo, in tal guisa assorbendo la delibazione delle ulteriori questioni sollevate in via di domanda o di eccezione e concernenti la invocata risoluzione per inadempimento e la correlata istanza risarcitoria azionata.
Né può porsi in dubbio la proponibilità della domanda accolta, e di quella conseguente di pagamento del canone convenuto, per asserito difetto di proposizione del tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/82 da parte di e di , Parte_6 Parte_4
considerato che, quanto al primo, il compimento del tentativo risulta dalla lettura del verbale del 07.10.2022 avviato su istanza prot. n. 0061014 del 19.9.2022, e quanto al secondo che in virtù della donazione del 18.6.2020, egli ha conseguito solo la quota di ¼ spettante alla madre sul fondo di cui al fgl. 8, p.lla 106 contemplato nel Parte_1 contratto del 19.4.2010, non su altri, per cui residua la legittimazione all'azione anche della genitrice in ordine alla residua proprietà; e comunque è noto che in virtù dell'art. 1105 c.c. in ipotesi di comunione del diritto di proprietà, ciascuno dei comunisti è legittimato all'esercizio di pari poteri gestori: “In tema di contratto di locazione, quando la titolarità della posizione di locatore appartenga a più soggetti, i diritti nascenti dal contratto verso il conduttore, compreso quello di attivarsi giudizialmente per il pagamento dei canoni, in assenza di una specifica previsione contrattuale, sono esercitabili tanto congiuntamente quanto dal singolo o da alcuni dei contitolari, atteso che - secondo le regole generali della comunione dei diritti - la gestione dei rapporti obbligatori, non implicando disposizione della posizione comune ma solo una attività di gestione ordinaria, sono espressione del diritto di ciascuno all'amministrazione della stessa.”
(Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, n. 27021).
Peraltro, dalla lettura del verbale avviato su istanza prot. n. 0061013 del 19.9.2022 inoltrata da ed altri, si evince che i comparenti, incluso il , Parte_1 Parte_6
conformemente alle indicazioni contenute nella istanza di convocazione del 24.8.2022 in cui veniva lamentato il mancato pagamento del canone con accumulo di ingente morosità, ebbero ad interloquire anche sul tema del “pagamento canoni di affitto”, in tal guisa confermando che in quella sede i protagonisti della vicenda discussero su ogni aspetto della contesa che li coinvolgeva: “…affinché sia rispettato l'onere della preventiva istanza conciliativa, non è necessaria la perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e
6 la domanda giudiziale, ma è sufficiente l'individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della domanda giudiziaria, anche con differenti conclusioni, purché non venga alterato
l'oggetto sostanziale dell'azione o introdotto un nuovo tema di indagine”, Cassazione civile, sez.
III , 20/03/2018, n. 6839.
In definitiva, essendo nelle more del giudizio intervenuta la naturale scadenza del contratto del 19.4.2010, deve dichiararsi la cessazione degli effetti, con condanna del al rilascio al termine della corrente annata agraria, come disposto dall'art. 11 D.Lgs CP_1
150/2011.
Venendo quindi alla pretesa di pagamento dei canoni di affitto maturati a decorrere dal
01.7.2015, sussiste l'ipotizzata prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 3 c.c. relativamente alle annualità del 2015 e del 2016; sebbene infatti con ricorso del 02.10.19, notificato al il 07.11.19 (all. 14 ric.), introduttivo del giudizio n. 9265/19 R.G. CP_1
dinanzi alla Sezione Agraria del Tribunale di LE, i ricorrenti invocarono la condanna del al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla CP_1
scadenza di esso, nello stesso atto indicata al 30.6.2015, trattasi di pretesa che trova il suo titolo in un fatto - costituito dall'omessa restituzione dell'immobile nonostante la scadenza del contratto - del tutto distinto da quello contrattuale in questa sede invocato, con conseguente inoperatività dell'effetto interruttivo sancito dall'art. 2943 co. 1 c.c.:
“L'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario. Pertanto, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione”, Cassazione civile sez. III,
20/12/2019, n.34154.
