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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8847 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 35039/2024 R.G. N. 35039-1/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da nata a [...], Moldavia, in data 01.04.1979, C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elierta Myftari del Foro di C.F._1 Milano, presso il cui studio in Milano, alla Via Bartolomeo Panizza n. 10, è elettivamente domiciliata
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici
[...] in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Lodi con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per la ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di rigetto emesso dalla Questura della Provincia di in data 11.09.2024 e notificato alla ricorrente in data 17.09.2024, CP_2 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti, fissando all'uopo apposita udienza di comparizione. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Annullare il provvedimento di rigetto emesso in data 11.09.2024 dalla Questura di notificato alla ricorrente in data 17.09.2024 e, per l'effetto, CP_2
- Riconoscere alla IG.ra ritenuti sussistenti, sulla base della Parte_1 narrativa, i presupposti di legge, il diritto alla protezione speciale, ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs 286/1998. IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre l'audizione della IG.ra Parte_1
- Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
In fatto
In data 08.03.2023 la ricorrente, per il tramite del suo difensore, presentava al Questore di ichiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. CP_2 Con decreto in data 11.09.2024, notificato in data 17.09.2024, il Questore di Lodi ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che, in data 6.09.2024, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ha espresso parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale sia ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 che dell'art. 19 co.
1.2 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non ritenendo che il rimpatrio dell'istante comporterebbe una violazione del rispetto della sua vita privata e familiare;
► che il parere della Commissione territoriale è obbligatorio e vincolante;
► che la presentazione dell'istanza di protezione speciale è successiva all'11.3.2023, applicandosi al caso in oggetto la normativa prevista dal decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con legge n. 50/2023.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 08/10/2024 la difesa della ricorrente ha formulato le domande sopra riportate, deducendo, in particolare che:
- quanto alla data di presentazione della domanda, che avrebbe dovuto essere considerata quella di trasmissione della PEC da parte del difensore munito di procura speciale e non quella, successiva, di presentazione della domanda presso gli Uffici della Questura di ove la ricorrente è stata convocata per il CP_2 25/9/2023, dopo che la Questura aveva rappresentato la necessità che l'istanza di protezione speciale fosse presentata personalmente dalla richiedente;
- quanto al merito: che “la IG.ra faceva il suo ingresso in Italia nel Parte_1
2007 e risulta, quindi, risiedere sul territorio nazionale da 17 anni in modo duraturo ed ininterrotto, recandosi nel suo Paese d'origine solo saltuariamente e per brevi periodi funzionali alle vacanze estive (Doc.
9- Allegato integrativo all'Istanza di Protezione Speciale. La ricorrente, fin da subito, si è impegnata
pag. 2/11 nell'intraprendere un percorso di integrazione sociale e lavorativa, imparando la lingua italiana e svolgendo regolare attività lavorativa. Anche dopo la morte del primo marito e la perdita del titolo di soggiorno per motivi familiari, la IG.ra ha dimostrato di essersi integrata, ottenendo un regolare Parte_1 permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il mancato rinnovo di tale permesso di soggiorno era dovuto a causa non imputabile alla IG.ra , Parte_1 la quale, svolgendo la professione di badante, perdeva il lavoro incolpevolmente ed esclusivamente a causa del decesso della IG.ra alla quale Persona_1 prestava assistenza. La ricorrente si è ulteriormente inserita nel tessuto sociale italiano contraendo matrimonio in data 10.08.2024 a Lodi Vecchio con il compagno , suggellando così una stabile e duratura relazione Parte_2 che la coppia intratteneva ormai da anni, convivendo presso la medesima abitazione sita in Lodi Vecchio (Doc. 10- Contratto di Locazione Lodi Vecchio). La IG.ra non conserva in Repubblica Moldova nessun legane Parte_1 familiare rilevante e l'unico legame affettivo che la stessa intrattiene effettivamente è quello con il suo coniuge e, pertanto, il potenziale allontanamento dallo Stato italiano comporterebbe il suo inserimento in un contesto dal quale non solo è assente da molto tempo, ma nel quale non conserva più alcun legame significativo. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, quandanche si ritenga applicabile la normativa vigente, non è corretto nella parte in cui afferma che “non proviene da una zona del Paese caratterizzata da violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, attesa la situazione della sua regione di provenienza, la Transnistria…………Lo scrivente difensore si oppone anche alla considerazione fatta dal Questore della Provincia di Lodi riguardante il sistema sanitario moldavo che risulterebbe, dal decreto di rigetto, adeguato in conseguenza alle condizioni di salute non derivanti da patologie di particolare gravità dell'odierna ricorrente………… La repubblica Moldova è tra i paesi più poveri d'Europa e fornisce un accesso ai servizi pubblici solo in misura limitata, facendo sì che le condizioni di salute della popolazione moldava risultino nettamente peggiori rispetto a quelle della media europea, con una speranza di vita di soli 70 anni e con la mancata garanzia di una protezione dai rischi finanziari legati alle spese elevate…Comporterebbe, pertanto, un grave pregiudizio per la IG.ra doversi interfacciare con un sistema Parte_1 sanitario tanto compromesso e poco sviluppato, soprattutto tenendo conto delle innegabili differenze rispetto al sistema italiano con il quale si è sempre interfacciata.”.
In data 04.09.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda cautelare e del ricorso, con declaratoria di parziale inammissibilità delle domande, con vittoria di spese e dei compensi di lite. L'Avvocatura dello Stato ha sostanzialmente ricalcato le motivazioni della Commissione territoriale che, a sua volta, sono state pedissequamente riportate nel provvedimento di rigetto del Questore di Lodi.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) della ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa della ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando pag. 3/11 la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Il Giudice, ritenendo necessaria la comparizione personale della ricorrente, fissava apposita udienza che si celebrava in data 11.11.2025, alla presenza della ricorrente e del suo difensore. In quella occasione la stessa ha dichiarato quanto segue:
“D: dall'estratto conto previdenziale ho notato che la sua situazione lavorativa si ferma al 2021?
R: perché, dopo la prima scadenza del permesso facevo la badante la signora è morta e non ho potuto fare richiesta di permesso avendo perso il lavoro;
D: quando è arrivata in Italia? R sono giunta in Italia nell'anno 2005, e mi sono sposata nel 2007 con un italiano che lavorava come addetto alla sicurezza in una discoteca, io invece non lavoravo in quel periodo;
D: perché è venuta in Italia? R: mia sorella era in Italia e l'ho raggiunta;
D: quando è morto suo marito? R nel 2013 mio marito è deceduto;
è stato ucciso in una brutta situazione in discoteca e quindi ho cercato un lavoro presso un centro di collocamento e nel 2015, fino al 2018, mi hanno chiamato per le pulizie condominiali in una cooperativa. Nel 2018 ho trovato un lavoro come badante presso la signora e ho lavorato lì fino al 2021, poi Persona_2 la signora è deceduta. Da quel momento non ho trovato più un lavoro;
il fratello della signora poteva darmi del lavoro in quanto bisognoso di assistenza perché disabile, ma non avevo il permesso di soggiorno perché l'ultimo permesso era scaduto nel 2020; D: come mai la richiesta di permesso di soggiorno l'ha presentata solo dopo tre anni dall'ultima scadenza del permesso? R: non sapevo della possibilità di presentare in Questura la domanda per la protezione speciale, appena l'ho saputo l'ho fatto. L'ordinario permesso di soggiorno per motivi familiari era stato convertito in motivi di lavoro il 22.11.2016 con validità fino al 13.2.2019. La difesa precisa che questo permesso per lavoro subordinato veniva revocato in quanto la Questura aveva rilevato delle irregolarità nel versamento del contributo. D: attualmente svolge attività lavorativa? R si, lavoro in modo saltuario e irregolare come addetta alle pulizie o come badante per anziani e vivo a Lodi Vecchio, in provincia di CP_2 D: abita da sola? R: no, mi sono sposata con un cittadino albanese che non ha il permesso di soggiorno e lavora anche lui in modo irregolare. La difesa si riporta agli atti insistendo nelle conclusioni del ricorso e chiede la liquidazione dei compensi come da istanza depositata agli atti. Evidenzia l'assenza di legami nel paese d'origine e la permanenza in Italia della ricorrente da circa 20 anni. Agli atti c'è documentazione aggiornata in merito alla presenza delle truppe russe nel paese d'origine della ricorrente e quindi è una zona non sicura.”
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 12.11.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
pag. 4/11 Va premesso, quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n.50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5/05/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023). Avendo la ricorrente formulato valida istanza (si deve, infatti, ritenere che le modalità di ricezione delle domande attengono a scelte discrezionali della P.A., non censurabili in questa sede) volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data 25.09.2023, deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. Su questa scia si collocano le prime pronunce della Suprema Corte in relazione a diverse fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. La Suprema Corte, in una recente pronuncia1, ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In un'altra, recentissima, pronuncia2relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
pag. 5/11 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. È in questo contesto normativo, dunque, che si innesta il concetto di vulnerabilità, che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene. Sul tema, centrali sono state le motivazioni della ben nota pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva. Un filo rosso nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, inscrive, dunque, la nozione di vulnerabilità in un 'catalogo aperto' e la lega a quelle 'ragioni di tipo umanitario' che non rientrano nelle protezioni maggiori. Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che gli stessi fatti posti a fondamento delle protezioni maggiori, e che tuttavia non consentano il riconoscimento delle stesse, ben possono valere per ragioni umanitarie. Ed invero, pur riferendosi alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6 TUI, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che essa è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Sez. 6 - 1, n. 23604 del 09/10/2017, Rv. 646043 - 02); inoltre “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, ma è necessario che l'accertamento sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti. (Sez. 1, n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579 - 03)”3. Nel caso in esame, la ricorrente è originaria di Slobozia in Moldavia, capoluogo del distretto omonimo controllato dall'autoproclamata Repubblica di Transnistria, paese che ha lasciato nel lontano 2007. Trattasi di un Paese la cui economia è fortemente compromessa. La guerra in Ucraina ha esacerbato l'alta inflazione e l'impennata dei prezzi dell'energia, che a novembre del 2022 ha portato a blackout energetici, come riportano le fonti (c.d. COI) di seguito analizzate. La Moldavia è uno dei Paesi più poveri d'Europa e la sua economia si basa principalmente sull'agricoltura. Due terzi dei moldavi sono di origine rumena e i due Paesi condividono un patrimonio culturale comune.
La guerra in Ucraina ha esacerbato l'alta inflazione e l'impennata dei prezzi dell'energia, che a novembre ha portato a blackout energetici. 3 Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/05/2019), n.13088. pag. 6/11 Il 23 giugno 2022, la Moldavia ha ottenuto lo status di candidato all'UE a condizione di attuare riforme strutturali4. La Repubblica di Moldova è una democrazia parlamentare con elezioni competitive e multipartitiche. La Costituzione prevede i rami esecutivo e legislativo, nonché un sistema giudiziario indipendente e una chiara separazione dei poteri. Il presidente è il capo dello Stato e il primo ministro è il capo del governo, nominato dal presidente con il sostegno del Parlamento. L'autorità legislativa è affidata al Parlamento unicamerale5. Il sistema giudiziario moldavo risulta caratterizzato da un alto livello di corruzione e dall'assenza di indipendenza. Il rapporto di segnala che l'ONG Controparte_3 The International Commission of Jurists nel rapporto pubblicato nel marzo del 2020 riporta un'analisi dettagliata sulla mancanza di indipendenza del sistema giudiziario in Moldavia. In più, secondo il Committee on Legal Affairs and Human Rights (CLAHR) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ha espresso preoccupazione rispetto all'indipendenza del potere giudiziario seriamente messa in discussione dal governo in carica, che “smantellando l'indipendenza del giudiziario e manipolando le regole per vantaggi politici marca il segno dell'usurpazione progressiva del potere giudiziario da parte del potere legislativo e esecutivo”.6 Il potere giudiziario rimane uno dei settori con meno riforme in Moldavia. Risulta essere fortemente corrotto e servile nei confronti dei gruppi di affari e gruppi politici. Le posizioni principali nel sistema giudiziario sono coperte in maniera non trasparente da persone legate all'oligarca
[...]
. La politicizzazione del giudiziario è uno strumento spesso usato contro gli CP_4 oppositori di . Le indagini sono iniziate su base regolare contro non solo CP_4 politici ma anche uomini di affari, attivisti della società civile e anche attivisti per i diritti umani7. A seguito dell'assenza di riforme nel settore, l'Unione Europea nell'Ottobre 2017 ha annunciato che non avrebbe trasferito ulteriori fondi al budget dello Stato moldavo per supportare riforme nel settore giudiziario. La polizia nazionale dipende dal Ministero degli Affari Interni ed è il principale organo di polizia, responsabile della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, del traffico, della sicurezza delle frontiere e delle indagini penali. Al ministero fanno capo anche diverse agenzie responsabili della gestione delle frontiere, delle situazioni di emergenza, della migrazione e dell'asilo. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo efficace sulle forze di sicurezza. È stato riferito che i membri delle forze di sicurezza hanno commesso alcuni abusi8. Il rapporto USDOS del marzo 2023 segnala che si possono constatare diverse problematiche relative ai diritti umani, tra cui sono inclusi la tortura, la detenzione arbitraria, dure condizioni delle prigioni che minacciano la vita umana, interferenze con la privacy arbitrarie e illegali;
problemi con l'indipendenza del potere giudiziario, la diffusione della corruzione, la violenza diffusa negli ospedali psichiatrici di bambini e adulti e residenze per persone con disabilità mentali, il lavoro forzato infantile9. Le autorità avviano le indagini per i casi di abusi dei diritti umani ma raramente hanno perseguito e punito le autorità accusate di violazioni di tali diritti o corruzione. Nell'anno 2019 sono infatti continuate le prosecuzioni delle autorità per motivi politici. L'impunità continua a costituire un problema importante. Le opposizioni hanno riportato pressioni e detenzioni e prosecuzioni su base politica10. In questo quadro, le fonti segnalano che sussistono molteplici criticità all'interno del Paese, tra cui mancanza di indipendenza del sistema giudiziario, alti livelli di corruzione e la recente crisi politica del 2019 (culminata con l'avvicendarsi di due parlamenti) che ha avuto effetti disastrosi sulla situazione economica del Paese. A ciò si aggiunge la situazione di stallo della Transnistria (dal 1992), la cui risoluzione del conflitto ha ristagnato nel 2019 sulla scia delle sfide interne della Moldova11. Le tensioni politiche sono state acuite dall'aggressione della alla vicina Ucraina e CP_5 dalla presenza di truppe russe nella regione separatista moldava della Trasnistria. Sono state segnalate esplosioni in Trasnistria, che hanno brevemente innalzato il livello di minaccia terroristica12. seguito dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della a febbraio, il Parlamento ha approvato lo stato di emergenza che ha imposto: CP_5 regole speciali per l'ingresso e l'uscita dal Paese;
regole speciali per l'uso dello spazio aereo;
limiti agli assembramenti pubblici;
regole per l'evacuazione dei cittadini da aree a rischio di vita;
potenziale razionamento di cibo e altri prodotti;
uso speciale delle telecomunicazioni e altre misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato. A dicembre, lo stato di emergenza era stato esteso quattro volte13. La regione separatista della Transnistria - una stretta striscia di terra tra il fiume Dniester e il confine ucraino - si è staccata dalla Moldavia nel 1990. Un tempo parte della Repubblica Socialista Sovietica Moldava, una delle repubbliche di cui si componeva l'URSS, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica dichiarò unilateralmente la propria indipendenza, autoproclamandosi Repubblica Moldava della Transnistria il 2 settembre 1990. Tale dichiarazione di indipendenza precedette quella fatta dalla Moldavia, che avvenne solo ad agosto 1991. Da marzo a luglio 1992 la regione fu interessata da una guerra, terminata con un armistizio garantito da una commissione congiunta tripartita tra Moldavia e Transnistria e dalla creazione di una zona CP_5 demilitarizzata tra Moldavia e Transnistria comprendente venti località a ridosso del fiume Dnestr. Nella città di Tiraspol ha sede l'amministrazione che governa la Transnistria e la maggiore impresa del Paese, la Sheriff, che esercita un'ampia ingerenza sulle politiche interne. Le uniche entità che riconoscono l'indipendenza della Transnistria sono le repubbliche secessioniste di e , a loro volta prive di Per_3 Per_4 Persona_5 sostanziale riconoscimento internazionale. Il 18 marzo 2014, dopo l'annessione russa della Crimea, il governo della Transnistria ha chiesto l'adesione alla Russia14. La comunità internazionale non riconosce la sua autodichiarazione di stato e il governo de-facto, che rimane in una situazione di stallo con la Moldavia, è sostenuto economicamente, politicamente e militarmente dalla che ha circa 1.500 soldati in Transnistria15. La Repubblica Moldava, per riferirsi CP_5 al territorio della Transnistria impiega la locuzione "Unità amministrativa della riva sinistra del Dnestr". Le autorità di non hanno pieno accesso o controllo sulla CP_6 regione della Transnistria. Secondo gli esperti locali e internazionali, le "autorità" della Transnistria hanno continuato a monitorare e limitare le attività delle ONG per i diritti umani. Come riportato nel report del Dipartimento di Stato americano16, secondo alcune testimonianze, le ONG per i diritti umani della regione hanno limitato le loro indagini su gravi violazioni dei diritti umani per timore di repressioni e vessazioni da parte delle "autorità" transnistriane. Il "difensore civico" della Transnistria ha riferito di 60 denunce presentate nel 2021 riguardanti abusi dei diritti umani da parte di guardie carcerarie e altri agenti da parte di persone detenute nelle carceri o nei centri di detenzione preventiva della Transnistria. Durante l'anno, solo un reclamo su 60 è stato accettato dalle "autorità"17. In Transnistria sono stati segnalati casi di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti nelle strutture di detenzione, tra cui la negazione dell'assistenza medica, la detenzione in gabbie metalliche durante le udienze e la prolungata detenzione in isolamento. Non è noto alcun meccanismo per indagare su presunti atti di tortura da parte delle "forze di sicurezza" della Transnistria. L'organizzazione non governativa (ONG) Promo-LEX ha rilevato che le "autorità" hanno perpetrato la maggior parte dei trattamenti inumani e degradanti nella regione per ottenere confessioni autoincriminanti. Gli organi di "applicazione della legge" della Transnistria non hanno riferito di indagini o azioni penali per tortura o trattamenti inumani da parte delle "forze di sicurezza" transnistriane durante l'anno18. Gli osservatori dell' hanno riferito che il loro accesso alla regione della Pt_3 Transnistria è stato severamente limitato da marzo, tanto che il personale dell' Pt_3 deve essere scortato dalle "forze dell'ordine" della Transnistria all'interno della regione e che durante l'anno non è stato permesso loro di viaggiare nella regione oltre la zona di sicurezza amministrata congiuntamente tra la Transnistria e il resto del Paese19. Un referendum sull'indipendenza nel settembre 2006, non riconosciuto dalla Moldavia o dalla comunità internazionale, ha visto il territorio riaffermare la sua richiesta di indipendenza e votare a favore di un'unione con la CP_5
La situazione personale della richiedente va, dunque, letta nel contesto del Paese di provenienza e di quello nel quale ella ha formato la sua famiglia, scioltasi poi per cause indipendenti dalla propria volontà (morte violenta del marito italiano) e dove si è impegnata trovando un lavoro regolare, anche a tempo indeterminato, da quando è rimasta vedova (cfr. le dichiarazioni rese in udienza e la documentazione prodotta con memoria del 9/9/2025). A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha nel Paese d'origine alcun legame ormai da lunghissimo tempo, anche perché l'unico suo parente diretto, la sorella, si trovava già in Italia quando la ricorrente è espatriata. Inoltre, la signora che parla un ottimo Parte_1 italiano, coabita con il secondo marito (cfr. certificato di matrimonio in atti) presso l'abitazione sita in Lodi Vecchio, come da certificato di stato di famiglia e residenza rilasciato dal Comune di Lodi Vecchio il 27/08/2025 (doc. 17), concesso in locazione, come risulta dall'atto di registrazione del medesimo (doc.14), con scadenza al 2/05/2027. Per quanto riguarda il profilo lavorativo, la difesa, come già sopra ricordato, ha prodotto la documentazione relativa all'attività lavorativa che la ricorrente ha svolto regolarmente sino al marzo del 2021 (cfr. estratto conto INPS del 27/08/2025 – doc. 13) e, per l'attualità, ha dichiarato di lavorare in modo irregolare, in quanto priva di titolo di soggiorno in corso di validità, così come il suo attuale marito.
Va tuttavia considerata la situazione di vulnerabilità della ricorrente, non solo per le ragioni già esposte, atteso che la situazione del paese di origine come sopra illustrata non lascia dubbi sul fatto che l'eventuale rimpatrio possa arrecarle un serio pregiudizio dovuto alle difficoltà economiche e sociali che sta attraversando il paese, ma anche in relazione al suo stato di salute (cfr. certificazioni in atto) che l'hanno costretta a delicati interventi chirurgici ed a trattamenti terapeutici ancora in atto e che non v'è alcuna garanzia che potrebbero essere proseguiti nel Paese di provenienza.
Sebbene, dunque, allo stato attuale la ricorrente non abbia una regolare fonte di guadagno, il suo back ground nel paese di accoglienza e la buona conoscenza della lingua italiana sono elementi che fanno ritenere alta la probabilità che ella potrà regolarizzare la sua situazione lavorativa.
Le considerazioni che precedono trovano conforto, da ultimo, nella recentissima decisione della Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha stabilito il seguente principio:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole”. (Cass. SSUU n. 29593 del 10.11.2025)
Nel caso che ne occupa, da molti anni (quasi metà della sua vita) la ricorrente si è inserita nel tessuto sociale del paese ospitante, sposando un cittadino italiano e pag. 10/11 lavorando anche con contratto a tempo indeterminato sino al 2021. La comparazione, suggerita dalla stessa sentenza della Suprema Corte, con “l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente, potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”, fa ritenere senza ombra di dubbio che la ricorrente si troverebbe esposta, in caso di ritorno in Moldavia, ad una situazione enormemente peggiorativa rispetto alle condizioni attuali, poiché sarebbe costretta a tornare sola, malata, senza alcun legame familiare e con scarsissime possibilità di trovare di che mantenersi.
