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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6983 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7436/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/02/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
9/9/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/2001, rappresentata e difesa dall' avv. MANDIA GIUSEPPE PAOLO con studio in CORSO
BUENOS AIRES, 23 20124 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/05/1998, ultima residenza in Milano, via Bassano del Grappa, n. 32, ora irreperibile
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/03/2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la PARTE ATTRICE come da provvedimenti temporanei ed urgenti adottati alla udienza del 9.9.2025:
1. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cassina de' Pecchi via Garibaldi 2, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
2. Autorizzare il padre a vedere il figlio solo con modalità osservate e protette in spazio neutro secondo un calendario che verrà predisposto dai servizi sociali di Cassina de' Pecchi, sentiti i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore e nel suo esclusivo interesse, e procedendo a graduale ampliamento solo qualora la valutazione sulla idoneità del padre lo consenta,
3. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio
2025 la somma di euro 400 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026,
4. Disporre che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Premesso in fatto
Dall'unione di e è nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 4/2/2020, Persona_1 con ricorso depositato in data 25/02/2025 chiedeva l'affido Parte_1 esclusivo de figlio e la regolamentazione del diritto di visita del padre, con obbligo del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese extra secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, oltre al 100% dell'assegno unico per la famiglia a favore della madre, la ricorrente allegava che, dopo una iniziale frequentazione e la scoperta della gravidanza, la coppia aveva iniziato una convivenza cessata nel novembre 2019 a causa di contrasti ed incompatibilità caratteriale;
che da tale data il si era presentato pochissime volte, a suo piacimento, CP_1 presso la sua abitazione per vedere il figlio, mai contribuendo al mantenimento del minore;
che ella aveva entrate mensili per circa € 1.233,50 comprensive dell'AUF, che il resistente era solito insultarla pesantemente, all'udienza per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 9/9/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data 3/4/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitosi e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “Ci siamo separati nel 2023. Io mi sono allontanata dalla casa dove vivevamo che era casa sua e sono andata a vivere nella casa di mia mamma che lei ha in locazione in
Cassina de' Pecchi via Garibaldi 2. Anche prima avevamo avuto degli alti e bassi, e ci eravamo separati, ma io avevo cercato di far funzionare la relazione per il bambino. Ora vivo con mia mamma e con mio fratello. Il è una persona dedica all'abuso di alcol soprattutto nei fine CP_1 settimana. Quando è ubriaco è spesso aggressivo nei miei confronti, anni fa una volta mi ha messo le mani al collo. Quando viene a casa mia per vedere il figlio e io capisco che è ubriaco non glielo do, allora lui bussa alla porta e urla contro di me. Lo ha fatto due volte quest'anno. Ho chiamato la polizia la seconda volta. Ma mi hanno detto che loro non potevano fare niente. Negli anni precedenti è capitato più spesso. Da ultimo ha visto sui social che io ho fatto delle vacanze con le mie amiche e mi ha detto delle cose terribili. Lui considera che io sia ancora sua e mi insulta anche alla presenza di
. Mi minaccia e dice che devo stare con lui. Io non sono libera di vivere la mia vita. Mi sento Per_1 sottomessa ed oppressa. Con il figlio è meglio e quando sta con il padre sta bene. Durante la Per_1
pagina 3 di 7 settimana il padre di solito prende da scuola alle 18 e lo tiene circa due ore e me lo riporta a Per_1 casa mia. Lo fa circa una volta alla settimana, ma non è costante e qualche volta all'ultimo dice che non può. Qualche volte passa le due ore a casa mia, senza l'accordo, con mia madre, si chiude nella cameretta del figlio e non se ne va fino a che torno io … Non mi ha mai dato soldi per il mantenimento del figlio. Qualche volta porta cose da mangiare. Io gli ho chiesto più volte aiuto ma lui non me ho mai dato. Anche quando vivevamo insieme non si occupava del figlio, delegava tutto a me. Io lavoro part time in una biglietteria aerea da tre anni, guadagno circa € 1000 netti al mese. Ed ho un contratto a tempo indeterminato. Prendo l'AUF per € 233 mensili. Non so che lavoro lui faccia, ha cambiato tante volte. Non so dove viva, in via Bassano del Grappa vive sua madre”. Il Presidente relatore, quindi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti come sopra trascritti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa, il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, ed era discussa e decisa nella Camera di consiglio del 10/9/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 co.1 essendo la legge del foro.
