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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
– Sezione Civile-
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Francesca Pastore - Presidente
Dr.ssa Maria Azzurra GUERRA - Giudice relatore
Dr. ssa Diletta Calò - Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5707/2022 R.G.A.A.C., posta in delibazione il 27.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 secondo comma c.p.c., vertente fra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tarantino e Antonio Tarantino;
Parte_1
-ATTORE/ CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE-
e
, , E , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Grosso e Vincenzo Operamolla
- CONVENUTI/ ATTORI IN RINCONVENZIONALE
Impugnazione delibera assembleare
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ***
Con atto di citazione notificato il 23/25.11.2022 ha impugnato la delibera Parte_1
assembleare del 29.7.2022 di nomina del nuovo amministratore, , chiedendo a Controparte_1
questo Tribunale di dichiararne l'inesistenza, invalidità, inefficacia.
Ha, a tal fine, esposto che: - con scrittura privata del 18.8.1994, ed i suoi figli Controparte_5
, , e stabilivano di gestire collettivamente le attività di impresa CP_3 CP_4 PT CP_1
individuate nell'esercizio della “Boutique Ada” nell'autoparco con garage e lavaggio autoveicoli e
1 nell'autosalone per il commercio di autoveicoli usati, situati nel territorio di Bisceglie, la cui gestione era affidata rispettivamente a e;
- con successiva scrittura Controparte_1 Parte_1
del 14.12.2001, i predetti soggetti, unitamente a divenuto maggiorenne, Controparte_2
confermavano ed integravano le pattuizioni di detta scrittura privata del 1994, dando atto che l'attività “Boutique Ada” era nel frattempo cessata e che a nome di “ , amministrata da AR
, erano gestiti due autosaloni per la rivendita di autoveicoli usati;
- a partire dai primi Parte_1
anni 2000 insorgeva fra i soci un annoso contenzioso relativo alla gestione della società di fatto che sfociava nel 2009 nell'accoglimento del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. di revoca di PT
dalla carica di amministratore da parte del Tribunale di Trani, con ordinanza 17.9.2009,
[...]
confermata in sede di reclamo. A seguito del provvedimento cautelare, era instaurato, da PT
, il procedimento di merito volto a far valere l'inesistenza della società di fatto fra le parti, ad
[...]
oggi pendente;
- con delibera del 16.4.2011, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, che costituivano i 4/6 delle quote societarie, nominava quale amministratore;
- il Controparte_1
Tribunale di Trani, adito da per l'annullamento della delibera assembleare, con Parte_1
sentenza n. 1386/2014, dichiarava inammissibile la domanda in quanto tardiva. Tale sentenza era riformata dalla Corte di Appello di Bari che, con sentenza n. 48/2017, dichiarava la nullità della delibera del 16.4.2011, in quanto, configurando la nomina del nuovo amministratore una modifica del contratto sociale, richiedeva per la sua approvazione in consenso unanime di tutti i soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c.. Tale provvedimento era confermato in sede di legittimità con ordinanza n.
20156/2022; - a seguito di tali statuizioni, veniva convocata una nuova assemblea, indetta per il giorno 27.7.2022, per la nomina di un nuovo amministratore, individuato nella persona di CP_1
[...]
Pertanto, l'attore ha impugnato tale delibera lamentando i seguenti vizi: - inesistenza di una società
fra le parti, essendo sub iudice l'accertamento della sussistenza della stessa, per intervenuta cessione delle quote di e;
- mancanza, in capo a , della CP_3 CP_4 Parte_1
qualifica di amministratore della società di fatto, di cui farebbe parte anche la di cui è AR
2 amministratore;
- non definitività del provvedimento cautelare di revoca di CP_3 PT
essendo pendente il giudizio di merito ( 1633/2011 r.g.a.c.c.); - inesistenza di una valida
[...]
assemblea dei soci e delle relative formalità per: - mancanza di potere di convocazione in capo ai soci in quanto non prevista dalla legge;
- errata convocazione di e , CP_4 CP_3
non essendo più soci della società di fatto;
- mancato rispetto dei termini di legge per la convocazione;
- - mancanza dell'unanimità, non essendovi il consenso di , Parte_1
amministratore revocato, e di , padre dei germani in causa, deceduto nelle more, Controparte_5
non operando la clausola di sostituzione automatica degli eredi ma dovendo aprirsi l'eredità
giacente.