L'allontanamento della ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto alla stessa il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Sulle spese
Considerato che l'accoglimento del ricorso si fonda su documentazione e/o elementi acquisiti solo in sede giudiziaria, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nata a [...], Parte_1
Moldavia, in data 01.04.1979, C.F. e, per l'effetto, C.F._1 riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Manuela Comodi
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di cassazione, n. 28149/2023. 2 Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28162. 4 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Controparte_3 Controparte_3 Rights;
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Controparte_3 Controparte_3 Moldova 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089565.html (accessed on 26 April 2023) 19 April 2022 https://www.osce.org/chairmanship/517095 Pt_3 pag. 9/11
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da nata a [...], Moldavia, in data 01.04.1979, C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elierta Myftari del Foro di C.F._1 Milano, presso il cui studio in Milano, alla Via Bartolomeo Panizza n. 10, è elettivamente domiciliata
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici
[...] in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Lodi con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per la ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di rigetto emesso dalla Questura della Provincia di in data 11.09.2024 e notificato alla ricorrente in data 17.09.2024, CP_2 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti, fissando all'uopo apposita udienza di comparizione. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Annullare il provvedimento di rigetto emesso in data 11.09.2024 dalla Questura di notificato alla ricorrente in data 17.09.2024 e, per l'effetto, CP_2
- Riconoscere alla IG.ra ritenuti sussistenti, sulla base della Parte_1 narrativa, i presupposti di legge, il diritto alla protezione speciale, ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs 286/1998. IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre l'audizione della IG.ra Parte_1
- Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
In fatto
In data 08.03.2023 la ricorrente, per il tramite del suo difensore, presentava al Questore di ichiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. CP_2 Con decreto in data 11.09.2024, notificato in data 17.09.2024, il Questore di Lodi ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che, in data 6.09.2024, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ha espresso parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale sia ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 che dell'art. 19 co.
1.2 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non ritenendo che il rimpatrio dell'istante comporterebbe una violazione del rispetto della sua vita privata e familiare;
► che il parere della Commissione territoriale è obbligatorio e vincolante;
► che la presentazione dell'istanza di protezione speciale è successiva all'11.3.2023, applicandosi al caso in oggetto la normativa prevista dal decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con legge n. 50/2023.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 08/10/2024 la difesa della ricorrente ha formulato le domande sopra riportate, deducendo, in particolare che:
- quanto alla data di presentazione della domanda, che avrebbe dovuto essere considerata quella di trasmissione della PEC da parte del difensore munito di procura speciale e non quella, successiva, di presentazione della domanda presso gli Uffici della Questura di ove la ricorrente è stata convocata per il CP_2 25/9/2023, dopo che la Questura aveva rappresentato la necessità che l'istanza di protezione speciale fosse presentata personalmente dalla richiedente;
- quanto al merito: che “la IG.ra faceva il suo ingresso in Italia nel Parte_1
2007 e risulta, quindi, risiedere sul territorio nazionale da 17 anni in modo duraturo ed ininterrotto, recandosi nel suo Paese d'origine solo saltuariamente e per brevi periodi funzionali alle vacanze estive (Doc.
9- Allegato integrativo all'Istanza di Protezione Speciale. La ricorrente, fin da subito, si è impegnata
pag. 2/11 nell'intraprendere un percorso di integrazione sociale e lavorativa, imparando la lingua italiana e svolgendo regolare attività lavorativa. Anche dopo la morte del primo marito e la perdita del titolo di soggiorno per motivi familiari, la IG.ra ha dimostrato di essersi integrata, ottenendo un regolare Parte_1 permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il mancato rinnovo di tale permesso di soggiorno era dovuto a causa non imputabile alla IG.ra , Parte_1 la quale, svolgendo la professione di badante, perdeva il lavoro incolpevolmente ed esclusivamente a causa del decesso della IG.ra alla quale Persona_1 prestava assistenza. La ricorrente si è ulteriormente inserita nel tessuto sociale italiano contraendo matrimonio in data 10.08.2024 a Lodi Vecchio con il compagno , suggellando così una stabile e duratura relazione Parte_2 che la coppia intratteneva ormai da anni, convivendo presso la medesima abitazione sita in Lodi Vecchio (Doc. 10- Contratto di Locazione Lodi Vecchio). La IG.ra non conserva in Repubblica Moldova nessun legane Parte_1 familiare rilevante e l'unico legame affettivo che la stessa intrattiene effettivamente è quello con il suo coniuge e, pertanto, il potenziale allontanamento dallo Stato italiano comporterebbe il suo inserimento in un contesto dal quale non solo è assente da molto tempo, ma nel quale non conserva più alcun legame significativo. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, quandanche si ritenga applicabile la normativa vigente, non è corretto nella parte in cui afferma che “non proviene da una zona del Paese caratterizzata da violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, attesa la situazione della sua regione di provenienza, la Transnistria…………Lo scrivente difensore si oppone anche alla considerazione fatta dal Questore della Provincia di Lodi riguardante il sistema sanitario moldavo che risulterebbe, dal decreto di rigetto, adeguato in conseguenza alle condizioni di salute non derivanti da patologie di particolare gravità dell'odierna ricorrente………… La repubblica Moldova è tra i paesi più poveri d'Europa e fornisce un accesso ai servizi pubblici solo in misura limitata, facendo sì che le condizioni di salute della popolazione moldava risultino nettamente peggiori rispetto a quelle della media europea, con una speranza di vita di soli 70 anni e con la mancata garanzia di una protezione dai rischi finanziari legati alle spese elevate…Comporterebbe, pertanto, un grave pregiudizio per la IG.ra doversi interfacciare con un sistema Parte_1 sanitario tanto compromesso e poco sviluppato, soprattutto tenendo conto delle innegabili differenze rispetto al sistema italiano con il quale si è sempre interfacciata.”.
In data 04.09.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda cautelare e del ricorso, con declaratoria di parziale inammissibilità delle domande, con vittoria di spese e dei compensi di lite. L'Avvocatura dello Stato ha sostanzialmente ricalcato le motivazioni della Commissione territoriale che, a sua volta, sono state pedissequamente riportate nel provvedimento di rigetto del Questore di Lodi.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) della ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa della ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando pag. 3/11 la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Il Giudice, ritenendo necessaria la comparizione personale della ricorrente, fissava apposita udienza che si celebrava in data 11.11.2025, alla presenza della ricorrente e del suo difensore. In quella occasione la stessa ha dichiarato quanto segue:
“D: dall'estratto conto previdenziale ho notato che la sua situazione lavorativa si ferma al 2021?
