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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2288/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Florio (C.F.:
), presso il cui studio, in Ottaviano, al Viale C.F._2
Elena (Palazzo Duraccio), n. 12 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
; DEL GIUDICE Consiglia;
DEL GIUDICE Controparte_1
Pasquale;
APPELLATI - CONTUMACI avverso la sentenza n. 1992/2018 del G.U. del Tribunale di Nola, pubblicata in data 07.11.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 03.05.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Nola, adito dall'odierno appellante, ha disatteso la domanda attorea, ex art. 2932 c.c. (con riferimento a preliminare di vendita del
25.10.2004, registrato in Nola il 15.11.2004), attesa l'assenza in atti del fascicolo di parte, contenente il contratto dedotto in lite.
2. Con l'originario libello, l'attore aveva dedotto di essersi impegnato all'acquisto della nuda proprietà delle singole quote appartenenti a ciascuno dei convenuti sulle seguenti unità immobiliari: a)
“appartamento al secondo piano riportato al N.C.E.U. del Comune di
Ottaviano in ditta dei promittenti venditori, foglio 7 particella 610 sub 4 della consistenza catastale di 11 vani Categoria A/2 R.C. euro
1.221,42”; b) “garage al piano S.I. riportato al N.C.E.U. del Comune di
Ottaviano in ditta dei promittenti venditori, foglio 7 particella 610 sub
11 categoria C/6 R.C. euro 69,21”.
Il prezzo della vendita, espressamente pattuito a corpo, veniva fissato in € 21.200,00, quanto alla nuda proprietà del bene indicato all'art. 1,
n. 1 della scrittura del 25.10.2004 (doc. 1), ed in € 1.310,00, quanto alla nuda proprietà del bene indicato all'art. 1, n. 2 della scrittura dedotta in lite.
Il termine per la stipula del rogito era fissato per il 31.12.2005.
Deduceva, altresì, di aver ritualmente e tempestivamente assolto l'onere posto suo carico invitando, a mezzo racc. a mani del
01.12.2005 (doc. 2 allegato atto di citazione), i germani Del Giudice a presentarsi innanzi al Notaio , con studio in Napoli, Persona_1
alla Via Santa Brigida, 51; di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione della richiamata scrittura, ai promittenti alienanti, a titolo di caparra confirmatoria, l'importo di € 10.000,00. Concludeva, pertanto, per l'emanazione di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, dichiarandosi disponibile al versamento del saldo, pari ad € 12.510,00 (dodicimilacinquecentodieci/00).
3. Il Tribunale, nella contumacia dei convenuti, ha disatteso la domanda, attesa l'assenza in atti del fascicolo di parte, contenente il contratto dedotto in lite.
4. È insorto che ha lamentato violazione dell'art. 169 Parte_1
c.p.c., ed ha insistito per l'accoglimento della originaria domanda.
4.1. Gli appellati, sebbene ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
4.2. All'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell'appellante, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionale.
5. Il primo motivo di gravame è fondato.
La Sezione ha più volte avuto modo di richiamare l'univoco orientamento di legittimità, secondo il quale, la perentorietà della previsione di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c., rimane interna allo svolgimento del giudizio di primo grado e rileva in funzione del suo svolgimento successivo con le attività proprie della fase decisoria, per cui essa, una volta che il procedimento trasmigri in appello, non può in alcun modo operare, perché quando l'art. 345 c.p.c. allude alle prove nuove è palese il riferimento alle prove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi" e, dunque, che non siano stati introdotti prima del grado di appello.
“Di modo che, quando la parte che aveva omesso di ridepositare il fascicolo produce in appello il fascicolo di parte di primo grado in cui i documenti erano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, come deve fare ai sensi degli artt.
165 e 166 c.p.c. (giusta la previsione dell'art. 347 c.p.c., comma 1), compie un'attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove documentali” (Cass. n. 29309/2017).
6. L'accoglimento del primo motivo impone al Collegio di entrare nel merito della domanda attorea, anch'essa fondata.
6.1. Mette conto evidenziare che l'appellante, a causa della contumacia dei convenuti, ai fini della trasferibilità del diritto di nuda proprietà dei beni oggetto della scrittura privata, ha depositato, unitamente alla comparsa conclusionale versata in primo grado, attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47/1985, a firma dell'Arch.