Giurisdizione e legge applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
pagina 4 di 7 Ravvisato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, rilevato che, secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, rilevato, a conferma del disinteresse paterno, che egli è irreperibile, non ha neppure ritenuto di comunicare la sua nuova residenza alla madre, e non si è costituito, rilevato altresì che il padre, rendendosi totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio, ha posto in essere un comportamento sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08), si ritiene che il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessaria una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, Per_1 cioè, disporre l'affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
In merito alla madre deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, atteso che ella si è occupata della crescita del figlio senza la collaborazione del padre da quando è nato.
Alla luce di quanto precede, la domanda di affidamento super esclusivo, di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c., del minore alla madre deve essere accolta.
I tempi di permanenza con il padre
Considerato che il padre sembra essere dedito al consumo di sostanze alcoliche e porre in essere agiti aggressivi in danno della madre anche alla presenza del figlio, rilevato che la madre non sembra è in grado da sola di porre argine alle pretese paterne di vedere e tenere con sé il minore anche in stato di ubriachezza, si ritiene necessario, per la sicurezza del minore e della madre, delegare ai servizi sociali del comune di Cassina de' Pecchi la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il figlio, previa valutazione da parte dei servizi della idoneità paterna ed eventualmente all'esito di un accertamento in ordine all'abuso di sostanze alcoliche, attuandole, allo stato, con modalità osservate e pagina 5 di 7 protette in spazio neutro, autorizzando un eventuale ampliamento solo qualora sia ritenuto conforme all'interesse del minore.
Le condizioni economiche
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., rilevato che il padre ha 27 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa dello stesso, considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione del figlio, visti i redditi della madre, genitore collocatario, che vive del proprio lavoro, ha uno stipendio di circa € 1.000 al mese (cfr. modelli CE ed estratto conto prodotti in causa) e risiede con la madre nella abitazione da quest'ultima locata, si ritiene opportuno confermare, quale contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, la somma già quantificata in sede di adozione dei provvedimenti temporanei qualificandola omnia, al fine di evitare contatti tra i genitori visti gli atteggiamenti aggressivi dell'uomo in danno della ex compagna ed la scarsa presenza del padre nella vita del figlio.
Spese processuali
Considerato che il resistente non si è costituito in giudizio pur essendo certamente a conoscenza delle domande della ricorrente visto l'invio allo stesso della lettera raccomandata del difensore della ricevuta dal resistente personalmente in data 28.4.2022 con la quale Parte_1 venivano formulate le domande della madre (cfr. doc. 3) e, in caso di mancato riscontro, si anticipava l'avvio del procedimento giudiziario, rilevato pertanto che il resistente ha reso necessario il deposito di un ricorso contenzioso, richiamato il principio di causalità, visto l'accoglimento delle domande attoree, le spese di lite devono porsi integralmente a carico di e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M. esclusa la fase della istruttoria,
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
5. Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla Persona_1 madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cassina de' Pecchi via Garibaldi 2, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
6. Delega ai servizi sociali del comune di Cassina de' Pecchi la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il figlio, previa valutazione da parte dei servizi della idoneità paterna ed eventualmente all'esito di un accertamento in ordine all'abuso di sostanze alcoliche, attuandole, allo stato, con modalità osservate e protette in spazio neutro, secondo un calendario che verrà predisposto dai servizi sociali autorizzando un eventuale ampliamento solo qualora sia ritenuto conforme all'interesse del minore,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 400 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026,
8. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre,
9. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio a Controparte_1 favore della ricorrente che si liquidano in euro 2.925,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge
10. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza servizi sociali di Cassina de' Pecchi
Milano 10/09/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25/02/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
