Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Alessandra Santulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di merito iscritto al n. 15305/2023 R.G.A.L. vertente tra
Prof.ssa nata a [...] [...], rappresentata e difesa Parte_1 giusta mandato in atti dall'avv. Renato Labriola con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Ricorrente
E il Controparte_1
, in persona dei rispettivi
[...] legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati ex lege alla via Armando Diaz n°11,
Resistenti
Oggetto: assegnazione sede di titolarità – ordine di preferenza FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 agosto 2023, l'istante ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo: nel merito disapplicare e/o rettificare i seguenti provvedimenti
In parte qua del Decreto del Direttore Generale per la prot. CP_1
AOODRCA. , nella parte in cui assegna alla Prof.ssa PartitaIVA_1
le sedi nella Regione Toscana per l'inizio del rapporto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato di dirigente scolastico, in quanto non è stata prevista in sede di scelta la disponibilità di numero 3 (sedi) nella Regione Lazio
a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall' Controparte_2
con DDG prot. AOODRLA.0001225.04-08-2023
[...]
In parte qua il Decreto del Direttore Generale per la prot. CP_1
AOODRCA.0037649.08-08-2023, avente ad oggetto, conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2023, vincitori del concorso ordinario di cui al DDG 13.07.2011 – graduatoria rettificata ex DDG 01.04.2021 prot. AOODRCA.12263 – procedura ex decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito nella L. 21 giugno 2023, n. 74” nella parte in cui non prevede la disponibilità di numero 3 (sedi) nella Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall'
[...]
con DDG Controparte_2 prot. AOODRLA.0001225.04-08-2023
In parte qua il Decreto del Direttore Generale per la prot. CP_1 AOODRCA.0033368.13-07-2023, successivamente rettificato con DDG prot.
AOODRCA.0036398.31-07-2023, relativo agli affidamenti degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2023 nella parte in cui non prevede la disponibilità di numero 3 (sedi) nella Regione Lazio a seguito di n. 3
1
[...]
con DDG Controparte_2 prot. AOODRLA.0001225.04-08-2023
In parte qua le note del Controparte_3
prot. 47158 e prot. n.47268 del 04/08/2023 nella
[...] parte in cui non prevedono la disponibilità di numero 3 (sedi) nella Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall' Controparte_2
con DDG prot. AOODRLA
[...] PartitaIVA_2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale candidato idoneo e/o vincitore della tornata concorsuale di reclutamento indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, ad essere immessa in ruolo con riserva quale dirigente scolastico con retrodatazione giuridica a decorrere dall'a.s. 2015/2016, e, nell'ambito del conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2023, a poter scegliere una delle 3 (tre) sedi nella Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall'
[...]
con DDG Controparte_2 prot. AOODRLA PartitaIVA_2
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a poter scegliere con riserva, nell'ambito del conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2023, una delle 3 (tre) sedi nella Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall' Controparte_2
con DDG prot. AOODRLA.0001225.04-08-2023
[...]
condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento degli onorari e delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ha esposto:
-di essere inserita nella Graduatoria di Merito del concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al DDG 13.07.2011 – graduatoria rettificata ex DDG 01.04.2021 prot. OODRCA.12263 – procedura ex decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito nella L. 21 giugno 2023, n. 74;
-di aver presentato in data 9.8.2023 domanda di interregionalità, indicando quali preferenze una delle sedi disponibili nelle seguenti regioni: 1^ CP_1 2^ Lazio;
3^ Toscana;
4^ Emilia OMgna;
.
-di essersi vista assegnata con Decreto del Direttore Generale per la prot. AOODRCA.0037995 del 10-08-2023, la sede nella Regione CP_1 Toscana per l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigente scolastico;
- di aver espresso in domanda, la preferenza a ricoprire una delle sedi disponibili nelle seguenti regioni: 1^ 2^ Lazio;
3^ Toscana;
4^ CP_1 Emilia OMgna;
- di occupare, secondo gli allegati nominativi del detto decreto dirigenziale del 10.8.2023 la posizione 321 quater della graduatoria generale con un punteggio di 72,20 su 120, collocandosi al dodicesimo posto della graduatoria a scorrimento ed al quarto posto del diritto di scelta;
- di essere stata la prima a poter scegliere poiché le tre colleghe che la precedevano non avevano presentato domanda di interregionalità;
- nella ridetta determina prot. 0037649.08-08-2023, in ossequio alle note del
– Direzione Generale per il Personale prot. Controparte_1
47158 e prot. n.47268 del 04/08/2023, i posti disponibili nel Lazio erano 0 (zero);
2 -tali note del non avevano tenuto conto Controparte_1 che in data 4 agosto 2023 si era creata la disponibilità di numero 3 sedi nella
Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall' Controparte_2
con Decreto del Direttore Generale prot.
[...]