Con comparsa del 28.2.2023 si sono costituiti i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l' improcedibilità della domanda per tardiva proposizione dell'impugnativa, proposta oltre 30 giorni, in virtù di applicazione analogica, alla società di fatto, del termine previsto dall'art. 1137 c.c. in materia di comunione;
hanno, poi,
contestato nel merito le avverse deduzioni chiedendo, in via cautelare di “accertare e dichiarare la
validità ed efficacia della delibera impugnata e per l'effetto ordinare a la consegna Parte_1
delle scritture contabili e l'immissione in possesso del sig. , amministratore della Controparte_1
ditta individuale solo formalmente intestata a ma in realtà facente parte della Parte_1
società di fatto intercorrente tra i germani , negli immobili e nell'esercizio della predetta PT
attività”.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c. dal precedente istruttore, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note riepilogative.
All' udienza del 27.5.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e chiesto la rimessione della causa al Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 secondo comma c.p.c..
L'attore ha depositato gli scritti defensionali conclusivi instando per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
3 In limine litis deve rilevarsi che sussiste la competenza del Tribunale in composizione collegiale a decidere sulla presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 23/25.11.2022,
essendo applicabile il disposto dell'art. 50 bis primo comma n. 5) c.p.c., nella versione antecedente l'introduzione del D.Lgs n. 149/2022 che, a partire dal 28.2.2023, ha sottratto al Collegio la competenza a decidere “nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione (…)”.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della domanda attorea,
formulata da parte convenuta, per asserita carenza dei requisiti di cui all' art. 163 commi 3 e 4
c.p.c.. Sul punto, la Cassazione con orientamento granitico ha affermato che “la declaratoria di
nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da
compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto,
tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme
delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere
vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin
dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente,
risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema
decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” ( in tal senso, Cass., 29.1.2015, n. 1681; in termini analoghi, Cass., 9.7.2018, n. 17991).
La richiamata nullità presuppone, dunque, la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda tale da impedire l'attuazione del principio del contraddittorio. Sicché, il vizio non
4 ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva. Nel caso di specie, le argomentazioni difensive dei convenuti dimostrano come gli stessi abbiano potuto approntare una precisa linea difensiva a dimostrazione,
dunque, della specificità dell'oggetto della domanda e della causa petendi.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria di nullità/
annullabilità della delibera assembleare del 27.7.2022 con cui è stato nominato, quale nuovo amministratore della società di fatto esistente fra le parti, in sostituzione di Controparte_1
. Parte_1
Trattandosi di actio nullitatis, la stessa non è soggetta a termini di decadenza, con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta.
L'oggetto del giudizio e la delibazione in ordine ai vizi lamentati non possono che risentire delle questioni affrontate nei precedenti giudizi fra le stesse parti e conclusi con provvedimento passato in giudicato. Prima fra tutte vi è quella inerente l'esistenza di una società di fatto fra le odierne parti del giudizio di cui aveva la rappresentanza, così come indicato nel punto 3) della Parte_1
scrittura privata del 18.8.1994 e al punto 5) della scrittura integrativa del 14.12.2001. Tale
circostanza risulta pacificamente accertata dalla Corte di Appello che, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 16.4.2011,con sentenza n. 48/2017, statuiva che “Così fissato il
thema decidendum e ritenuta provata per tabulas l'esistenza di una società di fatto fra i germani
, inequivocabilmente istituita dalle scritture private del 18.8.1994 e del 14.12.2001 inter PT
partes, si osserva che l'assemblea sociale del 16.4.2001 era stata convocata per dare attuazione ai
provvedimenti cautelari di revoca dell'amministratore ( vds ordinanza del 17.9.2009, confermata
in sede di reclamo con provvedimento del 13.4/5.5.2010)” ( pag. 6 allegato n. 14 comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.2.2023).
La pronuncia è stata confermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. n. 20156/2022.
5 Successivamente, in altro giudizio fra le stesse parti, la Corte di Appello di Bari con sentenza n.
1116 dell'11.6.2021, decidendo sull'appello incidentale proposto da avverso il capo Parte_1
della sentenza del Tribunale di Bari n. 50/2018 inerente il riconoscimento di una società di fatto fra i germani, ha espressamente statuito che “Tali elementi, globalmente valutati, portano a ritenere
che la collaborazione imprenditoriale tra i fratelli non sia frutto della “affectio familiaris”, PT
ma sottenda un vero e proprio vincolo societario finalizzato alla gestione comune delle attività
rientranti nell'oggetto sociale. Dunque, oltre all'esistenza di un patto sociale, emergono gli
elementi costitutivi tipici del fenomeno societario, ossia un patrimonio a disposizione del sodalizio,
lo svolgimento in comune di un'attività di tipo economico, un reciproco vincolo di collaborazione
ed un obbligo di suddivisione dei guadagni e delle perdite (cfr. in tema Cass. 15.9.2020 n. 19234)”
( cfr. sentenza Cda Bari, 1116/2021, pag. 8 par. 1.6.- all. n. 12 comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.2.2023).