, che ha reso perizia giurata. Per_2
6.2. Il Collegio ritiene la documentazione da ultimo richiamata senz'altro idonea per l'invocata esecuzione in forma specifica del contratto preliminare dedotto in lite, risultando – nel rispetto della normativa in materia – oggettivamente irragionevole sostenere che è idonea allo scopo una dichiarazione personale del promissario acquirente relativa alla suddetta regolarità (o la produzione, ad opera della stessa parte, di un atto notorio) ai fini dell'assolvimento del citato onere probatorio, mentre non lo è una perizia giurata acquisita agli atti del processo su impulso della stessa parte, il cui contenuto dichiarativo non può che intendersi riferibile alla medesima, avendolo fatto proprio, nel suo esclusivo interesse, con la produzione della stessa perizia avvenuta in sede giudiziale, ragion per cui le dichiarazioni risultanti da tale documento non possono – per il soddisfacimento dello scopo propriamente ad esso correlabile – ritenersi attribuibili ad un terzo, e, quindi, ad un soggetto non legittimato. A tal proposito, è opportuno chiarire come la dichiarazione di cui alla L.
n. 47 del 1985, art. 40, debba essere necessariamente resa o personalmente o mediante atto notorio dal promittente venditore, ma l'inderogabilità e la cogenza di queste forme di manifestazione di tale dichiarazione (che non ammettono, per detta parte, equipollenti: cfr.
Cass. n. 9647/2006) non valgono per il promissario acquirente.
In questo senso deve essere interpretata la portata della sentenza delle SS. UU. n. 23825/2009, la quale ha enunciato questo principio proprio distinguendo tra la posizione del promittente venditore e quella del promissario venditore, stabilendo che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita.
Quindi, al promissario acquirente, in caso di mancato assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul promittente venditore, deve ritenersi permesso di supplire – nel suo interesse e al fine di realizzare lo scopo che le parti si erano prefisse con la stipula del contratto preliminare – a tale omissione, o rendendo la dichiarazione di regolarità urbanistica personalmente ovvero (cioè in alternativa), producendo la necessaria documentazione che attesti detta regolarità, la quale può, certamente, consistere in una perizia giurata di un tecnico di fiducia incaricato dalla stessa parte promissaria acquirente, che l'abbia fatta propria con la sua produzione in sede giudiziale, così derivandone la diretta riferibilità alla medesima e non, invece, ad un terzo (Cass. n. 14976/2023).
6.3. Nulla osta, pertanto, per la pronuncia ex art. 2932 c.c.
A tal fine, tenuto conto del prezzo complessivamente pattuito in €
22.510,00 e delle somme versate dall' per complessivi € Parte_1
10.000,00, l'efficacia del trasferimento coattivo va subordinata al versamento del saldo, pari ad € 12.510,00, cui è onerato l'appellante, nel termine di 90 gg. dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (oltre € 22.500,00), dell'attività svolta dal procuratore dell'appellante (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi), di cui al
D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 03.05.2019, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 [...]
e , avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_1
1992/2018 del G.U. del Tribunale di Nola, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, ordina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo da (C.F.: Controparte_1
), nato a [...] il C.F._3
06.04.1966, Del Giudice Consiglia (C.F.: , nata C.F._4
a San Giuseppe Vesuviano il 28.07.1967, e Giudice CP_2 (C.F.: ), nato a [...] il C.F._5
19.12.1969, residenti in [...], in favore di (C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
Pollena Trocchia il 19.09.1949 e residente in [...], la nuda proprietà dell'“appartamento, al secondo piano, riportato al N.C.E.U. del Comune di Ottaviano, Via
Valle delle Delizie, n. 1, in ditta dei promittenti venditori, foglio 7, particella 610, sub 4, della consistenza catastale di 11 vani Categoria
A/2, R.C. euro 1.221,42”; nonché, del “garage al piano S.I., riportato al
N.C.E.U. del Comune di Ottaviano, in ditta dei promittenti venditori, foglio 7, particella 610, sub 11, categoria C/6, R.C. euro 69,21”.
- subordina l'efficacia del trasferimento al versamento, da parte dell' della complessiva somma di € 12.510,00, a titolo di Parte_1
saldo del prezzo di acquisto, da versarsi nel termine di 90 gg. dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.415,00, di cui € 178,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
e quanto al presente grado, in complessivi € 5.270,00, di cui €
382,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed
IVA, come per legge.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo