TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1037/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AR
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1037 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente per oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. ), nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Soverato, alla via San Giovanni Bosco, n. 39, presso lo studio dell'avv. Valentina De
Pasquale (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...], il [...] e OP C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Soverato, alla Via
Giordano Bruno, n. 23, presso lo studio dell'Avvocato Tassone Maria (C.F.:
), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di AR
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.02.2023, chiedeva di pronunziarsi cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con , il giorno 11 agosto 1985, in Davoli (CZ) OP
(trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1985 n. 10, parte II, serie A), unione dalla quale nascevano i figli 28.02.1987), (23.09.1988) e (31.07.1997). Per_1 Persona_2 Per_3
Esponeva che, essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo passata ingiudicato la sentenza di separazione, depositata il 04.03.2022, e non essendovi stato riavvicinamento alcuno, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo, da porsi a carico del resistente, di versare alla ricorrente un assegno divorzile in proprio favore, nonché assegno di mantenimento in favore della figlia Per_3
Con memoria del 15.11.2023, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta OP di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la domanda di erogazione di assegno divorzile in favore della moglie, in quanto non dovuto, e chiedeva che non venisse determinato alcun assegno di mantenimento in favore della figlia in quanto maggiorenne ed autosufficiente.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, che depositavano, firmato da entrambe le parti, in data 13.3.2024, chiedendo all'intestato Tribunale di così provvedere:
“2) - confermare l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
3)- prevedere a carico di la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di OP
, per la somma di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento di quest'ultima, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4)- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la figlia , essendo ella divenuta Per_3 autosufficiente nelle more del giudizio”.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AR (avvenuta il
8 marzo 2016) nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione depositata il 04.03.2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2) - confermare l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
3)- prevedere a carico di la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di OP
, per la somma di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento di quest'ultima, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4)- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la figlia , essendo ella divenuta Per_3 autosufficiente nelle more del giudizio”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative e in equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili tra i coniugi
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_5
(C.F.: , nato a [...] il [...], che hanno OP C.F._3 contratto matrimonio l'11.08.85 nel Comune di Davoli (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1985);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in AR, in camera di consiglio il 13 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AR
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1037 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente per oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. ), nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Soverato, alla via San Giovanni Bosco, n. 39, presso lo studio dell'avv. Valentina De
Pasquale (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...], il [...] e OP C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Soverato, alla Via
Giordano Bruno, n. 23, presso lo studio dell'Avvocato Tassone Maria (C.F.:
), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di AR
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.02.2023, chiedeva di pronunziarsi cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con , il giorno 11 agosto 1985, in Davoli (CZ) OP
(trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1985 n. 10, parte II, serie A), unione dalla quale nascevano i figli 28.02.1987), (23.09.1988) e (31.07.1997). Per_1 Persona_2 Per_3
Esponeva che, essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo passata ingiudicato la sentenza di separazione, depositata il 04.03.2022, e non essendovi stato riavvicinamento alcuno, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo, da porsi a carico del resistente, di versare alla ricorrente un assegno divorzile in proprio favore, nonché assegno di mantenimento in favore della figlia Per_3
Con memoria del 15.11.2023, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta OP di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la domanda di erogazione di assegno divorzile in favore della moglie, in quanto non dovuto, e chiedeva che non venisse determinato alcun assegno di mantenimento in favore della figlia in quanto maggiorenne ed autosufficiente.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, che depositavano, firmato da entrambe le parti, in data 13.3.2024, chiedendo all'intestato Tribunale di così provvedere:
“2) - confermare l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
3)- prevedere a carico di la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di OP
, per la somma di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento di quest'ultima, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4)- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la figlia , essendo ella divenuta Per_3 autosufficiente nelle more del giudizio”.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AR (avvenuta il
8 marzo 2016) nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione depositata il 04.03.2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2) - confermare l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
3)- prevedere a carico di la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di OP
, per la somma di € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento di quest'ultima, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4)- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la figlia , essendo ella divenuta Per_3 autosufficiente nelle more del giudizio”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative e in equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili tra i coniugi
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_5
(C.F.: , nato a [...] il [...], che hanno OP C.F._3 contratto matrimonio l'11.08.85 nel Comune di Davoli (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1985);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in AR, in camera di consiglio il 13 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo