Articolo 229 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 228Articolo 230
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 229.
(Contachilometri)
((1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996