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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 9977/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo De Gaetano (c.f. - pec: CodiceFiscale_2 [...]
e Giulia Panizza (c.f. - pec: Email_1 CodiceFiscale_3 [...]
entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata Email_2
nello studio del primo sito in Bologna - Via Del Porto n. 28, giusta procura in calce all'atto di cita- zione
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: ), rappresentata e di- Controparte_1 P.IVA_1 fesa , anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Michela Marcacci ( c.f. – C.F._4 pec: e dall'Avv. Claudia Cattani ( c.f.: Email_3 [...]
pec: entrambe del Foro di Bologna, ed C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Alto Reno Terme (BO), P.zza Monsignor Au-
n. 4- , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CP_2 CP_3
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Giudice, contrariis reiectis
In via principale
- accertare e dichiarare il mancato e/o parziale svolgimento ovvero la negligenza/imperizia della società nello svolgimento delle lavorazioni sull'immobile sito in Gaggio ON CP_1
(BO), Via Volpara n. 367 e, per l'effetto,
1
- revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, dichiarando che nulla è dovuto dalla IG.ra Pt_1 alla società e per l'effetto CP_1
- condannare la società a restituire la somma di euro 20.837,59 già versata in corso di CP_1
causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione di un danno economico alla CP_1
IG.ra consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici fiscali, non avendo portato a Pt_1
termine i lavori di sua competenza, nonché nel pagamento di quanto necessario per completarli, e, per l'effetto,
- condannare l'odierna opposta al pagamento di una somma di denaro quantificata in euro
17.265,11 oltre iva di legge o nella somma che dovesse risultare dall'integrazione della CTU ri- chiesta.
In via subordinata accertare e dichiarare il mancato e/o parziale svolgimento ovvero la negligenza/imperizia della so- cietà nello svolgimento delle lavorazioni sull'immobile sito in Gaggio ON (BO), CP_1
Via Volpara n. 367 e, per l'effetto,
- revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, riducendo ad euro 32.734,89 oltre iva la somma astrattamente dovuta dalla IG.ra alla Pt_1 CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione di un danno economico alla CP_1
IG.ra consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici fiscali, non avendo portato a Pt_1 termine i lavori di sua competenza, e, per l'effetto,
- compensare la somma astrattamente dovuta da parte attrice con il danno causato da parte conve- nuta e per l'effetto
- condannare l'odierna opposta alla restituzione della somma di euro 20.837,59 pagata banco iu- dicis.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Si insiste nelle richieste di prova per testi già formulate in Memoria ex art. 171 ter n. 3 nonché per
l'integrazione della Consulenza Tecnica tesa ad accertare non solo la rispondenza dei lavori ai progetti depositati in Comune ma altresì la rispondenza delle opere svolte a quelle necessarie per ottenere i benefici del Sismabonus nonché il costo delle opere necessarie affinché l'immobile rientri
- anche se in via astratta - nelle caratteristiche previste per Sismabonus”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis,
Nel merito in via principale accertato l'esatto e puntuale adempimento di Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori alla medesima commissionati e svolti nell'immobile sito in
[...]
Gaggio ON (BO), Via Volpara n. 367 di proprietà , rigettare le domande tutte Parte_1
svolte da parte opponente per i motivi di cui in narrativa in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto confermare il DI n. 2728/2023 e, quindi, condannare la
IG.ra a corrispondere alla società , in perso- Parte_1 Controparte_1
na del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di € 55.118,00 (comprensivo di Iva), detratto
l'acconto ricevuto di € 20.837,59 (Iva inclusa) oltre interessi legali ed oltre alle spese legali liqui- date in DI pari ad € 1.280,00 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettario
15%, Iva e Cpa come per legge
Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare la IG.ra a corrispondere a Parte_1 [...]
la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Controparte_4
Sempre nel merito accertato altresì che ha eseguito e conse- Controparte_1
gnato i lavori alla medesima commissionati nei termini previsti dal contratto e nel rispetto dei ter- mini di legge per consentir e alla IG.ra di usufruire dei benefici fiscali Superbonus Parte_1
110% e/o Sismabonus rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta nei confronti di Controparte_1
[...]
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta nella memoria ex art.
171 ter n. 2 cpc Con vittoria di anticipazioni e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio anche ex art.91 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 2728/2023, emesso dal Tribunale di Bologna Parte_1
in data 06.06.2023 nell'ambito del proc. R.G. n. 5062/2023, promosso dalla società
[...]
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_1 della somma di € 55.118,00 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale compenso spettante per lavori di ristrutturazione edile eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito in Gag- gio ON (BO), Via Volpara n. 367.