9/9/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/2001, rappresentata e difesa dall' avv. MANDIA GIUSEPPE PAOLO con studio in CORSO
BUENOS AIRES, 23 20124 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/05/1998, ultima residenza in Milano, via Bassano del Grappa, n. 32, ora irreperibile
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/03/2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la PARTE ATTRICE come da provvedimenti temporanei ed urgenti adottati alla udienza del 9.9.2025:
1. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cassina de' Pecchi via Garibaldi 2, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
2. Autorizzare il padre a vedere il figlio solo con modalità osservate e protette in spazio neutro secondo un calendario che verrà predisposto dai servizi sociali di Cassina de' Pecchi, sentiti i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore e nel suo esclusivo interesse, e procedendo a graduale ampliamento solo qualora la valutazione sulla idoneità del padre lo consenta,
3. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio
2025 la somma di euro 400 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026,
4. Disporre che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Premesso in fatto
Dall'unione di e è nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 4/2/2020, Persona_1 con ricorso depositato in data 25/02/2025 chiedeva l'affido Parte_1 esclusivo de figlio e la regolamentazione del diritto di visita del padre, con obbligo del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese extra secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, oltre al 100% dell'assegno unico per la famiglia a favore della madre, la ricorrente allegava che, dopo una iniziale frequentazione e la scoperta della gravidanza, la coppia aveva iniziato una convivenza cessata nel novembre 2019 a causa di contrasti ed incompatibilità caratteriale;
che da tale data il si era presentato pochissime volte, a suo piacimento, CP_1 presso la sua abitazione per vedere il figlio, mai contribuendo al mantenimento del minore;
che ella aveva entrate mensili per circa € 1.233,50 comprensive dell'AUF, che il resistente era solito insultarla pesantemente, all'udienza per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 9/9/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data 3/4/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitosi e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “Ci siamo separati nel 2023. Io mi sono allontanata dalla casa dove vivevamo che era casa sua e sono andata a vivere nella casa di mia mamma che lei ha in locazione in
Cassina de' Pecchi via Garibaldi 2. Anche prima avevamo avuto degli alti e bassi, e ci eravamo separati, ma io avevo cercato di far funzionare la relazione per il bambino. Ora vivo con mia mamma e con mio fratello. Il è una persona dedica all'abuso di alcol soprattutto nei fine CP_1 settimana. Quando è ubriaco è spesso aggressivo nei miei confronti, anni fa una volta mi ha messo le mani al collo. Quando viene a casa mia per vedere il figlio e io capisco che è ubriaco non glielo do, allora lui bussa alla porta e urla contro di me. Lo ha fatto due volte quest'anno. Ho chiamato la polizia la seconda volta. Ma mi hanno detto che loro non potevano fare niente. Negli anni precedenti è capitato più spesso. Da ultimo ha visto sui social che io ho fatto delle vacanze con le mie amiche e mi ha detto delle cose terribili. Lui considera che io sia ancora sua e mi insulta anche alla presenza di
. Mi minaccia e dice che devo stare con lui. Io non sono libera di vivere la mia vita. Mi sento Per_1 sottomessa ed oppressa. Con il figlio è meglio e quando sta con il padre sta bene. Durante la Per_1
pagina 3 di 7 settimana il padre di solito prende da scuola alle 18 e lo tiene circa due ore e me lo riporta a Per_1 casa mia. Lo fa circa una volta alla settimana, ma non è costante e qualche volta all'ultimo dice che non può. Qualche volte passa le due ore a casa mia, senza l'accordo, con mia madre, si chiude nella cameretta del figlio e non se ne va fino a che torno io … Non mi ha mai dato soldi per il mantenimento del figlio. Qualche volta porta cose da mangiare. Io gli ho chiesto più volte aiuto ma lui non me ho mai dato. Anche quando vivevamo insieme non si occupava del figlio, delegava tutto a me. Io lavoro part time in una biglietteria aerea da tre anni, guadagno circa € 1000 netti al mese. Ed ho un contratto a tempo indeterminato. Prendo l'AUF per € 233 mensili. Non so che lavoro lui faccia, ha cambiato tante volte. Non so dove viva, in via Bassano del Grappa vive sua madre”. Il Presidente relatore, quindi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti come sopra trascritti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa, il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, ed era discussa e decisa nella Camera di consiglio del 10/9/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 co.1 essendo la legge del foro.