La statuizione non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che l'esistenza di una società di fatto fra le parti è coperta da giudicato c.d. esterno, precludendo, a questo Collegio, il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quella già risolta con i suindicati provvedimenti definitivi.
Trattandosi di società che svolge attività commerciale, alla stessa è applicabile la disciplina della società in nome collettivo che, ai sensi dell'art. 2293 c.c., rinvia alla disciplina della società
semplice.
Individuata la disciplina applicabile, è possibile verificare la regolarità del procedimento deliberativo che ha condotto all'adozione della delibera del 26.7.2022 di nomina del nuovo amministratore, in sostituzione del fratello . Controparte_1 PT
Non appare superfluo osservare che nella disciplina della società semplice manca l'espressa previsione e regolamentazione dell'organo assembleare.
Come noto. “la mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone
non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora
6 questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275,
2301, 2257 comma secondo, 2258 comma secondo, 2322 comma secondo - la possibilità di riunirsi
in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norma citate, all'unanimità ovvero a
maggioranza. Ne consegue che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da
ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali
atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali
plurisoggettivi (esclusa, per converso, l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con specifico
riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione di
norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 cod. civ., specificativa del principio generale di
immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità
della delibera societaria, ex art. 1418 cod. civ.” (in tal senso, Cass., 7.6.2022 n. 8276).
Non essendovi un'espressa regolamentazione del funzionamento dell'assemblea, non appaiono sussistere i vizi lamentati dall'attore nell'atto di citazione sub. D) – pag. 12- inerenti le modalità di convocazione della stessa. Ciò che rileva per considerare legittima la deliberazione societaria è che la volontà dei soci sia stata espressa, anche in tempi e luoghi differenti e che sia stata raggiunta la maggioranza/unanimità richiesta (in tal senso si veda per tutte, Cass., 10.1.1998, n. 153, al cui corredo motivazionale si rinvia).
Tali osservazioni sono direttamente applicabili al caso di specie, ove nell'atto costitutivo del
18.8.1994 e in quello integrativo del 14.12.2001, non vi è alcuna regolamentazione del funzionamento dell'organo assembleare, con preferenza per il solo metodo maggioritario.
Ciò posto, la delibera impugnata ha ad oggetto una modifica statutaria, relativa alla sostituzione dell'amministratore nominato nell'atto costitutivo, sicché per la legittima adozione della stessa è
necessario il consenso unanime dei soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c..
Occorre dunque verificare, essendo oggetto di contestazione, l'effettivo raggiungimento dell'unanimità. In particolare, l'attore lamenta l'assenza del consenso unanime in quanto: da un lato, egli è stato escluso dal voto;
dall'altro, mancherebbe il consenso di padre Controparte_5
7 delle odierne parti in causa, deceduto il 6.9.2021, stante l'invalidità della clausola di successione automatica;
infine, l'invalidità del consenso condizionato di e che CP_4 CP_3
hanno ceduto le loro quote.
Tutte tali obiezioni non colgono nel segno.
Sotto il primo aspetto ( ovvero, la mancanza di consenso di ) non ci si può esimere Parte_1
dal rilevare che nel caso in cui l'amministratore sia anche socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell' art. 2287 c.c., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l' adozione della delibera che lo vede direttamente coinvolto (in tal senso, Cass., 12.6.2009, n. 13761).
Sotto il secondo aspetto, deve rilevarsi che la scrittura privata del 18.8.1994 al punto n. 18
prevedeva che “In caso di mancanza di uno dei soci la sua quota sarà acquisita dalla società in
favore di tutti i rimanenti soci e con liquidazione cui provvederà la società”.
Tale disposizione è senza dubbio da riportare tra le c.d. “clausole di consolidazione delle quote societarie”. Si tratta di una categoria di elaborazione dottrinale che ha trovato spazio anche a livello giurisprudenziale. In particolare, la Suprema Corte, ha infatti definito clausola di consolidazione
“quella in forza della quale la morte di un socio provoca senz'altro la cessazione del rapporto
sociale a lui relativo e l'accrescimento proporzionale della partecipazione degli altri soci, con
esclusione sin da principio di ogni eventualità di subentro in società degli eredi del defunto” (in tal senso, Cass., 12.2.2010, n. 3345).
Più in particolare, la formulazione testuale della clausola statutaria in contestazione la riconduce all' interno della sottocategoria delle cd. clausole di consolidazione impure, che, diversamente da quelle consolidazione pure (che prevedono un accrescimento a vantaggio della quota degli altri soci superstiti senza una corrispondente liquidazione monetaria in favore degli eredi) comporta non solo che la quota del socio defunto accresca direttamente quelle dei soci superstiti, ma impone altresì a questi ultimi l'obbligo di versare agli eredi un importo corrispondente al valore detenuto dalla quota
8 consolidata. In tal senso sembra deporre la pattuizione in parola, la quale dispone che la società
provvederà alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto. Ciò chiarito in ordine alla qualificazione giuridica della disposizione statutaria oggetto della domanda di nullità, si rileva che la validità delle clausole di consolidazione c.d. impure è stata riconosciuta, già in epoca risalente,
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 16.4.1975, n. 1434) ed è stata riaffermata di recente anche in diverse pronunce di merito (vedasi in particolare: Trib. Torino, 1.7.2020; Tribunale Roma
n. 8766/ 2015, Tribunale Biella 27.11.2008 e Corte appello Bologna 23.10.1996). La Suprema
Corte, infatti, in un caso non dissimile da quello di specie, ha statuito “in materia di società è
ammesso il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra i soci, nel caso di morte di uno di
essi. Tale consolidazione dà luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla
devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria. Il patto non costituisce,
quindi, limitazione alla liberta testamentaria”, precisando inoltre che “viceversa il patto con il
quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscano agli altri, senza
che sia prevista l'attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento, è patto che
esclude del tutto la liberta testamentaria, ed e quindi nullo a sensi dell'art. 458 cod civ” (cfr. in tal senso: Cass. 16.4.1975, n. 1434, già citata).
Detto altrimenti, il discrimen pare riposare sulla suddivisione tra clausole impure e pure e viene individuato nella circostanza che la clausola apposta preveda o meno la liquidazione del valore della partecipazione societaria - consolidatasi alle quote dei soci superstiti al decesso del socio - in favore degli eredi. Infatti, la totale esclusione degli eredi dalla liquidazione della quota del de cuius
ed il conseguente accrescimento delle altre si risolverebbe in una vera e propria attribuzione mortis
causa in favore dei soci superstiti, effettuata mediante una terza forma di devoluzione - cd.
successione negoziale - non consentita dall' ordinamento. Siffatta tipologia di pattuizione verrebbe ad integrare un patto successorio istitutivo, vietato espressamente dall' art. 458 c.c.
Venendo al caso che ci occupa, si ritiene che non sussistano ragioni valide per prendere le distanze dall'illustrato e granitico principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte che riconosce validità
9 alle clausole di consolidazione c.d. impure. Tali tipologie di pattuizioni statutarie rispondono all'
esigenza di valorizzare l'importanza dell'elemento personalistico all' interno della compagine societaria, specie se - come nel caso di specie - la clausola viene apposta all'interno dello statuto di una società di persone, fortemente connotata dall' elemento dell' intuitus personae. Siffatte
limitazioni alla trasferibilità delle quote societarie si pongono in una posizione di consonanza rispetto alla ratio sottesa all' art. 2284 c.c., che prevede, per l' appunto, la regola dell'intrasmissibilità per causa di morte della posizione del socio defunto, con la possibilità per i soci di aderire ad una delle altre soluzioni alternative dettate dalla legge, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di disporre diversamente nel contratto sociale. È lecito concludere che, in linea teorica,
le clausole di consolidazione debbano essere considerate quale forma di libera espressione dell'
autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento ex art. 1322 c.c. e non possano essere intese, per sé sole, come strumento per eludere il divieto di patti successori.
Ciò posto, dunque, il consolidamento in capo ai singoli soci di quota parte della partecipazione sociale di è avvenuta automaticamente in capo a ciascuno, senza necessità di Controparte_5
ulteriori formalità.
Anche il consenso di e alla nomina del nuovo amministratore appare CP_4 CP_3
validamente espresso, stante l'assenza di un divieto di c.d. voto condizionato.
Ciò posto, la delibera in oggetto appare legittima con la conseguenza che deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di condanna dell'attore alla consegna in favore del nuovo amministratore, , delle scritture contabili e della documentazione Controparte_1
inerente la società di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 scaglione valoriale da 52.000,00 a
260.000,00 trattandosi di causa di media complessità, con riduzione al 50% della fase di trattazione/istruttoria, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
Pqm
10 IL Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di annullamento della delibera assembleare del 29.7.2022 e sulla domanda Parte_1
riconvenzionale proposta con comparsa di costituzione e risposta del 28.2.2023, così provvede:
rigetta la domanda principale;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara valida la delibera del 27.7.2022 ed ordina a di consegnare a tutte le scritture contabili e la Parte_1 Controparte_1
documentazione societaria inerente la società di fatto;
condanna al pagamento in favore dei convenuti, in solido fra loro, delle spese di lite Parte_1
che liquida in € 8.716,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a se dovuti.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
– Sezione Civile-
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Francesca Pastore - Presidente
Dr.ssa Maria Azzurra GUERRA - Giudice relatore
Dr. ssa Diletta Calò - Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5707/2022 R.G.A.A.C., posta in delibazione il 27.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 secondo comma c.p.c., vertente fra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tarantino e Antonio Tarantino;
Parte_1
-ATTORE/ CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE-
e
, , E , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Grosso e Vincenzo Operamolla
- CONVENUTI/ ATTORI IN RINCONVENZIONALE
Impugnazione delibera assembleare
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ***
Con atto di citazione notificato il 23/25.11.2022 ha impugnato la delibera Parte_1
assembleare del 29.7.2022 di nomina del nuovo amministratore, , chiedendo a Controparte_1
questo Tribunale di dichiararne l'inesistenza, invalidità, inefficacia.