L'opponente, in particolare, rappresentava:
3
- di essersi rivolta all'Arch. al fine effettuare lavori di restauro sul predetto Controparte_5
immobile;
- che l'Arch. la convinceva ad accedere al c.d. Superbonus 110% e le propone- Controparte_5
va come General Contractor per l'intera operazione la società a lui riconducibile;
CP_6
- di aver provveduto, pertanto, a firmare l'incarico con quest'ultima società per dare avvio alle lavorazioni;
- di aver sottoscritto un contratto di subappalto per l'esecuzione delle opere sull'immobile con la società CP_1
- che, nonostante in tale contratto venisse indicata la cifra di € 76.202,00 oltre Iva 10% quale co- sto totale dei lavori, dall'apertura del cantiere si erano susseguite una serie di comunicazioni con conteggi sempre diversi e mai definitivi, sia rispetto al costo complessivo dell'operazione, sia ri- spetto a quelle lavorazioni rientranti nel superbonus, senza preventivi né capitolati precisi;
- che, in particolare, nell'incontro del 20 maggio 2022 avvenuto tra l'opponente stessa, il di lei compagno, il legale rappresentante della sig. e l'arch. quest'ultimo CP_1 CP_7 CP_5
sottoponeva i conteggi dei lavori, rappresentando un importo a carico della committente di €
74.000,00 circa ed evidenziando che il costo totale dei lavori sarebbe ammontato approssimativa- mente ad € 350.000,00;
- che l'incontro, pertanto, si concludeva con il blocco dei lavori sia da parte della IG.ra Pt_1
che da parte della che abbandonava il cantiere;
CP_1
- che la fattura azionata con il ricorso monitorio comprendeva prezzi per lavorazioni mai svolte e comunque di ammontare del tutto sproporzionato rispetto a quanto effettivamente eseguito.
L'opponente, pertanto, eccepiva la violazione delle regole di buona fede contrattuale da parte dell'opposta, alla quale imputava, quale conseguenza della sua condotta, la responsabilità per non aver potuto accedere al beneficio del superbonus 110%.
Chiedeva dunque, in via preliminare, che venisse rigettata l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, che venisse disposta la revoca dello stesso e che parte opposta venisse condannata al risarcimento del danno consistente nel non aver potuto accede- re ai benefici fiscali.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la quale CP_1 eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni.
In particolare, esponeva:
4
- di aver eseguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente in forza di scrittura privata che quantificava in € 76.202,00 oltre Iva al 10% il costo complessivo dell'operazione;
- di aver incominciato i lavori in data 25.3.2022 e di averli consegnati a regola d'arte in data
6.6.2022, dunque nei termini previsti dalla legge per l'ottenimento del superbonus 110%, motivo per cui una eventuale perdita del beneficio fiscale non poteva esserle imputata;
- che il compenso spettante era esattamente quello portato dalla fattura azionata con il ricorso monitorio, ovverosia € 50.000,00, e che la correttezza di tale importo era comprovata da una serie di documenti depositati in atti;
- che, in ogni caso, l'opponente non aveva contestato la debenza di € 19.000,00 oltre Iva 10%.
L'opposta concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione par- ziale relativamente all'incontestato importo di € 19.000,00 oltre Iva 10%; nel merito, chiedeva il ri- getto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna della opposta al pagamento di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
3.
Le parti depositavano le memorie ex art 171 ter c.p.c.
In sede di prima udienza l'opponente offriva banco iuidicis all'opposta l'assegno circolare n.
4029998916 (che l'opposta accettava a titolo di acconto) per la somma di € 20.837,59, IVA inclusa,
a saldo del corrispettivo per i lavori di ristrutturazione oggetto di causa, così come quantificato dalla perizia elaborata del tecnico incaricato da parte opponente.
Istruita la causa documentalmente e mediante l'assunzione di CTU, veniva fissata per precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies l'udienza del 6.5.2025, con concessio- ne alle parti di termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
L'opposizione è parzialmente fondata.
5.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
5
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fron- te dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costituti- vo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particola- re, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modifica- tivo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione relativamente all'esistenza del rapporto con l'opposta; anzi, è stata proprio ad allegare di essersi Parte_1
rivolta alla società al fine di eseguire lavori di ristrutturazione sul suo immobile sito in CP_1
Gaggio ON (BO), Via Volpara n. 367.
7.
Nella sostanza, dunque, l'opposizione non attiene all'an della pretesa creditoria, bensì al quan- tum. L'opponente, infatti, ha solamente sostenuto che la CO avrebbe presentato un conto per lavorazioni mai svolte e, comunque, di ammontare del tutto spropositato a quelle effettivamente eseguite, così riconoscendo lo svolgimento di una attività da parte della opposta.
A tal riguardo, un ausilio fondamentale va rinvenuto nella CTU disposta in corso di causa pro- prio al fine di determinare il costo delle opere eseguite, il cui contenuto si richiama e condivide pie- namente;
la relazione, infatti, è esaustiva e ben motivata rispetto a tutte le operazioni compiute in esecuzione del quesito posto, è priva di vizi logici e basata sui precisi accertamenti svolti in con- traddittorio tra le parti, tenuto conto, quindi, delle osservazioni presentate dai rispettivi CTP, alle quali l'esperto ha fornito pertinenti e complete repliche (si v. p. 18 ss. della relazione tecnica).
In particolate, nella relazione depositata in data 31.10.2024, il CTU, Geom. ha Persona_1
evidenziato che: “Per la determinazione del corrispettivo spettante a parte Convenuto in ragione delle opere effettivamente eseguite, così come identificate ai precedenti paragrafi e puntualmente verificate in occasione del sopralluogo effettuato in loco, il sottoscritto C.T.U., cercando di avere un comportamento collaborativo e costruttivo, ha redatto un Computo Metrico Estimativo riferito alle opere eseguite, distinte per tipologia, completo dei prezzi in base ai listini dell'Elenco regiona- le dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna, sulla base dell'ultimo prezzario riferibile alla data di esecuzione dei lavori oggetto del presente procedimento di Contenzioso (Annualità 2022 – Aggiornamento infrannuale).
6
Lo Scrivente si permette altresì di evidenziare che, nella redazione del Computo Metrico Estima- tivo (cfr. allegato “5”), attentamente analizzate le caratteristiche intrinseche del cantiere in esame, quali appunto l'ubicazione dell'immobile, le difficoltà di accesso, di carico/scarico e movimenta- zione dei materiali, dovute principalmente all'esiguità delle dimensioni dell'area limitrofa all'immobile, nonché in considerazione della modesta entità dei lavori eseguiti è stata applicata, in piena conformità a quanto previsto al paragrafo “AVVERTENZE GENERALI” del citato Prezzario della Regione Emilia Romagna, una maggiorazione ai prezzi unitari nella misura del 10%, alle sole opere di cui alla parte A - Opere edili, Indagini geognostiche e Rilievi topografici.
Facendo seguito a tutto quanto sopraesposto, come facilmente rilevabile dall'allegato Computo
Metrico Estimativo, si evince che l'ammontare del corrispettivo spettante a parte Convenuto, in ra- gione delle opere effettivamente eseguite, risulta pari ad €. 32.734,89 oltre IVA ai termini di Legge”
(si v. pp. 16-17 della relazione).
In materia di appalto, occorre rammentare che, in mancanza di una qualsivoglia pattuizione in ordine al prezzo dovuto per l'esecuzione delle singole opere – circostanza che caratterizza il caso di specie, considerato che l'unico elemento da cui poter desumere una indicazione circa il prezzo con- venuto per l'esecuzione dell'opera è la scrittura privata di cui al doc. 2 di parte opposta, la quale, però, nulla specifica in ordine al costo delle singole lavorazioni, né rispetto ai parametri per deter- minarlo – viene in rilievo l'art. 1657 c.c. che, in deroga alla regola generale posta dall'art. 1346
c.c., che sanziona con la nullità il contratto privo della determinazione del corrispettivo, consente che la sua determinazione avvenga “a posteriori” in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi (o, an- cora, in mancanza, è determinata dal giudice).
Ebbene, nel caso di specie, devono condividersi i calcoli effettuati dall'esperto, il quale, nel ri- spetto delle coordinate di cui al quesito (“tenuto conto delle tariffe esistenti ovvero degli usi vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori”), ha fatto ricorso all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, aggiornato al prezzario vigente alla data di esecuzione dei lavori (annualità 2022), che, cogente per i contratti nei quali la stazione ap- paltante è una pubblica amministrazione, costituisce anche il riferimento per la redazione dei com- puti metrici degli appalti privati, nonché, il principale orientamento economico in campo edile.
Tale documento, invero, oltre ad essere particolarmente completo e costantemente aggiornato, viene tipicamente impiegato in casi analoghi a quello di specie, al fine di fare riferimento ad una fonte di informazione il più possibile indipendente, dove ogni singola voce di costo viene definita in modo analitico.
7
Tanto considerato, non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla quantificazione eseguita dal consulente tecnico avendo egli, peraltro, già affrontato e risolto in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate dai consulenti di parte.
7.1.
Il compenso spettante all'opposta per le opere realizzate ammonta, dunque, ad € 32.734,89 oltre
IVA al 10%, per un totale di € 36.008,37.
Da tale importo va detratta la somma di € 20.837,59 (Iva inclusa), già ricevuta dall'opposta a titolo di acconto tramite consegna alla prima udienza del 18 aprile 2024 dell'assegno circolare n.
4029998916.
Il credito residuo spettante all'opposta ammonta, quindi, ad € 15.170,78, IVA (al 10%) inclusa.
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo effetti- vo.
8.
L'opponente, poi, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno consistente nel mancato conseguimento dei benefici fiscali, nonché nella spesa che dovrà sostenere per completare i lavori (e che avrebbe dovuto trovare copertura nel bonus fiscale), sicché, per l'effetto, ha chiesto altresì la restituzione della somma di € 20.837,59 versata in corso di causa.
L'opponente, infatti, ha sostenuto che la presentazione di computi metrici sempre diversi e in- comprensibili da parte dell'opposta (in concorso con l'Arch. , nonché lo sproporzionato CP_5
ammontare degli stessi in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite, l'avevano indotta a in- terrompere i rapporti contrattuali, così pregiudicando la realizzazione degli altri interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'ottenimento delle relative detrazioni fiscali.
La domanda risarcitoria, così come formulata, è vaga e generica e deve essere rigettata.
Anzitutto, l'opponente, a fondamento della sua pretesa, ha posto presunte condotte inadempienti non solo della società opposta, ma anche dell'Arch. asserendo come entrambe abbiano CP_5
contribuito a determinare la sua volontà di interrompere i rapporti contrattuali e, di riflesso, a impe- dire l'accesso ai bonus fiscali.
Così facendo, tuttavia, l'opponente ha operato una commistione tra la condotta dell'opposta e quella dell'Arch. precludendo la possibilità di accertare la sussistenza di una reale idoneità CP_5
causale in capo alla condotta dell'opposta rispetto al mancato percepimento dei bonus. La società
infatti, è l'unica controparte di nel presente procedimento, e, come ta- CP_1 Parte_1 le, l'unica nei cui confronti è stata rivolta la domanda risarcitoria, sicché l'allegazione della oppo- nente avrebbe dovuto essere precisa e chiara nell'individuare l'inadempimento della opposta come
8
danno evento, causalmente presupposto e da solo sufficiente a determinare il danno conseguenza consistente nel mancato percepimento dei bonus fiscali.
Ad ogni modo, la pretesa risarcitoria sarebbe comunque infondata anche qualora si volesse con- siderare circostanziata l'allegazione relativa all'inadempimento, e ritenere che l'opposta, per sua negligenza o imperizia, non aveva effettivamente eseguito, alla data dell'interruzione del rapporto contrattuale (20 maggio 2022), il 30% delle opere da presentare entro il 30 giugno 2022 ai fini dell'ottenimento del bonus (circostanza che, come dedotto dall'opponente, aveva giustificato l'urgenza di quest'ultima di affidarsi alla società opposta), e che neppure avrebbe fatto in tempo, entro tale data, ad eseguirle.
L'opponente, infatti, a seguito dell'interruzione del rapporto con l'opposta, non era impossibili- tata, come invece sostiene, a beneficiare del superbonus 110%, poiché il decreto legge 18.11.2022,
n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13.1.2023, n. 6, aveva spostato il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche dal 31.12.2022 al 31.3.2023, a condizione che alla data del 30.9.2022 fossero effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo, peraltro, potevano essere compresi anche i lavori non agevolati.
Considerato, quindi, (i) che nel 30% delle operazioni da presentare entro la nuova scadenza del
30.9.2022 potevano ricomprendersi anche quelle non coperte dal bonus, (ii) che, come dimostrato, la società opposta, alla data del 30 maggio 2022 (a distanza cioè di quattro mesi dalla nuova sca- denza) aveva già svolto lavori per oltre € 30.000,00, e (iii) che il costo complessivo dei lavori era stato stimato in € 76.202,00, oltre Iva al 10%, l'opponente avrebbe verosimilmente potuto accedere ai bonus fiscali già in ragione di quanto eseguito dalla opposta.
In disparte tale considerazione, comunque, assume centrale rilievo l'argomentazione per cui, in ossequio alla regola posta dall'art. 1227, comma 2, c.c. un modello di condotta ispirato a diligenza avrebbe consentito all'opponete di evitare il lamentato danno affidando i lavori necessari ad una dif- ferente impresa costruttrice, per poi domandare, semmai, il risarcimento di quanto effettivamente sostenuto a titolo di corrispettivo in misura superiore a quanto avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Alcunché è stato provato (ed invero neppure dedotto) al riguardo, così come rispetto alla circo- stanza di essersi trovata, l'opponente, nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tem- po utile a salvaguardare, in tutto o in parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta.
Alcun diritto risarcitorio sussiste quindi in capo all'opponente.
9.
9
Tutto ciò considerato, quindi, il decreto ingiuntivo n. 2728/2023 deve essere revocato e parte oppo- nente condannata a pagare, in favore dell'opposta, la complessiva somma di 15.170,78, IVA (al
10%) inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
10.
L'esito del giudizio con il parziale accoglimento dell'opposizione, il contestuale accertamento di un minor credito in capo all'opposta ed il rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, configura una ipotesi di reciproca soccombenza parziale che giusti- fica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU vanno poste a carico di en- trambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2728/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.06.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 5062/2023;
- condanna a pagare alla società la somma di € 15.170,78, IVA in- Parte_1 CP_1
clusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta le domande riconvenzionali di accertamento e condanna svolte da nei Parte_1
confronti della società CP_1
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di entrambe le parti in soli- do tra loro.
Bologna, 27 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 9977/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo De Gaetano (c.f. - pec: CodiceFiscale_2 [...]
e Giulia Panizza (c.f. - pec: Email_1 CodiceFiscale_3 [...]
entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata Email_2
nello studio del primo sito in Bologna - Via Del Porto n. 28, giusta procura in calce all'atto di cita- zione
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: ), rappresentata e di- Controparte_1 P.IVA_1 fesa , anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Michela Marcacci ( c.f. – C.F._4 pec: e dall'Avv. Claudia Cattani ( c.f.: Email_3 [...]
pec: entrambe del Foro di Bologna, ed C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Alto Reno Terme (BO), P.zza Monsignor Au-
n. 4- , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CP_2 CP_3
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Giudice, contrariis reiectis
In via principale
- accertare e dichiarare il mancato e/o parziale svolgimento ovvero la negligenza/imperizia della società nello svolgimento delle lavorazioni sull'immobile sito in Gaggio ON CP_1
(BO), Via Volpara n. 367 e, per l'effetto,
1
- revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, dichiarando che nulla è dovuto dalla IG.ra Pt_1 alla società e per l'effetto CP_1
- condannare la società a restituire la somma di euro 20.837,59 già versata in corso di CP_1
causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione di un danno economico alla CP_1
IG.ra consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici fiscali, non avendo portato a Pt_1
termine i lavori di sua competenza, nonché nel pagamento di quanto necessario per completarli, e, per l'effetto,
- condannare l'odierna opposta al pagamento di una somma di denaro quantificata in euro
17.265,11 oltre iva di legge o nella somma che dovesse risultare dall'integrazione della CTU ri- chiesta.
In via subordinata accertare e dichiarare il mancato e/o parziale svolgimento ovvero la negligenza/imperizia della so- cietà nello svolgimento delle lavorazioni sull'immobile sito in Gaggio ON (BO), CP_1
Via Volpara n. 367 e, per l'effetto,
- revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, riducendo ad euro 32.734,89 oltre iva la somma astrattamente dovuta dalla IG.ra alla Pt_1 CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione di un danno economico alla CP_1
IG.ra consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici fiscali, non avendo portato a Pt_1 termine i lavori di sua competenza, e, per l'effetto,
- compensare la somma astrattamente dovuta da parte attrice con il danno causato da parte conve- nuta e per l'effetto
- condannare l'odierna opposta alla restituzione della somma di euro 20.837,59 pagata banco iu- dicis.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Si insiste nelle richieste di prova per testi già formulate in Memoria ex art. 171 ter n. 3 nonché per
l'integrazione della Consulenza Tecnica tesa ad accertare non solo la rispondenza dei lavori ai progetti depositati in Comune ma altresì la rispondenza delle opere svolte a quelle necessarie per ottenere i benefici del Sismabonus nonché il costo delle opere necessarie affinché l'immobile rientri
- anche se in via astratta - nelle caratteristiche previste per Sismabonus”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
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“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis,
Nel merito in via principale accertato l'esatto e puntuale adempimento di Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori alla medesima commissionati e svolti nell'immobile sito in
[...]
Gaggio ON (BO), Via Volpara n. 367 di proprietà , rigettare le domande tutte Parte_1
svolte da parte opponente per i motivi di cui in narrativa in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto confermare il DI n. 2728/2023 e, quindi, condannare la
IG.ra a corrispondere alla società , in perso- Parte_1 Controparte_1
na del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di € 55.118,00 (comprensivo di Iva), detratto
l'acconto ricevuto di € 20.837,59 (Iva inclusa) oltre interessi legali ed oltre alle spese legali liqui- date in DI pari ad € 1.280,00 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettario
15%, Iva e Cpa come per legge
Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare la IG.ra a corrispondere a Parte_1 [...]
la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Controparte_4
Sempre nel merito accertato altresì che ha eseguito e conse- Controparte_1
gnato i lavori alla medesima commissionati nei termini previsti dal contratto e nel rispetto dei ter- mini di legge per consentir e alla IG.ra di usufruire dei benefici fiscali Superbonus Parte_1
110% e/o Sismabonus rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata, la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta nei confronti di Controparte_1
[...]
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta nella memoria ex art.
171 ter n. 2 cpc Con vittoria di anticipazioni e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio anche ex art.91 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. 2728/2023, emesso dal Tribunale di Bologna Parte_1
in data 06.06.2023 nell'ambito del proc. R.G. n. 5062/2023, promosso dalla società
[...]
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_1 della somma di € 55.118,00 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale compenso spettante per lavori di ristrutturazione edile eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito in Gag- gio ON (BO), Via Volpara n. 367.