Peraltro la nota del 23.01.2017 inviata al nell'interesse dei ricorrenti (all. 21 note CP_1 del 12.9.2024), è esplicitamente volta a conseguire il “… canone di affitto dei fondi da lei condotti con contratto del 19/4/2010 da corrispondersi per l'ultima annualità e per un importo complessivo di euro 32.000”, e quindi pacificamente riferita alle annualità pregresse la scadenza dell'affitto, all'epoca ipotizzata al 30.6.2015, non certo per le successive, soprattutto ignorando all'epoca i ricorrenti l'invalidità della clausola inerente la durata del contratto rilevata dalla Corte d'Appello nel 2022.
7 Nessuna prescrizione può invece intendersi maturata con riferimento alle annualità successive, ovvero a decorrere da quella del 2017, considerato l'effetto interruttivo operato dalla missiva del 10.8.2022, ricevuta dal il 18.8.2022, valevole anche ai fini CP_1
di cui all'art. 5 L. 203/82 nella parte in cui invitava a sanare la morosità.
Né alcun pagamento parziale può intendersi avvenuto con gli assegni del 19.5.2015 e del
17.9.2015 (all. 14 e 15 comparsa , dal medesimo affittuario ritenuti satisfattivi al CP_1
massimo delle annualità 2015/2016, giammai di quelle successivamente maturate.
Quanto alla misura del canone, tuttavia, valuta il Collegio che, ad eccezione dell'annualità del 2017, in merito alle successive, risultando pacifico tra gli odierni contendenti che al momento dell'immissione del nel possesso dei suoli Parte_6
acquistati nel 2018 il non avesse più il godimento di essi, né risultando in questa CP_1
sede che il primo abbia formulato domanda di pagamento, il canone di € 32.000,00 in origine convenuto in relazione all'estensione complessiva di ha 64,63,19 senza ulteriore specificazione di distinti parametri per la determinazione - né riferimento alle colture all'epoca in atto o menzione dei titoli eventualmente ceduti se già richiesti -, debba essere ridotto ad € 29.208,00 in proporzione della minore estensione di ha 58,99,23.
Analoga decurtazione non va invece operata con riguardo al suolo donato a Parte_4
dalla madre il 18.6.2020, avendo essa riguardato solo la quota spettante alla genitrice su uno dei fondi di cui al contratto del 19.4.2010, ed in relazione al quale nel documento del 24.5.2021 - all. 5 alla nota depositata nell'interesse del il 04.10.2024 - non è CP_1
affatto indicato che percepisca erogazioni, ma solo segnalata l'esistenza di anomalie.
Né alcun rilievo può attribuirsi in questa sede agli eventi contingenti indicati dal e CP_1
che avrebbero dovuto condurre ad una riduzione del canone dovuto (Xylella e sospensione liquidazione titoli), in difetto di domanda riconvenzionale di accertamento della congruità di esso avuto riguardo alle sopravvenute condizioni dei suoli e delle coltivazioni, e non potendo in ogni caso giustificarsi l'inadempimento sulla base di un'arbitraria autoriduzione: “La sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore.”, Cassazione civile sez. III, 02/03/2018, n.4913.
In conclusione va condannato al pagamento della somma indicata in Controparte_1
dispositivo a titolo di canoni di locazione, maggiorata di interessi legali dalla costituzione
8 in mora al saldo, oltre alle spese di lite in favore dei ricorrenti tutti – stante l'identità delle difese nonostante la diversità dei procuratori – e di , liquidate in Parte_6
dispositivo ex D.M. 55/14 parametrandole alla distinta consistenza delle questioni affrontate, nulla provvedendo in merito all'ordine all'Agea invocato, trattandosi di effetto conseguente al disposto rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_1 Persona_1
e da , e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_3
, nonché da e Persona_2 Parte_4 Parte_5
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara cessato alla data del
29.4.2025 il contratto di affitto del 19.4.2010;
2) Condanna al rilascio, in favore dei ricorrenti e di Controparte_1 Parte_6
dei fondi di cui al citato contratto al termine della corrente annata agraria;
[...]
3) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
nella qualità di eredi di , di ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di , nonché di
[...] Parte_3 Persona_2 Pt_4
e in solido, della somma di € 32.000,00 per l'annata
[...] Parte_5
agraria 2017/2018, ed € 29.208,00 per le successive e fino al rilascio, maggiorate di interessi legali dal 18.8.2022 al saldo;
4) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
nella qualità di eredi di , di ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di , nonché di
[...] Parte_3 Persona_2 Pt_4
e in solido, oltre che di delle spese
[...] Parte_5 Parte_6
di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 14.103,00 per i primi ed in € 7.052,00 per il , oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre per i Parte_6
primi in favore del procuratore antistatario.
LE, 27/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Cigna
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Katia Pinto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito nelle persone dei sottoscritti
Dott. Mario Cigna Presidente Dott.ssa Katia Pinto Giudice relatore Dott.ssa Viviana Mele Giudice Dott. Vita Rossetti Esperto Dott. Leonardo Tundo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1532/2024 R.G.,
TRA
, nella qualità di eredi di Parte_1 [...]
, Persona_1
, , nella qualità Parte_2 Parte_3
di eredi di , Persona_2
, Parte_4
Rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Dragone, procuratore domiciliatario;
Parte_5
Rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Greco, procuratore domiciliatario;
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Paride Cesare Cretì, procuratore domiciliatario;
Parte_6
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maritati, procuratore domiciliatario;
- resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.3.2024 e nella Parte_1 Parte_1
qualità di eredi di , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
nella qualità di eredi di , nonché , adivano il
[...] Persona_2 Parte_4
Tribunale di LE al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che successivamente al 30.6.15, il sig. ha omesso di pagare i Controparte_1 canoni dovuti in virtù del contratto di affitto di fondi agricoli sottoscritto in data 19.4.2010, registrato in data 18.5.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano, rendendosi, così, gravemente inadempiente agli obblighi nascenti dal medesimo contratto di affitto;
2) Per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di fondi agricoli sottoscritto in data 19.4.2010, registrato in data 18.5.2010, per grave inadempimento del sig. condannando Controparte_1 quest'ultimo all'immediato rilascio di tutti i terreni ancora detenuti;
3) Condannare il sig.
[...] al pagamento dei canoni di affitto pattuiti con il contratto del 19.4.2010, dal 1.7.2015 CP_1 fino al rilascio dei fondi oggetto di conduzione, oltre al risarcimento dei danni arrecati per effetto del suo grave inadempimento;
il tutto da determinarsi in corso di causa con maggiorazione di interessi moratori e rivalutazione monetaria;
4) Ove nelle more del giudizio promosso con il presente atto, maturasse la scadenza naturale del contratto di affitto del 19.4.2010, dichiarare cessati i relativi effetti, in conseguenza della disdetta formulata con lettera racc. a.r. n. 20050716781-8 del
10.8.22 recapitata al sig. in data 18.8.22, condannando quest'ultimo all'immediato CP_1 rilascio di tutti i terreni ancora detenuti;
5) Ordinare all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) al CAA di competenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la
“eliminazione/discarico” delle particelle catastali relative ai fondi agricoli oggetto del contratto
d'affitto sottoscritto in data 19.4.10 dal c.d. “fascicolo aziendale elettronico o cartaceo” di titolarità di 6) Nel caso di temeraria resistenza, da parte del sig. alle domande Controparte_1 CP_1 sopra formulate, condannare lo stesso al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc;
7) Dare atto che, con il presente ricorso, nessuna domanda è stata formulata nei confronti del sig.
[...]
, e che il medesimo atto gli sarà notificato al solo fine di renderlo edotto della pendenza del Parte_6 relativo giudizio;
8) Condannare il sig. al pagamento di spese e compensi di causa, Controparte_1 da liquidare con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”.
Con memoria depositata in data 30.4.2024 si è costituito in giudizio Parte_6
aderendo alle difese dei ricorrenti e spiegando domanda nei confronti di Controparte_1
al fine di “…2)-accertare e dichiarare il gravissimo inadempimento contrattuale da parte del sig. anche con riferimento alle particelle acquistate dal sig. con l'atto per Notar CP_1 Parte_6
2 registrato a Maglie il 14.06.2018; n. rep. 34122; n. raccolta 15501; e, in Persona_3 accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti alle quali si associa nei confronti del Parte_6 sig. dichiarare la risoluzione del contratto di affitto intercorrente tra le parti avente Controparte_1 scadenza al 30.6.2025 per tutte le particelle ivi comprese quelle di proprietà del sig.