Ha, a tal fine, esposto che: - con scrittura privata del 18.8.1994, ed i suoi figli Controparte_5
, , e stabilivano di gestire collettivamente le attività di impresa CP_3 CP_4 PT CP_1
individuate nell'esercizio della “Boutique Ada” nell'autoparco con garage e lavaggio autoveicoli e
1 nell'autosalone per il commercio di autoveicoli usati, situati nel territorio di Bisceglie, la cui gestione era affidata rispettivamente a e;
- con successiva scrittura Controparte_1 Parte_1
del 14.12.2001, i predetti soggetti, unitamente a divenuto maggiorenne, Controparte_2
confermavano ed integravano le pattuizioni di detta scrittura privata del 1994, dando atto che l'attività “Boutique Ada” era nel frattempo cessata e che a nome di “ , amministrata da AR
, erano gestiti due autosaloni per la rivendita di autoveicoli usati;
- a partire dai primi Parte_1
anni 2000 insorgeva fra i soci un annoso contenzioso relativo alla gestione della società di fatto che sfociava nel 2009 nell'accoglimento del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. di revoca di PT
dalla carica di amministratore da parte del Tribunale di Trani, con ordinanza 17.9.2009,
[...]
confermata in sede di reclamo. A seguito del provvedimento cautelare, era instaurato, da PT
, il procedimento di merito volto a far valere l'inesistenza della società di fatto fra le parti, ad
[...]
oggi pendente;
- con delibera del 16.4.2011, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, che costituivano i 4/6 delle quote societarie, nominava quale amministratore;
- il Controparte_1
Tribunale di Trani, adito da per l'annullamento della delibera assembleare, con Parte_1
sentenza n. 1386/2014, dichiarava inammissibile la domanda in quanto tardiva. Tale sentenza era riformata dalla Corte di Appello di Bari che, con sentenza n. 48/2017, dichiarava la nullità della delibera del 16.4.2011, in quanto, configurando la nomina del nuovo amministratore una modifica del contratto sociale, richiedeva per la sua approvazione in consenso unanime di tutti i soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c.. Tale provvedimento era confermato in sede di legittimità con ordinanza n.
20156/2022; - a seguito di tali statuizioni, veniva convocata una nuova assemblea, indetta per il giorno 27.7.2022, per la nomina di un nuovo amministratore, individuato nella persona di CP_1
[...]
Pertanto, l'attore ha impugnato tale delibera lamentando i seguenti vizi: - inesistenza di una società
fra le parti, essendo sub iudice l'accertamento della sussistenza della stessa, per intervenuta cessione delle quote di e;
- mancanza, in capo a , della CP_3 CP_4 Parte_1
qualifica di amministratore della società di fatto, di cui farebbe parte anche la di cui è AR
2 amministratore;
- non definitività del provvedimento cautelare di revoca di CP_3 PT
essendo pendente il giudizio di merito ( 1633/2011 r.g.a.c.c.); - inesistenza di una valida
[...]
assemblea dei soci e delle relative formalità per: - mancanza di potere di convocazione in capo ai soci in quanto non prevista dalla legge;
- errata convocazione di e , CP_4 CP_3
non essendo più soci della società di fatto;
- mancato rispetto dei termini di legge per la convocazione;
- - mancanza dell'unanimità, non essendovi il consenso di , Parte_1
amministratore revocato, e di , padre dei germani in causa, deceduto nelle more, Controparte_5
non operando la clausola di sostituzione automatica degli eredi ma dovendo aprirsi l'eredità
giacente.
Con comparsa del 28.2.2023 si sono costituiti i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l' improcedibilità della domanda per tardiva proposizione dell'impugnativa, proposta oltre 30 giorni, in virtù di applicazione analogica, alla società di fatto, del termine previsto dall'art. 1137 c.c. in materia di comunione;
hanno, poi,
contestato nel merito le avverse deduzioni chiedendo, in via cautelare di “accertare e dichiarare la
validità ed efficacia della delibera impugnata e per l'effetto ordinare a la consegna Parte_1
delle scritture contabili e l'immissione in possesso del sig. , amministratore della Controparte_1
ditta individuale solo formalmente intestata a ma in realtà facente parte della Parte_1
società di fatto intercorrente tra i germani , negli immobili e nell'esercizio della predetta PT
attività”.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c. dal precedente istruttore, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note riepilogative.
All' udienza del 27.5.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e chiesto la rimessione della causa al Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 secondo comma c.p.c..
L'attore ha depositato gli scritti defensionali conclusivi instando per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
3 In limine litis deve rilevarsi che sussiste la competenza del Tribunale in composizione collegiale a decidere sulla presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 23/25.11.2022,
essendo applicabile il disposto dell'art. 50 bis primo comma n. 5) c.p.c., nella versione antecedente l'introduzione del D.Lgs n. 149/2022 che, a partire dal 28.2.2023, ha sottratto al Collegio la competenza a decidere “nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione (…)”.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della domanda attorea,
formulata da parte convenuta, per asserita carenza dei requisiti di cui all' art. 163 commi 3 e 4
c.p.c.. Sul punto, la Cassazione con orientamento granitico ha affermato che “la declaratoria di
nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da
compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto,
tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme
delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere
vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin
dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente,
risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema
decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi
eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” ( in tal senso, Cass., 29.1.2015, n. 1681; in termini analoghi, Cass., 9.7.2018, n. 17991).
La richiamata nullità presuppone, dunque, la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda tale da impedire l'attuazione del principio del contraddittorio. Sicché, il vizio non
4 ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva. Nel caso di specie, le argomentazioni difensive dei convenuti dimostrano come gli stessi abbiano potuto approntare una precisa linea difensiva a dimostrazione,
dunque, della specificità dell'oggetto della domanda e della causa petendi.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria di nullità/
annullabilità della delibera assembleare del 27.7.2022 con cui è stato nominato, quale nuovo amministratore della società di fatto esistente fra le parti, in sostituzione di Controparte_1
. Parte_1
Trattandosi di actio nullitatis, la stessa non è soggetta a termini di decadenza, con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta.
L'oggetto del giudizio e la delibazione in ordine ai vizi lamentati non possono che risentire delle questioni affrontate nei precedenti giudizi fra le stesse parti e conclusi con provvedimento passato in giudicato. Prima fra tutte vi è quella inerente l'esistenza di una società di fatto fra le odierne parti del giudizio di cui aveva la rappresentanza, così come indicato nel punto 3) della Parte_1
scrittura privata del 18.8.1994 e al punto 5) della scrittura integrativa del 14.12.2001. Tale
circostanza risulta pacificamente accertata dalla Corte di Appello che, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 16.4.2011,con sentenza n. 48/2017, statuiva che “Così fissato il
thema decidendum e ritenuta provata per tabulas l'esistenza di una società di fatto fra i germani
, inequivocabilmente istituita dalle scritture private del 18.8.1994 e del 14.12.2001 inter PT
partes, si osserva che l'assemblea sociale del 16.4.2001 era stata convocata per dare attuazione ai
provvedimenti cautelari di revoca dell'amministratore ( vds ordinanza del 17.9.2009, confermata
in sede di reclamo con provvedimento del 13.4/5.5.2010)” ( pag. 6 allegato n. 14 comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.2.2023).
La pronuncia è stata confermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. n. 20156/2022.
5 Successivamente, in altro giudizio fra le stesse parti, la Corte di Appello di Bari con sentenza n.
1116 dell'11.6.2021, decidendo sull'appello incidentale proposto da avverso il capo Parte_1
della sentenza del Tribunale di Bari n. 50/2018 inerente il riconoscimento di una società di fatto fra i germani, ha espressamente statuito che “Tali elementi, globalmente valutati, portano a ritenere
che la collaborazione imprenditoriale tra i fratelli non sia frutto della “affectio familiaris”, PT
ma sottenda un vero e proprio vincolo societario finalizzato alla gestione comune delle attività
rientranti nell'oggetto sociale. Dunque, oltre all'esistenza di un patto sociale, emergono gli
elementi costitutivi tipici del fenomeno societario, ossia un patrimonio a disposizione del sodalizio,
lo svolgimento in comune di un'attività di tipo economico, un reciproco vincolo di collaborazione
ed un obbligo di suddivisione dei guadagni e delle perdite (cfr. in tema Cass. 15.9.2020 n. 19234)”
( cfr. sentenza Cda Bari, 1116/2021, pag. 8 par. 1.6.- all. n. 12 comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.2.2023).
La statuizione non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che l'esistenza di una società di fatto fra le parti è coperta da giudicato c.d. esterno, precludendo, a questo Collegio, il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quella già risolta con i suindicati provvedimenti definitivi.
Trattandosi di società che svolge attività commerciale, alla stessa è applicabile la disciplina della società in nome collettivo che, ai sensi dell'art. 2293 c.c., rinvia alla disciplina della società
semplice.
Individuata la disciplina applicabile, è possibile verificare la regolarità del procedimento deliberativo che ha condotto all'adozione della delibera del 26.7.2022 di nomina del nuovo amministratore, in sostituzione del fratello . Controparte_1 PT
Non appare superfluo osservare che nella disciplina della società semplice manca l'espressa previsione e regolamentazione dell'organo assembleare.
Come noto. “la mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone
non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora
6 questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275,
2301, 2257 comma secondo, 2258 comma secondo, 2322 comma secondo - la possibilità di riunirsi
in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norma citate, all'unanimità ovvero a
maggioranza. Ne consegue che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da
ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali
atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali
plurisoggettivi (esclusa, per converso, l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con specifico
riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione di
norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 cod. civ., specificativa del principio generale di
immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità
della delibera societaria, ex art. 1418 cod. civ.” (in tal senso, Cass., 7.6.2022 n. 8276).
Non essendovi un'espressa regolamentazione del funzionamento dell'assemblea, non appaiono sussistere i vizi lamentati dall'attore nell'atto di citazione sub. D) – pag. 12- inerenti le modalità di convocazione della stessa. Ciò che rileva per considerare legittima la deliberazione societaria è che la volontà dei soci sia stata espressa, anche in tempi e luoghi differenti e che sia stata raggiunta la maggioranza/unanimità richiesta (in tal senso si veda per tutte, Cass., 10.1.1998, n. 153, al cui corredo motivazionale si rinvia).
Tali osservazioni sono direttamente applicabili al caso di specie, ove nell'atto costitutivo del
18.8.1994 e in quello integrativo del 14.12.2001, non vi è alcuna regolamentazione del funzionamento dell'organo assembleare, con preferenza per il solo metodo maggioritario.
Ciò posto, la delibera impugnata ha ad oggetto una modifica statutaria, relativa alla sostituzione dell'amministratore nominato nell'atto costitutivo, sicché per la legittima adozione della stessa è
necessario il consenso unanime dei soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c..
Occorre dunque verificare, essendo oggetto di contestazione, l'effettivo raggiungimento dell'unanimità. In particolare, l'attore lamenta l'assenza del consenso unanime in quanto: da un lato, egli è stato escluso dal voto;
dall'altro, mancherebbe il consenso di padre Controparte_5
7 delle odierne parti in causa, deceduto il 6.9.2021, stante l'invalidità della clausola di successione automatica;
infine, l'invalidità del consenso condizionato di e che CP_4 CP_3
hanno ceduto le loro quote.
Tutte tali obiezioni non colgono nel segno.
Sotto il primo aspetto ( ovvero, la mancanza di consenso di ) non ci si può esimere Parte_1
dal rilevare che nel caso in cui l'amministratore sia anche socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell' art. 2287 c.c., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l' adozione della delibera che lo vede direttamente coinvolto (in tal senso, Cass., 12.6.2009, n. 13761).
Sotto il secondo aspetto, deve rilevarsi che la scrittura privata del 18.8.1994 al punto n. 18
prevedeva che “In caso di mancanza di uno dei soci la sua quota sarà acquisita dalla società in
favore di tutti i rimanenti soci e con liquidazione cui provvederà la società”.
Tale disposizione è senza dubbio da riportare tra le c.d. “clausole di consolidazione delle quote societarie”. Si tratta di una categoria di elaborazione dottrinale che ha trovato spazio anche a livello giurisprudenziale. In particolare, la Suprema Corte, ha infatti definito clausola di consolidazione
“quella in forza della quale la morte di un socio provoca senz'altro la cessazione del rapporto
sociale a lui relativo e l'accrescimento proporzionale della partecipazione degli altri soci, con
esclusione sin da principio di ogni eventualità di subentro in società degli eredi del defunto” (in tal senso, Cass., 12.2.2010, n. 3345).
Più in particolare, la formulazione testuale della clausola statutaria in contestazione la riconduce all' interno della sottocategoria delle cd. clausole di consolidazione impure, che, diversamente da quelle consolidazione pure (che prevedono un accrescimento a vantaggio della quota degli altri soci superstiti senza una corrispondente liquidazione monetaria in favore degli eredi) comporta non solo che la quota del socio defunto accresca direttamente quelle dei soci superstiti, ma impone altresì a questi ultimi l'obbligo di versare agli eredi un importo corrispondente al valore detenuto dalla quota
8 consolidata. In tal senso sembra deporre la pattuizione in parola, la quale dispone che la società
provvederà alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto. Ciò chiarito in ordine alla qualificazione giuridica della disposizione statutaria oggetto della domanda di nullità, si rileva che la validità delle clausole di consolidazione c.d. impure è stata riconosciuta, già in epoca risalente,
dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 16.4.1975, n. 1434) ed è stata riaffermata di recente anche in diverse pronunce di merito (vedasi in particolare: Trib. Torino, 1.7.2020; Tribunale Roma
n. 8766/ 2015, Tribunale Biella 27.11.2008 e Corte appello Bologna 23.10.1996). La Suprema
Corte, infatti, in un caso non dissimile da quello di specie, ha statuito “in materia di società è
ammesso il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra i soci, nel caso di morte di uno di
essi. Tale consolidazione dà luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla
devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria. Il patto non costituisce,
quindi, limitazione alla liberta testamentaria”, precisando inoltre che “viceversa il patto con il
quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscano agli altri, senza
che sia prevista l'attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento, è patto che
esclude del tutto la liberta testamentaria, ed e quindi nullo a sensi dell'art. 458 cod civ” (cfr. in tal senso: Cass. 16.4.1975, n. 1434, già citata).
Detto altrimenti, il discrimen pare riposare sulla suddivisione tra clausole impure e pure e viene individuato nella circostanza che la clausola apposta preveda o meno la liquidazione del valore della partecipazione societaria - consolidatasi alle quote dei soci superstiti al decesso del socio - in favore degli eredi. Infatti, la totale esclusione degli eredi dalla liquidazione della quota del de cuius
ed il conseguente accrescimento delle altre si risolverebbe in una vera e propria attribuzione mortis
causa in favore dei soci superstiti, effettuata mediante una terza forma di devoluzione - cd.
successione negoziale - non consentita dall' ordinamento. Siffatta tipologia di pattuizione verrebbe ad integrare un patto successorio istitutivo, vietato espressamente dall' art. 458 c.c.
Venendo al caso che ci occupa, si ritiene che non sussistano ragioni valide per prendere le distanze dall'illustrato e granitico principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte che riconosce validità
9 alle clausole di consolidazione c.d. impure. Tali tipologie di pattuizioni statutarie rispondono all'
esigenza di valorizzare l'importanza dell'elemento personalistico all' interno della compagine societaria, specie se - come nel caso di specie - la clausola viene apposta all'interno dello statuto di una società di persone, fortemente connotata dall' elemento dell' intuitus personae. Siffatte
limitazioni alla trasferibilità delle quote societarie si pongono in una posizione di consonanza rispetto alla ratio sottesa all' art. 2284 c.c., che prevede, per l' appunto, la regola dell'intrasmissibilità per causa di morte della posizione del socio defunto, con la possibilità per i soci di aderire ad una delle altre soluzioni alternative dettate dalla legge, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di disporre diversamente nel contratto sociale. È lecito concludere che, in linea teorica,
le clausole di consolidazione debbano essere considerate quale forma di libera espressione dell'
autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento ex art. 1322 c.c. e non possano essere intese, per sé sole, come strumento per eludere il divieto di patti successori.
Ciò posto, dunque, il consolidamento in capo ai singoli soci di quota parte della partecipazione sociale di è avvenuta automaticamente in capo a ciascuno, senza necessità di Controparte_5
ulteriori formalità.
Anche il consenso di e alla nomina del nuovo amministratore appare CP_4 CP_3
validamente espresso, stante l'assenza di un divieto di c.d. voto condizionato.
Ciò posto, la delibera in oggetto appare legittima con la conseguenza che deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di condanna dell'attore alla consegna in favore del nuovo amministratore, , delle scritture contabili e della documentazione Controparte_1
inerente la società di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 scaglione valoriale da 52.000,00 a
260.000,00 trattandosi di causa di media complessità, con riduzione al 50% della fase di trattazione/istruttoria, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
Pqm
10 IL Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di annullamento della delibera assembleare del 29.7.2022 e sulla domanda Parte_1
riconvenzionale proposta con comparsa di costituzione e risposta del 28.2.2023, così provvede:
rigetta la domanda principale;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara valida la delibera del 27.7.2022 ed ordina a di consegnare a tutte le scritture contabili e la Parte_1 Controparte_1
documentazione societaria inerente la società di fatto;
condanna al pagamento in favore dei convenuti, in solido fra loro, delle spese di lite Parte_1
che liquida in € 8.716,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a se dovuti.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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