L'opponente, in particolare, rappresentava:
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- di essersi rivolta all'Arch. al fine effettuare lavori di restauro sul predetto Controparte_5
immobile;
- che l'Arch. la convinceva ad accedere al c.d. Superbonus 110% e le propone- Controparte_5
va come General Contractor per l'intera operazione la società a lui riconducibile;
CP_6
- di aver provveduto, pertanto, a firmare l'incarico con quest'ultima società per dare avvio alle lavorazioni;
- di aver sottoscritto un contratto di subappalto per l'esecuzione delle opere sull'immobile con la società CP_1
- che, nonostante in tale contratto venisse indicata la cifra di € 76.202,00 oltre Iva 10% quale co- sto totale dei lavori, dall'apertura del cantiere si erano susseguite una serie di comunicazioni con conteggi sempre diversi e mai definitivi, sia rispetto al costo complessivo dell'operazione, sia ri- spetto a quelle lavorazioni rientranti nel superbonus, senza preventivi né capitolati precisi;
- che, in particolare, nell'incontro del 20 maggio 2022 avvenuto tra l'opponente stessa, il di lei compagno, il legale rappresentante della sig. e l'arch. quest'ultimo CP_1 CP_7 CP_5
sottoponeva i conteggi dei lavori, rappresentando un importo a carico della committente di €
74.000,00 circa ed evidenziando che il costo totale dei lavori sarebbe ammontato approssimativa- mente ad € 350.000,00;
- che l'incontro, pertanto, si concludeva con il blocco dei lavori sia da parte della IG.ra Pt_1
che da parte della che abbandonava il cantiere;
CP_1
- che la fattura azionata con il ricorso monitorio comprendeva prezzi per lavorazioni mai svolte e comunque di ammontare del tutto sproporzionato rispetto a quanto effettivamente eseguito.
L'opponente, pertanto, eccepiva la violazione delle regole di buona fede contrattuale da parte dell'opposta, alla quale imputava, quale conseguenza della sua condotta, la responsabilità per non aver potuto accedere al beneficio del superbonus 110%.
Chiedeva dunque, in via preliminare, che venisse rigettata l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, che venisse disposta la revoca dello stesso e che parte opposta venisse condannata al risarcimento del danno consistente nel non aver potuto accede- re ai benefici fiscali.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la quale CP_1 eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni.
In particolare, esponeva:
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- di aver eseguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente in forza di scrittura privata che quantificava in € 76.202,00 oltre Iva al 10% il costo complessivo dell'operazione;
- di aver incominciato i lavori in data 25.3.2022 e di averli consegnati a regola d'arte in data
6.6.2022, dunque nei termini previsti dalla legge per l'ottenimento del superbonus 110%, motivo per cui una eventuale perdita del beneficio fiscale non poteva esserle imputata;
- che il compenso spettante era esattamente quello portato dalla fattura azionata con il ricorso monitorio, ovverosia € 50.000,00, e che la correttezza di tale importo era comprovata da una serie di documenti depositati in atti;
- che, in ogni caso, l'opponente non aveva contestato la debenza di € 19.000,00 oltre Iva 10%.
L'opposta concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione par- ziale relativamente all'incontestato importo di € 19.000,00 oltre Iva 10%; nel merito, chiedeva il ri- getto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna della opposta al pagamento di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
3.
Le parti depositavano le memorie ex art 171 ter c.p.c.
In sede di prima udienza l'opponente offriva banco iuidicis all'opposta l'assegno circolare n.
4029998916 (che l'opposta accettava a titolo di acconto) per la somma di € 20.837,59, IVA inclusa,
a saldo del corrispettivo per i lavori di ristrutturazione oggetto di causa, così come quantificato dalla perizia elaborata del tecnico incaricato da parte opponente.
Istruita la causa documentalmente e mediante l'assunzione di CTU, veniva fissata per precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies l'udienza del 6.5.2025, con concessio- ne alle parti di termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
L'opposizione è parzialmente fondata.
5.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
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Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fron- te dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costituti- vo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particola- re, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modifica- tivo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione relativamente all'esistenza del rapporto con l'opposta; anzi, è stata proprio ad allegare di essersi Parte_1
rivolta alla società al fine di eseguire lavori di ristrutturazione sul suo immobile sito in CP_1
Gaggio ON (BO), Via Volpara n. 367.
7.
Nella sostanza, dunque, l'opposizione non attiene all'an della pretesa creditoria, bensì al quan- tum. L'opponente, infatti, ha solamente sostenuto che la CO avrebbe presentato un conto per lavorazioni mai svolte e, comunque, di ammontare del tutto spropositato a quelle effettivamente eseguite, così riconoscendo lo svolgimento di una attività da parte della opposta.
A tal riguardo, un ausilio fondamentale va rinvenuto nella CTU disposta in corso di causa pro- prio al fine di determinare il costo delle opere eseguite, il cui contenuto si richiama e condivide pie- namente;
la relazione, infatti, è esaustiva e ben motivata rispetto a tutte le operazioni compiute in esecuzione del quesito posto, è priva di vizi logici e basata sui precisi accertamenti svolti in con- traddittorio tra le parti, tenuto conto, quindi, delle osservazioni presentate dai rispettivi CTP, alle quali l'esperto ha fornito pertinenti e complete repliche (si v. p. 18 ss. della relazione tecnica).