R: perché, dopo la prima scadenza del permesso facevo la badante la signora è morta e non ho potuto fare richiesta di permesso avendo perso il lavoro;
D: quando è arrivata in Italia? R sono giunta in Italia nell'anno 2005, e mi sono sposata nel 2007 con un italiano che lavorava come addetto alla sicurezza in una discoteca, io invece non lavoravo in quel periodo;
D: perché è venuta in Italia? R: mia sorella era in Italia e l'ho raggiunta;
D: quando è morto suo marito? R nel 2013 mio marito è deceduto;
è stato ucciso in una brutta situazione in discoteca e quindi ho cercato un lavoro presso un centro di collocamento e nel 2015, fino al 2018, mi hanno chiamato per le pulizie condominiali in una cooperativa. Nel 2018 ho trovato un lavoro come badante presso la signora e ho lavorato lì fino al 2021, poi Persona_2 la signora è deceduta. Da quel momento non ho trovato più un lavoro;
il fratello della signora poteva darmi del lavoro in quanto bisognoso di assistenza perché disabile, ma non avevo il permesso di soggiorno perché l'ultimo permesso era scaduto nel 2020; D: come mai la richiesta di permesso di soggiorno l'ha presentata solo dopo tre anni dall'ultima scadenza del permesso? R: non sapevo della possibilità di presentare in Questura la domanda per la protezione speciale, appena l'ho saputo l'ho fatto. L'ordinario permesso di soggiorno per motivi familiari era stato convertito in motivi di lavoro il 22.11.2016 con validità fino al 13.2.2019. La difesa precisa che questo permesso per lavoro subordinato veniva revocato in quanto la Questura aveva rilevato delle irregolarità nel versamento del contributo. D: attualmente svolge attività lavorativa? R si, lavoro in modo saltuario e irregolare come addetta alle pulizie o come badante per anziani e vivo a Lodi Vecchio, in provincia di CP_2 D: abita da sola? R: no, mi sono sposata con un cittadino albanese che non ha il permesso di soggiorno e lavora anche lui in modo irregolare. La difesa si riporta agli atti insistendo nelle conclusioni del ricorso e chiede la liquidazione dei compensi come da istanza depositata agli atti. Evidenzia l'assenza di legami nel paese d'origine e la permanenza in Italia della ricorrente da circa 20 anni. Agli atti c'è documentazione aggiornata in merito alla presenza delle truppe russe nel paese d'origine della ricorrente e quindi è una zona non sicura.”
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 12.11.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
pag. 4/11 Va premesso, quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n.50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5/05/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023). Avendo la ricorrente formulato valida istanza (si deve, infatti, ritenere che le modalità di ricezione delle domande attengono a scelte discrezionali della P.A., non censurabili in questa sede) volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data 25.09.2023, deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. Su questa scia si collocano le prime pronunce della Suprema Corte in relazione a diverse fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. La Suprema Corte, in una recente pronuncia1, ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In un'altra, recentissima, pronuncia2relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
pag. 5/11 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. È in questo contesto normativo, dunque, che si innesta il concetto di vulnerabilità, che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene. Sul tema, centrali sono state le motivazioni della ben nota pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva. Un filo rosso nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, inscrive, dunque, la nozione di vulnerabilità in un 'catalogo aperto' e la lega a quelle 'ragioni di tipo umanitario' che non rientrano nelle protezioni maggiori. Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che gli stessi fatti posti a fondamento delle protezioni maggiori, e che tuttavia non consentano il riconoscimento delle stesse, ben possono valere per ragioni umanitarie. Ed invero, pur riferendosi alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6 TUI, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che essa è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Sez. 6 - 1, n. 23604 del 09/10/2017, Rv. 646043 - 02); inoltre “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, ma è necessario che l'accertamento sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti. (Sez. 1, n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579 - 03)”3. Nel caso in esame, la ricorrente è originaria di Slobozia in Moldavia, capoluogo del distretto omonimo controllato dall'autoproclamata Repubblica di Transnistria, paese che ha lasciato nel lontano 2007. Trattasi di un Paese la cui economia è fortemente compromessa. La guerra in Ucraina ha esacerbato l'alta inflazione e l'impennata dei prezzi dell'energia, che a novembre del 2022 ha portato a blackout energetici, come riportano le fonti (c.d. COI) di seguito analizzate. La Moldavia è uno dei Paesi più poveri d'Europa e la sua economia si basa principalmente sull'agricoltura. Due terzi dei moldavi sono di origine rumena e i due Paesi condividono un patrimonio culturale comune.
La guerra in Ucraina ha esacerbato l'alta inflazione e l'impennata dei prezzi dell'energia, che a novembre ha portato a blackout energetici. 3 Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/05/2019), n.13088. pag. 6/11 Il 23 giugno 2022, la Moldavia ha ottenuto lo status di candidato all'UE a condizione di attuare riforme strutturali4. La Repubblica di Moldova è una democrazia parlamentare con elezioni competitive e multipartitiche. La Costituzione prevede i rami esecutivo e legislativo, nonché un sistema giudiziario indipendente e una chiara separazione dei poteri. Il presidente è il capo dello Stato e il primo ministro è il capo del governo, nominato dal presidente con il sostegno del Parlamento. L'autorità legislativa è affidata al Parlamento unicamerale5. Il sistema giudiziario moldavo risulta caratterizzato da un alto livello di corruzione e dall'assenza di indipendenza. Il rapporto di segnala che l'ONG Controparte_3 The International Commission of Jurists nel rapporto pubblicato nel marzo del 2020 riporta un'analisi dettagliata sulla mancanza di indipendenza del sistema giudiziario in Moldavia. In più, secondo il Committee on Legal Affairs and Human Rights (CLAHR) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ha espresso preoccupazione rispetto all'indipendenza del potere giudiziario seriamente messa in discussione dal governo in carica, che “smantellando l'indipendenza del giudiziario e manipolando le regole per vantaggi politici marca il segno dell'usurpazione progressiva del potere giudiziario da parte del potere legislativo e esecutivo”.6 Il potere giudiziario rimane uno dei settori con meno riforme in Moldavia. Risulta essere fortemente corrotto e servile nei confronti dei gruppi di affari e gruppi politici. Le posizioni principali nel sistema giudiziario sono coperte in maniera non trasparente da persone legate all'oligarca
[...]
. La politicizzazione del giudiziario è uno strumento spesso usato contro gli CP_4 oppositori di . Le indagini sono iniziate su base regolare contro non solo CP_4 politici ma anche uomini di affari, attivisti della società civile e anche attivisti per i diritti umani7. A seguito dell'assenza di riforme nel settore, l'Unione Europea nell'Ottobre 2017 ha annunciato che non avrebbe trasferito ulteriori fondi al budget dello Stato moldavo per supportare riforme nel settore giudiziario. La polizia nazionale dipende dal Ministero degli Affari Interni ed è il principale organo di polizia, responsabile della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, del traffico, della sicurezza delle frontiere e delle indagini penali. Al ministero fanno capo anche diverse agenzie responsabili della gestione delle frontiere, delle situazioni di emergenza, della migrazione e dell'asilo. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo efficace sulle forze di sicurezza. È stato riferito che i membri delle forze di sicurezza hanno commesso alcuni abusi8. Il rapporto USDOS del marzo 2023 segnala che si possono constatare diverse problematiche relative ai diritti umani, tra cui sono inclusi la tortura, la detenzione arbitraria, dure condizioni delle prigioni che minacciano la vita umana, interferenze con la privacy arbitrarie e illegali;
problemi con l'indipendenza del potere giudiziario, la diffusione della corruzione, la violenza diffusa negli ospedali psichiatrici di bambini e adulti e residenze per persone con disabilità mentali, il lavoro forzato infantile9. Le autorità avviano le indagini per i casi di abusi dei diritti umani ma raramente hanno perseguito e punito le autorità accusate di violazioni di tali diritti o corruzione. Nell'anno 2019 sono infatti continuate le prosecuzioni delle autorità per motivi politici. L'impunità continua a costituire un problema importante. Le opposizioni hanno riportato pressioni e detenzioni e prosecuzioni su base politica10. In questo quadro, le fonti segnalano che sussistono molteplici criticità all'interno del Paese, tra cui mancanza di indipendenza del sistema giudiziario, alti livelli di corruzione e la recente crisi politica del 2019 (culminata con l'avvicendarsi di due parlamenti) che ha avuto effetti disastrosi sulla situazione economica del Paese. A ciò si aggiunge la situazione di stallo della Transnistria (dal 1992), la cui risoluzione del conflitto ha ristagnato nel 2019 sulla scia delle sfide interne della Moldova11. Le tensioni politiche sono state acuite dall'aggressione della alla vicina Ucraina e CP_5 dalla presenza di truppe russe nella regione separatista moldava della Trasnistria. Sono state segnalate esplosioni in Trasnistria, che hanno brevemente innalzato il livello di minaccia terroristica12. seguito dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della a febbraio, il Parlamento ha approvato lo stato di emergenza che ha imposto: CP_5 regole speciali per l'ingresso e l'uscita dal Paese;
regole speciali per l'uso dello spazio aereo;
limiti agli assembramenti pubblici;
regole per l'evacuazione dei cittadini da aree a rischio di vita;
potenziale razionamento di cibo e altri prodotti;
uso speciale delle telecomunicazioni e altre misure necessarie per garantire la sicurezza dello Stato. A dicembre, lo stato di emergenza era stato esteso quattro volte13. La regione separatista della Transnistria - una stretta striscia di terra tra il fiume Dniester e il confine ucraino - si è staccata dalla Moldavia nel 1990. Un tempo parte della Repubblica Socialista Sovietica Moldava, una delle repubbliche di cui si componeva l'URSS, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica dichiarò unilateralmente la propria indipendenza, autoproclamandosi Repubblica Moldava della Transnistria il 2 settembre 1990. Tale dichiarazione di indipendenza precedette quella fatta dalla Moldavia, che avvenne solo ad agosto 1991. Da marzo a luglio 1992 la regione fu interessata da una guerra, terminata con un armistizio garantito da una commissione congiunta tripartita tra Moldavia e Transnistria e dalla creazione di una zona CP_5 demilitarizzata tra Moldavia e Transnistria comprendente venti località a ridosso del fiume Dnestr. Nella città di Tiraspol ha sede l'amministrazione che governa la Transnistria e la maggiore impresa del Paese, la Sheriff, che esercita un'ampia ingerenza sulle politiche interne. Le uniche entità che riconoscono l'indipendenza della Transnistria sono le repubbliche secessioniste di e , a loro volta prive di Per_3 Per_4 Persona_5 sostanziale riconoscimento internazionale. Il 18 marzo 2014, dopo l'annessione russa della Crimea, il governo della Transnistria ha chiesto l'adesione alla Russia14. La comunità internazionale non riconosce la sua autodichiarazione di stato e il governo de-facto, che rimane in una situazione di stallo con la Moldavia, è sostenuto economicamente, politicamente e militarmente dalla che ha circa 1.500 soldati in Transnistria15. La Repubblica Moldava, per riferirsi CP_5 al territorio della Transnistria impiega la locuzione "Unità amministrativa della riva sinistra del Dnestr". Le autorità di non hanno pieno accesso o controllo sulla CP_6 regione della Transnistria. Secondo gli esperti locali e internazionali, le "autorità" della Transnistria hanno continuato a monitorare e limitare le attività delle ONG per i diritti umani. Come riportato nel report del Dipartimento di Stato americano16, secondo alcune testimonianze, le ONG per i diritti umani della regione hanno limitato le loro indagini su gravi violazioni dei diritti umani per timore di repressioni e vessazioni da parte delle "autorità" transnistriane. Il "difensore civico" della Transnistria ha riferito di 60 denunce presentate nel 2021 riguardanti abusi dei diritti umani da parte di guardie carcerarie e altri agenti da parte di persone detenute nelle carceri o nei centri di detenzione preventiva della Transnistria. Durante l'anno, solo un reclamo su 60 è stato accettato dalle "autorità"17. In Transnistria sono stati segnalati casi di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti nelle strutture di detenzione, tra cui la negazione dell'assistenza medica, la detenzione in gabbie metalliche durante le udienze e la prolungata detenzione in isolamento. Non è noto alcun meccanismo per indagare su presunti atti di tortura da parte delle "forze di sicurezza" della Transnistria. L'organizzazione non governativa (ONG) Promo-LEX ha rilevato che le "autorità" hanno perpetrato la maggior parte dei trattamenti inumani e degradanti nella regione per ottenere confessioni autoincriminanti. Gli organi di "applicazione della legge" della Transnistria non hanno riferito di indagini o azioni penali per tortura o trattamenti inumani da parte delle "forze di sicurezza" transnistriane durante l'anno18. Gli osservatori dell' hanno riferito che il loro accesso alla regione della Pt_3 Transnistria è stato severamente limitato da marzo, tanto che il personale dell' Pt_3 deve essere scortato dalle "forze dell'ordine" della Transnistria all'interno della regione e che durante l'anno non è stato permesso loro di viaggiare nella regione oltre la zona di sicurezza amministrata congiuntamente tra la Transnistria e il resto del Paese19. Un referendum sull'indipendenza nel settembre 2006, non riconosciuto dalla Moldavia o dalla comunità internazionale, ha visto il territorio riaffermare la sua richiesta di indipendenza e votare a favore di un'unione con la CP_5
La situazione personale della richiedente va, dunque, letta nel contesto del Paese di provenienza e di quello nel quale ella ha formato la sua famiglia, scioltasi poi per cause indipendenti dalla propria volontà (morte violenta del marito italiano) e dove si è impegnata trovando un lavoro regolare, anche a tempo indeterminato, da quando è rimasta vedova (cfr. le dichiarazioni rese in udienza e la documentazione prodotta con memoria del 9/9/2025). A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha nel Paese d'origine alcun legame ormai da lunghissimo tempo, anche perché l'unico suo parente diretto, la sorella, si trovava già in Italia quando la ricorrente è espatriata. Inoltre, la signora che parla un ottimo Parte_1 italiano, coabita con il secondo marito (cfr. certificato di matrimonio in atti) presso l'abitazione sita in Lodi Vecchio, come da certificato di stato di famiglia e residenza rilasciato dal Comune di Lodi Vecchio il 27/08/2025 (doc. 17), concesso in locazione, come risulta dall'atto di registrazione del medesimo (doc.14), con scadenza al 2/05/2027. Per quanto riguarda il profilo lavorativo, la difesa, come già sopra ricordato, ha prodotto la documentazione relativa all'attività lavorativa che la ricorrente ha svolto regolarmente sino al marzo del 2021 (cfr. estratto conto INPS del 27/08/2025 – doc. 13) e, per l'attualità, ha dichiarato di lavorare in modo irregolare, in quanto priva di titolo di soggiorno in corso di validità, così come il suo attuale marito.
Va tuttavia considerata la situazione di vulnerabilità della ricorrente, non solo per le ragioni già esposte, atteso che la situazione del paese di origine come sopra illustrata non lascia dubbi sul fatto che l'eventuale rimpatrio possa arrecarle un serio pregiudizio dovuto alle difficoltà economiche e sociali che sta attraversando il paese, ma anche in relazione al suo stato di salute (cfr. certificazioni in atto) che l'hanno costretta a delicati interventi chirurgici ed a trattamenti terapeutici ancora in atto e che non v'è alcuna garanzia che potrebbero essere proseguiti nel Paese di provenienza.
Sebbene, dunque, allo stato attuale la ricorrente non abbia una regolare fonte di guadagno, il suo back ground nel paese di accoglienza e la buona conoscenza della lingua italiana sono elementi che fanno ritenere alta la probabilità che ella potrà regolarizzare la sua situazione lavorativa.
Le considerazioni che precedono trovano conforto, da ultimo, nella recentissima decisione della Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha stabilito il seguente principio:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole”. (Cass. SSUU n. 29593 del 10.11.2025)
Nel caso che ne occupa, da molti anni (quasi metà della sua vita) la ricorrente si è inserita nel tessuto sociale del paese ospitante, sposando un cittadino italiano e pag. 10/11 lavorando anche con contratto a tempo indeterminato sino al 2021. La comparazione, suggerita dalla stessa sentenza della Suprema Corte, con “l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente, potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”, fa ritenere senza ombra di dubbio che la ricorrente si troverebbe esposta, in caso di ritorno in Moldavia, ad una situazione enormemente peggiorativa rispetto alle condizioni attuali, poiché sarebbe costretta a tornare sola, malata, senza alcun legame familiare e con scarsissime possibilità di trovare di che mantenersi.
L'allontanamento della ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto alla stessa il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Sulle spese
Considerato che l'accoglimento del ricorso si fonda su documentazione e/o elementi acquisiti solo in sede giudiziaria, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nata a [...], Parte_1
Moldavia, in data 01.04.1979, C.F. e, per l'effetto, C.F._1 riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Manuela Comodi
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di cassazione, n. 28149/2023. 2 Cassazione civile sez. I, 06/10/2023, n.28162. 4 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Controparte_3 Controparte_3 Rights;
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