[...]
”. Parte_6
Il 09.6.2024 si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità delle domande per difetto del preventivo tentativo di conciliazione, nonché la parziale prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti e comunque l'estinzione parziale di esso, oltre che contestando la sussistenza dell'ipotizzato inadempimento, concludendo “1. in via preliminare, accertare l'improponibilità delle domande proposte dai ricorrenti e dal sig. per le ragioni esposte ex art. 46 L. n. 203/82; Parte_6
2. per l'effetto dichiarare con sentenza la improponibilità del giudizio;
3. con condanna dei ricorrenti e del al pagamento delle spese, diritti ed onorari Parte_6 di causa con distrazione dell'Avv. Cretì Paride Cesare, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
4. In subordine, ove fosse per assurdo superata l'eccezione preliminare, accertare e determinare a mezzo della richiesta CTU il più probabile canone di affitto per tutte le ragioni sopra esposte;
5. Per l'effetto determinare il giusto canone di affitto eventualmente dovuto con concessione del termine di grazia per adempiere;
6. nel merito, rigettare le domande avanzate dai ricorrenti in ogni sua parte per le ragioni di fatto e di diritto ampiamente esposte in narrativa;
7. condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore e con distrazione dell'Avv. Cretì Paride Cesare, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Concesso a tutte le parti termine per note, con ordinanza del 17.3.2025 il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie formulate e fissato l'odierna udienza per la discussione della causa, all'esito della quale l'ha decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Respinte le eccezioni preliminari formulate, ritiene il Collegio che la domanda principale proposta dai ricorrenti, cui ha aderito , meriti accoglimento. Parte_6
Risulta documentalmente acquisto al giudizio che, in virtù del contratto di affitto sottoscritto in data 19.4.2010, registrato il 18.5.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di
Casarano (doc. 1 all. ricorso), , nata il [...] a [...] Persona_1
3 (LE), concedeva in affitto a diversi appezzamenti di terreno della Controparte_1
superficie complessiva di Ha 64,63,19, siti negli agri di Giuggianello, Minervino di LE,
Supersano e Muro LEse, che l'affittuario si impegnava a coltivare “…secondo le buone norme della tecnica agricola” corrispondendo il canone annuo complessivo di € 32.000,00, convenendo testualmente che: “1) Il presente contratto di affitto, in deroga all'art. 1 e seguenti della Legge 203/82, ha la durata di anni 5 (cinque) dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto e precisamente dal 30 aprile 2010 alla data del 30 giugno 2015, data in cui i terreni dovranno essere riconsegnati alla proprietaria liberi da persone e cose;
2) è consentito all'affittuario la permanenza sui fondi solo per la raccolta dei frutti pendenti dopo la data di scadenza del presente contratto;
…”.
Non risulta contestato che alla concordata scadenza del contratto esso non veniva rinnovato, né le parti stipulavano altri e diversi contratti aventi ad oggetto la conduzione dei suindicati fondi agricoli.
Successivamente, il 17.12.2016 decedeva la concedente , lasciando i Persona_1
suoli di cui al citato contratto ai nipoti, eredi testamentari, , Parte_1 Persona_2
, e (doc. 2 all. ricorso), i quali con atto pubblico
[...] Parte_1 Parte_5
rogato dal Notaio il 13.6.2018 vendevano a i terreni siti Per_3 Parte_6
nell'agro di Minervino di LE e di Giuggianello, complessivamente estesi ettari 5, are 63
e centiare 96, rispettivamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Minervino di
LE al fgl. 6, p.lla 4, e nel Catasto Terreni del Comune di Giuggianello al fgl. 8, p.lle
110, 278 e 279.
