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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
AS AN AT AR, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 87/2026 depositato il 13/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250048199125000 CREDITO IMPOSTA 2022
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250282/2025 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.- La Ricorrente_1 s.r.l. a socio unico (di seguito la “Società”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate
l'Agenzia, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'ADE), e l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia –
SS (di seguito l'ADER”), avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe, notificata dall'ADER il 30.10.2025, recante ruolo n. 2025/250282 adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Palermo, (reso esecutivo il 15.9.2025) in seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. della dichiarazione modello Unico 2023 redditi anno di imposta 2022, con conseguente richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 535.165,50 (“credito di imposta – omesso o carente versamento”, sanzioni e interessi).
1.1.- La Società invoca: a) l'annullamento della predetta cartella di pagamento in ragione della non debenza delle somme richieste in pagamento, secondo relativa documentazione prodotta in atti, b) la sospensione l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, D.Lgs 546 del 1992.
2.- L'ADE si è costituta nel presente grado di giudizio invocando la cessata materia del contendere in ragione del provvedimento di sgravio del ruolo recato dalla cartella impugnata adottato in data 13.1.2026 versato in atti. Rappresenta di avere avvitato tempestivamente l'istruttoria per il riesame del ruolo in seguito al ricorso, senza riuscire, tuttavia, ad evitare la costituzione in giudizio della ricorrente, avvenuta “ben prima” del termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.Lgs 546/92.
Invoca la compensazione delle spese di giudizio.
2.1. L'ADER, malgrado la regolarità della notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
3.- La Corte, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite in data odierna sul punto le parti costituite, procede a definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3, del D.Lgs 546/92, ricorrendone i presupposti.
4.- La Corte, esaminata la documentazione versata in atti dall'ADE, rilevato l'avvenuto integrale sgravio del ruolo recato dalla cartella impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 546/92.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerato che non ricorre la fattispecie di cui al comma
3 del cit. art 46, la Corte ritiene di indugiare sul tema.
5.1.- Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente. Va premesso che si verte in ipotesi di compensazione delle spese processuali susseguente lo sgravio del ruolo (da parte dell'Ufficio) recato dalla cartella impugnata, sicché viene in rilievo il disposto di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
5.1.1.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di
"compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio" (da liquidare "con la sentenza")" (così in Cass. n. 19947 del 2010).
5.1.2.- Nella formulazione applicabile anche in ragione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 220 del 2023, il tenore letterale dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate") trova riscontro nell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell'intervento additivo di C. cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12/09/ 2014, n. 132 - nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ha trovato, quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all'art. 15, comma 2, D.Lgs. n.
546 del 1992 ad opera del D.Lgs. 156 del 2015.
5.1.3.- In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156 ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere espressamente motivate.
Proprio dalla pronuncia resa da C. Cost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche che possono condurre alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, cod. proc. civ. (alla luce dell'intervento additivo appena richiamato). La Corte costituzionale ha rilevato, in primo luogo, che la regola generale è quella della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa;
il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda – come affermato in sede di legittimità
( Cass. sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa". Tale regola non ha, tuttavia, carattere assoluto e inderogabile, sicché è ben possibile – come ha affermato la Corte di cassazione (sentenza n. 157 del 2014) - "una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del
1999)".
5.1.4.- In secondo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (cui rinviava anche l'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2015) che impone la presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", finisce per restringere i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo, in tal modo, le possibili deroghe alla regola generale della soccombenza, in tal modo i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992) risultano costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, e la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l'applicazione secondo il principio di proporzionalità.
5.1.5.- Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.
Cass. n. 16470 del 2018) le gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre
2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza
(Cass., ord. n. 18495/2023; Cass. n. 1950 del 24/01/2022; Cass., 13 luglio 2011, n. 15413 e Cass. 20 ottobre
2010, n. 21521).