In particolate, nella relazione depositata in data 31.10.2024, il CTU, Geom. ha Persona_1
evidenziato che: “Per la determinazione del corrispettivo spettante a parte Convenuto in ragione delle opere effettivamente eseguite, così come identificate ai precedenti paragrafi e puntualmente verificate in occasione del sopralluogo effettuato in loco, il sottoscritto C.T.U., cercando di avere un comportamento collaborativo e costruttivo, ha redatto un Computo Metrico Estimativo riferito alle opere eseguite, distinte per tipologia, completo dei prezzi in base ai listini dell'Elenco regiona- le dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna, sulla base dell'ultimo prezzario riferibile alla data di esecuzione dei lavori oggetto del presente procedimento di Contenzioso (Annualità 2022 – Aggiornamento infrannuale).
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Lo Scrivente si permette altresì di evidenziare che, nella redazione del Computo Metrico Estima- tivo (cfr. allegato “5”), attentamente analizzate le caratteristiche intrinseche del cantiere in esame, quali appunto l'ubicazione dell'immobile, le difficoltà di accesso, di carico/scarico e movimenta- zione dei materiali, dovute principalmente all'esiguità delle dimensioni dell'area limitrofa all'immobile, nonché in considerazione della modesta entità dei lavori eseguiti è stata applicata, in piena conformità a quanto previsto al paragrafo “AVVERTENZE GENERALI” del citato Prezzario della Regione Emilia Romagna, una maggiorazione ai prezzi unitari nella misura del 10%, alle sole opere di cui alla parte A - Opere edili, Indagini geognostiche e Rilievi topografici.
Facendo seguito a tutto quanto sopraesposto, come facilmente rilevabile dall'allegato Computo
Metrico Estimativo, si evince che l'ammontare del corrispettivo spettante a parte Convenuto, in ra- gione delle opere effettivamente eseguite, risulta pari ad €. 32.734,89 oltre IVA ai termini di Legge”
(si v. pp. 16-17 della relazione).
In materia di appalto, occorre rammentare che, in mancanza di una qualsivoglia pattuizione in ordine al prezzo dovuto per l'esecuzione delle singole opere – circostanza che caratterizza il caso di specie, considerato che l'unico elemento da cui poter desumere una indicazione circa il prezzo con- venuto per l'esecuzione dell'opera è la scrittura privata di cui al doc. 2 di parte opposta, la quale, però, nulla specifica in ordine al costo delle singole lavorazioni, né rispetto ai parametri per deter- minarlo – viene in rilievo l'art. 1657 c.c. che, in deroga alla regola generale posta dall'art. 1346
c.c., che sanziona con la nullità il contratto privo della determinazione del corrispettivo, consente che la sua determinazione avvenga “a posteriori” in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi (o, an- cora, in mancanza, è determinata dal giudice).
Ebbene, nel caso di specie, devono condividersi i calcoli effettuati dall'esperto, il quale, nel ri- spetto delle coordinate di cui al quesito (“tenuto conto delle tariffe esistenti ovvero degli usi vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori”), ha fatto ricorso all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, aggiornato al prezzario vigente alla data di esecuzione dei lavori (annualità 2022), che, cogente per i contratti nei quali la stazione ap- paltante è una pubblica amministrazione, costituisce anche il riferimento per la redazione dei com- puti metrici degli appalti privati, nonché, il principale orientamento economico in campo edile.
Tale documento, invero, oltre ad essere particolarmente completo e costantemente aggiornato, viene tipicamente impiegato in casi analoghi a quello di specie, al fine di fare riferimento ad una fonte di informazione il più possibile indipendente, dove ogni singola voce di costo viene definita in modo analitico.
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Tanto considerato, non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla quantificazione eseguita dal consulente tecnico avendo egli, peraltro, già affrontato e risolto in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate dai consulenti di parte.
7.1.
Il compenso spettante all'opposta per le opere realizzate ammonta, dunque, ad € 32.734,89 oltre
IVA al 10%, per un totale di € 36.008,37.
Da tale importo va detratta la somma di € 20.837,59 (Iva inclusa), già ricevuta dall'opposta a titolo di acconto tramite consegna alla prima udienza del 18 aprile 2024 dell'assegno circolare n.
4029998916.
Il credito residuo spettante all'opposta ammonta, quindi, ad € 15.170,78, IVA (al 10%) inclusa.
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo effetti- vo.
8.
L'opponente, poi, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno consistente nel mancato conseguimento dei benefici fiscali, nonché nella spesa che dovrà sostenere per completare i lavori (e che avrebbe dovuto trovare copertura nel bonus fiscale), sicché, per l'effetto, ha chiesto altresì la restituzione della somma di € 20.837,59 versata in corso di causa.