Successivamente all'immissione dell'acquirente nel possesso dei fondi, con lettera datata
03.01.2019 (doc. 4 all. ricorso) contestava ai venditori di aver Parte_6
appurato attraverso la consultazione del fascicolo AGEA che in data 08.7.2015
[...]
aveva registrato presso l'Agenzia delle Entrate un contratto di affitto datato CP_1
01.7.2015 avente ad oggetto anche i terreni ceduti;
a seguito della querela presentata dai ricorrenti e di altra sporta dal , venivano avviati due distinti procedimenti Parte_6
penali, successivamente riuniti, nei quali è stato accusato di aver formato Controparte_1
“…in data 1.7.2015 un falso contratto di affitto di fondi rustici siti in agro di Minervino di LE,
Giuggianello, Supersano e di Muro LEse di proprietà di , tra i quali anche Persona_1
i terreni identificati rispettivamente al catasto del comune di Minervino al foglio 6 part. 4 ed al catasto terreni del comune di Giuggianello al foglio 8 part. 110, 278 e 279 (questi ultimi terreni, ereditati con testamento olografo, dopo il decesso della suddetta dalle nipoti Per_1 [...]
e e successivamente venduti in data Parte_7 Parte_1 Persona_2
4 13.6.2018 a …”, per il quale l'11.01.2024, con sentenza del Tribunale Parte_6
di LE (doc. 13 all. ricorso), è stato definitivamente condannato alla pena di mesi otto di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Nelle more del predetto processo penale, gli eredi di proponevano Persona_1
ricorso alla Sezione Agraria del Tribunale di LE (doc. 14 all. ricorso), al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un rinnovato rapporto di affitto di fondi agricoli successivamente alla scadenza del contratto del 19.4.2010, e della falsità del “contratto di affitto in deroga” recante la data del 01.7.2015, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dei fondi oggetto del contratto del 19.4.2010 per il periodo successivo alla scadenza di esso;
con sentenza n. 601/2022 R.S. la Corte d'Appello di LE, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 2393/2020 R.S., confermando la dichiarata nullità del contratto del 01.7.2015, e dopo avere rilevato d'ufficio la questione della nullità della clausola relativa alla durata quinquennale dell'affitto del 19.4.2010, ha respinto le domande di rilascio dei fondi oggetto del contratto in discussione, ravvisandone la scadenza al 10.11.2025 (doc. 16 all. ricorso).
Con lettera a.r. ricevuta dal il 18.8.2022 (doc. 17 all. ricorso), i ricorrenti hanno CP_1
intimato al conduttore disdetta dal contratto di affitto del 19.4.2010, contestandogli anche l'inadempimento del contratto relativamente all'obbligo della conduzione secondo le buone norme della tecnica agricola ed a quello di pagamento del canone convenuto a partire dal 01.7.2015 avuto riguardo all'intera estensione del complesso agricolo, ivi compresa la porzione ceduta al . Parte_6
Così riepilogate le risultanze documentali, e decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), rileva il Collegio che, indiscussa la falsità del contratto del 01.7.2015
- già affermata nella sentenza Tribunale di LE n. 2393/2020 R.S. e ribadita in sede di gravame -, e dovendosi intendere in vigore tra le parti il contratto del 19.4.2010 con
5 scadenza naturale al 29.4.2025 per le ragioni esplicitate dalla Corte d'Appello di LE nella sentenza n. 601/2022 R.S. - salva l'impossibilità di rilascio prima del 10.11.2025 ex art. 11 D.Lvo 150/2011 -, stante la rituale e tempestiva intimazione in data 10.8.2022 della disdetta da parte dei ricorrenti e con riguardo all'intero fondo in origine affittato, può esser affermata la cessazione degli effetti dell'affitto de quo, in tal guisa assorbendo la delibazione delle ulteriori questioni sollevate in via di domanda o di eccezione e concernenti la invocata risoluzione per inadempimento e la correlata istanza risarcitoria azionata.
Né può porsi in dubbio la proponibilità della domanda accolta, e di quella conseguente di pagamento del canone convenuto, per asserito difetto di proposizione del tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 203/82 da parte di e di , Parte_6 Parte_4
considerato che, quanto al primo, il compimento del tentativo risulta dalla lettura del verbale del 07.10.2022 avviato su istanza prot. n. 0061014 del 19.9.2022, e quanto al secondo che in virtù della donazione del 18.6.2020, egli ha conseguito solo la quota di ¼ spettante alla madre sul fondo di cui al fgl. 8, p.lla 106 contemplato nel Parte_1 contratto del 19.4.2010, non su altri, per cui residua la legittimazione all'azione anche della genitrice in ordine alla residua proprietà; e comunque è noto che in virtù dell'art. 1105 c.c. in ipotesi di comunione del diritto di proprietà, ciascuno dei comunisti è legittimato all'esercizio di pari poteri gestori: “In tema di contratto di locazione, quando la titolarità della posizione di locatore appartenga a più soggetti, i diritti nascenti dal contratto verso il conduttore, compreso quello di attivarsi giudizialmente per il pagamento dei canoni, in assenza di una specifica previsione contrattuale, sono esercitabili tanto congiuntamente quanto dal singolo o da alcuni dei contitolari, atteso che - secondo le regole generali della comunione dei diritti - la gestione dei rapporti obbligatori, non implicando disposizione della posizione comune ma solo una attività di gestione ordinaria, sono espressione del diritto di ciascuno all'amministrazione della stessa.”
(Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, n. 27021).
Peraltro, dalla lettura del verbale avviato su istanza prot. n. 0061013 del 19.9.2022 inoltrata da ed altri, si evince che i comparenti, incluso il , Parte_1 Parte_6
conformemente alle indicazioni contenute nella istanza di convocazione del 24.8.2022 in cui veniva lamentato il mancato pagamento del canone con accumulo di ingente morosità, ebbero ad interloquire anche sul tema del “pagamento canoni di affitto”, in tal guisa confermando che in quella sede i protagonisti della vicenda discussero su ogni aspetto della contesa che li coinvolgeva: “…affinché sia rispettato l'onere della preventiva istanza conciliativa, non è necessaria la perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e
6 la domanda giudiziale, ma è sufficiente l'individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della domanda giudiziaria, anche con differenti conclusioni, purché non venga alterato
l'oggetto sostanziale dell'azione o introdotto un nuovo tema di indagine”, Cassazione civile, sez.
III , 20/03/2018, n. 6839.
In definitiva, essendo nelle more del giudizio intervenuta la naturale scadenza del contratto del 19.4.2010, deve dichiararsi la cessazione degli effetti, con condanna del al rilascio al termine della corrente annata agraria, come disposto dall'art. 11 D.Lgs CP_1
150/2011.
Venendo quindi alla pretesa di pagamento dei canoni di affitto maturati a decorrere dal
01.7.2015, sussiste l'ipotizzata prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 3 c.c. relativamente alle annualità del 2015 e del 2016; sebbene infatti con ricorso del 02.10.19, notificato al il 07.11.19 (all. 14 ric.), introduttivo del giudizio n. 9265/19 R.G. CP_1
dinanzi alla Sezione Agraria del Tribunale di LE, i ricorrenti invocarono la condanna del al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla CP_1
scadenza di esso, nello stesso atto indicata al 30.6.2015, trattasi di pretesa che trova il suo titolo in un fatto - costituito dall'omessa restituzione dell'immobile nonostante la scadenza del contratto - del tutto distinto da quello contrattuale in questa sede invocato, con conseguente inoperatività dell'effetto interruttivo sancito dall'art. 2943 co. 1 c.c.:
“L'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario. Pertanto, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione”, Cassazione civile sez. III,
20/12/2019, n.34154.
Peraltro la nota del 23.01.2017 inviata al nell'interesse dei ricorrenti (all. 21 note CP_1 del 12.9.2024), è esplicitamente volta a conseguire il “… canone di affitto dei fondi da lei condotti con contratto del 19/4/2010 da corrispondersi per l'ultima annualità e per un importo complessivo di euro 32.000”, e quindi pacificamente riferita alle annualità pregresse la scadenza dell'affitto, all'epoca ipotizzata al 30.6.2015, non certo per le successive, soprattutto ignorando all'epoca i ricorrenti l'invalidità della clausola inerente la durata del contratto rilevata dalla Corte d'Appello nel 2022.
