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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1604/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SI EN Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1604/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.GA ETTORE
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GA LD
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 3/9/2025 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 19/8/2017, che dalla unione era nato il figlio Per_1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
-il signor PR AN è attualmente disoccupato ed in precarie condizioni economiche e, pertanto, verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 sul apposita PostPay dedicata il cuicui ibaniban è il seguente:
entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre all' intero assegno Unico che verra' interamente percepito dalla sig.
IN RU;
- i coniugi si impegnano a ripartire nella misura del 50%, le spese straordinarie relative al minore, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
→ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori,
A con residenza prevalente presso la madre in Cropalati
- il padre potrà tenere con sé il minore nei weekend - sempre che' il minore esprima, senza alcuna forzatura, in cio'
gradimento - a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con obbligo per il PR e dei suoi genitori che all' uopo sottoscrivono di prelevare e riportare il minore presso l' abitazione della sig. RU IN con possibilità di pernotto presso il padre il giorno del sabato e presso l'abitazione dei genitori paterni ove attualmente questi risiede) ed inoltre per 2 pomeriggi a settimana, individuato nella giornata di martedi e giovedi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, in difetto di diverso accordo tra le parti (l'accordo dovrà avvenire in modalità scritta, anche mediante messaggistica istantanea nell'arco delle
24 ore antecedenti l'incontro, salvo variazioni dell'ultimo momento, impreviste ed imprevedibili) e tenendo conto della volontà del bambino. Durante tale periodo saranno responsabil i per l' affido del minore i nonni paterni che all' uopo.
sottoscrivono;
il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di luglio e di agosto, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno. Tuttavia tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse e gradimento del minore per come già indicato;
- i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, sia il Natale che il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre, pertanto le festività verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza;
- i genitori si impegnano, sin da ora, a rilasciare il consenso per il rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti ai fini dell'espatrio e per viaggi di qualsiasi natura, così come resta inteso tra le parti che le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, saranno, comunque, prese di comune accordo tra loro.
ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino;
- le parti si impegnano sin d'ora a compiere un festeggiamento unico ed esclusivo per il minore CA nel giorno del suo compleanno concordando entrambi su locale, orario, menù, addobbi e quant'altro utile a rendere speciale il giorno suddetto
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
* Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
12/05/1993 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SI EN
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SI EN Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1604/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.GA ETTORE
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GA LD
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 3/9/2025 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 19/8/2017, che dalla unione era nato il figlio Per_1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
-il signor PR AN è attualmente disoccupato ed in precarie condizioni economiche e, pertanto, verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 sul apposita PostPay dedicata il cuicui ibaniban è il seguente:
entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre all' intero assegno Unico che verra' interamente percepito dalla sig.
IN RU;
- i coniugi si impegnano a ripartire nella misura del 50%, le spese straordinarie relative al minore, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
→ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori,
A con residenza prevalente presso la madre in Cropalati
- il padre potrà tenere con sé il minore nei weekend - sempre che' il minore esprima, senza alcuna forzatura, in cio'
gradimento - a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con obbligo per il PR e dei suoi genitori che all' uopo sottoscrivono di prelevare e riportare il minore presso l' abitazione della sig. RU IN con possibilità di pernotto presso il padre il giorno del sabato e presso l'abitazione dei genitori paterni ove attualmente questi risiede) ed inoltre per 2 pomeriggi a settimana, individuato nella giornata di martedi e giovedi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, in difetto di diverso accordo tra le parti (l'accordo dovrà avvenire in modalità scritta, anche mediante messaggistica istantanea nell'arco delle
24 ore antecedenti l'incontro, salvo variazioni dell'ultimo momento, impreviste ed imprevedibili) e tenendo conto della volontà del bambino. Durante tale periodo saranno responsabil i per l' affido del minore i nonni paterni che all' uopo.
sottoscrivono;
il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di luglio e di agosto, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno. Tuttavia tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse e gradimento del minore per come già indicato;
- i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, sia il Natale che il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre, pertanto le festività verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza;
- i genitori si impegnano, sin da ora, a rilasciare il consenso per il rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti ai fini dell'espatrio e per viaggi di qualsiasi natura, così come resta inteso tra le parti che le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, saranno, comunque, prese di comune accordo tra loro.
ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino;
- le parti si impegnano sin d'ora a compiere un festeggiamento unico ed esclusivo per il minore CA nel giorno del suo compleanno concordando entrambi su locale, orario, menù, addobbi e quant'altro utile a rendere speciale il giorno suddetto
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
* Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
12/05/1993 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SI EN