L'opponente, infatti, ha sostenuto che la presentazione di computi metrici sempre diversi e in- comprensibili da parte dell'opposta (in concorso con l'Arch. , nonché lo sproporzionato CP_5
ammontare degli stessi in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite, l'avevano indotta a in- terrompere i rapporti contrattuali, così pregiudicando la realizzazione degli altri interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'ottenimento delle relative detrazioni fiscali.
La domanda risarcitoria, così come formulata, è vaga e generica e deve essere rigettata.
Anzitutto, l'opponente, a fondamento della sua pretesa, ha posto presunte condotte inadempienti non solo della società opposta, ma anche dell'Arch. asserendo come entrambe abbiano CP_5
contribuito a determinare la sua volontà di interrompere i rapporti contrattuali e, di riflesso, a impe- dire l'accesso ai bonus fiscali.
Così facendo, tuttavia, l'opponente ha operato una commistione tra la condotta dell'opposta e quella dell'Arch. precludendo la possibilità di accertare la sussistenza di una reale idoneità CP_5
causale in capo alla condotta dell'opposta rispetto al mancato percepimento dei bonus. La società
infatti, è l'unica controparte di nel presente procedimento, e, come ta- CP_1 Parte_1 le, l'unica nei cui confronti è stata rivolta la domanda risarcitoria, sicché l'allegazione della oppo- nente avrebbe dovuto essere precisa e chiara nell'individuare l'inadempimento della opposta come
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danno evento, causalmente presupposto e da solo sufficiente a determinare il danno conseguenza consistente nel mancato percepimento dei bonus fiscali.
Ad ogni modo, la pretesa risarcitoria sarebbe comunque infondata anche qualora si volesse con- siderare circostanziata l'allegazione relativa all'inadempimento, e ritenere che l'opposta, per sua negligenza o imperizia, non aveva effettivamente eseguito, alla data dell'interruzione del rapporto contrattuale (20 maggio 2022), il 30% delle opere da presentare entro il 30 giugno 2022 ai fini dell'ottenimento del bonus (circostanza che, come dedotto dall'opponente, aveva giustificato l'urgenza di quest'ultima di affidarsi alla società opposta), e che neppure avrebbe fatto in tempo, entro tale data, ad eseguirle.
L'opponente, infatti, a seguito dell'interruzione del rapporto con l'opposta, non era impossibili- tata, come invece sostiene, a beneficiare del superbonus 110%, poiché il decreto legge 18.11.2022,
n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13.1.2023, n. 6, aveva spostato il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche dal 31.12.2022 al 31.3.2023, a condizione che alla data del 30.9.2022 fossero effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo, peraltro, potevano essere compresi anche i lavori non agevolati.
Considerato, quindi, (i) che nel 30% delle operazioni da presentare entro la nuova scadenza del
30.9.2022 potevano ricomprendersi anche quelle non coperte dal bonus, (ii) che, come dimostrato, la società opposta, alla data del 30 maggio 2022 (a distanza cioè di quattro mesi dalla nuova sca- denza) aveva già svolto lavori per oltre € 30.000,00, e (iii) che il costo complessivo dei lavori era stato stimato in € 76.202,00, oltre Iva al 10%, l'opponente avrebbe verosimilmente potuto accedere ai bonus fiscali già in ragione di quanto eseguito dalla opposta.
In disparte tale considerazione, comunque, assume centrale rilievo l'argomentazione per cui, in ossequio alla regola posta dall'art. 1227, comma 2, c.c. un modello di condotta ispirato a diligenza avrebbe consentito all'opponete di evitare il lamentato danno affidando i lavori necessari ad una dif- ferente impresa costruttrice, per poi domandare, semmai, il risarcimento di quanto effettivamente sostenuto a titolo di corrispettivo in misura superiore a quanto avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Alcunché è stato provato (ed invero neppure dedotto) al riguardo, così come rispetto alla circo- stanza di essersi trovata, l'opponente, nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tem- po utile a salvaguardare, in tutto o in parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta.
Alcun diritto risarcitorio sussiste quindi in capo all'opponente.
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Tutto ciò considerato, quindi, il decreto ingiuntivo n. 2728/2023 deve essere revocato e parte oppo- nente condannata a pagare, in favore dell'opposta, la complessiva somma di 15.170,78, IVA (al
10%) inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
10.
L'esito del giudizio con il parziale accoglimento dell'opposizione, il contestuale accertamento di un minor credito in capo all'opposta ed il rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, configura una ipotesi di reciproca soccombenza parziale che giusti- fica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU vanno poste a carico di en- trambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2728/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.06.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 5062/2023;
- condanna a pagare alla società la somma di € 15.170,78, IVA in- Parte_1 CP_1
clusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta le domande riconvenzionali di accertamento e condanna svolte da nei Parte_1
confronti della società CP_1
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di entrambe le parti in soli- do tra loro.
Bologna, 27 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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