7 Nessuna prescrizione può invece intendersi maturata con riferimento alle annualità successive, ovvero a decorrere da quella del 2017, considerato l'effetto interruttivo operato dalla missiva del 10.8.2022, ricevuta dal il 18.8.2022, valevole anche ai fini CP_1
di cui all'art. 5 L. 203/82 nella parte in cui invitava a sanare la morosità.
Né alcun pagamento parziale può intendersi avvenuto con gli assegni del 19.5.2015 e del
17.9.2015 (all. 14 e 15 comparsa , dal medesimo affittuario ritenuti satisfattivi al CP_1
massimo delle annualità 2015/2016, giammai di quelle successivamente maturate.
Quanto alla misura del canone, tuttavia, valuta il Collegio che, ad eccezione dell'annualità del 2017, in merito alle successive, risultando pacifico tra gli odierni contendenti che al momento dell'immissione del nel possesso dei suoli Parte_6
acquistati nel 2018 il non avesse più il godimento di essi, né risultando in questa CP_1
sede che il primo abbia formulato domanda di pagamento, il canone di € 32.000,00 in origine convenuto in relazione all'estensione complessiva di ha 64,63,19 senza ulteriore specificazione di distinti parametri per la determinazione - né riferimento alle colture all'epoca in atto o menzione dei titoli eventualmente ceduti se già richiesti -, debba essere ridotto ad € 29.208,00 in proporzione della minore estensione di ha 58,99,23.
Analoga decurtazione non va invece operata con riguardo al suolo donato a Parte_4
dalla madre il 18.6.2020, avendo essa riguardato solo la quota spettante alla genitrice su uno dei fondi di cui al contratto del 19.4.2010, ed in relazione al quale nel documento del 24.5.2021 - all. 5 alla nota depositata nell'interesse del il 04.10.2024 - non è CP_1
affatto indicato che percepisca erogazioni, ma solo segnalata l'esistenza di anomalie.
Né alcun rilievo può attribuirsi in questa sede agli eventi contingenti indicati dal e CP_1
che avrebbero dovuto condurre ad una riduzione del canone dovuto (Xylella e sospensione liquidazione titoli), in difetto di domanda riconvenzionale di accertamento della congruità di esso avuto riguardo alle sopravvenute condizioni dei suoli e delle coltivazioni, e non potendo in ogni caso giustificarsi l'inadempimento sulla base di un'arbitraria autoriduzione: “La sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore.”, Cassazione civile sez. III, 02/03/2018, n.4913.
In conclusione va condannato al pagamento della somma indicata in Controparte_1
dispositivo a titolo di canoni di locazione, maggiorata di interessi legali dalla costituzione
8 in mora al saldo, oltre alle spese di lite in favore dei ricorrenti tutti – stante l'identità delle difese nonostante la diversità dei procuratori – e di , liquidate in Parte_6
dispositivo ex D.M. 55/14 parametrandole alla distinta consistenza delle questioni affrontate, nulla provvedendo in merito all'ordine all'Agea invocato, trattandosi di effetto conseguente al disposto rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_1 Persona_1
e da , e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_3
, nonché da e Persona_2 Parte_4 Parte_5
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara cessato alla data del
29.4.2025 il contratto di affitto del 19.4.2010;
2) Condanna al rilascio, in favore dei ricorrenti e di Controparte_1 Parte_6
dei fondi di cui al citato contratto al termine della corrente annata agraria;
[...]
3) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
nella qualità di eredi di , di ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di , nonché di
[...] Parte_3 Persona_2 Pt_4
e in solido, della somma di € 32.000,00 per l'annata
[...] Parte_5
agraria 2017/2018, ed € 29.208,00 per le successive e fino al rilascio, maggiorate di interessi legali dal 18.8.2022 al saldo;
4) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_1
nella qualità di eredi di , di ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di , nonché di
[...] Parte_3 Persona_2 Pt_4
e in solido, oltre che di delle spese
[...] Parte_5 Parte_6
di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 14.103,00 per i primi ed in € 7.052,00 per il , oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre per i Parte_6
primi in favore del procuratore antistatario.
LE, 27/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Cigna
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Katia Pinto
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