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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 22/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 14.15, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza del legale, mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusione nel presente verbale di causa.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta Dott. Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 484/2024 del ruolo generale promossa da:
AN – in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. titolare della ditta individuale CC Controparte_1 C.F._2
Factory Logistic di ON OR (p.IVA residente in [...], Fraz. P.IVA_1
Rovines 45;
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: pagamento corrispettivo per prestazioni professionali
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Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso rilevato che, quanto al fondamento della pretesa creditoria, nel ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. è stato addotto che:
1) l'avv. ha svolto attività di consulenza per conto del resistente, nonché ha Pt_1 prestato assistenza giudiziale nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 233/2022 rubricata al numero di r.g. 917/2022 innanzi al Tribunale di Aosta sempre in favore del resistente;
2) tra il professionista ed il resistente veniva sottoscritto apposito mandato di conferimento professionale con pattuizione del relativo compenso (cfr. doc. 2 all.);
3) il difensore aveva regolarmente espletato l'incarico conferitogli e, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. aveva diritto ai suoi compensi;
visto il proprio provvedimento del 26.06.2024, con cui sono state adottate le statuizioni per l'instaurazione del contraddittorio;
rilevato che, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mezzo PEC (cfr. documentazione depositata dalla parte ricorrente), il convenuto non si è costituito e pertanto è stato dichiarato contumace all'udienza del 06.11.2024; considerato che il ricorrente – secondo quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio – ha agito per conseguire la condanna della controparte alla corresponsione delle spettanze relative allo svolgimento di attività professionale forense in materia civile (consulenza ed assistenza giudiziale); rilevato che: a) gli assunti attorei hanno trovato pieno riscontro probatorio nella documentazione allegata al ricorso;
b) il convenuto – rimasto contumace – non ha sollevato eccezioni/contestazioni e non ha nemmeno addotto elementi idonei ad inficiare la pretesa creditoria dell'avv. che ha Pt_1 il suo fondamento nell'adempimento della predetta attività professionale;
c) non risultano elementi per ritenere che l'attività in questione non sia conforme ai doveri di professionalità imposti al difensore;
1 d) gli importi di cui ai documenti 7-10 allegati sono conformi al contratto di conferimento del mandato (compenso per la causa giudiziale limitata alla sola fase introduttiva del giudizio) per un totale di euro 4.061,76 (inclusivi di accessori di legge); ritenuto che la somma oggetto della domanda attorea sia correttamente conteggiata da maggiorare degli interessi legali dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
ritenuto che, in considerazione dell'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente), sia ultronea ogni altra valutazione e sia altresì ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio;
ritenuto, quanto alla regolamentazione del regime delle spese processuali relative al presente giudizio che: a) in applicazione del generale principio della soccombenza, il convenuto vada condannato alla rifusione, in favore del ricorrente, di dette spese, a nulla incidendo in senso contrario la circostanza che il ricorrente sia un avvocato, che ha diritto alla liquidazione delle spese processuali anche in caso di difesa personale ex art. 86 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez. 6 ordinanza n.
4698 del 2019) e che tali spese debbano liquidarsi tenuto conto – ai fini della determinazione del compenso – delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della causa (valore rapportato all'entità della somma riconosciuta alla parte vittoriosa), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. 55/2014 e successive modifiche)il compenso, determinato con riferimento allo scaglione di valore da euro 1101,00 ad euro 5.201,00 e con applicazione dei minimi, vada liquidato in complessivi € 1.700,00 (euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva ed euro 851 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria/di trattazione) oltre maggiorazione per spese generali nella misura del 15% (art. 2 comma 2 D.M. 55/2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge;
b) gli esborsi da rifondere alla parte ricorrente siano da liquidare, tenuto conto delle risultanze agli atti, solo in euro 125,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo);
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giuseppe de Filippo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 484/2024 R.G. introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritenuta la propria competenza, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) CONDANNA il sig. , C.F. titolare della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale CC Factory Logistic di ON OR (p.IVA ) a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente avv. Francesco Domenico Orengia, per le causali di cui in motivazione, la somma di €
4.061,76 (inclusiva degli accessori di legge) ed interessi legali dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
3) CONDANNA il sig. , C.F. titolare della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale CC Factory Logistic di ON OR (p.IVA ) alla refusione, in P.IVA_1 favore della ricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio, spese che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso ed in euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge.
Aosta, 22.01.2025
IL GIUDICE dott. Giuseppe de Filippo
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