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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 164/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Maccarrone;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Segreto;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello – lavoro subordinato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3480/2022 del 14/10/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'istruttoria espletata, rigettava la domanda proposta da nei confronti di , volta a far Parte_1 Controparte_1
accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 7.6.2005 all'11.8.2018 e la condanna al pagamento dei conseguenti crediti per differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute e TFR. Il primo giudice riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti. In particolare, all'esito dell'istruttoria svolta, poteva ritenersi provato soltanto che l'attività lavorativa si era svolta presso l'abitazione della resistente per due volte a settimana nel corso della mattina dalle 8,30 alle 12,30, rimanendo non meglio specificati quali fossero i giorni. Riteneva non provati gli ulteriori indici della subordinazione: nessuno dei testi aveva riferito che la ricorrente era sottoposta al potere direttivo e disciplinare, da chi riceveva gli ordini, se era tenuta a rispettare l'orario di lavoro. L'insufficienza del quadro probatorio, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente, comportava il rigetto delle domande.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la soccombente;
si costituiva l'appellata resistendo al gravame.
La causa, previo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'esito dell'udienza 10/7/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434 c.p.c, come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto
2012, n. 134.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
1.1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente la prova della subordinazione, in contrasto con le prove raccolte nella fase istruttoria, incluso l'interrogatorio formale della resistente. Le prove avevano confermato la presenza regolare della presso l'abitazione Parte_1
della appellata dalle 8,30 alle 12,30 e l'appellata non aveva fornito alcun elemento da cui desumere che la fosse titolare di un'impresa di pulizie. Il giudice Parte_1
aveva erroneamente ritenuto che le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo fossero smentite dalle dichiarazioni dei testi della resistente, _1
(elettricista di fiducia della sig.ra che ha curato la realizzazione e gestione CP_1
degli impianti elettrici nell'abitazione della medesima resistente ora appellata e nelle abitazioni delle tre figlie) e i quali avevano confermato, il primo con Testimone_2
riferimento agli anni 2014 – 2018 e la seconda con riferimento agli anni 2008, 2011
e 2017, che l'odierna appellante si recava, per alcuni giorni alla settimana, presso le abitazioni delle figlie della sig.ra , al fine di collaborare nelle faccende Controparte_1
domestiche. I testi di parte resistente non erano rilevanti: uno era un elettricista, che aveva realizzato gli impianti presso l'abitazione sita in Acicastello, che nulla poteva sapere del rapporto relativo al periodo, di gran lunga maggiore, in cui la Parte_1
lavorava in via De Logu e, inoltre, non poteva essere presente quando lavorava la ricorrente che aveva lavorato quando la casa era utilizzabile e, dunque, dopo il completamento dell'impianto elettrico. Del tutto generica la deposizione della ST
Tes_2
I testi della lavoratrice, invece, lavoravano presso l'abitazione della CP_1
anche insieme alla ricorrente e avevano chiaramente esposto che questa lavorava tutti i giorni escluso il sabato. Erroneamente il giudice aveva escluso la rilevanza confessoria delle dichiarazioni rese dalla nel corso dell'interrogatorio CP_1
formale. Censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove dichiara che sia stata raggiunta la prova solo con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'abitazione della resistente per due volte la settimana e per circa quattro ore nel corso della mattina, mediamente dalle 8.30 alle 12.30, salvo poi affermare che tale circostanza appare neutra.
Richiama le pronunce della Suprema Corte secondo cui la prestazione resa con carattere di continuità come domestica nei confronti di una persona che provvede a erogare la retribuzione e impartire direttive deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del
2006; 7966 del 2006). Con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare, nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del
2017) (Cassazione civile sez. lav. - 6/7/2021, n. 19144)
Nella fattispecie in esame dall'istruttoria svolta è emerso (come anche indicato dal giudice di primo grado) che ha svolto le mansioni Parte_1
di collaboratrice domestica presso le abitazioni di per due giorni alla Controparte_1
settimana dalle 8,30 alle 12,30 nel periodo indicato in ricorso (giugno 2005 – agosto
2018). E', altresì provato il versamento della retribuzione con cadenza settimanale riferito dalle testimoni della lavoratrice, e non smentito dai testi di parte resistente.
Rilevante la deposizione della ST , che ha riferito per il periodo dal Tes_3
2005 al 2011 e per due giorni alla settimana ha avuto cognizione diretta dei fatti in quanto andava a lavorare insieme alla presso l'abitazione della Parte_1 CP_1
per stirare e ha assistito all'erogazione della retribuzione con cadenza settimanale.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa per due giorni la settimana è stata confermata dall'interrogatorio formale. La ST , figlia della ha confermato Tes_4 Parte_1
il pagamento della retribuzione con cadenza settimanale. Le testimoni non erano presenti tutti i giorni presso l'abitazione della e, dunque, la prova deve CP_1
ritenersi raggiunta esclusivamente per due giorni la settimana. A fronte di tali elementi, tenuto conto dello svolgimento continuativo dell'attività lavorativa e del carattere elementare della prestazione, era onere della provare l'esistenza del CP_1
carattere autonomo dell'attività. Non è stato neanche allegato che la Parte_1
operasse con strumenti di lavoro propri (prodotti per la pulizia e attrezzi di lavoro).
L'odierna appellata non ha provato che quando la andava a lavorare Parte_1
insieme alla figlia il compenso venisse erogato alla per entrambe le Parte_1
lavoratrici. Non vi è alcun indizio del carattere autonomo della prestazione. E' irrilevante che la lavorasse anche per altre persone, la circostanza induce Parte_1
soltanto a escludere, in difetto di altre prove, che la lavorasse ogni giorno Parte_1
presso l'abitazione della ma è frequente che nei rapporti di lavoro dei CP_1 collaboratori domestici a tempo parziale il prestatore di lavoro svolga la propria attività in favore di diversi datori di lavoro.
Ritiene il collegio che la valutazione del complesso materiale probatorio acquisito induca a ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze di dal 7 giugno 2005 all'11 Parte_1 Controparte_1
agosto 2018 per due giorni alla settimana dalle 8,30 alle 12,30.
Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare le somme lorde eventualmente spettanti all'appellante, in relazione all'attività di addetta alle pulizie della casa, sulla scorta del CCNL di settore da utilizzare quale parametro della giusta retribuzione ex art 36 della Costituzione, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità di ferie non godute e TFR per il lavoro svolto dal 7.6.2005 all'11.8.2018 per due giorni alla settimana dalle ore 8,30 alle ore
12,30 tenendo conto che la lavoratrice ha percepito una retribuzione pari a € 6,00 per ogni ora di lavoro dal 7.6.2005 a giugno 2016 e € 7,00 l'ora da luglio 2016, detratti gli importi percepiti a titolo di tredicesima e ferie come indicati in ricorso.
Il CTU nominato ha accertato un credito della lavoratrice a titolo di differenze di tredicesima mensilità per € 1410, 67, un credito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a € 1649,33 e un credito a titolo di TFR pari a € 2901,53.
Il collegio condivide i conteggi fondati su criteri corretti.
In definitiva deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma complessiva di € 5961,53 di cui € 1410, 67 a titolo Parte_1
di differenze di tredicesima mensilità, € 1649,33 un credito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e un credito a titolo di TFR pari a € 2901,53, oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Le spese processuali di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 5961,53 di cui € 1410, 67 a titolo di
[...]
tredicesima mensilità, € 1649,33 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e € 2901,53 a titolo di TFR, oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2695,00 e per il presente grado in € 2906,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, disponendo la distrazione in favore del difensore, pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 10/7/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 164/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Maccarrone;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Segreto;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello – lavoro subordinato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3480/2022 del 14/10/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'istruttoria espletata, rigettava la domanda proposta da nei confronti di , volta a far Parte_1 Controparte_1
accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 7.6.2005 all'11.8.2018 e la condanna al pagamento dei conseguenti crediti per differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute e TFR. Il primo giudice riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti. In particolare, all'esito dell'istruttoria svolta, poteva ritenersi provato soltanto che l'attività lavorativa si era svolta presso l'abitazione della resistente per due volte a settimana nel corso della mattina dalle 8,30 alle 12,30, rimanendo non meglio specificati quali fossero i giorni. Riteneva non provati gli ulteriori indici della subordinazione: nessuno dei testi aveva riferito che la ricorrente era sottoposta al potere direttivo e disciplinare, da chi riceveva gli ordini, se era tenuta a rispettare l'orario di lavoro. L'insufficienza del quadro probatorio, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente, comportava il rigetto delle domande.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la soccombente;
si costituiva l'appellata resistendo al gravame.
La causa, previo svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'esito dell'udienza 10/7/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434 c.p.c, come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto
2012, n. 134.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
1.1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente la prova della subordinazione, in contrasto con le prove raccolte nella fase istruttoria, incluso l'interrogatorio formale della resistente. Le prove avevano confermato la presenza regolare della presso l'abitazione Parte_1
della appellata dalle 8,30 alle 12,30 e l'appellata non aveva fornito alcun elemento da cui desumere che la fosse titolare di un'impresa di pulizie. Il giudice Parte_1
aveva erroneamente ritenuto che le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo fossero smentite dalle dichiarazioni dei testi della resistente, _1
(elettricista di fiducia della sig.ra che ha curato la realizzazione e gestione CP_1
degli impianti elettrici nell'abitazione della medesima resistente ora appellata e nelle abitazioni delle tre figlie) e i quali avevano confermato, il primo con Testimone_2
riferimento agli anni 2014 – 2018 e la seconda con riferimento agli anni 2008, 2011
e 2017, che l'odierna appellante si recava, per alcuni giorni alla settimana, presso le abitazioni delle figlie della sig.ra , al fine di collaborare nelle faccende Controparte_1
domestiche. I testi di parte resistente non erano rilevanti: uno era un elettricista, che aveva realizzato gli impianti presso l'abitazione sita in Acicastello, che nulla poteva sapere del rapporto relativo al periodo, di gran lunga maggiore, in cui la Parte_1
lavorava in via De Logu e, inoltre, non poteva essere presente quando lavorava la ricorrente che aveva lavorato quando la casa era utilizzabile e, dunque, dopo il completamento dell'impianto elettrico. Del tutto generica la deposizione della ST
Tes_2
I testi della lavoratrice, invece, lavoravano presso l'abitazione della CP_1
anche insieme alla ricorrente e avevano chiaramente esposto che questa lavorava tutti i giorni escluso il sabato. Erroneamente il giudice aveva escluso la rilevanza confessoria delle dichiarazioni rese dalla nel corso dell'interrogatorio CP_1
formale. Censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove dichiara che sia stata raggiunta la prova solo con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'abitazione della resistente per due volte la settimana e per circa quattro ore nel corso della mattina, mediamente dalle 8.30 alle 12.30, salvo poi affermare che tale circostanza appare neutra.