5.2.- Nel caso in esame, si verte in ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del
D.Lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'intero sgravio del ruolo recato dalla cartella impugnata e potrebbe essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del medesimo D.Lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario;
si tratta, dunque, di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003 (Cass. n. 32963 del 17/12/2024; Cass. n. 33157/2023, Cass. n. 33157/2023, nello stesso senso, nello stesso senso, n. 3950/2017 Cass. n. 3950/2017; Cass. n. 22231 del 26/10/2011).
5.2.2.- Tanto premesso, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità qui condiviso, secondo il quale “il giudice investito della valutazione in seguito al deposito del ricorso è tenuto ad individuare l'illegittimità originaria o meno dell'atto impositivo annullato dall'amministrazione e dunque accertare l'eventuale sua negligenza (Cass. n. 5191 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17312; Cass. 11/02/2015, n. 2719 n. 6016/2017).
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla, pertanto, necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del
21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203). L'eventuale responsabilità dell'ufficio deve essere di fatto valutata caso per caso, dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo dell'amministrazione.” (Cass. Ord. 20750/2025).
5.3.- Ciò posto in diritto, rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, si osserva che lo sgravio del ruolo a cura dell'Ufficio (unico soggetto a ciò titolato, in quanto legittimato alla adozione del ruolo stesso) non è avvenuto in seguito alla documentazione versata in atti dalla ricorrente non conosciuta dall'Ufficio.
Infatti la ricorrente ha documentato le seguenti circostanze già note all'Ufficio:
a) il ravvedimento speciale accompagnato dal dovuto pagamento per mezzo di relativi modelli F24,
b) le comunicazioni formali all'Ufficio circa l'erroneità dei codici tributo indicati negli F24 in luogo di quelli corretti,
c) la pronta risposta della Società – per mezzo del servizio di Assistenza CIVIS disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate – all'avviso di avviso di irregolarità dell'Ufficio (richiamato nella cartella impugnata), provvedendo alla relativa dichiarazione integrativa richiesta dall'Ufficio stesso,
e) la pronta richiesta all'Ufficio di ritenere non dovute le somme di cui all'avviso di irregolarità, rimasta inascoltata.
5.3.1.- Ne consegue l'illegittimità originaria della pretesa recata dal ruolo recato dalla Cartella di pagamento impugnata, senza che lo sgravio adottato dall'Ufficio sia conseguito da alcuna circostanza rappresentata nel ricorso della Società che non fosse già nota all'Ufficio stesso.
5.3.2.- Inoltre, la Società, avendo ricevuto la notifica della cartella di pagamento in data 30.10.2025, ha infruttuosamente formulato (in data 12.11.2025) all'Ufficio istanza di annullamento in autotutela del ruolo recato dalla cartella di pagamento. Ne è seguito il ricorso alla cartella, notificato all'Ufficio in data 22.12.2025
a ridosso dello spirare del termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92.
5.3.3.- Da tutte le circostanze illustrate consegue che il comportamento tenuto dall'Ufficio non può ritenersi ispirato da diligenza e collaborazione, senza che parte resistente abbia fornito argomentazioni in grado da indurre la Corte a conclusioni di segno diverso.
5.4.- Dalla applicazione dei predetti principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue la condanna dell'ADE - unico soggetto legittimato alla adozione del ruolo presupposto alla cartella di pagamento - alla rifusione delle spese di giudizio che la Società ha dovuto sostenere per avversare la cartella di pagamento. Senza che possa avere alcuna refluenza la circostanza che la Società si sia costituita in giudizio “ben prima” dello spirare del termine ultimo di cui all'art. 22, comma
1, del D.Lgs 546/92, in quanto la refusione delle spese di giudizio sostenute dalla Società non è subordinata alla costituzione in giudizio con la quale si incardina il processo (conforme Cass. Ord. 20750/2025).
5.4.1.- Tali spese vengono liquidate – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro
4.784,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 546/92.