0001225.04-08-2023; CP_4
- in conseguenza di tale omissione il Decreto del Direttore Generale per la prot. AOODRCA. , le aveva assegnato le sedi CP_1 PartitaIVA_1 nella Regione Toscana in quanto in sede di scelta non era prevista la disponibilità di numero 3 (sedi) nella Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall'
[...]
con DDG Controparte_2 prot. AOODRLA.0001225.04-08-2023.
Ha dedotto di avere interesse ad una pronuncia che accertasse il diritto all'immediata immissione in ruolo e contestuale assunzione in servizio con conferimento alla stessa dell'incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 10 ed 11 del C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell'11.4.2006 per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 1 settembre 2015 in una delle tre sedi vacanti nella Regione Lazio,
Ha lamentato in diritto, la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i. - eccesso di potere per erroneita' dei presupposti di fatto – erronea e carente istruttoria – violazione del principio di buon andamento dell'agere amministrativo ex art. 97 costituzione chiedendo riunirsi il processo a quello incardinato con il n.15292/2023.
Il convenuto, nel costituirsi, ricostruita la vicenda processuale e la recente CP_1 immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Toscana della Ds Filomena
Sarcano – ha eccepito la violazione del divieto di ne bis in idem e abuso del diritto processuale segnalando che la ricorrente aveva già intrapreso per la medesima vicenda già due giudizi ( l'uno dinanzi al Tribunale di Napoli- l'altro dinanzi al Tribunale di OM) senza impugnare nella presente sede, a differenza che dinanzi al Tribunale di OM , il Decreto del Direttore Generale prot. AOODRLA n.
42259.16-08-2023 “nella parte in cui considera sedi a reggenza numero 3 (sedi) nella Regione Lazio a seguito di n. 3 collocamenti a riposo, con decorrenza 1° settembre 2023, disposti dall' Controparte_2
con DDG prot. AOODRLA.0001225.04-08-2023 che dovevano
[...] essere inserite nella mobilità interregionale e su cui la Prof.ssa Parte_1 aveva priorità di scelta”. Ha concluso per la cessazione della materia del contendere stante la corretta esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato da parte sua e chiedendo la reiezione del ricorso avendo ottemperato al dictum giurisdizionale dei giudici amministrativi, spese vinte
La fase d'urgenza si è conclusa con ordinanza sfavorevole alla ricorrente, per inammissibilità della domanda cautelare per precedente giudicato in relazione alla immissione in ruolo con riserva con retrodatazione giuridica all'a.s. 2015/2016 e il rigetto nel resto. Tale ordinanza è stata confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 18.1.2024 ,
3 Nelle more del giudizio, con sentenza n. 3550/2024 pubblicata il 15/05/2024 è stato definito il giudizio incardinato al n. RG 11005/2023 con pronuncia declinatoria della giurisdizione, non passata in giudicato per interposto gravame , di cui non si conosce l'esito.
Con le note scritte dell'8.2.2024 parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla retrodatazione giuridica a decorrere dall'a.s. 2015/2016 Istruita la causa mediante acquisizione documentale,la causa è stata decisa mediante sentenza letta e pubblicata in udienza.
All'esito della fase d'urgenza, deve dirsi che non sono dissimili le conclusioni cui si giunge all'esito del giudizio di merito.
Non ricorre in alcun modo la prova, neanche nella plena cognitio, che la ricorrente avrebbe avuto diritto a scegliere una delle tre sedi resesi disponibili nel Lazio a far data dal 4.8.2023.
Semplicisticamente la ricorrente deduce che stante la vacanza di tre sedi nel Lazio esse dovevano essere rese disponibili nelle operazioni di interregionalità.
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Senonché fin dalla fase cautelare e fino ad oggi è mancata la prova, di cui era processualmente onerata la , che tali tre posti si fossero resi disponibili per Pt_1 collocamento in quiescenza. E' significativo, del resto, che parte ricorrente non abbia menzionato uno solo dei tre Dirigenti Scolastici collocato in quiescenza nel Lazio nell'agosto 2023 . Tantomeno è stato dimostrato che una volta resisi disponibili i tre posti essi dovevano necessariamente ricadere nelle operazioni di interregionalità .
Dunque, nessun effetto diretto e immediato .
Di contro, è provato che la collocata alla posizione n. 321quater non ha Pt_1 potuti accedere agli 8 posti resisi disponibili in per l'esistenza di altri CP_1 idonei con punteggio superiore al suo.
Neanche è stato dimostrato che a tali tre posti utilizzabili nel Lazio siano stati assegnati Dirigenti che non avevano titolo per esservi collocati.
Conclusivamente il ricorso va respinto per mancata dimostrazione della pretesa vantata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambe le fasi in favore delle convenute resistenti .
P.Q.M.
a) rigetta la domanda b) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida in complessivi € 2000,00 per la fase d'urgenza ed € 1800,00 per il giudizio di merito oltre spese generali iva e cpa Così deciso in Napoli il 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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