Giurisdizione e legge applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
pagina 4 di 7 Ravvisato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, rilevato che, secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, rilevato, a conferma del disinteresse paterno, che egli è irreperibile, non ha neppure ritenuto di comunicare la sua nuova residenza alla madre, e non si è costituito, rilevato altresì che il padre, rendendosi totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio, ha posto in essere un comportamento sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08), si ritiene che il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessaria una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, Per_1 cioè, disporre l'affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
In merito alla madre deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, atteso che ella si è occupata della crescita del figlio senza la collaborazione del padre da quando è nato.
Alla luce di quanto precede, la domanda di affidamento super esclusivo, di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c., del minore alla madre deve essere accolta.
I tempi di permanenza con il padre
Considerato che il padre sembra essere dedito al consumo di sostanze alcoliche e porre in essere agiti aggressivi in danno della madre anche alla presenza del figlio, rilevato che la madre non sembra è in grado da sola di porre argine alle pretese paterne di vedere e tenere con sé il minore anche in stato di ubriachezza, si ritiene necessario, per la sicurezza del minore e della madre, delegare ai servizi sociali del comune di Cassina de' Pecchi la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il figlio, previa valutazione da parte dei servizi della idoneità paterna ed eventualmente all'esito di un accertamento in ordine all'abuso di sostanze alcoliche, attuandole, allo stato, con modalità osservate e pagina 5 di 7 protette in spazio neutro, autorizzando un eventuale ampliamento solo qualora sia ritenuto conforme all'interesse del minore.
Le condizioni economiche
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., rilevato che il padre ha 27 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa dello stesso, considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione del figlio, visti i redditi della madre, genitore collocatario, che vive del proprio lavoro, ha uno stipendio di circa € 1.000 al mese (cfr. modelli CE ed estratto conto prodotti in causa) e risiede con la madre nella abitazione da quest'ultima locata, si ritiene opportuno confermare, quale contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, la somma già quantificata in sede di adozione dei provvedimenti temporanei qualificandola omnia, al fine di evitare contatti tra i genitori visti gli atteggiamenti aggressivi dell'uomo in danno della ex compagna ed la scarsa presenza del padre nella vita del figlio.
Spese processuali
Considerato che il resistente non si è costituito in giudizio pur essendo certamente a conoscenza delle domande della ricorrente visto l'invio allo stesso della lettera raccomandata del difensore della ricevuta dal resistente personalmente in data 28.4.2022 con la quale Parte_1 venivano formulate le domande della madre (cfr. doc. 3) e, in caso di mancato riscontro, si anticipava l'avvio del procedimento giudiziario, rilevato pertanto che il resistente ha reso necessario il deposito di un ricorso contenzioso, richiamato il principio di causalità, visto l'accoglimento delle domande attoree, le spese di lite devono porsi integralmente a carico di e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M. esclusa la fase della istruttoria,
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
5. Affida il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla Persona_1 madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cassina de' Pecchi via Garibaldi 2, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
6. Delega ai servizi sociali del comune di Cassina de' Pecchi la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il figlio, previa valutazione da parte dei servizi della idoneità paterna ed eventualmente all'esito di un accertamento in ordine all'abuso di sostanze alcoliche, attuandole, allo stato, con modalità osservate e protette in spazio neutro, secondo un calendario che verrà predisposto dai servizi sociali autorizzando un eventuale ampliamento solo qualora sia ritenuto conforme all'interesse del minore,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 400 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione settembre 2026,
8. Dispone che l'AUF sia percepito integralmente dalla madre,
9. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio a Controparte_1 favore della ricorrente che si liquidano in euro 2.925,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge
10. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza servizi sociali di Cassina de' Pecchi
Milano 10/09/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo pagina 7 di 7