Condanna l'ADE alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 4.784,00 , oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO GA CE Lo NT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
AS AN AT AR, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 87/2026 depositato il 13/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250048199125000 CREDITO IMPOSTA 2022
- ESTRATTO DI RUOLO n. 250282/2025 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.- La Ricorrente_1 s.r.l. a socio unico (di seguito la “Società”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate
l'Agenzia, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'ADE), e l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia –
SS (di seguito l'ADER”), avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe, notificata dall'ADER il 30.10.2025, recante ruolo n. 2025/250282 adottato dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Palermo, (reso esecutivo il 15.9.2025) in seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. della dichiarazione modello Unico 2023 redditi anno di imposta 2022, con conseguente richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 535.165,50 (“credito di imposta – omesso o carente versamento”, sanzioni e interessi).
1.1.- La Società invoca: a) l'annullamento della predetta cartella di pagamento in ragione della non debenza delle somme richieste in pagamento, secondo relativa documentazione prodotta in atti, b) la sospensione l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, D.Lgs 546 del 1992.
2.- L'ADE si è costituta nel presente grado di giudizio invocando la cessata materia del contendere in ragione del provvedimento di sgravio del ruolo recato dalla cartella impugnata adottato in data 13.1.2026 versato in atti. Rappresenta di avere avvitato tempestivamente l'istruttoria per il riesame del ruolo in seguito al ricorso, senza riuscire, tuttavia, ad evitare la costituzione in giudizio della ricorrente, avvenuta “ben prima” del termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.Lgs 546/92.
Invoca la compensazione delle spese di giudizio.
2.1. L'ADER, malgrado la regolarità della notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
3.- La Corte, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite in data odierna sul punto le parti costituite, procede a definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3, del D.Lgs 546/92, ricorrendone i presupposti.
4.- La Corte, esaminata la documentazione versata in atti dall'ADE, rilevato l'avvenuto integrale sgravio del ruolo recato dalla cartella impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 546/92.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerato che non ricorre la fattispecie di cui al comma
3 del cit. art 46, la Corte ritiene di indugiare sul tema.
5.1.- Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente. Va premesso che si verte in ipotesi di compensazione delle spese processuali susseguente lo sgravio del ruolo (da parte dell'Ufficio) recato dalla cartella impugnata, sicché viene in rilievo il disposto di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
5.1.1.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di
"compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio" (da liquidare "con la sentenza")" (così in Cass. n. 19947 del 2010).
5.1.2.- Nella formulazione applicabile anche in ragione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 220 del 2023, il tenore letterale dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate") trova riscontro nell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell'intervento additivo di C. cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12/09/ 2014, n. 132 - nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ha trovato, quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all'art. 15, comma 2, D.Lgs. n.
546 del 1992 ad opera del D.Lgs. 156 del 2015.
5.1.3.- In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156 ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere espressamente motivate.
Proprio dalla pronuncia resa da C. Cost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche che possono condurre alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, cod. proc. civ. (alla luce dell'intervento additivo appena richiamato). La Corte costituzionale ha rilevato, in primo luogo, che la regola generale è quella della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa;
il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda – come affermato in sede di legittimità
( Cass. sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa". Tale regola non ha, tuttavia, carattere assoluto e inderogabile, sicché è ben possibile – come ha affermato la Corte di cassazione (sentenza n. 157 del 2014) - "una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del
1999)".
5.1.4.- In secondo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (cui rinviava anche l'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2015) che impone la presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", finisce per restringere i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo, in tal modo, le possibili deroghe alla regola generale della soccombenza, in tal modo i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992) risultano costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, e la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l'applicazione secondo il principio di proporzionalità.
5.1.5.- Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.
Cass. n. 16470 del 2018) le gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre
2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza
(Cass., ord. n. 18495/2023; Cass. n. 1950 del 24/01/2022; Cass., 13 luglio 2011, n. 15413 e Cass. 20 ottobre
2010, n. 21521).
5.2.- Nel caso in esame, si verte in ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del
D.Lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'intero sgravio del ruolo recato dalla cartella impugnata e potrebbe essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del medesimo D.Lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario;
si tratta, dunque, di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003 (Cass. n. 32963 del 17/12/2024; Cass. n. 33157/2023, Cass. n. 33157/2023, nello stesso senso, nello stesso senso, n. 3950/2017 Cass. n. 3950/2017; Cass. n. 22231 del 26/10/2011).
5.2.2.- Tanto premesso, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità qui condiviso, secondo il quale “il giudice investito della valutazione in seguito al deposito del ricorso è tenuto ad individuare l'illegittimità originaria o meno dell'atto impositivo annullato dall'amministrazione e dunque accertare l'eventuale sua negligenza (Cass. n. 5191 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17312; Cass. 11/02/2015, n. 2719 n. 6016/2017).
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla, pertanto, necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del
21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203). L'eventuale responsabilità dell'ufficio deve essere di fatto valutata caso per caso, dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo dell'amministrazione.” (Cass. Ord. 20750/2025).
5.3.- Ciò posto in diritto, rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, si osserva che lo sgravio del ruolo a cura dell'Ufficio (unico soggetto a ciò titolato, in quanto legittimato alla adozione del ruolo stesso) non è avvenuto in seguito alla documentazione versata in atti dalla ricorrente non conosciuta dall'Ufficio.
Infatti la ricorrente ha documentato le seguenti circostanze già note all'Ufficio:
a) il ravvedimento speciale accompagnato dal dovuto pagamento per mezzo di relativi modelli F24,
b) le comunicazioni formali all'Ufficio circa l'erroneità dei codici tributo indicati negli F24 in luogo di quelli corretti,
c) la pronta risposta della Società – per mezzo del servizio di Assistenza CIVIS disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate – all'avviso di avviso di irregolarità dell'Ufficio (richiamato nella cartella impugnata), provvedendo alla relativa dichiarazione integrativa richiesta dall'Ufficio stesso,
e) la pronta richiesta all'Ufficio di ritenere non dovute le somme di cui all'avviso di irregolarità, rimasta inascoltata.
5.3.1.- Ne consegue l'illegittimità originaria della pretesa recata dal ruolo recato dalla Cartella di pagamento impugnata, senza che lo sgravio adottato dall'Ufficio sia conseguito da alcuna circostanza rappresentata nel ricorso della Società che non fosse già nota all'Ufficio stesso.
5.3.2.- Inoltre, la Società, avendo ricevuto la notifica della cartella di pagamento in data 30.10.2025, ha infruttuosamente formulato (in data 12.11.2025) all'Ufficio istanza di annullamento in autotutela del ruolo recato dalla cartella di pagamento. Ne è seguito il ricorso alla cartella, notificato all'Ufficio in data 22.12.2025
a ridosso dello spirare del termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92.
5.3.3.- Da tutte le circostanze illustrate consegue che il comportamento tenuto dall'Ufficio non può ritenersi ispirato da diligenza e collaborazione, senza che parte resistente abbia fornito argomentazioni in grado da indurre la Corte a conclusioni di segno diverso.
5.4.- Dalla applicazione dei predetti principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue la condanna dell'ADE - unico soggetto legittimato alla adozione del ruolo presupposto alla cartella di pagamento - alla rifusione delle spese di giudizio che la Società ha dovuto sostenere per avversare la cartella di pagamento. Senza che possa avere alcuna refluenza la circostanza che la Società si sia costituita in giudizio “ben prima” dello spirare del termine ultimo di cui all'art. 22, comma
1, del D.Lgs 546/92, in quanto la refusione delle spese di giudizio sostenute dalla Società non è subordinata alla costituzione in giudizio con la quale si incardina il processo (conforme Cass. Ord. 20750/2025).
5.4.1.- Tali spese vengono liquidate – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro
4.784,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 546/92.
Condanna l'ADE alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 4.784,00 , oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO GA CE Lo NT