Richiama le pronunce della Suprema Corte secondo cui la prestazione resa con carattere di continuità come domestica nei confronti di una persona che provvede a erogare la retribuzione e impartire direttive deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del
2006; 7966 del 2006). Con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare, nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del
2017) (Cassazione civile sez. lav. - 6/7/2021, n. 19144)
Nella fattispecie in esame dall'istruttoria svolta è emerso (come anche indicato dal giudice di primo grado) che ha svolto le mansioni Parte_1
di collaboratrice domestica presso le abitazioni di per due giorni alla Controparte_1
settimana dalle 8,30 alle 12,30 nel periodo indicato in ricorso (giugno 2005 – agosto
2018). E', altresì provato il versamento della retribuzione con cadenza settimanale riferito dalle testimoni della lavoratrice, e non smentito dai testi di parte resistente.
Rilevante la deposizione della ST , che ha riferito per il periodo dal Tes_3
2005 al 2011 e per due giorni alla settimana ha avuto cognizione diretta dei fatti in quanto andava a lavorare insieme alla presso l'abitazione della Parte_1 CP_1
per stirare e ha assistito all'erogazione della retribuzione con cadenza settimanale.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa per due giorni la settimana è stata confermata dall'interrogatorio formale. La ST , figlia della ha confermato Tes_4 Parte_1
il pagamento della retribuzione con cadenza settimanale. Le testimoni non erano presenti tutti i giorni presso l'abitazione della e, dunque, la prova deve CP_1
ritenersi raggiunta esclusivamente per due giorni la settimana. A fronte di tali elementi, tenuto conto dello svolgimento continuativo dell'attività lavorativa e del carattere elementare della prestazione, era onere della provare l'esistenza del CP_1
carattere autonomo dell'attività. Non è stato neanche allegato che la Parte_1
operasse con strumenti di lavoro propri (prodotti per la pulizia e attrezzi di lavoro).
L'odierna appellata non ha provato che quando la andava a lavorare Parte_1
insieme alla figlia il compenso venisse erogato alla per entrambe le Parte_1
lavoratrici. Non vi è alcun indizio del carattere autonomo della prestazione. E' irrilevante che la lavorasse anche per altre persone, la circostanza induce Parte_1
soltanto a escludere, in difetto di altre prove, che la lavorasse ogni giorno Parte_1
presso l'abitazione della ma è frequente che nei rapporti di lavoro dei CP_1 collaboratori domestici a tempo parziale il prestatore di lavoro svolga la propria attività in favore di diversi datori di lavoro.
Ritiene il collegio che la valutazione del complesso materiale probatorio acquisito induca a ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze di dal 7 giugno 2005 all'11 Parte_1 Controparte_1
agosto 2018 per due giorni alla settimana dalle 8,30 alle 12,30.
Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare le somme lorde eventualmente spettanti all'appellante, in relazione all'attività di addetta alle pulizie della casa, sulla scorta del CCNL di settore da utilizzare quale parametro della giusta retribuzione ex art 36 della Costituzione, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità di ferie non godute e TFR per il lavoro svolto dal 7.6.2005 all'11.8.2018 per due giorni alla settimana dalle ore 8,30 alle ore
12,30 tenendo conto che la lavoratrice ha percepito una retribuzione pari a € 6,00 per ogni ora di lavoro dal 7.6.2005 a giugno 2016 e € 7,00 l'ora da luglio 2016, detratti gli importi percepiti a titolo di tredicesima e ferie come indicati in ricorso.
Il CTU nominato ha accertato un credito della lavoratrice a titolo di differenze di tredicesima mensilità per € 1410, 67, un credito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a € 1649,33 e un credito a titolo di TFR pari a € 2901,53.
Il collegio condivide i conteggi fondati su criteri corretti.
In definitiva deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma complessiva di € 5961,53 di cui € 1410, 67 a titolo Parte_1
di differenze di tredicesima mensilità, € 1649,33 un credito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e un credito a titolo di TFR pari a € 2901,53, oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Le spese processuali di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 5961,53 di cui € 1410, 67 a titolo di
[...]
tredicesima mensilità, € 1649,33 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e € 2901,53 a titolo di TFR, oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo. condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2695,00 e per il presente grado in € 2906,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, disponendo la distrazione in favore del difensore, pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 10/7/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti